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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8842 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21817/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21817/2025 tra nella qualità con l'avv. Parte_1 Parte_1
PARTE ATTRICE contro con l'avv. STRADA PAOLO CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 18 novembre 2025 innanzi al dott. TO RO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. che si riporta e chiede che la causa venga decisa Parte_1 per parte convenuta nessuno compare Il Giudice invita alla discussione. L'avv. discute la causa. Pt_1 Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
TO RO
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO RO, all'udienza di discussione del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21817/2025, già n. 17729/2024, e vertente
TRA
Avv. (CF. ) quale custode giudiziario e Parte_1 C.F._1
professionista delegato alla vendita nella proc. esec. imm.re RGE n.699/2024 Trib. di Milano, in proprio;
ATTRICE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Strada;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: finita locazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'avv. quale custode giudiziario delegato alla vendita nella procedura Parte_1
esecutiva RGE n.699/2024 del Tribunale di Milano a carico di e , CP_2 CP_3
proprietari dell'immobile sito in Magenta via Generale Espinasse n. 38, in catasto al fg.5, mapp.294, sub.10, premesso che con contratto stipulato il 17.05.2019 registrato il 17.06.2019 CP_2
aveva concesso in locazione l'immobile per anni quattro a che il contratto non era stato CP_1
rinnovato per cui era scaduto al 17.05.2023, che la conduttrice aveva versato alla procedura esecutiva la somma di € 250,00 mensili, intimava a lo sfratto per finita locazione, convenendola nel CP_1
contempo in giudizio per la relativa convalida.
pagina 2 di 4 contestava la domanda sul rilievo che non aveva ricevuto regolare disdetta nei termini di CP_1
legge talché il contratto si era in ogni caso prorogato sino alla data del 17 maggio 2027 e che non aveva mai ricevuto la copia del contratto di locazione.
Il giudice disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 18.10.2025 la custode rilevava che non era intervenuta disdetta per la prima scadenza e che il canone mensile era pari ad € 400,00, e chiedeva di accertare che il contratto di locazione stipulato tra e il 18.5.2019, registrato presso l'Agenzia delle CP_2 CP_1
Entrate, era un contratto ad uso abitazione di anni “4+4” ex art. 2 L. 431/1998 e che non essendo intervenuta disdetta allo scadere del primo quadriennio, il contratto de quo si era rinnovato per egual periodo, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto di locazione per la scadenza del 17.05.2027
e conseguentemente di condannare l'occupante al rilascio dell'unità immobiliare libera da persone e cose, nella disponibilità della parte intimante o, qualora l'immobile venisse medio tempore venduto in asta giudiziaria e trasferito a terzi, della parte che sarebbe risultata proprietaria alla scadenza del contratto.
Con memoria integrativa del 6.11.2025 chiedeva di accertare e dichiarare che il contratto CP_1
di locazione inter partes sarebbe scaduto in data 17.05.2027.
All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva decisa con lettura immediata della sentenza.
Dev'essere dichiarata la cessazione della locazione alla data del 17.05.2027 per come richiesto concordemente dalle parti, e dev'essere fissata la data di esecuzione per il 31.05.2027, in difetto di allegazione ex art. 56 della legge 392/1978, atteso che nella fase di merito la custode ha prodotto il contratto di locazione intercorso tra e il 18.5.2019 per la durata di quattro CP_2 CP_1
anni rinnovabili per altri quattro anni, con decorrenza dal 18.05.2019 e prima scadenza al 17.05.2023, tacitamente rinnovato in difetto di diniego di rinnovo per giustificati motivi al 17.05.2027, data per la quale risulta tempestivamente inviata la disdetta con la notifica dell'intimazione.
Atteso il tenore della decisione, che prevede la cessazione per una data non ancora decorsa, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la locazione per cui è causa scade il 17/05/2027;
- fissa per l'esecuzione la data del 31.05.2027
- dichiara compensate le spese di lite.
Milano, 18 novembre 2025
Il giudice
TO RO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21817/2025 tra nella qualità con l'avv. Parte_1 Parte_1
PARTE ATTRICE contro con l'avv. STRADA PAOLO CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 18 novembre 2025 innanzi al dott. TO RO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. che si riporta e chiede che la causa venga decisa Parte_1 per parte convenuta nessuno compare Il Giudice invita alla discussione. L'avv. discute la causa. Pt_1 Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
TO RO
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
TO RO, all'udienza di discussione del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21817/2025, già n. 17729/2024, e vertente
TRA
Avv. (CF. ) quale custode giudiziario e Parte_1 C.F._1
professionista delegato alla vendita nella proc. esec. imm.re RGE n.699/2024 Trib. di Milano, in proprio;
ATTRICE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Strada;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: finita locazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'avv. quale custode giudiziario delegato alla vendita nella procedura Parte_1
esecutiva RGE n.699/2024 del Tribunale di Milano a carico di e , CP_2 CP_3
proprietari dell'immobile sito in Magenta via Generale Espinasse n. 38, in catasto al fg.5, mapp.294, sub.10, premesso che con contratto stipulato il 17.05.2019 registrato il 17.06.2019 CP_2
aveva concesso in locazione l'immobile per anni quattro a che il contratto non era stato CP_1
rinnovato per cui era scaduto al 17.05.2023, che la conduttrice aveva versato alla procedura esecutiva la somma di € 250,00 mensili, intimava a lo sfratto per finita locazione, convenendola nel CP_1
contempo in giudizio per la relativa convalida.
pagina 2 di 4 contestava la domanda sul rilievo che non aveva ricevuto regolare disdetta nei termini di CP_1
legge talché il contratto si era in ogni caso prorogato sino alla data del 17 maggio 2027 e che non aveva mai ricevuto la copia del contratto di locazione.
Il giudice disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 18.10.2025 la custode rilevava che non era intervenuta disdetta per la prima scadenza e che il canone mensile era pari ad € 400,00, e chiedeva di accertare che il contratto di locazione stipulato tra e il 18.5.2019, registrato presso l'Agenzia delle CP_2 CP_1
Entrate, era un contratto ad uso abitazione di anni “4+4” ex art. 2 L. 431/1998 e che non essendo intervenuta disdetta allo scadere del primo quadriennio, il contratto de quo si era rinnovato per egual periodo, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto di locazione per la scadenza del 17.05.2027
e conseguentemente di condannare l'occupante al rilascio dell'unità immobiliare libera da persone e cose, nella disponibilità della parte intimante o, qualora l'immobile venisse medio tempore venduto in asta giudiziaria e trasferito a terzi, della parte che sarebbe risultata proprietaria alla scadenza del contratto.
Con memoria integrativa del 6.11.2025 chiedeva di accertare e dichiarare che il contratto CP_1
di locazione inter partes sarebbe scaduto in data 17.05.2027.
All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva decisa con lettura immediata della sentenza.
Dev'essere dichiarata la cessazione della locazione alla data del 17.05.2027 per come richiesto concordemente dalle parti, e dev'essere fissata la data di esecuzione per il 31.05.2027, in difetto di allegazione ex art. 56 della legge 392/1978, atteso che nella fase di merito la custode ha prodotto il contratto di locazione intercorso tra e il 18.5.2019 per la durata di quattro CP_2 CP_1
anni rinnovabili per altri quattro anni, con decorrenza dal 18.05.2019 e prima scadenza al 17.05.2023, tacitamente rinnovato in difetto di diniego di rinnovo per giustificati motivi al 17.05.2027, data per la quale risulta tempestivamente inviata la disdetta con la notifica dell'intimazione.
Atteso il tenore della decisione, che prevede la cessazione per una data non ancora decorsa, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la locazione per cui è causa scade il 17/05/2027;
- fissa per l'esecuzione la data del 31.05.2027
- dichiara compensate le spese di lite.
Milano, 18 novembre 2025
Il giudice
TO RO
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