Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1397 Reg. Gen.
anno 2020 e promossa da
( elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
nello studio dell'Avv. Rachele Bruschi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliata nello CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Martina Puglisi, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 3.12.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: come da note scritte del 26.11.2024;
per parte resistente: come da comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 1 di 6
in aveva contratto matrimonio con;
che Parte_2 CP_1
dall'unione delle parti erano nate le figlie (10.10.20023) e Per_1 Per_2
(14.10.2015); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, a causa delle gravi condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio imputabili al marito;
; tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del convenuto.
Si costituiva la resistente, che non contestava la domanda in punto di an della separazione.
Disposta ed espletata l'udienza presidenziale ed assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa veniva quindi rimessa al g.i. per l'ulteriore corso.
Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 663/2022, pronunciava la separazione dei coniugi, rimettendo con separata ordinanza la causa sul ruolo.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024.
2.
A seguito della pronunciata sentenza parziale in punto di status, occorre procedere allo scrutinio delle ulteriori domande pendenti tra le parti.
3.
Quanto alla domanda in punto di addebito, la resistente ha indicato nell'abuso non cessato di sostanze stupefacenti, nei ripetuti episodi di violenza fisica e morale verificatisi in suo danno, nonché nel disinteresse mostrato dal padre verso le problematiche quotidiane di famiglia e verso la prole il fattore causativo della intollerabilità della convivenza.
In termini generali, con riferimento a condotte di violenza, anche morale, è stato precisato dal Supremo Collegio, sulla scorta di considerazioni giuridiche pienamente condivisibili, che le violenze fisiche e morali costituiscono pagina 2 di 6 violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole -quand'anche concretantesi in un unico episodio-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con pari comportamenti omogenei (per utili riferimenti: Cass., n. 3925/2018; Cass., n.
7388/2017; Cass., n. 31351/2022).
Nella specie, la resistente ascrive al marito di aver tenuto, durante il matrimonio, atteggiamenti di violenza morale e fisica;
in particolare, la ricorrente denuncia vari episodi verificatisi nel 2021 (per alcuni dei quali il resistente è stato sottoposto a procedimento penale).
Le dichiarazioni rese dalla figlia suffragano le deduzioni circa il CP_2
clima distonico venutosi a creare in famiglia per la condotta aggressiva del padre che si manifestava di sovente;
in particolare, la teste ha confermato l'episodio di violenza privata del giugno 2021 (documentazione prodotta;
verbali 12.8.2021 e 23.9.2022), osservando che: “nell'ultimo periodo, stare in
casa con mio padre era un incubo, perché al suo rientro dal lavoro lui trovava
sempre un motivo per cui litigare. Avevamo paura delle possibili conseguenze
se non avessimo sempre fatto quello che voleva (…) mia madre mi ha
prospettato la possibilità di allontanarci da lui e io ero d'accordo, più volte ho
detto che la cosa migliore sarebbe stata andare a vivere dai nonni materni. Io
ho sopportato il sacrificio di lasciare il luogo in cui sono cresciuta perché in
quella casa non sono mai stata bene, visto l'atmosfera che c'era. Ho lasciato le
mie amicizie perché ho preferito tornare a stare bene, vivere in un ambiente
familiare sereno con i miei nonni”.
pagina 3 di 6 Oltre a tali indici negativi di condotta, dagli atti è emersa la condizione di abuso da parte del resistente di sostanze stupefacenti, sì da rendere necessario per tre volte il percorso al SERD (documenti in atti); va rilevato come lo stesso CP_1
(cui venne ritirata la patente, in quanto in stato di assunzione di sostanze psicotrope), nel corso dell'udienza presidenziale del 10.8.2021, abbia confermato l'uso, definito occasionale ma di fatto mai terminato, di stupefacenti
(cocaina).
Dagli atti processuali emerge la continua rarefazione degli incontri padre –
figlie, in un contesto che ha visto il resistente non dar corso a regolare contribuzione al mantenimento della prole (cfr. documenti in atti;
procedimenti ex art. 156 Cod. civ.; atto di pignoramento presso terzi).
La complessiva valutazione degli elementi probatori acquisiti quanto alla condotta distonica del nei riguardi dei familiari e in ordine all'uso, non CP_1
cessato, di sostanze stupefacenti, vale a fondare, per la gravità dei fatti continuati nel tempo, l'accoglimento della domanda in punto di addebito.
Va quindi dichiarata l'addebitabilità della separazione al ricorrente.
3.
Quanto alla minore va disposto l'affidamento esclusivo in favore della Per_2
madre, avuto riguardo all'interesse morale a materiale della figlia a fronte delle condotte conflittuali e negative assunte dal padre nel corso degli anni, siccome determinative di un clima conflittuale e di disagio per la prole, certamente contrario all'armonico ed equilibrato sviluppo della minore.
Vanno integralmente condivise le considerazioni espresse nel provvedimento
14.4.2023, da intendersi integralmente richiamato.
Alla madre andranno attribuiti, pertanto, i poteri genitoriali quanto ai profili scolastici, amministrativi in genere, medici, sanitari, educativi e ricreativi.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore in modalità protetta, con l'ausilio e la presenza del Servizio Sociale di Castiglion Fibocchi, il quale provvederà ad pagina 4 di 6 articolare ogni opportuna misura di sostegno, anche psicologico, al riguardo,
provvedendo a fissare il calendario di visite, con facoltà di modifica in dipendenza dell'evolversi della situazione.
4.
Va posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 300,00 per ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ciascun mese,
nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al
Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Massa.
5.
Atteso l'esisto della lite (che ha visto la soccombenza del sia in punto di CP_1
addebito che quanto alla regolamentazione dell'affidamento della minore), va posto a carico del resistente il pagamento delle spese processuali, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione addebitabile a;
CP_1
provvede in punto di: affidamento della minore;
diritto di visita in favore Per_2
del padre;
contributo al mantenimento della prole e partecipazione al pagamento delle spese straordinarie, come da parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in CP_1
complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Lucca il 13.3.2025, dal Tribunale di Massa, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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