Sentenza 28 luglio 2023
Massime • 1
In tema di effetti del fallimento, è priva di fondamento la richiesta di disapplicazione dell'art. 67, comma 2, della l.fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), per asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto in tale ordinamento non esistono norme direttamente applicabili recanti la disciplina degli atti inefficaci nei confronti degli organi delle procedure di insolvenza dei singoli Stati membri, rinviandosi piuttosto, per tale aspetto, alla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza; del pari, neppure la norma censurata in tema di inefficacia dei pagamenti può ritenersi incostituzionale, atteso che il criterio della ragionevolezza, quale limite alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dei rapporti diseguali, vale solo quanto alle leggi dello Stato e non nella diversa prospettiva della comparazione fra queste ultime e le leggi di altri Stati sovrani.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2023, n. 23072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23072 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
AI PE s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del suo commissario straordinario pro tempore;
LA UP s.p.a. in amministrazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 23072 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: VANNUCCI MARCO Data pubblicazione: 28/07/2023 2 straordinaria, in persona del suo commissario straordinario pro tempore. Tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via Panama n. 74, presso lo studio dell’avvocato IG AL, rappresentate e difese dall’avvocato Paolo Bosticco per procure speciali estese a margine di ciascun controricorso controricorrenti sul ricorso della GH AP s.p.a. controricorrenti sul ricorso della Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a. avverso la sentenza n. 394/2015 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 23 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2021 dal consigliere Marco Vannucci;
lette le conclusioni scritte (art 23, comma 8-bis, del d.l. n.137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.176 del 2020) depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto di ciascun ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto emesso il 30 novembre 2004 il Ministero delle attività produttive ammise alla procedura di amministrazione straordinaria la LA UP s.p.a. e le sue controllate LA NE s.p.a. e AI PE s.p.a. Con sentenza del 3 dicembre 2004 il Tribunale di Busto Arsizio accertò l’insolvenza di tali società. 2. In parziale accoglimento delle domande rispettivamente proposte dalla LA UP s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito indicata come “LA UP in a.s.”), dalla LA NE s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito indicata come “LA NE in a.s.”) e dalla AI PE s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito indicata come “AI PE in a.s.”) nei confronti, rispettivamente, della GH AP s.p.a. (società incaricata della gestione del servizio bagagli nell’Aeroporto di AP Capodichino) e della Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a. (di seguito indicata come “GE”, società concessionaria della gestione dell’Aeroporto di AP Capodichino), il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza pubblicata il 19 marzo 2011: dichiarò inefficaci, in applicazione dell’art. 67, secondo comma, l.fall.: a) i pagamenti, complessivamente pari a euro 250.063, eseguiti da LA NE in favore di GH AP nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e condannò GH AP a restituire a LA NE a.s. tale somma di 3 danaro, aumentata di interessi in misura legale decorrenti dal giorno di notificazione della citazione fino al giorno dell’effettivo pagamento;
b) i pagamenti, complessivamente pari a euro 6.500, eseguiti da LA UP in favore di GE nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e condannò GE a restituire a LA UP in a.s. tale somma di danaro, aumentata di interessi in misura legale decorrenti dal giorno di notificazione della citazione fino al giorno dell’effettivo pagamento;
c) i pagamenti, complessivamente pari a euro 188.051, eseguiti da LA NE in favore di GE nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e condannò GE a restituire a LA NE in a.s. tale somma di danaro, aumentata di interessi in misura legale decorrenti dal giorno di notificazione della citazione fino al giorno dell’effettivo pagamento;
d) i pagamenti, complessivamente pari a euro 59.016, eseguiti da AI PE in favore di GE nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e condannò GE a restituire a AI PE in a.s. tale somma di danaro, aumentata di interessi in misura legale decorrenti dal giorno di notificazione della citazione fino al giorno dell’effettivo pagamento. 3. Con sentenza pubblicata il 23 gennaio 2015 la Corte di appello di Milano: rigettò gli appelli rispettivamente proposti da GH AP e da GE per la riforma della sentenza di primo grado;
accolse gli appelli incidentali delle società in amministrazione straordinaria e, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) dichiarò inefficaci, ex art. 67, secondo comma, l.fall., anche i pagamenti, eseguiti tra il mese di luglio e quello di novembre 2004 in favore di GE, rispettivamente dalla LA NE (per complessivi euro 611.523,69), dalla LA UP (per complessivi euro 34.409,11) e dalla AI PE (per complessivi euro 205.278,32), con conseguente condanna di GE a restituire tali somme di danaro, aumentate di interessi in misura legale decorrenti dalla domanda fino al pagamento effettivo, alla procedura di amministrazione straordinaria di ciascuna società; b) dichiarò inefficaci, ex art. 67, secondo comma, l.fall., anche i pagamenti, eseguiti tra il mese di luglio e quello di novembre 2004 in favore di GH AP, rispettivamente dalla LA NE (per complessivi euro 592.653,87) e dalla AI PE (per complessivi euro 236.678,19), con conseguente condanna di GH AP a restituire tali somme di danaro, aumentate di interessi in misura legale decorrenti dalla domanda fino al pagamento effettivo, alla procedura di amministrazione straordinaria di ciascuna società. 3.1 Per quanto qui interessa, la motivazione della sentenza è nel senso che: 4 i rilievi critici rispettivamente mossi da GH AP e da GE (per come sintetizzati nelle pagg. 8 e 9 dell’atto) alla sentenza di primo grado (la cui motivazione è integralmente riprodotta nelle pagg.
3-8 dell’atto) “sono, per un verso, generici, e perciò inammissibili, e, per un altro verso, infondati, avuto riguardo ai persuasivi argomenti svolti dalla Procedura, come sopra sintetizzati” (nelle pagg.
9-11 dell’atto); è dunque “ben possibile rinviare, per così dire, per relationem, alle motivazioni del primo Giudice, cui la Corte ritiene di dover interamente e senz’altro aderire”; gli appelli delle società in amministrazione straordinaria sono da accogliere in quanto le domande revocatorie da loro rispettivamente coltivate hanno per oggetto pagamenti eseguiti fra il mese di luglio e quello di novembre 2004 e il momento in cui il dissesto delle tre società (LA UP e le sue controllate LA NE e AI PE) “è divenuto manifesto ed inequivoco all’esterno ed i creditori qui in lite ne hanno, perciò, avuto conoscenza effettiva e non meramente potenziale, va individuato nel luglio 2004, quando sono stati pubblicati i bilanci 2003 e tutti i possibili conati di risanamento si sono rivelati inesorabilmente vani, sicché può ben dirsi svanito ogni margine di incertezza sulla sorte del Gruppo”. 4. La GH AP s.p.a. e la Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a. chiedono, con distinti ricorsi, la cassazione della sentenza di appello. Il ricorso GH AP s.p.a. contiene quattro motivi di impugnazione, mentre quello della Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a. contiene sette motivi di impugnazione. Ciascuna ricorrente ha depositato memoria. 5. La LA NE s.p.a. in amministrazione straordinaria, la AI PE s.p.a. in amministrazione straordinaria e la LA UP s.p.a. in amministrazione straordinaria resistono a ciascun ricorso con distinti controricorsi, rispettivamente assistiti da memorie. 6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto di ciascun ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE I- Questioni preliminari di rito. 1. Il ricorso della GH AP per la cassazione della citata sentenza di appello venne notificato alle controricorrenti il 16 marzo 2015, mentre alle stesse controricorrenti il ricorso di GE per la cassazione della medesima sentenza venne notificato il 24 marzo 2015: il ricorso di GE si converte dunque in ricorso incidentale ex art. 371 cod. proc. civ. (giurisprudenza di legittimità costante). 2. Le tre controricorrenti deducono l’inammissibilità del ricorso di GH AP in quanto: l’atto non indica in alcuna sua parte i soggetti contro i quali viene proposta l’impugnazione (LA UP in a.s. afferma di non avere mai proposto domande, di 5 accertamento e restitutorie nei confronti di GH Napol), con conseguente violazione del precetto di cui all’art. 366, primo comma, n. 1), cod. proc. civ. 3. La doglianza è manifestamente infondata, in quanto: risulta chiaramente dal contenuto complessivo del ricorso di GH AP che questo si riferisce ai capi di sentenza recanti accoglimento delle domande rispettivamente proposte contro tale società dalla LA NE in a.s. e dalla AI PE in a.s.; l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili (come quella di specie) deve comunque essere eseguita, fino alla scadenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., anche nei confronti delle parti contro le quali l’impugnazione non è proposta (art. 332 cod. proc. civ.), sì che correttamente GH AP notificò il proprio ricorso anche a LA UP in a.s. e a GE. II- Il ricorso della GH AP s.p.a. 4. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto gli appelli di LA NE in a.s. e di AI PE in a.s., è caratterizzata da omesso esame di fatti decisivi per la controversia oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.), in quanto: il pagamento ritardato dei servizi da parte delle società di navigazione aerea era prassi commerciale invalsa nel settore aeroportuale come provato dal contenuto delle lettere di messa in mora depositate da essa GH AP, inviate nello stesso periodo a numerose compagnie aree (fra cui alcune ben solide, come Lufthansa), e dalla lettera inviata da AN ad ENAC in cui si sollecitava quest’ultima ad assumere iniziative per risolvere il problema;
come correttamente ritenuto dal primo giudice, la sua conoscenza dello stato di insolvenza di LA coincise col momento (verificatosi nel mese di ottobre 2004) in cui impose di pagare i servizi in anticipo;
la sua posizione è diversa da quella di GE perché nel periodo antecedente essa non attuò alcuna iniziativa nei confronti di LA NE e di AI PE (non inviò lettere di messa in mora, non minacciò azioni giudiziarie, non chiese garanzie alle proprie debitrici), le cui sedi operative sono ben distanti dalla propria, dato che essa ricorrente lavora solo presso l’aeroporto di AP Capodichino;
inoltre all’inizio dell’anno 2004 Interbanca la rassicurò circa un aumento di capitale delle società del gruppo, in vista del quale la capogruppo LA UP annunciò l’apertura di nuove tratte aeree. 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, sempre nella parte in cui accoglie gli appelli di LA NE in a.s. e di AI PE in a.s., è caratterizzata, ancora una volta, da omesso esame di fatti decisivi per la controversia oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.), in quanto: la sentenza afferma che la prova della sua scientia decoctionis di tali società è da farsi risalire al mese di luglio 2004, data di deposito nel registro delle imprese dei bilanci relativi all’esercizio 2003 delle società debitrici, senza però tenere conto che non vi era alcuna prova che essa ricorrente li avesse esaminati e che, comunque, ci sarebbe voluto 6 del tempo (in ragione del periodo estivo) per poterne valutare la portata;
anche perché la relazione del collegio sindacale di ciascuna società relativa al bilancio 2003 (nel ricorso trascritta) aveva un contenuto tranquillizzante per i creditori sociali. 6. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della sostanziale identità delle censure da ciascuno mosse alla sentenza impugnata, sono, per come dedotti inammissibili. La sentenza impugnata afferma, in buona sostanza, che vi è la prova, per presunzioni, della consapevolezza da parte della ricorrente (fino al mese di gennaio 2003 interamente controllata da GE e a partire da tale data partecipata da tale società per il 40% del relativo capitale) dello stato di insolvenza delle società LA NE e AI PE al mese di luglio 2004 perché, in ragione del ragguardevole indebitamento di tali società, venne il 1 febbraio 2004 sottoscritto fra queste e la ricorrente un piano triennale di rientro graduale dall’esposizione debitoria fino a quel momento accumulatasi dopo trattative condotte con la partecipazione di Interbanca in vista di un aumento di capitale delle società del gruppo e che tale piano non venne più rispettato proprio a partire dal mese di luglio 2004, mese in cui vennero pubblicati nel registro delle imprese i bilanci, di segno negativo, delle due società relativi all’esercizio 2003. . Le censure della ricorrente tendono con chiarezza a sollecitare un esame del merito dei fatti in questa sede non consentito. 7. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara inefficaci i pagamenti (pari a complessivi euro 236.678,19) eseguiti da AI PE in suo favore, è caratterizzata, ancora una volta, da omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (terzo motivo), nonché da “violazione di norme di diritto” (quarto motivo), in quanto i pagamenti in questione “si riferiscono a versamenti eseguiti sino a giugno 2004 per cui gli stessi non possono essere revocati”; come del resto rilevato dalla sentenza di primo grado (pag. 12). 8. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto relativi al medesimo capo della sentenza impugnata, sono inammissibili perché, in violazione del precetto recato dall’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., costituente il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (in questo senso, cfr., e multis, Cass. n. 12997 del 2020; Cass. n. 11370 del 2020), la ricorrente: non descrive il contenuto dei documenti da essa menzionati (“i bonifici allegati alla produzione delle Società in Amministrazione Straordinaria”); non allega al ricorso tali documenti indicando dove e quando essi sarebbero stati depositati dalle controricorrenti ovvero non indica con precisione la localizzazione di tali documenti nei fascicoli di parte delle stesse società in amministrazione straordinaria. II – Il ricorso della Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a. 9. Con il primo motivo GE eccepisce la non conformità del precetto contenuto all’art. 67, secondo comma, l.fall. (nel testo, applicabile al caso di specie, anteriore alla 7 relativa riforma operata con il d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005) alla regola posta dall’art. 3 Cost. e a quelle contenute negli artt. 3, 4 e 96 del Trattato istitutivo dell’Unione europea, in quanto: uno dei principi fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione europea è quello della libera concorrenza degli imprenditori sul mercato, con necessità, allo scopo di “un avvicinamento delle legislazioni di tutti gli Stati membri in materia di concorrenza e una armonizzazione di tali norme”; dal contenuto precettivo degli artt. 3, 4 e 96 del Trattato istitutivo dell’Unione europea deriva che “disparità tra ordinamenti in materia di attività di impresa non solo falserebbero in modo rilevante il corretto andamento del mercato ma comporterebbero una violazione degli enunciati principi del Trattato”; la conseguenza è che il diritto nazionale contrastante con il diritto dell’Unione dovrà essere disapplicato;
l’art. 67, secondo comma, l.fall. prevede una disciplina “che, differenziandosi in modo drastico dai precetti normativi degli altri Stati, determina una violazione dei principi del Trattato”; nella specie vi è un “netta discrepanza” fra disciplina italiana della revocatoria fallimentare e quella rispettivamente vigente in Olanda, in Inghilterra e in Germania (i cui contenuti sono, secondo la ricorrente, rispettivamente illustrati, in sintesi, nell’atto: alle pagg. 16-18; alle pagg. 18 e 19; alle pagg. 19-21); richiedendo la norma italiana “presupposti molto meno rigorosi rispetto a quelli richiesti negli altri Paesi europei” quanto all’esercizio dell’azione revocatoria;
la norma italiana, “non conformandosi ai dettami del Trattato che richiedono il ravvicinamento, l’armonizzazione e il coordinamento delle legislazioni per il miglior funzionamento del mercato comune e che richiedono ancora che gli Stati promuovano una economia di mercato aperta e in libera concorrenza, comporta una disparità di trattamento dei creditori in relazione al fatto che gli stessi siano convenuti in Italia piuttosto che in altri Stati, e conseguentemente, un pregiudizio per le imprese italiane che nei momenti di difficoltà non possono trovare agevolmente controparti estere”; l’art. 67, secondo comma, l.fall. è dunque incompatibile con gli artt. 3, 4 e 96 del Trattato dell’Unione europea;
inoltre, la citata disposizione della legge fallimentare, “nella parte in cui consentiva di recuperare alla procedura fallimentare anche il pagamento di forniture avvenute nel periodo di crisi, pure eseguito secondo le prassi di mercato”, sarebbe tale da “allontanare i fornitori dell’impresa al minimo accenno di crisi finendo con il costituire un’irreversibile fattore di crisi”; da ciò la non conformità della disposizione di legge in questione al precetto contenuto nell’art. 3 Cost. in cui è espresso “un principio generale di razionalità dell’ordinamento”. 8 10. Per quanto qui interessa, in ragione del tempo in cui venne dal Tribunale di Busto Arsizio accertato lo stato di insolvenza di ciascuna società controricorrente (3 dicembre 2004, secondo quanto indicato dalla sentenza impugnata), trova applicazione l’art. 67, secondo comma, l.fall. nel testo anteriore alla sua riformulazione operata dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, con legge n. 80 del 2005: il comma 2 del medesimo art. 2 del testo normativo del 2005 prescrive infatti che la modificazione operata dal precedente comma 1, lett. a), si applica “nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore” del medesimo decreto. La ricorrente sostiene che tale specifica norma di legge sostanziale sia in contrasto con norme dell’Unione europea (contenute nei Trattati e in regolamenti) direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri e, come tali, determinanti disapplicazione da parte del giudice delle norme interne, anche successive, con le prime incompatibili (nel senso da tempo precisato dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e dell’Unione europea, a loro volta fonte primaria di norme secondo i noti approdi costituiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984, resa nel caso Granital, confermato, quanto al valore di norme di rango primario delle sentenze interpretative della Corte di giustizia ai sensi dell’art. 177 del Trattato CEE, da Corte cost., sent. n. 113 del 1985), ma non indica con precisione tali norme (o meglio, indica norme del Trattato contenenti principi generali in materia di concorrenza). Ciò non è in grado la ricorrente di fare sul semplice rilievo che nell’ordinamento dell’Unione europea non esistono norme direttamente applicabili recanti la disciplina degli atti inefficaci nei confronti degli organi di procedure di insolvenza dei singoli Stati membri. Le uniche norme del diritto dell’Unione direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri che specificamente riguardano tali atti sono quelle di diritto internazionale privato sostanziale (funzionali all’individuazione della legge applicabile a rapporto giuridico presentante elementi di estraneità al diritto di ciascuno Stato), dall’identico contenute precettivo, recate dapprima nel regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza e, dappoi, nel regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, contenenti norme di diritto dell’Unione volte a stabilire il giudice competente per l’apertura della procedura di insolvenza, la legge nazionale applicabile, il riconoscimento della decisione del giudice qualora un’impresa, un professionista o un privato risulti insolvente. Secondo le disposizioni, contenute in tali regolamenti, riguardanti l’inefficacia di atti dispositivi che rechino pregiudizio alla massa dei creditori dell’imprenditore insolvente: la legge dello Stato di apertura di procedura di insolvenza determina, in particolare, le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti 9 pregiudizievoli per la massa dei creditori (art. 4, paragrafo 2., lett. m), del regolamento n. 1346/2000; art .7, paragrafo 2., lett. m), del regolamento 2015/848); tuttavia, la legge dello Stato di apertura della procedura non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova: che l’atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura e che la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo (art. 13 del regolamento n. 1346/2000; art. 16 del regolamento 2015/848). Per il diritto dell’Unione direttamente applicabile in Italia (e allo stato del processo di integrazione, anche fra ordinamenti, prefigurato dai Trattati, attuantesi anche mediante una più stretta cooperazione giudiziaria), la diversità delle discipline dei diversi diritti nazionali quanto alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori di un imprenditore insolvente costituisce il presupposto della disciplina di diritto internazionale privato comune testé richiamata nelle sue linee essenziali. E’ dunque priva di basi normative la domanda della ricorrente di disapplicazione, per contrasto con norme di diritto dell’Unione europea direttamente applicabili, dell’art. 67, secondo comma, l.fall. nel testo in questa sede applicabile. Manifestamente infondata è l’eccezione di legittimità costituzionale della norma di legge in questione per dedotto contrato con l’art. 3 Cost. posto che il criterio della ragionevolezza elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale quale limite alla discrezionalità del legislatore nella disciplina di rapporti diseguali vale solo quanto alle leggi dello Stato;
e non è riferibile alla comparazione fra contenuti rispettivi di legge dello Stato e di atti di altri Stati aventi, secondo le relative Costituzioni, lo stesso rango delle leggi della Repubblica italiana. 11. Con il secondo motivo (nell’intestazione del motivo preceduto, per errore materiale, dal numero arabo “3”, con conseguente ripercussione dell’errore sulla numerazione delle epigrafi dei successivi motivi) la ricorrente censura la sentenza per assenza di motivazione (violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) nella parte dedicata al rigetto dei suoi motivi di appello, in quanto: la legittimità di una motivazione consistente nel rinvio alle ragioni caratterizzanti la motivazione di un distinto atto richiamato nella sentenza, che divengono, in quanto tali, parte integrante dell’atto rinviante è soggetto alla condizione che il giudice (nella specie di appello) non si limiti a richiamare la sentenza impugnata, “ma esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti”; nella specie, il mero rinvio operato dalla sentenza di appello alle motivazioni della sentenza di primo grado non è accompagnato da “alcuna indicazione, sia pur succinta, delle ragioni del proprio convincimento”, con la conseguenza che non può ritenersi che “all’affermazione di 10 condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”. 12. Come evidenziato nella sintesi della motivazione caratterizzante la sentenza impugnata, l’atto in questione: dopo avere illustrato, in sintesi, i contenuti rispettivi di domande, eccezioni e difese dalle parti svolte nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Busto Arsizio (pagg. 2 e 3), riproduce integralmente tanto il dispositivo della sentenza resa da tale giudice il 19 marzo 2011 a definizione del giudizio di primo grado (pag. 3), quanto la motivazione di tale sentenza (pagg. 3-8); illustra, in sintesi: il contenuto delle critiche da GE mosse alla sentenza di primo grado (pagg. 8 e 9); quello delle censure alla stessa sentenza caratterizzanti l’appello incidentale di GH AP (pag. 9); il contenuto delle repliche a dette censure caratterizzante le difese delle tre società in amministrazione straordinaria (pagg. 9-11); afferma che “i rilievi critici dell’appellante principale GE.S.A.C. e quelli dell’appellante incidentale GH AP sono, per un verso, generici, e perciò inammissibili, e, per un altro verso, infondati, avuto riguardo ai persuasivi argomenti svolti dalla Procedura, come sopra sintetizzati” (pag. 11) e in considerazione di tale giudizio afferma poi che è “ben possibile rinviare, per così dire, per relationem, alle motivazioni del primo Giudice, cui la Corte ritiene di dover interamente e senz’altro aderire” (pag. 11). Si osserva preliminarmente che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;
sì che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato), in quanto sostanziatesi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (in questo senso, Cass. S.U. n. 8053 del 2014). E’ stato poi in particolare precisato che la motivazione della sentenza è solo apparente, e «la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così, Cass. S.U. n. 22232 del 2016; nello stesso senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 13977 del 2019). 11 Nella specie, la ricorrente censura la sentenza impugnata perché il mero rinvio da questa operato alle motivazioni della sentenza di primo grado non è accompagnato da “alcuna indicazione, sia pur succinta, delle ragioni del proprio convincimento”, con la conseguenza che non può ritenersi che “all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”. Il motivo, per come dedotto, è per una parte manifestamente infondato (la motivazione per relationem, elaborata dalla Corte di appello nei termini testé indicati, rende affatto intelligibili i motivi della conferma della decisione di accoglimento, parziale, delle domande di inefficacia e restitutorie ex art. 67, secondo comma, l.fall.) e, sotto altro, concorrente, profilo, inammissibile (come evidenziato dal Pubblico Ministero). Invero, Cass. S.U. n. 7074 del 2017 afferma che «quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello con l’indicazione della condivisione dell’affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di appello. E' palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche». Le Sezioni Unite, nella sentenza appena citata, evidenziano che non può ritenersi che tenore della motivazione della sentenza di primo grado e critiche a questa rivolte «dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò per la ragione che in tal caso non si sarebbe in presenza di motivazione per relationem, bensì di una motivazione che o si è fatta carico delle critiche e, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fatta carico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di appello, così concretando violazione dell’art. 112 c.p.c.». «Si comprende allora che inerisce allo svolgimento dell’attività di censura della motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello, naturalmente quando tale giudice, come nella specie, abbia indicato l’affermazione del primo giudice che ha condiviso, una necessaria puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado, che ha portato a quell’affermazione e, nel contempo, della critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, che è necessario individuare per evidenziare che con la motivazione il giudice d'appello ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali». A tale principio è doveroso prestare ossequio (alle luce del precetto recato dall’ art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.), con la conseguenza che, avendo la sentenza impugnata riprodotto la (quanto mai puntuale e diffusa) motivazione propria della sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio e affermato che le critiche a questa mosse da GE (dalla sentenza prese in considerazione) non erano di consistenza tale da 12 determinare il rigetto delle domande
contro
GE proposte, è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che, come nel caso di specie, non indica le ragioni della censura alla sentenza caratterizzata da motivazione per relatiionem nei termini precisati dalla citata sentenza resa a sezioni unite. 13. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione o falsa applicazione dell’art. 67, secondo comma, l. fall. e dell’art. 2697 cod. civ. per avere assoggettato a revocatoria pagamenti comprendenti diritti d’imbarco passeggeri, diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, corrispettivi per le operazioni di controllo di sicurezza sul passeggero e sul suo bagaglio, corrispettivi per l’uso delle infrastrutture centralizzate di beni: orbene, le somme di danaro relative a tali diritti e corrispettivi vennero incassate da AI PE e LA NE con la vendita dei biglietti per il trasporto aereo, con l’obbligo di versarle alla società di gestione dell’aeroporto; la conseguenza è che l’assoggettamento a revocatoria fallimentare di tali pagamenti non è consentito, determinandosi altrimenti “una operazione lucrativa” per tali società (e ciò, “senza dire che a tutto il D.L. n. 159 del 1.10.07 art. 39 bis i diritti aeroportuali avevano la natura di obbligazioni tributarie ed in ogni caso sono predefiniti nella misura per legge”); errata è poi in diritto l’affermazione della sentenza, secondo cui l’onere della prova relativa alla consistenza quantitativa del danaro pagato a titolo di diritti aeroportuali dovuti ai sensi della legge n. 324 del 1976 spetta a essa ricorrente, dovendo, invece. chi agisce in revocatoria fallimentare dimostrare il titolo che comporti l’obbligo di una tale restituzione, qualora il percettore del danaro, ammessa la ricezione, contesti tale titolo, nonché la circostanza che le somme da revocare provengano dal fallito in senso materiale e giuridico;
in buona sostanza, erano i commissari straordinari a dover provare la natura “solutoria” dei pagamenti eseguiti dalle società in bonis, il loro ammontare “e, più in generale, la circostanza che gli stessi debbano essere inquadrati nella categoria dei diritti aeroportuali piuttosto che in quella dei corrispettivi” 14. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la revocabilità anche dei pagamenti eseguiti in suo favore dalle società di trasporto aereo a titolo di diritti di imbarco passeggeri, di approdo, partenza e sosta (legge n. 324 del 1976), di compensi per le attività di controllo di sicurezza sul passeggero, sul suo bagaglio, a mano e da stiva (d.m. n. 85 del 1999, integrato dalla legge n. 349 del 2005), di compensi per l’uso delle infrastrutture centralizzate di beni (d.lgs. n. 18 del 1999), è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 67, secondo comma, l. fall., in quanto il danaro relativo a tali diritti era versato alle società di trasporto aereo dai passeggeri degli aeromobili all’atto dell’acquisto dei titoli di viaggio e da queste successivamente “girato” a essa ricorrente. Il motivo della non revocabilità dei pagamenti di tali somme di danaro è che gli stessi “non hanno in alcun modo violato il principio della par condicio creditorum, alla cui tutela è volta l’azione revocatoria”, dal momento che: quanto ai diritti in questione il rapporto 13 fra essa ricorrente e le società di trasporto aereo è assimilabile al mandato con rappresentanza perché “è la legge a stabilire che le tasse e i diritti aeroportuali corrisposti dai passeggeri erano destinati al gestore aeroportuale”; a non diversa soluzione si perviene anche nel caso in cui il mandato conferito dalla legge alle società di trasporto aereo di “incassare dai passeggeri le somme relative alle tasse ed ai diritti aeroportuali debba essere considerato senza rappresentanza”, in quanto dottrina e giurisprudenza di legittimità “ritengono che i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato, mantenuto nei limiti in esso stabiliti, si fissano solo nominalmente in capo al mandatario, ma sostanzialmente si riflettono nella sfera giuridica del mandante”. 15. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. La questione della natura dei diritti aeroportuali di cui si discute, in funzione dell’inefficacia nei confronti dei creditori di società di trasporto aereo fallita (o in amministrazione straordinaria) dei relativi pagamenti fatti, nel c.d. “periodo sospetto”, a società di gestione di aeroporto, è irrilevante, alla luce della norma, di espressa interpretazione autentica della disciplina legale relativa a tali diritti (con efficacia dunque estesa ai rapporti, come quelli di specie, anteriori alla sua entrata in vigore), recata dall’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, con legge n. 222 del 2007, secondo cui le disposizioni in materia di imbarco e sbarco delle merci trasportate per via aerea, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza, di diritti di approdo, partenza, sosta o ricovero degli aeromobili o di imbarco dei passeggeri, compresa l’addizionale comunale su questi ultimi diritti, “si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria”. In linea generale è da ricordare che la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio secondo cui nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall., l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens, mentre la circostanza che il pagamento (come nella specie) sia stato effettuato per soddisfare un credito altrui (nella specie dei titolari dei diritti aeroportuali), in tesi assistito da privilegio, non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. S.U., n. 7028 del 2006; Cass. n. 24046 del 2006; Cass. n. 25571 del 2010; Cass. n. 11652 del 2018; Cass. n. 11656 del 2018). 14 Con riferimento, in particolare, al pagamento del danaro dovuto a titolo di diritti aeroportuali, quando anche dovessero configurarsi, in termini di mandato, con o senza rappresentanza, i rapporti fra soggetti che acquistano diritti di viaggio su aeromobili (che il danaro dovuto per tali diritti pagano, per volontà della legge, alle società di trasporto aereo che emettono i titoli di viaggio), società di trasporto aereo (che per volontà della legge debbono pagare il danaro ricevuto dai viaggiatori alle società di gestione degli aeroporti) e società di gestione degli aeroporti, si osserva che il principio (dalla ricorrente richiamato) della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell’atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme di danaro da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l’acquisto automatico delle stesse da parte del mandante;
e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle somme di danaro consegnate;
e peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest’ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l’obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, il danaro riscosso (in questo senso, cfr., con specifico riferimento alla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, secondo comma, l.fall.: Cass. n. 7510 del 2011; Cass. n. 9775 del 2016). In tale ordine di concetti, dunque: il danaro versato, a titolo di diritti aeroportuali, alle società di trasporto aereo dai passeggeri di voli dalle prime gestiti entrarono a far parte dell’attivo circolante di tali società, confondendosi con l’altro danaro che al tempo era parte del medesimo attivo;
i pagamenti eseguiti a titolo dei diritti in questione dalle società di trasporto aereo alla società GE furono atti solutori delle obbligazioni pecuniarie in questione determinanti incidenza negativa sull’attivo circolante delle prime. E’ pertanto corretta in diritto, alla luce di quanto fin qui evidenziato, l’affermazione che si legge nella sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio (anche sul punto fatta propria dalla sentenza impugnata), secondo cui GE non aveva provato di avere versato all’Erario il danaro ricevuto dalle società in bonis a titolo di diritti aeroportuali. 16. Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la sua conoscenza dello stato di insolvenza delle tre società quanto meno a partire dal mese di luglio 2004, per violazione ovvero errata applicazione al caso di specie dell’art. 67, secondo comma, cod. civ. 17. Con il sesto motivo il medesimo capo della decisione è dalla ricorrente censurato per violazione o errata applicazione dell’art. 2727 cod. civ. 18. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili perché, come già evidenziato in sede di esame dei primi due motivi del ricorso di GH AP, sono in realtà diretti a ottenere da questa Corte una valutazione di maggior rilevanza dei fatti presuntivi in essi dedotti, rispetto a quelli sui 15 quali il giudice di appello ha fondato la prova della scientia decoctionis di GE a partire dal luglio 2004, e dunque si risolvono nella richiesta di un sindacato nel merito della motivazione, non consentito in questa sede di legittimità. 19. Infine, GE censura (settimo motivo) la sentenza impugnata ancora una volta per assenza di motivazione (violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) in quanto, da un lato, afferma che il momento in cui il dissesto delle tre società (LA UP e le sue controllate LA NE e AI PE) “è divenuto manifesto ed inequivoco all’esterno ed i creditori qui in lite ne hanno, perciò, avuto conoscenza effettiva e non meramente potenziale, va individuato nel luglio 2004, quando sono stati pubblicati i bilanci 2003 e tutti i possibili conati di risanamento si sono rivelati inesorabilmente vani, sicché può ben dirsi svanito ogni margine di incertezza sulla sorte del Gruppo”, dall’altro, omette di indicare “quali siano i dati del bilancio dell’esercizio 2003 rivelatori dell’insolvenza”. 20. La censura è infondata, dal momento che la parte della motivazione della sentenza di appello testé indicata (pag. 12), dedicata all’accoglimento dell’appello incidentale delle attuali controricorrenti, nel dar conto degli argomenti da costoro svolti in tale atto e nel dichiararli “persuasivi e condivisibili” (pag. 11), mostra di far propria l’illustrazione effettuata dalle tre società in amministrazione straordinaria dei contenuti dei bilanci relativi all’esercizio 2003 e di quelli del bilancio consolidato del medesimo esercizio, secondo cui “nel 2003 il gruppo LA chiude il consolidato con oltre 40 milioni di perdite e con un delta negativo tra attività e passività a breve che passa da 150 milioni del 2002 a quasi 220 milioni del 2003”, sicché “l’ingresso di soli 80 milioni di capitale non copriva neanche la metà del deficit” (pag. 10 sentenza). IV – Conclusioni. 21. In conclusione: il ricorso di GH AP è inammissibile;
il ricorso, incidentale, di GE è infondato;
in applicazione del principio di soccombenza ciascuna società ricorrente deve essere condannata a rimborsare alle società controricorrenti le spese da costoro rispettivamente anticipate in via solidale nel giudizio di legittimità nelle misure in dispositivo specificamente indicate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso della GH AP s.p.a.; rigetta il ricorso, incidentale, della Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a.; condanna la GH AP s.p.a. a rimborsare alla LA NE s.p.a. in amministrazione straordinaria e alla AI PE s.p.a. in amministrazione straordinaria le spese da tali società anticipate in via solidale nel presente giudizio, liquidate: in euro duecento per esborsi e in euro dodicimilacinquecento per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna la Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a. a rimborsare alla LA UP s.p.a. in amministrazione straordinaria, alla LA NE s.p.a. in 16 amministrazione straordinaria e alla AI PE s.p.a. in amministrazione straordinaria le spese da tali società anticipate in via solidale nel presente giudizio, liquidate: in euro duecento per esborsi e in euro quindicimilatrecento per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della GH AP s.p.a. e della Gestione Servizi Aeroporti Campani – GE.S.A.C. s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 aprile