Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2023, n. 23072
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Sentenza 28 luglio 2023

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In tema di effetti del fallimento, è priva di fondamento la richiesta di disapplicazione dell'art. 67, comma 2, della l.fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), per asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto in tale ordinamento non esistono norme direttamente applicabili recanti la disciplina degli atti inefficaci nei confronti degli organi delle procedure di insolvenza dei singoli Stati membri, rinviandosi piuttosto, per tale aspetto, alla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza; del pari, neppure la norma censurata in tema di inefficacia dei pagamenti può ritenersi incostituzionale, atteso che il criterio della ragionevolezza, quale limite alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dei rapporti diseguali, vale solo quanto alle leggi dello Stato e non nella diversa prospettiva della comparazione fra queste ultime e le leggi di altri Stati sovrani.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2023, n. 23072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23072
    Data del deposito : 28 luglio 2023

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