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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5037 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Flore, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/07/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26/07/1980 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Cagliari, anno 1980, numero 511, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare lo scioglimento matrimonio in regime di separazione dei beni in data in 26.07.19809 trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Cagliari - Atto n. 511 - Parte II - Serie A - ANNO 1980.
Pag. 2 di 3
2. I coniugi sotto il profilo economico, stante la reciproca posizione reddituale, confermano il mantenimento mensile alla Sig.ra pari ad Euro Parte_2
750,00 mensili da rivalutarsi secondo ISTAT.
Pt_ 3. La casa coniugale rimane assegnata alla Sig.ra e il Sig. si impegna Pt_2
a trasferire la sua quota pari al 50% ai due figli e;
dal momento Per_1 Per_2 Pt_ del trasferimento della quota del Sig. ai figli, questi ultimi si impegnano a contribuire alle spese relative all'immobile in proporzione alla loro quota.
4. I coniugi dichiarano che non sono attualmente pendenti controversie tra loro, né in sede civile né penale, e che la Sig.ra rinuncia a Parte_2 qualsivoglia ulteriore richiesta economica o eventuali diritti di natura economica e/o patrimoniale nei confronti del Sig. . Parte_1
5. Le parti dichiarano di regolamentare definitivamente i loro rapporti patrimoniali alle condizioni sopra esposte.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5037 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Flore, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/07/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26/07/1980 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Cagliari, anno 1980, numero 511, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare lo scioglimento matrimonio in regime di separazione dei beni in data in 26.07.19809 trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Cagliari - Atto n. 511 - Parte II - Serie A - ANNO 1980.
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2. I coniugi sotto il profilo economico, stante la reciproca posizione reddituale, confermano il mantenimento mensile alla Sig.ra pari ad Euro Parte_2
750,00 mensili da rivalutarsi secondo ISTAT.
Pt_ 3. La casa coniugale rimane assegnata alla Sig.ra e il Sig. si impegna Pt_2
a trasferire la sua quota pari al 50% ai due figli e;
dal momento Per_1 Per_2 Pt_ del trasferimento della quota del Sig. ai figli, questi ultimi si impegnano a contribuire alle spese relative all'immobile in proporzione alla loro quota.
4. I coniugi dichiarano che non sono attualmente pendenti controversie tra loro, né in sede civile né penale, e che la Sig.ra rinuncia a Parte_2 qualsivoglia ulteriore richiesta economica o eventuali diritti di natura economica e/o patrimoniale nei confronti del Sig. . Parte_1
5. Le parti dichiarano di regolamentare definitivamente i loro rapporti patrimoniali alle condizioni sopra esposte.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3