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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2024, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4856/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4856/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Marra (C. F. ), elettivamente domiciliata in Avellino alla Via F. Iannaccone 7, C.F._2
( ; Email_1
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona delle curatrici legali rapp.ti p.t. Controparte_1 P.IVA_1
avv. Panza Katya (CF. ) e dott.ssa (CF. C.F._3 Persona_1
) rappresentate e difese dall'avv. Sellitto Roberto (CF. ), C.F._4 C.F._5
del Foro di Avellino;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1237/2018, notificato l'11.10.2018, con il quale il Tribunale ordinava allo stesso il pagamento di € 17.000,00, oltre gli interessi come richiesti nonché le spese della procedura liquidati pagina 1 di 6 in euro 145,50 per spese, euro 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CAP.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito revocare e dichiarare integralmente nullo, illegittimo ed inesistente ed, in ogni caso, annullare o dichiarare estinto per compensazione il decreto ingiuntivo opposto n. 1237/2018 RG. 3934/2018 emesso dal
Tribunale di Avellino e notificato in data 11 Ottobre 2018 in tutte le sue statuizioni, ivi compresa qualla afferente gli interessi moratori per tutti i motivi in precedenza indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali ex art. 15 con attribuzione”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio il così concludeva: “a) rigettare Controparte_1
l'avversa opposizione confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 1237/2018 del 5 ottobre 2018, Giudice dott.ssa Di Paolo;
b) condannare il sig. al pagamento di Parte_1
spese ed onorari del presente procedimento, ai valori medi del D.M. 55/2014 oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso forfettario al 15%.”.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'esito dello scioglimento della riserva assunta il 7.03.2019, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i richiesti termini 183, VI co, c.p.c. da parte del precedente giudicante.
All'udienza dell'11 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Nel merito
La domanda di pagamento è stata azionata in via monitoria dalla odierna parte opposta, sulla scorta della fattura n. 20/2013, emessa in data 21.3.2013 per l'acquisto di un'autovettura, telaio nr.
WBAFG01090L328193, modello BMW tg. DT729V del valore di € 29.000,00, parzialmente saldata secondo quanto emerso dall'analisi del libro giornale anno 2013, residuando pertanto la somma di €
17.000,00.
L'esistenza del credito, debitamente documentato, non è oggetto di contestazione.
A sostegno della propria tesi difensiva, l'opponente ha eccepito la compensazione del credito per il quale è stato azionato il decreto ingiuntivo opposto, per aver saldato il prezzo residuo della fattura n.
[... 20/2013 con due pagamenti effettuati dal proprio conto corrente in favore di due ditte creditrici della
CP_1
Nella specie in data 10.4.2013 veniva rilasciato dal un assegno bancario n. 7000005962 per Pt_1
l'importo di € 7.998,34 in favore della incassato in data 15.4.2013, mentre in data Parte_2
26.4.2013 egli provvedeva al pagamento di un altro debito della con l'assegno bancario CP_2
pagina 2 di 6 n. 7000005890 di € 10.000,00, emesso a favore della incassato in data 10.5.2013. Controparte_3
§ Il pagamento dedotto dalla parte opponente andrebbe pertanto qualificato come pagamento con surrogazione, pur non essendo allegato né dedotto alcun patto in tal senso. Invero, la surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 29/01/2010).
§ In materia fallimentare, occorre premettere come la situazione patrimoniale della società fallita, ivi compresa la posizione creditoria, si cristallizza al momento della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 1186 c.c. La legge fallimentare ha dettato una serie di regole, ispirate al principio della par condicio creditorum, finalizzate alla quantificazione dei crediti alla data di dichiarazione del fallimento e alla non agevolazione di alcuna categoria di creditori, ivi esclusi i creditori chirografari e privilegiati per i quali alla sussistenza di determinati presupposti vige la normativa di cui all'art. 54 l.f..
La normativa prevede, in particolare, come i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento ex art. 55, co. 2, l. f;
i debiti non pecuniari si considerano scaduti anch'essi alla data di fallimento, e concorrono per il loro valore a tale data ex art. 59 l. f.; i debiti infruttiferi non scaduti si considerano scaduti anch'essi alla data di fallimento, e concorrono per il loro valore a tale data, ma subiscono una decurtazione al momento del riparto per compensare l'eventuale anticipato pagamento ex art. 57 l. f.; i debiti sottoposti a condizione partecipano al concorso e vengono ammessi al passivo subordinatamente all'avverarsi della condizione ex artt. 55, 96, 113 e 113 bis l. f.; i prestiti obbligazionari e i titoli di debito di società sono ammessi al valore nominale detratti i rimborsi ex art. 58 l. f.; i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, salvo, per evitare frodi, che il credito sia stato acquistato nell'anno anteriore o successivamente ex art. 56 l. f..
In quest'ultima ipotesi trattasi di una forma di compensazione legale in deroga ai principi generali del concorso, per cui può operare solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 1243 c.c., ovvero i crediti devono pertanto essere omogenei, liquidi ed esigibili.
Nella specie, il oppone in compensazione, al credito attivato con la procedura monitoria, gli Pt_1
assegni bancari versati alle società creditrici del Fallimento opposto, la e la Parte_2 CP_3
al fine di estinguere crediti asseritamente vantati dalle stesse nei riguardi della società
[...]
insolvente.
In particolare, l'ammontare versato con gli assegni, allegati all'atto di citazione, estinguerebbe, secondo la tesi difensiva dell'opponente, il credito vantato dalla curatela ed attivato per il residuo della fattura n.
pagina 3 di 6 20/2013, in compensazione con il proprio credito.
§ L'eccezione di compensazione va altresì valutata alla dell'orientamento interpretativo affermato con la pronuncia delle S.S. U.U. n 23225 del 15.11.2016.
Sotto il profilo sostanziale, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali e oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Di conseguenza, qualora ricorrano i predetti requisiti va dichiarata l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla coesistenza con il controcredito talché, accogliendo la relativa eccezione, va rigettata la domanda. Diversamente, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, si può provvedere alla relativa liquidazione, solo se facile e pronta, e quindi si può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure si può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Infine, se è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, non è possibile pronunciare neppure la compensazione giudiziale, perché essa, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito contestato ovvero la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
Sulla scorta del principio affermato dalle SS.U.U. ai fini dell'art 1243 c.c. per la compensazione dei crediti occorre dunque, oltre la omogeneità, la esigibilità, la liquidità, ma anche la certezza del credito, ossia la incontrovertibilità del titolo intesa non solo come sua esattezza, ma anche come sua esistenza non più contestabile, definita in sentenza “liquidità processuale stabilizzata” e nel medesimo senso, oramai consolidato, si è assestata la successiva giurisprudenza ( cfr. Cass, Sez. 3 - 26/05/2020, n 9686).
Difatti, come rilevato, è con la sentenza di fallimento, i cui effetti decorrono dalla data della pubblicazione, che viene cristallizzata la situazione patrimoniale della società insolvente;
infatti l'art. 16 l.f. prevede che: “ Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14; 4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la
pagina 4 di 6 presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione”.
Dai bilanci e dai libri contabili nulla è emerso con riguardo alla posizione creditoria vantata dall'opponente nei confronti della propria società e che oppone in compensazione nel presente giudizio, invero dalla documentazione allegata dalla curatela fallimentare emerge: “Inoltre, mancano del tutto gli estratti conto delle banche con le quali la intratteneva rapporti e che risultano essere CP_2
fondamentali per ricostruire gli effettivi pagamenti a favore della fallita. Tale omissione risulta essere ancor più importante in quanto in data 21.03.2013, la società fallita alienava a favore del proprio amministratore, sig. un'autovettura mod. BMW del valore di € 29.000,00 che il Parte_3
avrebbe dovuto versare nelle casse della P.ar.ma, dall'analisi del libro giornale anno 2013 Pt_1
risulta che il sig. ha saldato, in data 28/03/2013, parzialmente la fattura n. 5272013 per un Pt_1 importo pari ad € 12.000,00 e della situazione al 31/12/2013 risulta debitore verso la società fallita per l'importo di € 17.000,00. Non essendo stata depositata la documentazione relativa all'anno 2014 le scriventi non hanno potuto riscontrare l'avvenuto pagamento del saldo della fattura n. 52/2013”
(cfr. pag. 7 e 8 relazione periodica ex legge fallimentare).
Nulla è emerso dall'analisi dei libri contabili e delle scritture depositate all'apertura del fallimento, riguardo al credito vantato dall'amministratore o all'asserita compensazione pretesa dallo stesso e la conseguente indicazione dello status di creditore;
né risulta spiegata domanda riconvenzionale per accertare il controcredito vantato.
Altresì si evidenzia come sia stata allegata dall'opponente la sola copia dei bonifici di pagamento, senza opportunamente documentare l'origine del credito opposto in compensazione, né tantomeno risulta allegata alcuna scrittura privata di compensazione dalla quale risultano regolati i rapporti tra le società creditrici.
Sebbene i bonifici bancari siano anteriori al fallimento e pertanto astrattamente opponibili alla curatela, non vi sono sufficienti elementi probatori dai quali desumere che il pagamento sia stato effettuato per estinguere o compensare crediti contrapposti della società insolvente. Non risulta documentata l'origine dei crediti opposti in compensazione, né in alcun modo provata esecuzione di prestazione o dell'emissione di fatture connesse alle stesse, per le quali si rendesse necessario il pagamento.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito come: “L'art. 56, comma 1, l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 38888 del 07/12/2021; cfr. N. 24046 del 2015).
pagina 5 di 6 Pertanto, in definitiva, alla luce dell'assenza di documenti contabili e fiscali regolarmente registrati nel tempo dai quali desumere la certezza e la liquidità del credito compensato dall'opponente, non possono ritenersi sussistenti gli elementi richiesti per l'applicazione dell'istituto della compensazione e quindi per l'estinzione del credito.
Invero, seppur tale giudizio risulti incardinato nell'ambito di una procedura fallimentare, risponde alle regole del riparto dell'onere della prova tipiche dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a mente delle quali si segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia contrattuale (Cass. Civ. sent. n. 19738/2017) e segnatamente: “nel procedimento d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cass. Civ. sent. n. 712/2018).
Orientamento seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito (ex ceteribus Tribunale, Catanzaro, sez. II , 13/04/2023 , n. 600 e Tribunale, Firenze, sez. III, 01/03/2023, n. 611).
Conseguentemente, spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Per quanto esposto, deve non può ritenersi raggiunta a prova dell'adempimento da parte opponente con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo, già esecutivo.
§ Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2022 e successive modifiche intervenute, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1237/2018;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 21 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4856/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Marra (C. F. ), elettivamente domiciliata in Avellino alla Via F. Iannaccone 7, C.F._2
( ; Email_1
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona delle curatrici legali rapp.ti p.t. Controparte_1 P.IVA_1
avv. Panza Katya (CF. ) e dott.ssa (CF. C.F._3 Persona_1
) rappresentate e difese dall'avv. Sellitto Roberto (CF. ), C.F._4 C.F._5
del Foro di Avellino;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1237/2018, notificato l'11.10.2018, con il quale il Tribunale ordinava allo stesso il pagamento di € 17.000,00, oltre gli interessi come richiesti nonché le spese della procedura liquidati pagina 1 di 6 in euro 145,50 per spese, euro 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CAP.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito revocare e dichiarare integralmente nullo, illegittimo ed inesistente ed, in ogni caso, annullare o dichiarare estinto per compensazione il decreto ingiuntivo opposto n. 1237/2018 RG. 3934/2018 emesso dal
Tribunale di Avellino e notificato in data 11 Ottobre 2018 in tutte le sue statuizioni, ivi compresa qualla afferente gli interessi moratori per tutti i motivi in precedenza indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali ex art. 15 con attribuzione”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio il così concludeva: “a) rigettare Controparte_1
l'avversa opposizione confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 1237/2018 del 5 ottobre 2018, Giudice dott.ssa Di Paolo;
b) condannare il sig. al pagamento di Parte_1
spese ed onorari del presente procedimento, ai valori medi del D.M. 55/2014 oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso forfettario al 15%.”.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'esito dello scioglimento della riserva assunta il 7.03.2019, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i richiesti termini 183, VI co, c.p.c. da parte del precedente giudicante.
All'udienza dell'11 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Nel merito
La domanda di pagamento è stata azionata in via monitoria dalla odierna parte opposta, sulla scorta della fattura n. 20/2013, emessa in data 21.3.2013 per l'acquisto di un'autovettura, telaio nr.
WBAFG01090L328193, modello BMW tg. DT729V del valore di € 29.000,00, parzialmente saldata secondo quanto emerso dall'analisi del libro giornale anno 2013, residuando pertanto la somma di €
17.000,00.
L'esistenza del credito, debitamente documentato, non è oggetto di contestazione.
A sostegno della propria tesi difensiva, l'opponente ha eccepito la compensazione del credito per il quale è stato azionato il decreto ingiuntivo opposto, per aver saldato il prezzo residuo della fattura n.
[... 20/2013 con due pagamenti effettuati dal proprio conto corrente in favore di due ditte creditrici della
CP_1
Nella specie in data 10.4.2013 veniva rilasciato dal un assegno bancario n. 7000005962 per Pt_1
l'importo di € 7.998,34 in favore della incassato in data 15.4.2013, mentre in data Parte_2
26.4.2013 egli provvedeva al pagamento di un altro debito della con l'assegno bancario CP_2
pagina 2 di 6 n. 7000005890 di € 10.000,00, emesso a favore della incassato in data 10.5.2013. Controparte_3
§ Il pagamento dedotto dalla parte opponente andrebbe pertanto qualificato come pagamento con surrogazione, pur non essendo allegato né dedotto alcun patto in tal senso. Invero, la surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 29/01/2010).
§ In materia fallimentare, occorre premettere come la situazione patrimoniale della società fallita, ivi compresa la posizione creditoria, si cristallizza al momento della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 1186 c.c. La legge fallimentare ha dettato una serie di regole, ispirate al principio della par condicio creditorum, finalizzate alla quantificazione dei crediti alla data di dichiarazione del fallimento e alla non agevolazione di alcuna categoria di creditori, ivi esclusi i creditori chirografari e privilegiati per i quali alla sussistenza di determinati presupposti vige la normativa di cui all'art. 54 l.f..
La normativa prevede, in particolare, come i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento ex art. 55, co. 2, l. f;
i debiti non pecuniari si considerano scaduti anch'essi alla data di fallimento, e concorrono per il loro valore a tale data ex art. 59 l. f.; i debiti infruttiferi non scaduti si considerano scaduti anch'essi alla data di fallimento, e concorrono per il loro valore a tale data, ma subiscono una decurtazione al momento del riparto per compensare l'eventuale anticipato pagamento ex art. 57 l. f.; i debiti sottoposti a condizione partecipano al concorso e vengono ammessi al passivo subordinatamente all'avverarsi della condizione ex artt. 55, 96, 113 e 113 bis l. f.; i prestiti obbligazionari e i titoli di debito di società sono ammessi al valore nominale detratti i rimborsi ex art. 58 l. f.; i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, salvo, per evitare frodi, che il credito sia stato acquistato nell'anno anteriore o successivamente ex art. 56 l. f..
In quest'ultima ipotesi trattasi di una forma di compensazione legale in deroga ai principi generali del concorso, per cui può operare solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 1243 c.c., ovvero i crediti devono pertanto essere omogenei, liquidi ed esigibili.
Nella specie, il oppone in compensazione, al credito attivato con la procedura monitoria, gli Pt_1
assegni bancari versati alle società creditrici del Fallimento opposto, la e la Parte_2 CP_3
al fine di estinguere crediti asseritamente vantati dalle stesse nei riguardi della società
[...]
insolvente.
In particolare, l'ammontare versato con gli assegni, allegati all'atto di citazione, estinguerebbe, secondo la tesi difensiva dell'opponente, il credito vantato dalla curatela ed attivato per il residuo della fattura n.
pagina 3 di 6 20/2013, in compensazione con il proprio credito.
§ L'eccezione di compensazione va altresì valutata alla dell'orientamento interpretativo affermato con la pronuncia delle S.S. U.U. n 23225 del 15.11.2016.
Sotto il profilo sostanziale, l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali e oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Di conseguenza, qualora ricorrano i predetti requisiti va dichiarata l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla coesistenza con il controcredito talché, accogliendo la relativa eccezione, va rigettata la domanda. Diversamente, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, si può provvedere alla relativa liquidazione, solo se facile e pronta, e quindi si può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure si può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Infine, se è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, non è possibile pronunciare neppure la compensazione giudiziale, perché essa, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito contestato ovvero la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
Sulla scorta del principio affermato dalle SS.U.U. ai fini dell'art 1243 c.c. per la compensazione dei crediti occorre dunque, oltre la omogeneità, la esigibilità, la liquidità, ma anche la certezza del credito, ossia la incontrovertibilità del titolo intesa non solo come sua esattezza, ma anche come sua esistenza non più contestabile, definita in sentenza “liquidità processuale stabilizzata” e nel medesimo senso, oramai consolidato, si è assestata la successiva giurisprudenza ( cfr. Cass, Sez. 3 - 26/05/2020, n 9686).
Difatti, come rilevato, è con la sentenza di fallimento, i cui effetti decorrono dalla data della pubblicazione, che viene cristallizzata la situazione patrimoniale della società insolvente;
infatti l'art. 16 l.f. prevede che: “ Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14; 4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la
pagina 4 di 6 presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione”.
Dai bilanci e dai libri contabili nulla è emerso con riguardo alla posizione creditoria vantata dall'opponente nei confronti della propria società e che oppone in compensazione nel presente giudizio, invero dalla documentazione allegata dalla curatela fallimentare emerge: “Inoltre, mancano del tutto gli estratti conto delle banche con le quali la intratteneva rapporti e che risultano essere CP_2
fondamentali per ricostruire gli effettivi pagamenti a favore della fallita. Tale omissione risulta essere ancor più importante in quanto in data 21.03.2013, la società fallita alienava a favore del proprio amministratore, sig. un'autovettura mod. BMW del valore di € 29.000,00 che il Parte_3
avrebbe dovuto versare nelle casse della P.ar.ma, dall'analisi del libro giornale anno 2013 Pt_1
risulta che il sig. ha saldato, in data 28/03/2013, parzialmente la fattura n. 5272013 per un Pt_1 importo pari ad € 12.000,00 e della situazione al 31/12/2013 risulta debitore verso la società fallita per l'importo di € 17.000,00. Non essendo stata depositata la documentazione relativa all'anno 2014 le scriventi non hanno potuto riscontrare l'avvenuto pagamento del saldo della fattura n. 52/2013”
(cfr. pag. 7 e 8 relazione periodica ex legge fallimentare).
Nulla è emerso dall'analisi dei libri contabili e delle scritture depositate all'apertura del fallimento, riguardo al credito vantato dall'amministratore o all'asserita compensazione pretesa dallo stesso e la conseguente indicazione dello status di creditore;
né risulta spiegata domanda riconvenzionale per accertare il controcredito vantato.
Altresì si evidenzia come sia stata allegata dall'opponente la sola copia dei bonifici di pagamento, senza opportunamente documentare l'origine del credito opposto in compensazione, né tantomeno risulta allegata alcuna scrittura privata di compensazione dalla quale risultano regolati i rapporti tra le società creditrici.
Sebbene i bonifici bancari siano anteriori al fallimento e pertanto astrattamente opponibili alla curatela, non vi sono sufficienti elementi probatori dai quali desumere che il pagamento sia stato effettuato per estinguere o compensare crediti contrapposti della società insolvente. Non risulta documentata l'origine dei crediti opposti in compensazione, né in alcun modo provata esecuzione di prestazione o dell'emissione di fatture connesse alle stesse, per le quali si rendesse necessario il pagamento.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito come: “L'art. 56, comma 1, l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 38888 del 07/12/2021; cfr. N. 24046 del 2015).
pagina 5 di 6 Pertanto, in definitiva, alla luce dell'assenza di documenti contabili e fiscali regolarmente registrati nel tempo dai quali desumere la certezza e la liquidità del credito compensato dall'opponente, non possono ritenersi sussistenti gli elementi richiesti per l'applicazione dell'istituto della compensazione e quindi per l'estinzione del credito.
Invero, seppur tale giudizio risulti incardinato nell'ambito di una procedura fallimentare, risponde alle regole del riparto dell'onere della prova tipiche dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a mente delle quali si segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia contrattuale (Cass. Civ. sent. n. 19738/2017) e segnatamente: “nel procedimento d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cass. Civ. sent. n. 712/2018).
Orientamento seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito (ex ceteribus Tribunale, Catanzaro, sez. II , 13/04/2023 , n. 600 e Tribunale, Firenze, sez. III, 01/03/2023, n. 611).
Conseguentemente, spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Per quanto esposto, deve non può ritenersi raggiunta a prova dell'adempimento da parte opponente con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo, già esecutivo.
§ Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2022 e successive modifiche intervenute, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1237/2018;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 21 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo pagina 6 di 6