Ordinanza cautelare 14 novembre 2013
Ordinanza presidenziale 3 novembre 2015
Ordinanza collegiale 5 ottobre 2020
Sentenza 23 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/03/2021, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2021
N. 00384/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01370/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tessier, con domicilio eletto presso il suo studio in Marghera Venezia, via Lazzarini, 13;
contro
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 186;
per l'annullamento
del rifiuto -OMISSIS-di assegnare al ricorrente un alloggio delle medesime caratteristiche -OMISSIS-con le detrazioni di legge;
-OMISSIS-: -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente premette di essere -OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS-.
Avendo appreso che l’alloggio era stato escluso da quelli riscattabili in quanto inserito nella quota di riserva, ha impugnato innanzi a questo T.A.R. il provvedimento che il suddetto inserimento aveva disposto.
Il ricorso, accolto in primo grado, -OMISSIS-, poiché proposto tardivamente, avverso un atto meramente confermativo del provvedimento che ha inserito l’alloggio in quota di riserva.
Conclusosi il contenzioso di cui si è detto, -OMISSIS-, il ricorrente ha presentato un’istanza volta all’assegnazione in proprietà di un alloggio di tipologia equivalente a quello assegnato in godimento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, D.P.R. 2/1959, alla stregua del quale: “Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto”.
-OMISSIS-ha dato riscontro negativo all’istanza evidenziando che l’edificio era stato inserito nella quota di riserva ed era inalienabile.
Il ricorrente impugna il diniego ritenendolo illegittimo in quanto:
- Violazione art. 3, c. 2, DPR 2/1959. In base a tale norma, il ricorrente ha diritto con priorità su altri richiedenti all’assegnazione in proprietà dell’alloggio. Successivamente alla domanda del ricorrente, vi sono state numerose cessioni di alloggi alle quali il ricorrente avrebbe avuto diritto.
- Difetto di motivazione sulle ragioni per le quali, essendo -OMISSIS-, non potesse essere assegnato altro alloggio con caratteristiche equivalenti ai sensi dell’art. 3, comma 2, DPR 2/59;
- Sviamento di potere.
Ha concluso chiedendo, l’annullamento del provvedimento di diniego, la condanna di -OMISSIS-all’assegnazione in proprietà di un alloggio di analoga tipologia a quella detenuta in godimento -OMISSIS--OMISSIS-, delle medesime caratteristiche di quello -OMISSIS-, al prezzo corrispondente al valore di mercato dell’alloggio del ricorrente -OMISSIS-in subordine la condanna di -OMISSIS-al risarcimento del danno per mancato riscatto dell’alloggio.
Si è costituita -OMISSIS-, la quale, sul presupposto che la domanda sia volta ad ottenere un alloggio sito nel-OMISSIS-, in via preliminare, ha eccepito:
- L’inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente impugnato gli atti con i quali sono state escluse dalle vendite gli immobili -OMISSIS-;
- L’inammissibilità della domanda di condanna, avendo la pretesa ad ottenere la determinazione dell’immobile da alienare e l’assegnazione di tale specifico immobile, consistenza di interesse legittimo, essendo frutto di esercizio di potere discrezionale.
Nel merito, ha affermato che l’art. 3, c. 2 è stato abrogato dalla L. 8/8/1977, n. 513 entrata in vigore il 18/8/1977. Dopo quella data non sono state effettuate altre cessioni in proprietà se non quelle relative a domande presentate ai sensi dell’art. 27, comma 2, cessioni che, comunque, non hanno interessato alloggi -OMISSIS-.
La domanda di condanna è infondata (oltrechè inammissibile) in quanto presuppone anzitutto che -OMISSIS-abbia avviato il procedimento per l’assegnazione di alloggi e la predisposizione di una graduatoria. Presuppone, quindi, la prova sia del possesso dei requisiti per l’assegnazione in proprietà sia che non vi fossero altri soggetti con diritto poziore.
Nel corso del giudizio, in via istruttoria, sono stati acquisiti le copie dei bandi di -OMISSIS-
Il ricorrente ha proposto un’ulteriore istanza istruttoria volta a disporre una verificazione ovvero C.T.U. onde siano precisati ed identificati quali immobili -OMISSIS-
-OMISSIS-Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio relativa al difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Le parti hanno depositato memorie.
All’udienza -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Entrambe le parti, nei propri scritti difensivi hanno entrambe affermato che la causa sarebbe devoluta alla giurisdizione amministrativa, in sede esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 133, comma 1, lett. b) cod. proc. amm.
Nelle memorie depositate a seguito dell’ordinanza collegiale ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. il ricorrente ha affermato di ritenere solo la domanda di risarcimento del danno da omessa comunicazione dell’inclusione dell’alloggio nella quota di riserva devoluta, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario. La resistente ha, invece, affermato, nella suddetta memoria, che essa rientri nell’ambito delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. b) cod. proc. amm.
La tesi sostenuta dalle parti in punto di giurisdizione non è condivisibile.
Non basta, infatti, a radicare la giurisdizione in capo a questo giudice, il richiamo all’articolo 133, comma 1, lett. b) cod. proc. amm. che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai Tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche” .
Alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza in materia, “in forza dell'art. 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario in materia di edilizia residenziale pubblica trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.” Cass. civ. Sez. Unite Ord., 11/07/2019, n. 18667.
Nel caso di specie viene in rilievo la fase successiva all’assegnazione dell’alloggio in locazione, configurandosi il diritto di riscatto dell’alloggio quale diritto soggettivo. A fondamento della pretesa azionata, infatti, il ricorrente – già assegnatario di un alloggio inserito in quota di riserva – pone il proprio diritto ad essere preferito nelle successive cessioni di alloggi di edilizia economica e popolare, in forza di quanto previsto dall’articolo 3, D.P.R. 2/1959. Non viene in rilievo, quindi, l’interesse legittimo alla corretta formazione della quota di riserva (interesse già azionato senza successo dal ricorrente), ma la pretesa all’esercizio del “il diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto” (art. 3, comma 2, D.P.R. 2/1959), che costituisce attività disciplinata dalla legge senza residui margini di discrezionalità in capo all’amministrazione.
Tale conclusione trova conforto anche nella giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto, nella materia de qua, la sussistenza di posizioni di diritto soggettivo, fatta eccezione esclusivamente per quelle di cui sono titolari gli assegnatari di alloggi inseriti nelle quote di riserva con riguardo alla pretesa al corretto svolgimento del procedimento pubblicistico di scelta degli alloggi da inserirvi. Si è, infatti, affermato che “Nel D.P.R. n. 2 del 1959, è oggetto di provvedimento dell'amministrazione la sola quota di alloggi di edilizia economica e popolare da destinare alla cessione in favore degli assegnatari, da stabilire secondo criteri rispondenti a scelte discrezionali per territorio e per categorie, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 2 del 1959. Una volta operata la scelta e stabiliti gli immobili da vendere, l'amministrazione è tenuta a darne notizia con un bando da comunicare ai singoli assegnatari, a loro volta tenuti a comunicare la loro adesione tramite risposta scritta ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 2 del 1959. Per costoro, dunque, il bando ha gli stessi effetti della proposta di contratto alla quale deve seguire per il perfezionamento l'accettazione del destinatario, assegnatario dell'alloggio, secondo gli schemi tipici del diritto civile. Che il D.P.R. n. 2 del 1959 preveda espressamente l'emanazione di un bando di gara comporta che la proposta di acquisto sia diretta alla generalità, come d'obbligo data la natura pubblica del soggetto proprietario del bene, nei cui confronti il diritto dell'assegnatario a chiedere la cessione in proprietà previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 2 del 1959 si atteggia come una prelazione ex lege in favore dell'occupante l'abitazione.” (Cons. Stato Sez. V, 5 dicembre 2005, n. 6884).
Per le suddette ragioni, la pretesa del ricorrente alla cessione in proprietà di alloggio analogo a quello di cui è assegnatario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, cod. proc. amm., non attinge a questioni di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo ed è, pertanto devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad una controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario il quale è indicato come giudice munito di giurisdizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 11 cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il -OMISSIS-in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO