Decreto presidenziale 29 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza 19 maggio 2021
Decreto cautelare 7 giugno 2021
Rigetto
Sentenza 9 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00058/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00077/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2021, proposto da
OO Sociale UA S.C. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio C.E.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Alesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bianze' non costituito in giudizio;
nei confronti
Punto Service OO Sociale A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Boffa, Giorgia Baldan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dnv Gl Business Assurance Italia S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
e/o altra idonea misura cautelare anche con contenuto propulsivo
-I) della determina del 10.12.2020, n. 145, notificata a mezzo p.e.c. l'11.12.2020, con cui il Presidente del Consorzio CEV ha approvato i verbali e gli atti di gara e ha disposto l'aggiudicazione alla Punto Service OO Sociale a r.l. della “procedura aperta ex art. 60 d. lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione della gestione globale della struttura residenziale per anziani denominata «Casa di riposo comunale Cav. Antonio Terzago» in Bianzè (VC) – gara a ridotto impatto ambientale secondo i d.m. di riferimento”;
-II) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso della Stazione appaltante e della Commissione giudicatrice, ivi compresi gli eventuali atti istruttori, verbali e/o altri atti e provvedimenti (anche se non conosciuti) in ogni modo relativi alla suddetta aggiudicazione, con particolare (ma non esclusivo) riferimento: -a) a tutti i verbali di gara in seduta pubblica e in seduta riservata, del R.U.P. e della Commissione di gara (tra cui i verbali: - del 10.11.2020, n. 1; - del 2.12.2020, n. 2; - del 10.12.2020, n. 3; - del 10.12.2020, n. 4; - nonché, laddove diversi dai precedenti verbali appena citati, di quelli delle sedute riservate del 10.12.2020) e ai relativi allegati, riguardanti lo svolgimento delle operazioni di gara (tra cui l'apertura della “busta amministrativa” e l'ammissione dei concorrenti, l'apertura delle offerte tecniche, l'apertura delle buste economiche), la valutazione tecnica delle offerte, l'attribuzione dei punteggi finali alle offerte stesse, nonché la compilazione e l'approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva; -b) alla graduatoria provvisoria del 10.12.2020, nonché alla graduatoria definitiva; -c) alla proposta di aggiudicazione dell'appalto alla Punto Service OO Sociale a r.l. formulata dal R.U.P. il 10.12.2020; -d) alla comunicazione di aggiudicazione a mezzo p.e.c. dell'11.12.2020; -e) al provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace (e relativa proposta); -f) agli atti e provvedimenti eventualmente assunti da qualsivoglia Organo del Consorzio CEV e/o del Comune di Bianzè, a seguito dell'aggiudicazione, per la formalizzazione dell'affidamento e per la stipulazione del contratto d'appalto con Punto Service OO Sociale a r.l.;
nonché per la conseguente declaratoria
di nullità, invalidità o inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more dall'Amministrazione con la controinteressata aggiudicataria Punto Service OO Sociale a r.l.,
per l'accertamento
del diritto della ricorrente OO UA a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta e/o a subentrare nel contratto di appalto che fosse nelle more eventualmente stipulato con la controinteressata aggiudicataria Punto Service OO Sociale a r.l.,
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno in forma specifica, tramite aggiudicazione dell'appalto all'odierna ricorrente OO UA (che, anche a norma degli art. 121-122-124 c.p.a., dichiara di volervi subentrare), o – in subordine – per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o attraverso la riedizione della procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio C.E.V. e di Punto Service OO Sociale A.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, infatti, sotto il profilo del fumus , che, ad un esame sommario tipico della presente fase del giudizio, i motivi di ricorso non paiono idonei ad inficiare la portata e validità dei certificati di conformità ISO 9001:2015 e 14001:2015, con relativi allegati dichiarativi di validità, prodotti dalla controinteressata nell’ambito della procedura per cui è causa;
considerato, altresì, in relazione al periculum , che la durata dell’affidamento in concessione di cui si discute è pari a 5 anni (rinnovabili), per cui parte ricorrente, in caso di fondatezza nel merito del gravame, ben potrebbe subentrare nell’affidamento (come richiesto in ricorso) e, ove residuassero ulteriori danni, potrebbe comunque essere risarcita per equivalenza monetaria;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 maggio 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO