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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PALMA LORENZA e elettivamente domiciliati in AV.
11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. PALMA LORENZA Controparte_1
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo
• dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; Parte_2
• ordinare al Comune di RC di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° pagina 1 di 4 comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in regime condiviso con collocazione abitativa prevalente e residenza presso il padre. I figli, tenuto conto della loro età,
potranno gestire in autonomia i propri rapporti con la madre concordando direttamente con la stessa tempi e modalità di frequentazione. Il periodo mensile di permanenza dei figli presso la madre sarà paritario rispetto a quello di permanenza presso il padre.
2. La casa familiare sita a RC (AO) Loc. Prelaz n. 7 di proprietà del sig. rimarrà assegnata allo stesso ed ai Parte_2
figli.
3. L'Assegno Unico Universale al nucleo familiare spetterà nella misura del 100% al padre. Ove l'importo dell'assegno unico universale scenderà sotto la somma di € 300,00 mensili, la sig.ra Parte_1
verserà al sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_2
figli minori, la differenza tra quanto percepito dal sig. a Pt_2
titolo di assegno unico universale e la somma di € 300,00.
Le quote di esenzione o deduzione per figli a carico, gli oneri detraibili e deducibili verranno ripartiti al 50%.
4. Ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli nei tempi di permanenza presso di sé.
5. La sig.ra dovrà altresì, contribuire al mantenimento Parte_1
dei figli, nella misura del 50%, alle ulteriori spese straordinarie nei limiti e con le modalità di cui al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Aosta, approvato da Magistrati ed Avvocati.
pagina 2 di 4 6. I genitori si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e a quello dei figli minori, che potranno espatriare indifferentemente con ogni singolo genitore.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi dichiarano di rinunciare sin d'ora ad ogni forma di impugnazione dell'emananda sentenza e dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 3 di 4 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F. C.F._1
e
, nato ad [...] il [...], Parte_2
C.F. C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 16 agosto 2014 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Saint Marcel al n.3 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT
MARCEL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PALMA LORENZA e elettivamente domiciliati in AV.
11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. PALMA LORENZA Controparte_1
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo
• dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; Parte_2
• ordinare al Comune di RC di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° pagina 1 di 4 comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in regime condiviso con collocazione abitativa prevalente e residenza presso il padre. I figli, tenuto conto della loro età,
potranno gestire in autonomia i propri rapporti con la madre concordando direttamente con la stessa tempi e modalità di frequentazione. Il periodo mensile di permanenza dei figli presso la madre sarà paritario rispetto a quello di permanenza presso il padre.
2. La casa familiare sita a RC (AO) Loc. Prelaz n. 7 di proprietà del sig. rimarrà assegnata allo stesso ed ai Parte_2
figli.
3. L'Assegno Unico Universale al nucleo familiare spetterà nella misura del 100% al padre. Ove l'importo dell'assegno unico universale scenderà sotto la somma di € 300,00 mensili, la sig.ra Parte_1
verserà al sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_2
figli minori, la differenza tra quanto percepito dal sig. a Pt_2
titolo di assegno unico universale e la somma di € 300,00.
Le quote di esenzione o deduzione per figli a carico, gli oneri detraibili e deducibili verranno ripartiti al 50%.
4. Ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli nei tempi di permanenza presso di sé.
5. La sig.ra dovrà altresì, contribuire al mantenimento Parte_1
dei figli, nella misura del 50%, alle ulteriori spese straordinarie nei limiti e con le modalità di cui al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Aosta, approvato da Magistrati ed Avvocati.
pagina 2 di 4 6. I genitori si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e a quello dei figli minori, che potranno espatriare indifferentemente con ogni singolo genitore.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi dichiarano di rinunciare sin d'ora ad ogni forma di impugnazione dell'emananda sentenza e dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 3 di 4 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F. C.F._1
e
, nato ad [...] il [...], Parte_2
C.F. C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 16 agosto 2014 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Saint Marcel al n.3 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT
MARCEL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4