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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. VA CC Presidente
Dott. ER NA Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 863 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025 – avverso la sentenza n. 945/2025 in data 21 luglio 2025 del Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Claudia Lojacono – posta in decisione il 2 ottobre 2025
promossa da
in persona del proprio Presidente del C.d.A., Dott. Parte_1 [...]
, con sede legale in NO LA, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_2 Marco Bertazzoli Grabinski Broglio del Foro di Milano, presso lo studio del quale, in Milano, al Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10, è elettivamente domiciliata;
Reclamante
contro
rappresento e difeso dall'Avv. Alessia Buttiglieri, congiuntamente e/o Controparte_1 disgiuntamente all'Avv. Davide Taddei, e domicliato presso lo studio della prima in Gallarate (Va). Reclamato
OGGETTO: Reclamo ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 92/2012 – Licenziamento collettivo Lavoratore licenziato – Violazione dei criteri di scelta.
Conclusioni della reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed istanza rigettata, così giudicare: Nel merito: rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dal sig. nei confronti Controparte_1 di per i motivi di cui al presente atto e per quanto si Parte_1 Parte_1 dimostrerà in corso di causa, in totale riforma della Sentenza n. 945/2025 del Tribunale di Monza (R.G. 127/2024); conseguentemente condannare il sig. alla restituzione, in favore di Controparte_1
1 di tutte le somme ad oggi pagate dalla Società in Parte_1 adempimento dell'ordinanza della fase sommaria e della sentenza di primo grado del presente giudizio, nonché del piano di rientro concordato con il predetto;
- conseguentemente, altresì, dichiarare dovute in restituzione le somme che Parte_1 ha pagato ai procuratori antistatari del sig. a titolo di spese legali e
[...] CP_1 compensi professionali;
Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del sig. reintegrato ex art. 18, CP_1 quarto comma, legge 300/1970, si insiste affinché venga in ogni caso espressamente disposta la detrazione dalle somme dovute da di quanto percepito dal suddetto lavoratore, Pt_1 nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni del reclamato Controparte_1
“Previo ogni più opportuno accertamento, contrariis reiectis: In via principale:
- Per tutti i motivi esposti nella presente memoria di costituzione rigettare il reclamo ex art 1 co. 58 e ss L. 92/2012 proposto ex adverso con conferma della sentenza num. 945/2025 emessa dal Tribunale di Monza in persona del Giudice Dott.ssa Lo Jacono pubblicata in data 22/07/2025 anche per le ulteriori ragioni di diritto prospettate dall'opposto in sede di opposizione (RG 127/2024) e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato da c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al sig. e Controparte_1 conseguentemente ai sensi e per gli effetti del comma 4 art. 18 L. 300/70 condannare la Società resistente a voler reintegrare il sig. nel suo posto di lavoro ovvero, Controparte_1 stante l'esercizio del diritto di opzione ex art 18 comma 3 L. 300/70, condannare
[...] al pagamento a favore dell'odierno reclamato della somma di € 36.988,65 Parte_1 nonché al pagamento a favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite delle 12 mensilità, al tallone mensile di € 2.465,91 lordi o di quell'altro importo maggiore o minore che sarà riconosciuto come dovuto e provato in corso di causa;
In subordine:
- Per tutti i motivi esposti nella presente memoria di costituzione e risposta, fermo il rigetto del reclamo avversario e la conferma della sentenza num. 945/2025 emessa dal Tribunale di Monza in persona del Giudice Dott.ssa Lo Jacono pubblicata in data 22/07/2025 anche per le ulteriori ragioni di diritto prospettate dall'opposto in sede di opposizione (RG 127/2024) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato dalla c.f. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, al sig. e conseguentemente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 CP_1 dell'art. 18 L. 300/70 condannare la reclamante ut supra al pagamento a favore del sig.
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 24 mensilità o a quelle Controparte_1 mensilità maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia al tallone mensile della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.465,91 lordi o di quell'altro importo maggiore o mino-re che sarò riconosciuto come dovuto e provato in corso di causa;
In ogni caso Con interessi e rivalutazione monetaria.
2 Con vittoria di spese del presente grado e conferma delle spese del primo grado sia della fase sommaria che della fase di opposizione, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, che di-chiarano di averli anticipati e non riscossi.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 945 del 2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, ha respinto l'opposizione promossa dalla Società nei confronti Parte_1 dell'ordinanza ex art. 1, co. 49, l. n. 92/2012, in data 19.12.2023 con la quale era stato accolto il ricorso di -quale operaio di livello C2 CCNL Metalmeccanici Industria Controparte_1 assunto a tempo indeterminato il 10.7.1990 e destinato a operare presso lo stabilimento di NO LA in vista delle lavorazioni produttive esperite nell'ambito di tale stabilimento- per conseguire la tutela di legge rispetto al licenziamento comunicato dalla con effetto dal 18.9.2021 a seguito di procedura finalizzata a Parte_1 licenziamenti collettivi;
dichiarata l'illegittimità del recesso, il Giudice della fase sommaria aveva applicato la tutela ripristinatoria e indennitaria di cui agli artt. 5, co. 3, l. 223/1991 e 18, co. 4, l. 300/1970, annullando quindi il provvedimento di recesso e condannando l' a Pt_3 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro oltre al pagamento di 12 mensilità a titolo di indennità risarcitoria, per complessivi € 29.590,96 e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sino alla ricostituzione del rapporto di lavoro con rifusione a carico della resistente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.645,00.
Con l'opposizione all'ordinanza conclusiva della fase sommaria, la deduceva: di Pt_1 avere per oggetto la produzione cerchi in acciaio per ruote di veicoli industriali presso gli stabilimenti produttivi di NO LA, ove lo era addetto, e , in CP_1 Parte_4 pratica due stabilimenti ove si realizzavano distinti componenti di quel genere ossia rispettivamente per veicoli stradali e non stradali;
di avere ottenuto un finanziamento dalla regione Lombardia il 21.6.2012 e che negli ultimi anni era incorsa in una gravissima crisi, nonostante i cambi di proprietà e gli investimenti effettuati;
che il socio di maggioranza di
, aveva ceduto la propria partecipazione azionaria alla CP_2 CP_3 multinazionale americana ID RP la quale aveva effettuato investimenti per 20 milioni di euro tutti concentrati nello stabilimento di NO LA. Ciononostante, l'Impresa aveva chiuso tutti i bilanci degli ultimi anni in perdita. Dall'inizio dell'anno 2019 la Società aveva quindi intavolato con le RSU e con i sindacati esterni una lunga trattativa volta alla sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale aziendale che permettesse di ottenere un maggiore efficienza dell'organizzazione del lavoro attraverso una maggiore flessibilità ed il contenimento dei costi e firmando il 12 luglio 2019 con le RSU aziendali e con le OO.SS. provinciali l'accordo sindacale aziendale integrativo. Poi, il 25 dicembre 2019, era stata deliberata la fusione per incorporazione di Parte_1 in con contestuale modifica della ragione sociale nell'attuale
[...] Controparte_4 l fine di ottenere risparmi gestionali tramite la creazione Parte_1 di sinergie tra le due originarie Società. I due stabilimenti avevano mantenuto le proprie caratteristiche produttive, più precisamente, nello stabilimento di NO LA era rimasta la produzione di cerchi in acciaio per il settore automotive, on-road, ruote per veicoli commerciali (camion, bus e rimorchi), mentre nello stabilimento di era rimasta la produzione di cerchi in acciaio destinati a Parte_4 mezzi dei settori agricolo, edile e movimentazione materiali, industriale, off-road, di modo che le due unità produttive avevano caratteristiche assolutamente differenti poiché la Divisione possedeva un numero molto ridotto di clienti presenti nel Parte_5 segmento dei veicoli commerciali, quali Volvo Group, Man, Iveco che rappresentavano oltre l'80% del fatturato annuo dello stabilimento stesso, mentre la Parte_6
[...] operava con circa 120 clienti presenti nei più diversi settori senza avere alcun cliente che rappresentasse una percentuale rilevante del volume delle vendite e i clienti in comune tra le due Divisioni rappresentavano una percentuale minima dell'intera clientela. La Società allegava inoltre che la divisione di NO LA, a differenza dell'altra di
, possedeva una certificazione atta a operare nel settore automobilistico e aveva Parte_4 elaborato dei processi di automatizzazione all'interno dello stabilimento;
nonostante gli ingenti investimenti per ammodernare lo stabilimento di NO LA, la relativa Divisione non aveva mai generato utili operativi negli ultimi cinque anni, ma aveva registrato costanti perdite superiori a 7.000.000,00 euro all'anno (con la diminuzione di circa il 19% dell'intero fatturato della ) quando ciò era dipeso anche Parte_7 dall'intervenuto aumento del prezzo della materia prima (acciaio) e dal fatto che perciò la non aveva potuto svolgere alcuna politica dei prezzi Parte_7 (aumentando corrispettivamente il prezzo delle ruote), in quanto essa aveva un numero ristrettissimo di clienti, tutte multinazionali che, grazie alla loro posizione di forza sul mercato, riuscivano ad imporre bassi prezzi d'acquisto delle ruote in acciaio. Diversamente, la aveva potuto assorbire l'aumento del prezzo della materia prima Parte_6 intervenendo sul prezzo del prodotto finito, in forza di una clientela molto più numerosa e formata, principalmente, da medie e piccole imprese;
, viceversa, la Parte_7
aveva dovuto costantemente diminuire il prezzo di vendita delle ruote (di circa il -
[...]
12%) al fine di conservare i propri clienti, con una continua decrescita della relativa marginalità, confrontandosi tra l'altro con nuovi concorrenti europei ed extraeuropei che godevano di diverse condizioni lavorative. A ciò si era aggiunta la crisi indotta dalla pandemia da COVID-19 che era stata affrontata tramite il ricorso alla Cassa integrazione per gli addetti allo stabilimento di NO LA di modo che la sua situazione si era ulteriormente aggravata per via della rigidità nella gestione della forza lavoro accompagnata da uno stato di particolare tensione nelle relazioni industriali con le tensioni sofferte nella gestione dei conti della Divisione di NO LA che avevano portato ad un peggioramento dei complessivi risultati della società. Si era quindi valutato che la mancata chiusura dello stabilimento di NO LA poteva mettere a rischio la continuità dell'intera azienda, portando all'inevitabile chiusura anche dell'altro stabilimento di , per cui il 3 luglio 2021 si era dato inizio alla procedura Parte_4 di licenziamento collettivo trasmettendo la relativa lettera alle organizzazioni sindacali elencate in ricorso. La società aveva così comunicato alle Organizzazioni sindacali di voler procedere alla chiusura definitiva dello stabilimento di NO LA, con il conseguente esubero di n. 152 lavoratori per i quali si sarebbe avviata la procedura di licenziamento collettivo, specificando i motivi di tale decisione, che non era possibile incrementare proporzionalmente il livello occupazionale della poiché essa lavorava a pieno organico Parte_6 e che l'individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe stata effettuata attraverso un confronto tra tutti i lavoratori di (sia gli addetti alla Parte_1 Pa Divisione NO LA sia gli addetti alla ) secondo i criteri Parte_6 previsti dell'art. 1 D. Lgs. 151/97 degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, e D.Lgs n. 23/2015 (carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico-produttive e organizzative), tutti criteri indicati negli allegati 1 e 2 di modo che erano state accompagnate alla lettera due tabelle indicanti i punteggi da applicare ai singoli lavoratori per individuare le 152 posizioni in esubero nel rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge. Infine, la aveva comunicato che l'effettiva attuazione del programma di Pt_1 licenziamento era prevista alla conclusione della procedura avviata con la comunicazione del 3.7.2021 e che non erano previste misure per far fronte alle conseguenze sul piano sociale sull'attuazione di quel programma quando poi lo stesso giorno, chiudeva lo stabilimento di NO LA interrompendosi la produzione presso tale sito con informazione a tutti i
4 lavoratori pubblicata sul sito intranet aziendale e tramite invio di telegramma individuale, oltre ad una raccomandata, del seguente tenore: “con la presente le comunichiamo che a seguito della procedura di chiusura del sito di NO LA a far data dal 5 luglio 2021 lei sarà posto in ferie sino a nostra differente comunicazione”. A seguito dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, le OO.SS. avevano chiesto che fosse svolto il confronto tra le parti sociali previsto dalla legge n. 223 del 1991. Gli incontri si sarebbero poi svolti e il 18.8.2021 comunicava l'intervenuta chiusura della Pt_1 fase del confronto sindacale seguito dal mancato accordo tra le parti e l'apertura della fase c.d. amministrativa, con convocazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico e presso la Regione Lombardia. Nell' incontro conclusivo tra le Parti sociali svoltosi venerdì 17 settembre 2021, la società aveva accettato tutte le richieste delle associazioni sindacali relative all'utilizzo della Cassa integrazione per 13 settimane e il successivo utilizzo della cassa integrazione per cessazione dell'attività per la durata di 12 mesi con il blocco dei licenziamenti sino all'esaurimento di entrambe le procedure di cassa integrazione, soluzione che avrebbe garantito a tutti i lavoratori coinvolti un sostegno al reddito per quasi tre anni e mezzo. Il 17 settembre 2021 l' comunicava formalmente l'impossibilità di utilizzare la cassa CP_5 integrazione per 13 settimane nonostante le rassicurazioni fornite dai dirigenti del MISE nel corso degli incontri con le parti sociali. Quindi, le Associazioni sindacali escludevano la volontà di chiudere un accordo che prevedesse solamente il ricorso alla cassa integrazione per cessazione d'attività e si rifiutavano di sottoscrivere il relativo documento elaborato dalla Regione Lombardia.
Una volta conclusa anche la fase amministrativa senza alcun accordo, il 18 settembre 2021 erano state inviate le lettere di licenziamento ed erano stati trasferiti presso lo stabilimento di undici lavoratori già occupati presso NO LA. La chiusura della Parte_4 procedura di licenziamento collettivo era stata comunicata all'Ispettorato del Lavoro, alla Provincia di Monza e Brianza e a tutte le parti sociali. Tra gli operai di produzione erano stati licenziati i lavoratori con punteggio uguale o superiore a 12 e a era stato attribuito il CP_1 punteggio di 14.
Rispetto a tale serie di accadimenti il lavoratore aveva azionato il ricorso, accolto con l'ordinanza opposta essenzialmente riferita alla illegittimità dei criteri di scelta dato che erano stati penalizzati, per via di un punteggio sfavorevole, soprattutto e notevolmente coloro che operavano in NO LA.
Secondo l'opponente, l'ordinanza giudiziale aveva inesattamente stabilito che il licenziamento collettivo era affetto da vizio genetico giacché ai dipendenti di NO LA era stato trasmesso un telegramma con il quale essi venivano informati dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e della decisione di chiudere il sito aziendale, anticipando così determinazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di informativa e confronto preventivi con le conformemente a quanto Pt_8 imposto dall'art. 4, commi 2ss. della legge 223/1991. Per l'opponente, invece, il telegramma non era una comunicazione di avvio della procedura bensì una semplice comunicazione di carattere organizzativo.
Con la sentenza odiernamente impugnata, il Tribunale ha primariamente osservato come l'ordinanza non avesse affrontato tale tema, nemmeno sollevato nel ricorso della fase sommaria dalla difesa di in ogni caso, la messa in ferie tramite telegramma di tutti gli CP_1 addetti appariva come un atto prodromico di un licenziamento già deciso, con la conseguente
5 violazione dell'art. 4 cit. dovuta al fatto che i lavoratori avevano ricevuto la comunicazione anteriormente rispetto alle OO.SS.
A fronte dell'argomento per cui l'ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto illegittima la scelta datoriale di ricollegare il criterio tecnico-organizzativo alla sola appartenenza dei lavoratori allo stabilimento di NO LA o a quello di , Parte_4 con l'attribuzione di 5 punti per l'appartenenza al primo e 1 punto per l'appartenenza al secondo, contestando la tale valutazione dato che l'appartenenza dei lavoratori allo Pt_1 stabilimento da chiudere, piuttosto che a quello ancora vitale poteva essere considerato quale criterio di scelta tecnico-organizzativo che concorreva con gli altri criteri previsti dal legislatore (anzianità e carichi di famiglia), il Tribunale ha ritenuto infondato l'argomento per via dello scorretto il sistema di punteggi adottato.
Esso difatti penalizzava i lavoratori impiegati presso NO LA.
Il primo Giudice ha dunque sostenuto che le ragioni giustificative del mancato trasferimento dei dipendenti di NO LA non erano rinvenibili nella comunicazione di avvio della procedura, nella quale la società si era limitata a dare atto dell'impossibilità di riassorbire il personale in esubero presso lo stabilimento di siccome operante a pieno Parte_4 organico, mentre, il pur enunciato intendimento dell' di considerare unitariamente Pt_3 nella platea dei lavoratori licenziabili gli organici dei due siti produttivi (sul presupposto implicito della loro piena fungibilità all'interno dei reparti di appartenenza), non forniva spiegazioni in merito alla diversità di punteggi infine attribuiti, a parità di mansioni, al personale dei due siti, né era stata presa in considerazione l'ipotesi, da sottoporre al vaglio degli interlocutori della procedura, di una verifica della disponibilità del personale di NO LA a trasferirsi presso l'altro stabilimento di ove per la concorrente Parte_4 operatività degli altri due criteri di scelta (carichi di famiglia e anzianità di servizio) e per un'omogenea considerazione delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (in ragione dell'equivalente professionalità) si fosse trovato in posizione utile per la conservazione del posto di lavoro rispetto a posizioni recessive del personale di . Parte_4
In sostanza, il criterio adottato finiva per vanificare in radice la prefigurata unitaria considerazione dei due organici, all'apparenza posti sullo stesso piano ma, in realtà discriminati, non per ragioni legate alla professionalità e fungibilità del personale considerato (nella specie pacificamente equivalente) privilegiandosi piuttosto, in definitiva, la loro collocazione distinta lavorativa presso l'una piuttosto che presso l'altra divisione produttiva. E tale penalizzazione risultava confermata anche ex post, dalla comunicazione di chiusura ex art. 4, co. 9, l. 223/1991 poiché con l'applicazione dei preannunciati criteri di scelta e l'attribuzione dei relativi punteggi, i 132 esuberi residuati all'esito -detratti gli 11 lavoratori destinatari di separata successiva comunicazione di trasferimento collettivo dal sito produttivo di NO LA e quello di e i 9 lavoratori nel frattempo già “usciti”- erano Parte_4 stati individuati con riferimento a coloro che avevano un punteggio pari o superiore a 12, trattandosi di tutti i 121 lavoratori dello stabilimento di NO LA, mentre solo 11 appartenevano a quello di . Parte_4
Era inoltre infondato il rilievo dell'opponente sullo sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecnico-organizzative a detrimento dei dipendenti di NO LA dato che, secondo la tesi dell' detto criterio concorreva con gli altri previsti dal legislatore Pt_3 mentre sui 18 punti che al massimo potevano essere assegnati ai lavoratori (8 per carichi di famiglia e 5 per anzianità e 5 per il criterio dell'appartenenza alla Divisione di NO
6 LA), l'appartenenza a NO LA incideva per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri incidevano per il 73% del punteggio totale. Ad avviso del Tribunale invece il punteggio assegnato in base all'appartenenza alla Divisione di NO LA aveva comunque comportato uno sbilanciamento poiché meno del 10 % dei licenziati apparteneva a e, comunque, come ha concluso l'ordinanza, a Parte_4 prescindere alla incidenza in concreto della scelta aziendale, essa era contraria a razionalità, nel momento in cui l'azienda aveva affermato che i lavoratori erano fungibili e non aveva evidenziato ostacoli alla possibilità di trasferimento dei medesimi da una sede all'altra.
Il Tribunale ha quindi osservato che, nella specie, la violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della l. 223/1991 aveva avuto una diretta e sfavorevole incidenza sulla posizione lavorativa del ricorrente. Infatti, neutralizzando il differente punteggio attribuito per le esigenze tecnico produttive e organizzative e quindi attribuendo a il punteggio di 1 anziché di 5, lo stesso avrebbe CP_1 avuto (anziché 14 punti) 10 punti, non rientrando perciò tra i lavoratori del reparto produzione da licenziare che avevano un punteggio pari o superiore a 12.
Confermando l'ordinanza opposta, il Tribunale ha sancito la correttezza di quanto ritenuto nella fase sommaria in ordine all'illegittimità del licenziamento del 18.9.2021 nei confronti di per violazione dei criteri di scelta ex art. 5, co. 3, l. 223/1991, confermando così la CP_1 condanna alla sua reintegrazione nel posto di lavoro in applicazione dell'18 co. 4 L. n. 300/1970 richiamato dall'art. 5 comma 3 della legge 223 del 1991. Peraltro, nelle conclusioni delle note d'udienza, la difesa di aveva dichiarato l'opzione CP_1 per l'indennità sostitutiva della reintegra chiedendo, in via alternativa, la condanna dell'avversaria al pagamento in suo favore della somma di euro 36.988,65 in luogo della reintegra di modo che la è stata condannata dal Giudice al pagamento di tale somma Pt_1 in favore del lavoratore confermandosi l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di 12 mensilità al tallone mesile di euro 2,465,91 lordi oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Con riferimento la tema dell'aliunde perceptum, in sentenza è stato infine specificato che la detrazione doveva essere effettuata con riferimento al danno complessivamente risarcito al lavoratore, in ogni caso, ritenendosi che nessuna detrazione poteva essere operata in concreto data la mancanza di allegazioni datoriali circa il reperimento da parte dello di una CP_1 ulteriore occupazione e del suo ricavato.
ha proposto reclamo chiedendo l'integrale riforma della Parte_1 sentenza per i seguenti motivi:
Mancato confronto con i sindacati. Con la prima censura, la reclamante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha accertato che nel telegramma inviato dalla società ai dipendenti di NO, questi ultimi venivano dell'avvio della procedura di licenziamento per riduzione del personale e della decisione di chiudere il sito aziendale. Invero, il telegramma del 3 luglio 2021 non riguardava l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, ma esclusivamente l'intervenuta chiusura dello stabilimento di NO LA e la messa in ferie di tutti i suoi addetti. Si sarebbe trattato dunque di una comunicazione di carattere organizzativo rivolta ai dipendenti di e necessaria, a Pt_1 prescindere dall'esistenza o meno di una procedura di licenziamento collettivo.
7 Pertanto, il contenuto del telegramma non avrebbe inciso sulla legittimità della procedura di licenziamento collettivo, sia perché sarebbe rimasta fuori dal perimetro della procedura sia perché non avrebbe leso i diritti delle OO.SS. Del resto, rileva la reclamante, l'art. 4, l. 223/1991 prevede una comunicazione diretta alle OO.SS. preventiva rispetto alla procedura di licenziamento collettivo e non preventiva rispetto a qualsiasi altra comunicazione. Invero, la procedura di licenziamento collettivo sarebbe stata preceduta da un'altra preventiva comunicazione scritta inviata alle segreterie regionali e provinciali di Brescia e Monza Brianza delle OO.SS., nonché alle RSU aziendali.
La legittimità dei criteri di scelta. Con il secondo motivo, la reclamante lamenta la contraddittorietà della sentenza, poiché sarebbe stato allo stesso tempo valorizzato il fattore della localizzazione affermando però che la aveva di fatto adottato un criterio che penalizzava i lavoratori impiegati presso Pt_1 NO LA. In sostanza, il Tribunale avrebbe escluso la localizzazione quale criterio di scelta tecnico- organizzativo dopo averne affermato l'astratta legittimità. Non si sarebbe trattato invero di licenziare in base esclusivamente allo stabilimento di appartenenza (e una scelta di tal genere sarebbe stata irragionevole in quanto contrastante con la decisione di estendere il confronto a tutti i lavoratori) ma di valorizzare l'elemento tecnico- organizzativo dell'appartenenza ad uno stabilimento piuttosto che ad un altro, considerato che le due unità produttive erano localizzate in Provincie diverse (Monza-Brianza e Brescia). Una volta identificato il contesto aziendale “in crisi” e deciso di estendere la valutazione a tutta la platea dei lavoratori, l'appartenenza dei lavoratori ad una unità produttiva o ad un'altra non sarebbe elemento irrilevante nella determinazione dei singoli criteri di scelta, potendosi ben attribuire un punteggio specifico a tale elemento, da intendersi quale esigenza tecnica- organizzativa. Allorquando l'ambito aziendale nel quale individuare la platea dei licenziandi coincida con l'intera azienda, ove ricorra una “localizzazione” delle esigenze aziendali manifestate e sottese, tale elemento può essere valutato quale criterio tecnico organizzativo che, in concorso con gli altri criteri, può portare all'identificazione dei lavoratori da licenziare. La motivazione del primo Giudice si sarebbe, tuttavia, limitata a dichiarare la scelta aziendale irragionevole senza specificarne, in ultima analisi, i motivi. Anche nel presente grado, ribadisce che i punti assegnati per l'appartenenza allo Pt_1 stabilimento di NO erano 5 e 1 punto per l'appartenenza a quello di , mentre Parte_4 ha assegnato 8 punti per i carichi familiari e 5 in base al criterio di anzianità. Perciò, sui 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a NO LA ha inciso per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri hanno inciso per il 73% del punteggio totale. Non sussisterebbe dunque uno sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecnico- produttive. Peraltro, la stessa Cassazione ha espressamente riconosciuto che le ragioni tecnico- organizzative possono condurre alla limitazione della platea dei licenziabili a una determinata sede territoriale (si richiama Cass. civ. sez. lav. n. 1242 del 2022) e tale orientamento confermerebbe legittimità del criterio e del punteggio adottato dalla società. Una volta assunta la corretta decisione di confrontare le posizioni di tutti i dipendenti di reparto per reparto, non vi era alcun obbligo di escludere il criterio tecnico Pt_1 organizzativo dell'appartenenza ad uno piuttosto che all'altro stabilimento, considerato che tale criterio di scelta concorreva con gli altri due criteri previsti dal legislatore (anzianità aziendale e carichi di famiglia) ed incideva esclusivamente per il 27% dei punteggi complessivamente assegnati ai lavoratori.
8 Peraltro, la giurisprudenza non avrebbe posto il principio che il criterio dell'appartenenza ad uno stabilimento piuttosto che ad un altro non possa essere considerato quale criterio tecnico
– organizzativo, ma avrebbe sancito che non può essere l'unico criterio applicato dal datore di lavoro per identificare i lavoratori da licenziare quando la procedura coinvolga più stabilimenti. Nel caso in esame ciò non sarebbe accaduto, in quanto tale criterio ha concorso con gli altri previsti dal legislatore (anzianità e carichi di famiglia) per determinare i lavoratori da licenziare.
Le argomentazioni svolte da nel primo grado di giudizio. CP_1 Con il terzo motivo, la nega l'arbitrarietà dei propri criteri, rilevando come quelli Pt_1 impiegati siano quelli previsti ex lege, ossia carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico- produttive. La Società nega altresì, a differenza di quanto allegato dal lavoratore, la mancata enunciazione dei criteri nella lettera di apertura della procedura del 3 luglio 2021, atteso che nella stessa si dava conto espressamente della chiusura dello stabilimento di NO. Pertanto, il lavoratore ha potuto verificare non solo l'applicazione dei criteri ma anche i risultati raggiunti confrontando la sua posizione con quella degli altri lavoratori appartenenti al suo stesso reparto. Infine, la reclamante nega che si possa espungere dal computo dei criteri in esame quello delle esigenze tecnico-produttive, dal momento che tutti devono concorrere necessariamente.
si è costituito resistendo alle critiche avversarie e ha concluso per la Controparte_1 reiezione del gravame secondo quanto sopra riportato.
Il lavoratore reclamato ripercorre sostanzialmente l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, sottolineando in particolar modo come anche la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 897/2022 richiamata dal Tribunale in sede di opposizione, abbia accertato la violazione dell'art. 4 L. 223/1991 per avere comunicato prima ai lavoratori e solo Pt_1 successivamente alle OOSS l'intenzione di avviare la procedura, svilendo così la funzione dell'esame congiunto. Il reclamato ribadisce quindi che l'art. 4, comma 12, L. 223/1991 sanziona con l'inefficacia le comunicazioni di recesso inviate senza l'osservanza delle forme e delle procedure previste dall'articolo medesimo, inefficacia richiesta dal reclamato anche in sede di opposizione;
di talché, il vizio procedurale accertato dal Tribunale costituirebbe causa autonoma di illegittimità del licenziamento, con conseguente diritto dello alla tutela reintegratoria ex CP_1 art. 18, comma 4, St. Lav. In ogni caso, resterebbero ferme le ulteriori e autonome ragioni di illegittimità del recesso costituite dalla violazione dei criteri di scelta e accertate dal Tribunale. Ancora, lo ritiene priva di pregio l'argomentazione avversaria secondo la quale il CP_1 Tribunale di Monza avrebbe dovuto motivare l'assunto per cui l'appartenenza ad un reparto o ad uno stabilimento non potesse essere considerato un razionale criterio tecnico- organizzativo: il Giudicante, in realtà, lo avrebbe fatto chiaramente specificando come, in presenza di fungibilità di mansioni e non essendo state soppresse le attività su cui era impiegato lo (essendo presenti presso lo stabilimento di ), la scelta di CP_1 Parte_4 sfavorirlo rispetto ai colleghi bresciani assegnandogli un punteggio deteriore per la mera appartenenza alla sede dismessa, sia una scelta irrazionale e quindi illegittima. Invero, sarebbe stata onerata la società nel dover comunicare perché quello individuato e utilizzato avrebbe dovuto essere considerato un criterio razionale. Anche l'argomentazione “matematica” del reclamante sarebbe fuorviante per differenti motivi: il dato oggettivo mostra che su 132 licenziamenti, 121 (oltre il 90%) hanno riguardato
9 lavoratori di NO, confermando che il criterio ha avuto un effetto selettivo decisivo e i criteri di anzianità e carichi familiari non hanno un peso omogeneo poiché prevedono una scala graduata (1–5 e 1–8), mentre il criterio “sede” è strutturato come un aut-aut (1 o 5 punti), con un salto che sposta in modo significativo l'intera graduatoria. Inoltre, la società avrebbe violato il comma 9 dell'art. 4 cit., non avendo fornito “puntuale indicazione” delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art.
5. Infatti, nella lettera di recesso non vi sarebbe alcuna comparazione tra la posizione lavorativa dell'appellato e quella degli altri colleghi di lavoro aventi uguali mansioni o mansioni CP_1 comunque fungibili.
All'udienza del 2 ottobre 2025, la causa è stata discussa e assegnata alla decisione conformemente a quanto prescritto dal rito processuale adottato.
Nessuna delle censure svolte dalla Società è fondata e idonea a Parte_1 sovvertire l'esito decisorio elaborato dal Tribunale nelle due fasi del processo, con particolare riguardo alla sentenza, odiernamente impugnata, che ha stabilito il rigetto dell'opposizione promossa da tale azienda avverso la primaria ordinanza di chiusura della fase sommaria.
Sulla questione delle finalità risolutore dei rapporti di lavoro per come ricavabile dal telegramma di messa in ferie degli addetti operativi presso lo stabilimento di NO LA, poi risultati effettivi ricettori dei provvedimenti di licenziamento assunti a coronamento della procedura di esubero intentata dalla Società ex L. 223/1991 e, in particolare, sul chiaro significato ascrivibile a quel tipo di comunicazione aziendale in modo tale da alterare, col preannuncio di detto esito risolutorio a carico del personale coinvolto, il regolare esperimento della scansione funzionale all'approfondimento di ipotesi condivise con i sindacati in ordine ai rimedi esperibili, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in occasione della definizione di analoga controversia ovvero, ancora prima, trattando di altra tematica ex art. 28 St. Lav. dominata da identica questione.
Con la sentenza n. 897/2022, a quest'ultimo riguardo, per dirimere tale tipo di profilo controverso nel quadro dell'offesa lamentata dalla parte sindacale che aveva intrapreso il procedimento per la repressione della relativa condotta antisindacale perpetrata dalla Pt_1 era stato invero considerato che i connessi motivi dell'appello svolto dai Sindacati “sono a parere del Collegio fondati, dovendosi nella fattispecie ritenere violato l'art. 4 della legge 223/91, per avere comunicato la propria intenzione di procedere al Parte_1 licenziamento collettivo prima ai lavoratori e solo in seguito alle organizzazioni sindacali. Sotto il profilo fattuale la violazione risulta documentalmente provata sulla base di quanto avvenuto nella giornata del 3 luglio 2021, come nel dettaglio esposto sopra. ha sostenuto che il telegramma inviato ai lavoratori in tale data non riguardava Pt_1
l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ma esclusivamente l'intervenuta chiusura dello stabilimento di NO LA e la messa in ferie di tutti i lavoratori addetti allo stesso mentre la procedura di licenziamento collettivo sarebbe stata iniziata dandone comunicazione preventiva scritta – in data 3 luglio 2021 - a tutte le Organizzazioni Sindacali, sia alle segreterie regionali, sia alle segreterie provinciali di Brescia e Monza Brianza, sia alle RSU aziendali. Deduce l'azienda che il carattere “preventivo” riguarda la procedura e non qualsiasi altra comunicazione al di fuori del perimetro della stessa procedura. La tesi della società appellata non è condivisibile. Il telegramma e il comunicato inserito sul sito aziendale in pari data- entrambi indirizzati ai lavoratori dello stabilimento di NO LA- letti congiuntamente, contengono le seguenti informazioni: che lo stabilimento viene chiuso dal 3 luglio 2021;
10 che tutti i lavoratori allo stesso addetti vengono messi in ferie forzate dal 5 luglio 2021;
che nella stessa data del 3 luglio ha avuto inizio la procedura di licenziamento collettivo. Costituisce altresì circostanza documentale e non contestata che la comunicazione di inizio della procedura di riduzione del personale, ai sensi dell'art 4 L 223/91 è stata inviata alle OOSS nella stessa giornata del 3 luglio 2021. Ciò premesso, appare evidente che la messa in ferie forzate di tutti gli addetti sia apparso ai lavoratori come atto prodromico al già deciso licenziamento per riduzione del personale. Non può quindi ritenersi rispettato da parte di l'obbligo di inviare alle OOSS Pt_1 comunicazione preventiva di inizio della procedura. Se si tiene conto dell'orario in cui le descritte comunicazioni sono pervenute ai destinatari si deve rilevare che i lavoratori ne sono venuti a conoscenza prima delle OOSS, se invece si considera solo la data di ricezione, le comunicazioni sono contestuali. In ogni caso va escluso
che ai sindacati sia pervenuta una comunicazione prima che i lavoratori siano stati informati dell'inizio della procedura, palese è quindi la violazione dell'art 4 cit. Tale conclusione trova altresì conferma se si esamina la ratio della procedura di licenziamento collettivo ben evidenziata nella giurisprudenza della Suprema Corte nei termini
che di seguito si riportano;
“la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è diretta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda.”
………gli adempimenti imposti dal citato art. 4, sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l'effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. n. 4228 del 5 aprile 2000 nonché Cass. n. 9743 del 18/07/2001 (Cass. sent. n. 6959/2013) Premesso che lo scopo della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale è” rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti.(cass. sent. n. 23526/2016), la Corte ha osservato che “La "comunicazione preventiva" di cui comma 2 dell'art. 4 della I. n. 223 del 1991, come richiamato dall'art. 24, comma 1, stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una "intenzione" dell'impresa di procedere ad un licenziamento collettivo;
la comunicazione deve avere i contenuti di cui al comma3 dell'art. 4 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
essa è finalizzata a promuovere un "esame congiunto" tra impresa e organizzazioni sindacali "allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte" (comma 5, art. 4, I. n. 223 del 1991). Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, "formulando proposte per la realizzazione di un accordo" (commi 6 e 7, art. 4, I. n. 223 del 1991). Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura "l'impresa ha facoltà di licenziare", comunicando, tra l'altro, la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta" ex art. 4, comma 9, 1. n. 223 del 1991. Dunque l'intenzione unilateralmente manifestata dall'impresa è destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, ….”(Cass sent. n. 18504/2016) La Suprema Corte con riferimento alla interpretazione del contenuto della comunicazione di cui all'art 4 ha poi sottolineato la necessità di un “ approccio ermeneutico che valorizza l'idoneità dello svolgimento della procedura al fine di garantire la proficua partecipazione delle 00.SS. alla cogestione della crisi e la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro( Cass. sent. n. 23526/2016) E ancora ”ai fini della completezza della comunicazione
11 preventiva di cui all'art. 4, comma 3, della stessa l. n. 223 del 1991, il sindacato giudiziale va esercitato in una prospettiva «sostanzialistica», tenendo conto dei motivi della riduzione del personale, attribuendo rilievo solo a "maliziose elusioni" volte a fuorviare o a ledere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuito ai soggetti collettivi” (Cass. sent. n. 16997/2019) Alla luce di tale consolidata interpretazione ritiene il Collegio che all'aggettivo
“preventiva” – riferito alla comunicazione- a mente dell'art 4 non possa darsi altro significato se non quello letterale e cioè di informativa che deve pervenire ai destinatari prima della comunicazione dei recessi al fine di consentire alle OOSS di cogestire la crisi aziendale e cioè “partecipare all'esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa” La successione temporale delle comunicazioni aziendali come sopra descritta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce a parere del collegio una violazione dell'art 4 della l. 223/91 e una condotta antisindacale in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento degli lavoratori ivi addetti) pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi. L'azienda ha illegittimamente anticipato quelli che avrebbero dovuto essere gli esiti della procedura, non solo ha adottato la decisione di chiudere lo stabilimento, rimessa effettivamente alla unilaterale volontà del datore nell'esercizio della libertà imprenditoriale di cui all'art 41 Cost, ma ha altresì estromesso i lavoratori dallo stabilimento mettendoli forzosamente in ferie e ha preannunciato la procedura di licenziamento collettivo in tal modo rendendo l'esame congiunto solo un evento formale a valle di una decisione già assunta. Vero è che la messa in ferie dei dipendenti non comporta la cessazione del rapporto, i dipendenti continuano il rapporto e vengono retribuiti, tuttavia l'allontanamento forzato dei lavoratori dello stabilimento indebolisce all'evidenza l'azione del sindacato e ne sminuisce la capacità agli occhi dei lavoratori che, senza essere preventivamente informati della sorte del loro rapporto di lavoro, si trovano improvvisamente a casa.”
Con riferimento al brano appena riportato, si tratta invero di una linea argomentativa che ritorna della pronuncia odiernamente impugnata laddove il primo Giudice, asseverando il ragionamento già puntualizzato dal Tribunale a definizione della fase sommaria, ha risolto il tema del preannuncio del licenziamento nei termini dianzi espressi nella parte in fatto.
E, come accennato, identico ragionamento è prevalso anche decidendosi, con la sentenza n. 1178/2024, la controversia derivante dall'impugnazione intentata dalla con Parte_1 riferimento al licenziamento di altri lavoratori operanti presso lo stesso stabilimento di NO LA che erano stati ritenuti in primo grado portatori di diritti e interessi illegittimamente sacrificati dal contegno risolutorio aziendale siccome di fatto antepostosi rispetto ad ogni altra scansione procedurale dettata ex L. 223/1991. Ivi, aderendosi all'arresto precedentemente raggiunto dai giudici merito occupatisi della medesima vertenza, sotto l'angolazione del valore e della portata della comunicazione aziendale risoltasi di fatto in una censurabile anticipazione dei licenziamenti cui di lì a poco sarebbe realmente ricorsa la datrice di lavoro consumando un esito eloquentemente prefigurato col telegramma di messa in ferie, da questa Corte era stato, ripetutamente, considerato che detto tipo di pratica datoriale rappresentava a tutti gli effetti una formale anticipazione del recesso datoriale conformemente a quanto messo in luce con la sentenza di appello 897/2022.
Dette univoche linee di ragionamento decisorio vanno condivise anche nell'ambito della presente lite, se non altro per le convincenti argomentazioni seguite dai Giudici delle due fasi processuali, argomentazioni che nella sostanza riproducono le forme di convincimento raggiute negli altri due giudizi sino a potersi in definitiva trattare di una rilevante e illegittima
12 alterazione del perimetro procedurale ex L. 223/1991 che l'odierna reclamante tende ulteriormente a negare.
Con gli ulteriori motivi di gravame, l' intende censurare la ritenuta selezione e pratica Pt_3 adozione di criteri di scelta incongrui e di fatto penalizzanti per il lavoratore secondo quanto univocamente opinato in maniera sbagliata dai giudizi di merito.
Ad avviso del Collegio tali doglianze non hanno pregio, non tanto e non solo per via del risultato, significativamente concretatosi ex post, di licenziamenti che avevano colpito in assoluta prevalenza i lavoratori addetti presso la divisione e lo stabilimento di NO LA lasciandosi gli dipendenti della dislocati altrove per lo più indenni, quanto Parte_1 e in maniera logicamente prevalente, perché già l'individuazione del concorrente criterio in sé e per sé eccentricamente basato sull'appartenenza a tale stabilimento siccome direttamente coinvolto da necessità di intervento tecnico-organizzativo in vista della riduzione della dotazione organica, rappresentava una inammissibile fonte di squilibrio dell'operatività dei licenziamenti collettivi quali strumenti in linea di principio spalmabili con riferimento a tutti gli ambiti produttivi dell'azienda interessata dalla crisi, laddove alla crisi di uno solo avrebbe dovuto quantomeno accompagnarsi, nell'ambito della riduzione della relativa forza lavoro, la concomitante prospettazione di un reimpiego dei soggetti interessati altrove tramite trasferimenti additabili ai lavoratori coinvolti, per dar loro modo di esercitare un'opzione in tale senso e conservare quindi il posto di lavoro. La reclamante, citandola, ha proposto una lettura riduttiva e monca della chiave di lettura di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sua pronuncia n. n. 1242/2022 poiché i Giudici di Legittimità hanno invero ravvisato la sussistenza di un presupposto legittimante i licenziamenti collettivi anche solo facendosi riferimento da parte datoriale alla conclamata crisi di uno stabilimento ovvero di una sede produttiva più che mai interessata dal bisogno di una contrazione del numero degli occupati, purché la (ammissibile) portata giustificativa di un siffatto indice venga accompagnata dalla prefigurata opzione di trasferimenti aventi, per così dire, portata rimediale e 'salvifica': questa è la basilare precisazione che figura nella sentenza n. 1242/2022 cit. e che immancabilmente ritorna nella successive pronunce sul tema, come, tra le tante altre, si evince da quanto stabilito con l'Ordinanza n. 2390 del 27/1/2022 per la quale “In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la regola generale di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale, può essere derogata se la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale è limitata agli addetti a un determinato reparto o settore o sede territoriale;
in tal caso il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 3, della legge citata, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento a unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti” laddove risulta chiaramente che due ragioni devono essere esplicitate e devono indissolubilmente coesistere.
Nello specifico, il merito di tale tema risulta essere stato considerato con la predetta sentenza n. 1178/2024 di questa Corte territoriale nel passo in cui -assolutamente in linea coi dati rilevanti del presente procedimento- è stato considerato che “a fronte di una procedura di esubero di 152 lavoratori licenziabili che riguardava due stabilimenti con la stessa produzione di ruote in acciaio (quelle di NO LA destinate al settore automotive e quelle di destinate al settore agricolo) e dunque di lavoratori fungibili Parte_4
(circostanze pacifiche) - l'assegnazione di un punteggio di 5 punti quale criterio tecnico- organizzativo al personale in forza a NO LA (rispetto al punteggio di 1 punto al
13 personale in forza a ) fosse in contraddizione, stante la mancata esplicazione di Parte_4 ragioni che giustificavano detta scelta, con la decisione aziendale di coinvolgere entrambe le sedi;
e che ciò ha comportato - come dimostrato dalle tabelle neutralizzate, richieste al solo fine di valutare l'incidenza del criterio in contestazione sulla individuazione del personale da collocare in mobilità e dunque sul licenziamento de quo - un effettivo pregiudizio per Pt_9
che, senza l'attribuzione dei 5 punti, avrebbe mantenuto il proprio posto di lavoro.
[...] Il criterio in questione è rimasto incomprensibile anche in questa sede, poiché, pur se formalmente ancorato ad esigenze tecnico-organizzative, ha portato di fatto alla
“espulsione” dei dipendenti in forza a NO LA, come è confermato dall'elenco del personale in esubero (su 152 unità eccedentarie, poi scese a 132, solo 12 provengono dalla sede di ).” Parte_4
In seno alla sentenza impugnata, riprendendo anche gli argomenti esposti nell'ordinanza di chiusura della fase sommaria, è stato infine sufficientemente spiegato, come l'integrale applicazione del criterio di scelta abbia nuociuto alle aspettative dello che, senza la CP_1 possibilità di considerare il secco incremento di punteggio derivante dalla sua dislocazione lavorativa, lo avrebbe contenuto restando nella soglia di soggetti non licenziati.
Il reclamo va pertanto respinto, concordandosi pienamente anche sulla decisione di primo grado in ordine alla ravvisata carenza di indici probatori dei presupposti per l'operatività dell'aliunde perceptum (cfr. tra le tante, dapprima, Cass. Sentenza n. 2499 del 31/01/2017 e poi anche l'Ordinanza n. 3824 del 07/02/2022 riferita alle entità risarcitoria e di quanto percepito altrove dal lavoratore quali poste da paragonare ai fini della decurtazione pretesa dal debitore).
Le spese del presente grado sono poste e liquidate a carico della reclamante come da dispositivo che segue in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della tematica dibattuta e dell'assenza di attività istruttoria in questo grado, sussistendo infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società reclamante.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 945/2025. Condanna la Società reclamante alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari del reclamato. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società reclamante. Milano, 2 ottobre 2025.
Il Consigliere Rel. Il Presidente
ER NA VA CC
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