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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2024, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10693/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CENTRALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10693/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Attilio Faliselli C.F._1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (CF: CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Illari Bonù C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni con memorie depositate in data 17.09.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.2021 chiedeva disporsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Marone (BS) in data
20.05.2000 con dando atto che con decreto del Tribunale di CP_1
Brescia del 04.02.2021 era stata omologata la separazione personale dei coniugi.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, di sua proprietà, confermando sul punto gli accordi raggiunti in sede di separazione;
affidare, previa loro audizione personale, i figli congiuntamente ai genitori con collocazione esclusiva e residenza presso l'abitazione del padre;
infine, porre a carico dei genitori l'obbligo di concorrere in pari quota nel pagamento delle spese di mantenimento ordinario dei figli, che si indicano per ciascun figlio in circa complessivi 300 euro al mese oltre al 50% di quelle straordinarie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.03.2022 si costituiva in giudizio chiedendo di incaricare i servizi sociali al CP_1 fine di indagare le cause dell'interruzione del rapporto tra madre e figli nonché di attivare tutti i percorsi necessari ed utili per ripristinare la suddetta relazione;
chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui all'accordo di separazione in ordine al mantenimento e all'affidamento dei figli nonché in riferimento al proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale del 30.03.2022 il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, incaricava i competenti servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare e rimetteva la causa al Giudice istruttore.
All'udienza del 22.11.2022 il Giudice istruttore, ritenuta opportuna l'attivazione degli interventi individuati dai Servizi Sociali con la relazione depositata dagli stessi in data 17.11.2022, li incarica di provvedere in conformità, e su richiesta di parte ricorrente rimette la causa al Collegio per la decisione sul solo status.
Con sentenza del 15.12.2022 il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e con separata ordinanza disponeva la rimessione in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza cartolare di ammissione delle prove ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 28.05.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria del procedimento e chiedevano fissarsi udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, che il Giudice fissava con decreto del 04.06.2024.
Le parti con deposito di precisazioni delle conclusioni congiunte in data
17.09.2024 davano atto di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“ferma la sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20 maggio 2000 in Marone (BS), trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Marone (BS) al n.
5, p. II, serie A, anno 2000, voglia l'ill.mo Tribunale disporre come segue: a) vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
b) le frequentazioni dei figli, oggi maggiorenni, con la madre avverranno liberamente, previo accordo diretto.
Il padre in ogni caso si impegna a favorire la ripresa ed il recupero del rapporto tra i figli e e la madre;
Per_1 Per_2
c) cessazione di ogni obbligo di mantenimento posto a carico del sig.
[...]
in favore della sig.ra con ordinanza n. cronol. Parte_1 CP_1
2161/2022 del 30.03.2022, con rinuncia di quest'ultima alla formulata domanda di assegno divorzile e ad ogni credito ad oggi dalla stessa vantato nei confronti del sig. a titolo di arretrati per mantenimenti non versati;
Parte_1
d) cessazione di ogni obbligo di mantenimento, a titolo sia ordinario sia per spese straordinarie, posto a carico della sig.ra verso i figli con CP_1
ordinanza n. cronol. 2161/2022 del 30.03.2022, atteso quanto evidenziato in premesse, fermo l'impegno del sig. a provvedere integralmente Parte_1
alle esigenze dei figli in caso di necessità, in considerazione del divario di risorse economiche e patrimoniali delle parti e della rinuncia della sig.ra ad un mantenimento per sé; CP_1
e) rinuncia delle parti ad ogni ulteriore questione e domanda formulata dalle medesime nel presente giudizio;
f) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito separatamente ogni diversa questione di natura finanziaria e patrimoniale;
g) le parti si impegnano a fornire reciproco consenso al rilascio dei passaporti validi per l'espatrio, con dovere di sottoscrivere, laddove richiesta, ogni specifica autorizzazione.
h) integrale compensazione delle spese e competenze legali.”
Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
- spese legali compensate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CENTRALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10693/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Attilio Faliselli C.F._1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (CF: CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Illari Bonù C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni con memorie depositate in data 17.09.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.2021 chiedeva disporsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Marone (BS) in data
20.05.2000 con dando atto che con decreto del Tribunale di CP_1
Brescia del 04.02.2021 era stata omologata la separazione personale dei coniugi.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, di sua proprietà, confermando sul punto gli accordi raggiunti in sede di separazione;
affidare, previa loro audizione personale, i figli congiuntamente ai genitori con collocazione esclusiva e residenza presso l'abitazione del padre;
infine, porre a carico dei genitori l'obbligo di concorrere in pari quota nel pagamento delle spese di mantenimento ordinario dei figli, che si indicano per ciascun figlio in circa complessivi 300 euro al mese oltre al 50% di quelle straordinarie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.03.2022 si costituiva in giudizio chiedendo di incaricare i servizi sociali al CP_1 fine di indagare le cause dell'interruzione del rapporto tra madre e figli nonché di attivare tutti i percorsi necessari ed utili per ripristinare la suddetta relazione;
chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui all'accordo di separazione in ordine al mantenimento e all'affidamento dei figli nonché in riferimento al proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale del 30.03.2022 il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, incaricava i competenti servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare e rimetteva la causa al Giudice istruttore.
All'udienza del 22.11.2022 il Giudice istruttore, ritenuta opportuna l'attivazione degli interventi individuati dai Servizi Sociali con la relazione depositata dagli stessi in data 17.11.2022, li incarica di provvedere in conformità, e su richiesta di parte ricorrente rimette la causa al Collegio per la decisione sul solo status.
Con sentenza del 15.12.2022 il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e con separata ordinanza disponeva la rimessione in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza cartolare di ammissione delle prove ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 28.05.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria del procedimento e chiedevano fissarsi udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, che il Giudice fissava con decreto del 04.06.2024.
Le parti con deposito di precisazioni delle conclusioni congiunte in data
17.09.2024 davano atto di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“ferma la sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20 maggio 2000 in Marone (BS), trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Marone (BS) al n.
5, p. II, serie A, anno 2000, voglia l'ill.mo Tribunale disporre come segue: a) vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
b) le frequentazioni dei figli, oggi maggiorenni, con la madre avverranno liberamente, previo accordo diretto.
Il padre in ogni caso si impegna a favorire la ripresa ed il recupero del rapporto tra i figli e e la madre;
Per_1 Per_2
c) cessazione di ogni obbligo di mantenimento posto a carico del sig.
[...]
in favore della sig.ra con ordinanza n. cronol. Parte_1 CP_1
2161/2022 del 30.03.2022, con rinuncia di quest'ultima alla formulata domanda di assegno divorzile e ad ogni credito ad oggi dalla stessa vantato nei confronti del sig. a titolo di arretrati per mantenimenti non versati;
Parte_1
d) cessazione di ogni obbligo di mantenimento, a titolo sia ordinario sia per spese straordinarie, posto a carico della sig.ra verso i figli con CP_1
ordinanza n. cronol. 2161/2022 del 30.03.2022, atteso quanto evidenziato in premesse, fermo l'impegno del sig. a provvedere integralmente Parte_1
alle esigenze dei figli in caso di necessità, in considerazione del divario di risorse economiche e patrimoniali delle parti e della rinuncia della sig.ra ad un mantenimento per sé; CP_1
e) rinuncia delle parti ad ogni ulteriore questione e domanda formulata dalle medesime nel presente giudizio;
f) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito separatamente ogni diversa questione di natura finanziaria e patrimoniale;
g) le parti si impegnano a fornire reciproco consenso al rilascio dei passaporti validi per l'espatrio, con dovere di sottoscrivere, laddove richiesta, ogni specifica autorizzazione.
h) integrale compensazione delle spese e competenze legali.”
Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
- spese legali compensate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente Estensore
Costanza Teti