Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26729/2021 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: im- pugnazione di testamento per lesione di legittima, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara Di Tonto, vertente
TRA
C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
e C.F.: , tutti elett.te dom.ti in C.F._2 Parte_3 C.F._3
Napoli alla via Nuova San Rocco n.62, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati, C.F. , dal quale sono rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti (co- C.F._4 municazioni al numero di telefax 081/19136077, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
ATTORI
E
C.F. in proprio e nella qualità, e Controparte_1 C.F._5 CP_2
in proprio e nella qualità, rappresentati e difesi, con-
[...] CodiceFiscale_6 giuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Altamura (CF ) e C.F._7
Pasquale Altamura (C.F. ) – i quali dichiarano, ai sensi e per gli ef- CodiceFiscale_8 fetti del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di telefax 0815428147, e al proprio indirizzo di PEC
[...]
e -, tutti Email_2 Email_3 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Napoli alla via Cervantes 55/5 giu- sta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 31.10.2024, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note di trattazio- ne scritta.
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La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comun- que, sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice ha chiesto: “dichiarare la nullità del testamento olografo redatto in Napoli il 07/01/2016 e pubblicato il 04/11/2016 dal notaio;
disporre la reintegrazione della legittima me- Persona_1 diante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig. , poteva disporre, nei limiti della quota che Persona_2 codesto Tribunale vorrà stabilire dopo accertamenti di consulenza tecnica per determi- nare l'ammontare del patrimonio del de cuius;
accertare e dichiarare che dalla vendita della casa in Parco Villa Teresa in Napoli nessuna somma fu data dal de cuius alle sig.re
e né i mobili, gli oggetti d'arredo, i quadri, gli oggetti di antiqua- Pt_1 Parte_2 riato furono date alle signore attrici e, per l'effetto, ordinare ai convenuti di restituire detti oggetti, o se non più in possesso una somma equipollente al valore degli stessi, alle signore nonché si chiede che l'On Tribunale Voglia ordinare che alle sig.re e Pt_1 [...]
venga data una somma a titolo di ricavo dalla vendita dell'immobile del CP_3 [...]
nella misura che sarà stabilita mediante l'ausilio del CTU;
condannare i Parte_4 convenuti alle spese, diritti ed onorai del presente giudizio”.
Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti avversando le domande attrice, di cui chiedevano l'integrale rigetto, così concludendo: “In via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione per inesistenza dei requisiti di ammissibilità per la proposizione dell'azione di riduzione data l'impossibilità di determinazione degli elemen- ti patrimoniali che hanno determinato il valore della massa ereditaria con correlativa in- dividuazione delle quote di riserva e disponibile e quindi la nullità dello stesso atto di ci- tazione per carenza dei requisiti di cui al III co. n. 4) dell'art. 163 cpc;
Nel merito rigetta- re la richiesta di nullità del testamento olografo e delle correlative richieste di ridetermi- nazione e rintegrazione della legittima;
Condannare gli attori al pagamento delle spese processuali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per lite temeraria da computarsi a favore dei convenuti e da de- terminarsi secondo il prudente apprezzamento equitativo dell'On.le Giudicante”.
Trattato il giudizio, rigettati i mezzi istruttori richiesti ed articolati dalle parti (acquisizio- ne atti e CTU), alla udienza del 08.11.2024 la causa è stata riserva- Controparte_4 ta in decisione con concessione alle parti dei termini di cu all'articolo 190 cpc.
Parte attrice chiede dichiararsi la nullità del testamento redatto e firmato dal de cuius ; la genericità della citazione e degli atti successivi non consentono di Persona_2 individuare esatti motivi di nullità, se non le “dichiarazioni” asseritamente individuate come false dagli attori nel detto scritto testamentario;
orbene, è noto che ai sensi dell'art. 602 c.c. per testamento olografo si intende il testamento scritto, datato e sotto- scritto a mano dal testatore;
la sua natura giuridica è quella di scrittura privata qualifica- ta, da cui discende l'applicabilità della relativa normativa sull'efficacia probatoria, spet- tando a colui che asserisce vantare diritti su un determinato testamento, di provarne l'autenticità.
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È affetto da nullità l'atto il cui testo viene interamente contraffatto, o nelle ipotesi in cui la scheda testamentaria si formi con l'aiuto di un terzo e quindi viene a mancare il requi- sito dell'olografia. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscri- zione, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere assoluta certezza non solo della loro riferi- bilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità del medesimo (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 18616/2017).
La validità del testamento olografo esige quindi, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad esclu- derla qualsiasi intervento ad opera di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, an- che se il terzo abbia scritto solo una parola durante la predisposizione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento (cfr. Cass. civ, sez. II, sent. 20703/2013). La legge pre- scrive, infatti, che il testamento olografo debba essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento, possa subire illecite ingerenze altrui e manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo.
Le parti del testamento scritte da mano aliena rendono nullo l'intero testamento e inap- plicabile il principio "utile per inutile non vitiatur" che contrasterebbe con la duplice fun- zione - garanzia di libertà e di autenticità - che deve riconoscersi al requisito dell'auto- grafia. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che essa sia stata scritta dal terzo du- rante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento è nullo per l'intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento ha collaborato una volontà altrui il legislatore fonda la presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere (cfr. Cass., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12458; Cass., Sez. II, 10 luglio 1991, 7636).
Inoltre, "la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla vo- lontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento del- la validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testa- mento olografo" (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5505 del 06/03/2017).
Ebbene, dal punto di vista procedurale, la parte che contesti l'autenticità di un testa- mento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307), non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. civ, sez. VI, sent. 24749/2019).
Nel caso in esame alcuno dei motivi sopra indicati è stato dedotto ovvero provato (o an- cora richiesto di provare), né sono state allegate (o provate) situazioni di incapacità del testatore, per cui la relativa domanda va rigettata.
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Anche la domanda attorea volta ad ottenere la reintegra della quota di legittima lesa, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, è infondata e va riget- tata per quanto di seguito esposto.
Va in tema osservato che, secondo il pacifico orientamento della Corte di cassazione - che il Collegio ritiene di condividere, per accertare la lesione della quota di riserva va de- terminato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al net- to e il valore del "donatum", e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. 27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha, pertanto, l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore del- la massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. 21503/2018, Cass. 18199 del 2.09.2020).
La Suprema Corte evidenzia che "l'onere di allegazione della parte effettivamente impo- ne di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazioni, ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius" precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore "soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalle legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamen- tarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri sog- getti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione" (v. Cass. Cit.).
Applicando tali principi al caso di specie, non può ritenersi che parte attrice abbia com- piutamente adempiuto all'onere di allegazione derivante dall'azio- ne di riduzione proposta: ed infatti la predetta parte si è limitata ad indicare, generica- mente, come patrimonio ereditario, una società (posta in liquidazione dal de cuius due giorni prima della morte), un immobile (o diversi immobili comunque venduti in vita dal de cuius) e non meglio precisati arredi, quadri ed altri beni mobili di antiquariato (alcuni dei quali posti in vendita in vita dal de cuius).
Sul punto, è ben noto al Collegio decidente l'orientamento recentemente assunto dalla Suprema Corte con la pronuncia nr 6228/2023, secondo cui nei giudizi di scioglimento della comunione la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa ri- chiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, at-
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teso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non conte- stazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova in- diziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridon- danti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Tuttavia, la pronuncia appena richiamata non appare attagliarsi al caso di specie, in cui sussistono invece, in relazione alla domanda di lesione di quota legittima, espresse con- testazioni tra le parti proprio in ordine alla titolarità dei beni (ed alla loro vendita in vita da parte del de cuius), sicché il CTU assolverebbe impropriamente i condividenti dall'o- nere, che sugli stessi in ogni caso permane, di una corretta individuazione dell'asse ere- ditario.
Con questo si vuol dire che la domanda attorea, anche ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, non consente una ricostruzione esatta dell'asse alla morte del de cuius, né fornisce elementi certi oltre che idonei ad una corretta ricostruzione dello stesso: in particolare, degli immobili indicati in citazione, l'unico apparentemente non oggetto di vendita in vita da parte del de cuius sembra essere quello di via Scaglione, genericamente indicato (ed anche oggetto di ipoteca) ma non meglio precisato;
del det- to immobile in atti manca anche il titolo di provenienza sicché non vi è prova dell'appartenenza dello stesso al defunto al momento dell'apertura della successione;
inoltre della società indicata in atti parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a determinarne la reale consistenza economica (bilanci, conto economico, attivo, passivo etc etc). Tale estrema genericità non consente all'ufficio di determinare il valore del- la massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima con inevita- bile conseguente rigetto della domanda.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subor- dinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costi- tuzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle que- stioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
La domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata dai convenuti, va riget- tata in quanto non provata nei relativi presupposti attinenti all'an ed al quantum della relativa pretesa risarcitoria.
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Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (come desumibile dalla nota di iscrizione a ruolo: scaglione valore da 26 mila a 52 mila) ai valori medi, con attribuzione in favore dei legali costituiti dei convenuti che ne hanno chiesto la distrazione ex art. 93 cpc perché antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione collegiale, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
1) rigetta le domande perché infondate;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti che se ne sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Napoli 14.2.2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE Dr.ssa Barbara Di Tonto Dr. Pietro Lupi
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