Art. 7.
Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto quindici anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'eta' di 55 anni, se uomini, e 50, se donne, il datore di lavoro e' tenuto a versare, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.
Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto quindici anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'eta' di 55 anni, se uomini, e 50, se donne, il datore di lavoro e' tenuto a versare, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.