Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 41
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Sentenza 9 gennaio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dal giudice Franco Caroleo, riguarda una controversia tra una parte attrice e una parte convenuta in merito all'anticipazione dell'indennità NASpI. La parte attrice ha richiesto la condanna della parte convenuta al pagamento di un importo specifico, sostenendo di avere diritto a tale somma a seguito dell'accoglimento di una precedente domanda. La parte convenuta, a sua volta, ha riconosciuto la validità della richiesta, avendo già adottato un provvedimento di corresponsione della prestazione, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

Il giudice ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere, evidenziando che era venuto meno ogni contrasto tra le parti riguardo all'oggetto della controversia. Ha argomentato che, in base alla giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere si verifica quando non sussistono più motivi di contrasto e le parti concordano sulla situazione sostanziale. Tuttavia, ha anche considerato la questione delle spese di lite, stabilendo che, nonostante la cessazione, la parte convenuta dovesse rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte attrice, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Infine, ha parzialmente compensato le spese relative alla fase decisoria, tenendo conto della condotta dell'istituto convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 41
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 41
    Data del deposito : 9 gennaio 2025

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