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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10251/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10251 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con gli avv.ti Davide Bonsignorio, Monica Rota e Matteo Magini. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“Dichiarare tenuto e condannare per i motivi esposti in ricorso, a corrispondere alla ricorrente ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 8 D. Lgs. 22/2015 l'anticipazione dell'indennità NASpI residua dovutale a seguito dell'accoglimento della domanda n. prot. 4955.26/06/2023.0236736, e ciò nella misura di lordi Euro 12.739,97 ovvero in CP_1 quell'altra maggiore o minore misura che risulterà di giustizia”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha dato atto che, a seguito di riesame in autotutela, ha CP_1 adottato il provvedimento di corresponsione della prestazione di anticipo della Naspi residua, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza di discussione, la parte attrice ha preso atto del provvedimento dell associandosi alla CP_1 richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ha però chiesto che l'istituto avversario sia condannato alle spese di lite.
***
1. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. Cass., 27.04.2000, n. 5390; Cass.,
6.05.1998, n. 4583; Cass., 21.04.1982, n. 2463).
1 Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cass., Sez. lav., 27.04.2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc””.
È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 13969/2004).
2. Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti all'udienza di discussione, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia.
Ed invero, è emersa la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che sussistono tutti i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, vale a dire l'assenza di ogni contrasto sul merito.
3. In ipotesi di cessazione della materia del contendere, può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775/2004).
3.1. Nel caso in esame, la parte attrice ha chiesto al Tribunale di provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite, che va quindi trattata in base al criterio della soccombenza virtuale.
3.2. Ebbene, come si evince dagli atti, il provvedimento in autotutela è intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
Tali evidenze portano a ritenere che le domande attoree sarebbero state accolte.
3.3. Di conseguenza, in base al criterio della soccombenza virtuale, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
3.4. Tuttavia, considerata la condotta (sia processuale che extra-processuale) dell'istituto, si ritiene di poter compensare parzialmente quanto alle spettanze relative alla fase decisoria.
2
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 854,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A.,
C.A. e rimborso forfetario ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 09.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10251 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con gli avv.ti Davide Bonsignorio, Monica Rota e Matteo Magini. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“Dichiarare tenuto e condannare per i motivi esposti in ricorso, a corrispondere alla ricorrente ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 8 D. Lgs. 22/2015 l'anticipazione dell'indennità NASpI residua dovutale a seguito dell'accoglimento della domanda n. prot. 4955.26/06/2023.0236736, e ciò nella misura di lordi Euro 12.739,97 ovvero in CP_1 quell'altra maggiore o minore misura che risulterà di giustizia”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha dato atto che, a seguito di riesame in autotutela, ha CP_1 adottato il provvedimento di corresponsione della prestazione di anticipo della Naspi residua, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza di discussione, la parte attrice ha preso atto del provvedimento dell associandosi alla CP_1 richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ha però chiesto che l'istituto avversario sia condannato alle spese di lite.
***
1. La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. Cass., 27.04.2000, n. 5390; Cass.,
6.05.1998, n. 4583; Cass., 21.04.1982, n. 2463).
1 Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, per dirla con Cass., Sez. lav., 27.04.2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc””.
È infatti insegnamento consolidato in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass.
S.U. n. 13969/2004).
2. Nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti all'udienza di discussione, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia.
Ed invero, è emersa la sopravvenienza di un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che sussistono tutti i requisiti previsti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, vale a dire l'assenza di ogni contrasto sul merito.
3. In ipotesi di cessazione della materia del contendere, può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775/2004).
3.1. Nel caso in esame, la parte attrice ha chiesto al Tribunale di provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite, che va quindi trattata in base al criterio della soccombenza virtuale.
3.2. Ebbene, come si evince dagli atti, il provvedimento in autotutela è intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso.
Tali evidenze portano a ritenere che le domande attoree sarebbero state accolte.
3.3. Di conseguenza, in base al criterio della soccombenza virtuale, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
3.4. Tuttavia, considerata la condotta (sia processuale che extra-processuale) dell'istituto, si ritiene di poter compensare parzialmente quanto alle spettanze relative alla fase decisoria.
2
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 854,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A.,
C.A. e rimborso forfetario ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 09.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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