Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2785 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: ), nato a [...]_1 C.F._1
Stefano in Aspromonte (R.C.) il 28.01.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora
Raschi, giusta procura resa in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.),
Via Possidonea n.36, ha eletto domicilio
E
(cod. fisc.: ), nata a [...]_1 C.F._2
Calabria (R.C.) il 02.09.1971, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Gaetano
Laganà, giusta procura resa in atti, presso il cui studio sito in Catona (R.C.), Via
Nazionale n.156, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 07.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria (R.C.) l'11.08.2007, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, Parte II, Serie A, u.1, n.449, anno 2007;
-considerato che con decreto del 18.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 06.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria (R.C.), l'11.08.2007; b) che dall'unione coniugale sono nate due figlie,
(26.09.2008) e (05.08.2014); Per_1 Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 20.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 07.10.2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra e il Parte_1 Controparte_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, Parte II, Serie A, u.1, n. 449, anno 2007, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi e vivranno separati con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi chiedono dichiararsi la separazione in relazione al Parte_2
matrimonio contratto in regime di comunione dei beni, in Reggio Calabria in data
11.08.2007, atto n. 449 parte 2 serie A ufficio 1;
3. Le figlie minori e , saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e stabile c/o la madre sig.ra P_
, della quale seguiranno la residenza anagrafica in Via Rosalì V.S.G. TV.
[...]
II n. 11, 89135 Reggio Calabria (RC);
4. Il padre potrà vedere le figlie in qualsiasi momento e tenerle con sé nei giorni e/o nei periodi che saranno stabiliti di volta in volta con la madre. Il padre terrà con sé le figlie almeno due giorni a settimana nelle ore pomeridiane, tenendo conto delle esigenze scolastiche e non delle minori. Per i periodi di festa e/o vacanza si prevede quanto segue: nel periodo natalizio si rispetterà l'alternanza festa/vigilia attribuendo la vigilia di Natale ad un genitore, la giornata di Natale all'altro, la vigilia di capodanno ad un genitore e la giornata di capodanno all'altro; nel periodo pasquale si rispetterà l'alternanza Pasqua/ Lunedì dell'Angelo, attribuendo il giorno di
Pasqua ad un genitore, la giornata di Lunedì dell'Angelo all'altro.
5.Nelle vacanze estive le minori trascorreranno un congruo periodo (almeno una settimana) con ciascun genitore, determinato secondo le possibilità e la sostenibilità anzitutto da parte delle figlie e quindi dei genitori con accordo che deve intervenire ogni anno entro e non oltre la fine del mese di giugno. Entrambi i coniugi si impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà delle minori per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ai punti 4 e 5.
6.Come previsto dal regime dell'affido condiviso le scelte educative, le attività che le figlie dovranno compiere (scolastiche, sportive, ludiche ecc.) nonché le decisioni di maggior interesse per ciò che concerne la salute dovranno essere condivise dai genitori;
7. Il sig. (genitore non convivente con le figlie), verserà Parte_1
mensilmente alla sig.ra (genitore convivente con le figlie), euro Controparte_1
150,00 per ciascuna figlia a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori e da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_3 Persona_4
indici Istat e l'assegno unico di euro 400,00 circa sarà corrisposto dall'INPS direttamente alla madre;
8. Le spese straordinarie relative alle figlie e , Persona_3 Persona_4
graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% sulla base del protocollo vigente in materia;
9. I sigg. e prestano il consenso alle iscrizioni delle figlie Parte_1 P_
e sui rispettivi passaporti;
Persona_3 Per_2
9. I coniugi non formulano alcuna richiesta di assegno di mantenimento;
10.Con le statuizioni di cui alla presente, i signori e dichiarano Parte_1 P_
di non avere null'altro reciprocamente a pretendere e di intendere risolta ogni questione divisoria.
11. I coniugi chiedono che il Tribunale disponga che la cancelleria trasmetta copia dell'omologa delle condizioni di separazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.03.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna