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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2024, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
4368/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 05/12/2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. DI FEO FRANCESCO
Avv. LIONETTI LOREDANA
ricorrente
E
Controparte_1 resistente contumace
CP_2
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Parte istante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in Nella contumacia della resistente, all'esito dell'espletata istruttoria orale non risulta affatto dovuto il superiore inquadramento richiesto mentre è risultato provato l'espletamento di ore di lavoro straordinario.
4. Quanto al reinquadramento, si rileva che la stessa istante ha dedotto in ricorso le seguenti mansioni:
Tali mansioni sono state confermate dai testi assunti.
La ricorrente ha chiesto, tra l'altro, differenze retributive rivenienti da un preteso inquadramento superiore (area I livello II) richiamando l'art. 23 del CCNL “utilizzato dal datore di lavoro” e che invece l'art. 23 del CCNL in atti riguarda altra materia
(trasformazione del rapporto).
Invero il CCNL richiamato dal datore di lavoro e in atti dispone la classificazione degli operai agricoli all'art. 31:
Pag. 2 di 7 E' evidente invece che la tipologia di inquadramento richiamata da parte ricorrente si riferisce ad altro contratto collettivo:
Ovvero al contratto collettivo provinciale per Foggia e provincia che questo GL ha reperito online.
E di fatto il richiamo a tale contratto è presente nei prospetti paga:
Pag. 3 di 7 anche se in altri atti (per es. comunicazione di assunzione) è richiamato il contatto collettivo nazionale.
In ogni caso, al di là delle indicazioni nel ricorso, questo contratto collettivo locale è esplicitamente richiamato nella relazione ai conteggi depositati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il Contratto integrativo provinciale all'art. 23 inquadra nell'area livello I livello II
(inquadramento preteso dall'istante) i:
“- Responsabili funzionamento impianti meccanici per la trasformazione dei prodotti agricoli”; mentre prevede nell'area II livello I le seguenti alinee:
“- Conduttori di trattori di non elevata potenza e di mezzi meccanici semplici che non richiedono particolare funzionalità
- Operai polifunzionali
- Carrellisti
- Addetti alla stalla
- Addetti alla costruzione di forme e canali di acqua
- Addetti alla mungitura meccanica e alla sala parto
- Addetti alle operazioni di travaso e di filtraggio olio e vino
- Addetti alla trasformazione del latte in formaggi.
- Addetti alla raccolta, selezione, manipolazione e confezionamento di fiori.
- Addetti alla legatura e sistemazione di piante coltivate in serra.”
Considerato che certo la ricorrente non aveva alcuna responsabilità del funzionamento degli impianti limitandosi ad utilizzarli e appare corretto l'inquadramento ricevuto sulla base del contratto integrativo provinciale.
5. Invece è fondata la domanda relativa al lavoro straordinario, che è stato confermato integralmente dai testimoni escussi.
La teste indifferente, ha dichiarato: Testimone_1
Pag. 4 di 7 La teste ha dichiarato: Testimone_2
Pag. 5 di 7 Quindi è provato il lavoro straordinario espletato: la ricorrente aveva un orario contrattuale di lavoro di ore 6,30 al giorno ed ha invece lavorato per 10 ore al giorno con passa, ovvero ha espletato 3 ore al giorno di lavoro straordinario.
6. Si possono utilizzare quali basi di liquidazione delle spettanze o conteggi che questo G.L. ha fatto redigere dalla stessa parte istante e depositati con note di t.s. del
27.11.2024, sebbene riportino anche voci mai chieste nel ricorso introduttivo che cristallizza la domanda (per. retribuzione novembre dicembre 2023 eventualmente maturate successivamente all'introduzione del ricorso).
Tale conteggi non sono stati contestati dalla parte convenuto rimasta contumace.
Pertanto si ricalcolano le ore di straordinario secondo il numero indicato in ricorso ovvero 3 per ciascun giorno:
Anno 2016: E. 10.25x gg. 63 x ore 3= E. 1.937,25
Anno 2017: E. 10.86 x gg. 158 x ore 3= E. 5.147,64
Anno 2018: E. 10.86 x gg. 123 x ore 3= E. 4.007,34
Anno 2019: E. 11,05 x gg. 8 x ore 3= E. 265,2
Totale: E. 11.357,43
Che è addirittura superiore di poco a quello ricalcolato dalla parte pari E.
11.253,67.
A tale somma di aggiunge il ricalcolo del TFR, e gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e , con ricorso depositato il 01/06/2022, nella causa iscritta al n.
[...] CP_2
4368/2022 R.G.A.C. così provvede: respinta ogni altra istanza, condanna la società resistente al pagamento della somma di E. 11.253,67 per lavoro straordinario e di E.
1.125,37 per ricalcolo TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite alla ricorrente, liquidate in E. 4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite all' , liquidate in E. 2.700,00 oltre rimborso forfettario, CP_2
IVA e CAP come per legge.
Foggia, 05/12/2024 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
4368/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 05/12/2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. DI FEO FRANCESCO
Avv. LIONETTI LOREDANA
ricorrente
E
Controparte_1 resistente contumace
CP_2
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Parte istante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in Nella contumacia della resistente, all'esito dell'espletata istruttoria orale non risulta affatto dovuto il superiore inquadramento richiesto mentre è risultato provato l'espletamento di ore di lavoro straordinario.
4. Quanto al reinquadramento, si rileva che la stessa istante ha dedotto in ricorso le seguenti mansioni:
Tali mansioni sono state confermate dai testi assunti.
La ricorrente ha chiesto, tra l'altro, differenze retributive rivenienti da un preteso inquadramento superiore (area I livello II) richiamando l'art. 23 del CCNL “utilizzato dal datore di lavoro” e che invece l'art. 23 del CCNL in atti riguarda altra materia
(trasformazione del rapporto).
Invero il CCNL richiamato dal datore di lavoro e in atti dispone la classificazione degli operai agricoli all'art. 31:
Pag. 2 di 7 E' evidente invece che la tipologia di inquadramento richiamata da parte ricorrente si riferisce ad altro contratto collettivo:
Ovvero al contratto collettivo provinciale per Foggia e provincia che questo GL ha reperito online.
E di fatto il richiamo a tale contratto è presente nei prospetti paga:
Pag. 3 di 7 anche se in altri atti (per es. comunicazione di assunzione) è richiamato il contatto collettivo nazionale.
In ogni caso, al di là delle indicazioni nel ricorso, questo contratto collettivo locale è esplicitamente richiamato nella relazione ai conteggi depositati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il Contratto integrativo provinciale all'art. 23 inquadra nell'area livello I livello II
(inquadramento preteso dall'istante) i:
“- Responsabili funzionamento impianti meccanici per la trasformazione dei prodotti agricoli”; mentre prevede nell'area II livello I le seguenti alinee:
“- Conduttori di trattori di non elevata potenza e di mezzi meccanici semplici che non richiedono particolare funzionalità
- Operai polifunzionali
- Carrellisti
- Addetti alla stalla
- Addetti alla costruzione di forme e canali di acqua
- Addetti alla mungitura meccanica e alla sala parto
- Addetti alle operazioni di travaso e di filtraggio olio e vino
- Addetti alla trasformazione del latte in formaggi.
- Addetti alla raccolta, selezione, manipolazione e confezionamento di fiori.
- Addetti alla legatura e sistemazione di piante coltivate in serra.”
Considerato che certo la ricorrente non aveva alcuna responsabilità del funzionamento degli impianti limitandosi ad utilizzarli e appare corretto l'inquadramento ricevuto sulla base del contratto integrativo provinciale.
5. Invece è fondata la domanda relativa al lavoro straordinario, che è stato confermato integralmente dai testimoni escussi.
La teste indifferente, ha dichiarato: Testimone_1
Pag. 4 di 7 La teste ha dichiarato: Testimone_2
Pag. 5 di 7 Quindi è provato il lavoro straordinario espletato: la ricorrente aveva un orario contrattuale di lavoro di ore 6,30 al giorno ed ha invece lavorato per 10 ore al giorno con passa, ovvero ha espletato 3 ore al giorno di lavoro straordinario.
6. Si possono utilizzare quali basi di liquidazione delle spettanze o conteggi che questo G.L. ha fatto redigere dalla stessa parte istante e depositati con note di t.s. del
27.11.2024, sebbene riportino anche voci mai chieste nel ricorso introduttivo che cristallizza la domanda (per. retribuzione novembre dicembre 2023 eventualmente maturate successivamente all'introduzione del ricorso).
Tale conteggi non sono stati contestati dalla parte convenuto rimasta contumace.
Pertanto si ricalcolano le ore di straordinario secondo il numero indicato in ricorso ovvero 3 per ciascun giorno:
Anno 2016: E. 10.25x gg. 63 x ore 3= E. 1.937,25
Anno 2017: E. 10.86 x gg. 158 x ore 3= E. 5.147,64
Anno 2018: E. 10.86 x gg. 123 x ore 3= E. 4.007,34
Anno 2019: E. 11,05 x gg. 8 x ore 3= E. 265,2
Totale: E. 11.357,43
Che è addirittura superiore di poco a quello ricalcolato dalla parte pari E.
11.253,67.
A tale somma di aggiunge il ricalcolo del TFR, e gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e , con ricorso depositato il 01/06/2022, nella causa iscritta al n.
[...] CP_2
4368/2022 R.G.A.C. così provvede: respinta ogni altra istanza, condanna la società resistente al pagamento della somma di E. 11.253,67 per lavoro straordinario e di E.
1.125,37 per ricalcolo TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite alla ricorrente, liquidate in E. 4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite all' , liquidate in E. 2.700,00 oltre rimborso forfettario, CP_2
IVA e CAP come per legge.
Foggia, 05/12/2024 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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