Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 11 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Sentenza 7 gennaio 2025
Decreto collegiale 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2025REG.PROV.COLL.
N. 05033/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5033 del 2024, proposto dai signori NA LO, IA TE ER, AE LO, SO LO, PP LO, LO SE, PI SE, RM LU, SA SE, EN SE, AE LO, EN LO, IA LO, CH LO, NN LO, IO VI LO, TE SC, SA SC, NN SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Costantino Ventura, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;
contro
il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Baldi, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Caiaffa in Roma, via Nizza n. 53;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 9004 del 16 ottobre 2023.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio di ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 9004/2023 ha ad oggetto la domanda di nullità e la domanda di annullamento proposta in subordine sui seguenti atti del Comune di Bari:
a. la delibera del Consiglio Comunale n. 2024/00042 del 23 aprile 2024, avente ad oggetto: autorizzazione all’acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/01 di parte del suolo catastalmente identificato al Catasto Terreni Sez. di Bari, foglio 67, particella n. 29, di mq. 984, emanata in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9400 del 16 ottobre 2023;
b. il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, rep. 451 in data 20 maggio 2024, esecutivo della delibera anzidetta, notificato in data 21 maggio 2024;
c. la nota della “Ripartizione IVOP” prot. n. 60668/2024 in data 16 febbraio 2024 con la quale sono stati comunicati gli esiti dell’istruttoria tecnica;
d. la nota della “Ripartizione IVOP” prot. n. 98089 del 15 marzo 2024, con la quale si prendeva posizione sulle questioni poste dal Commissario ad acta con la nota p.e.c. dell’11 marzo 2024 – paragrafo 3;
e. la delibera del Comune di Bari n. 2023/00098 del 26 settembre 2023 di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/01 di parte del suolo catastalmente identificato al Catasto Terreni Sez. di Bari, foglio 67 particella n. 29, di mq n. 327, emanata ad integrazione del precedente provvedimento n. 2022/00100 del 05 dicembre 2022.
Viene altresì proposta la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a. nella misura sopra indicata di € 80.000,00 o in quell’altra diversa misura che potrà risultare di giustizia, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., con maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi.
Per l’eventualità che le domanda di nullità e di risarcimento dovessero essere respinte, i ricorrenti domandano che si disponga la conversione dell’azione, per consentire la riassunzione dinanzi al giudice competente.
2. Per chiarezza, va evidenziato che la sentenza n. 9004/2023 è stata resa in riforma dell’ordinanza n. 682/2023 del T.a.r. per la Puglia, pronunciata nell’ambito dell’“incidente di esecuzione”, introdotto ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., sul giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1153 del 7 luglio 2022, reso, a sua volta, nel giudizio sul silenzio inadempimento del Comune di Bari all’istanza del 14 febbraio 2022 finalizzata a sollecitare il potere di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
3. Si sintetizzano i fatti rilevanti per la decisione.
3.1. I ricorrenti sono proprietari per quote indivise di un suolo sito in Bari – località Carbonara – Via Rosario Livatino, individuato in Catasto al foglio 67, particella 29, originariamente esteso per are 56.11, incluso nella sua interezza nel PEEP di “Carbonara 1” approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 4561 del 29 aprile 1982.
L’area in questione è stata espropriata soltanto in parte, pur rimanendo nella sua interezza nella disponibilità del Comune.
3.2. Con la diffida del 14 febbraio 2022, i proprietari dell’area hanno pertanto domandato al Comune “ di pronunciarsi sull’opportunità di acquisire l’intera area ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l’art. 42 bis del DPR n. 327/01 entro e non oltre 30 giorni ”.
3.3. Non ottenendo alcuna risposta, in data 13 aprile 2022, i proprietari dell’area hanno notificato il ricorso ai sensi dell’art. 31 e 117 c.p.a. innanzi al T.a.r. Puglia.
3.4. Si è costituito in giudizio il Comune, che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3.5. Con la sentenza del T.a.r. n. 1153 del 11 agosto 2022, il ricorso ex art. 117 c.p.a. è stato ritenuto “ ammissibile e fondato limitatamente alla domanda di accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento avviato con l’istanza dei ricorrenti ” e si è puntualizzato che “ L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di concludere il procedimento avviato dall’istanza di parte. Ove non vi provveda nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, vi provvederà -in suo luogo e vece- entro i successivi ulteriori 60 giorni il Prefetto di Bari, sin d’ora nominato Commissario ad acta con facoltà di delega .”.
Con l’ordinanza n. 1503 del 3 novembre 2022, resa a seguito dell’istanza di chiarimenti proposta dagli odierni ricorrenti, il T.a.r. ha ribadito la precedente statuizione.
3.6. Con la delibera del consiglio comunale n. 100 del 5 dicembre 2022, l’ente ha dato indicazioni di emanare la determinazione di acquisizione ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 327/2001, relativamente alla particella n. 29 del foglio 37, limitatamente alla superficie di mq 657.
4. Avverso questo atto (e gli atti presupposti, fra cui alcune note di contenuto istruttorio), il 28 dicembre 2022, i proprietari dell’area hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., domandando la nullità o, in subordine, l’annullamento degli atti, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento del terreno residuo derivante dall’occupazione senza titolo e dal mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria.
4.1. Si è costituito avverso tale ricorso il Comune di Bari, chiedendone il rigetto.
4.2. Con l’ordinanza n. 682 del 28 aprile 2023, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
5. I proprietari dell’area hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.
5.1. Il Comune ha resistito all’impugnazione.
6. Con la sentenza n. 9004 del 16 ottobre 2023, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello “ nei termini e limiti indicati in motivazione ”.
6.1. In particolare, il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado e ha dichiarato nullo il provvedimento gravato.
6.2. Prima della pubblicazione della sentenza n. 9004/2023, il Comune ha adottato la delibera del consiglio comunale n. 98 del 26 settembre 2023, con cui si è integrato il precedente provvedimento di acquisizione, disponendo l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/01di ulteriori 327 mq.
6.3. Successivamente alla sentenza n. 9004/2023, il Comune ha riattivato il procedimento amministrativo con la nota del 19 ottobre 2923 prot. n. 352193, con la quale si è dato incarico agli uffici tecnici di rinnovare l’istruttoria tecnica con la massima urgenza, dando completo riscontro ai profili di criticità evidenziati in sentenza.
6.3.1. Con la nota di riscontro del 20 ottobre 2023 prot.n.353716, il Comune ha comunicato agli interessati l’avvio del procedimento.
6.3.2. Con la nota IVOP prot. n. 60668 del 16 febbraio 2024, il Comune ha comunicato l’esito dell’istruttoria compiuta in attuazione della sentenza e precisamente che:
- l’effettiva estensione della superficie oggetto di acquisizione sanante è pari a 984 mq;
- la porzione della particella n. 29 oggetto di nuovo procedimento espropriativo, pari a 1672 mq include l’area di acquisizione sanante ex art 42 bis (pari a 984 mq) nella misura di 761 mq;
- la restante porzione di area, pari a 2.355 mq non è soggetta ad acquisizione ex art 42 bis non essendo stata occupata, né trasformata dal Comune di Bari.
6.3.3. Con la p.e.c. dell’11 marzo 2024, il commissario ad acta ha manifestato talune perplessità sugli accertamenti istruttori, in ragione delle considerazioni di carattere tecniche prospettategli dai proprietari dell’area.
6.3.4. Con la nota IVOP prot. n. 98089 del 15 marzo 2024, il Comune ha compiuto gli approfondimenti evidenziati dal commissario ad acta .
6.3.5. Il Comune ha poi emanato i provvedimenti impugnati nel presente processo.
7. Con il ricorso ex art. 114 c.p.a., i proprietari hanno impugnato i provvedimenti domandando la declaratoria di loro nullità o, in subordine, il loro annullamento, formulando cinque motivi di ricorso.
7.1. Si è costituito in giudizio il Comune che ha resistito al ricorso.
7.2. Con la memoria del 4 ottobre 2024, il Comune ha esposto le sue difese, in rito e nel merito.
7.3. Con la memoria del 7 ottobre 2024, anche gli appellanti hanno ulteriormente illustrato le loro deduzioni.
7.4. Con le memorie del 10 ottobre 2024 e dell’11 ottobre 2024, il Comune e gli appellanti hanno controdedotto agli scritti difensivi di controparte.
8. Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con la memoria del 4 ottobre 2024, il Comune ha eccepito l’irricevibilità per tardività della impugnazione della nota del 16 febbraio 2024 prot. n. 60668, l’inammissibilità dell’impugnazione della nota IVOP del 15 marzo 2024 prot. n. 98059, per difetto di autonoma lesività, “ posto che essa ha contenuto tecnico reso in ottemperanza a quanto disposto dal CaA [Commissario ad acta ]” e l’irricevibilità per tardività della impugnazione della deliberazione consiliare n.98/2023 del 26 settembre 2023, peraltro non autonomamente lesiva in quanto avente a oggetto l’appostazione di somme in bilancio.
9.1. Può procedersi all’esame delle eccezioni formulate dalla difesa comunale.
9.2. L’eccezione di irricevibilità della nota del 16 febbraio 2024 prot. n. 60668 è infondata, in quanto questa nota costituisce un atto endoprocedimentale che va impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento, sicché la sua impugnazione risulta tempestivamente esperita.
9.3. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione della nota IVOP del 15 marzo 2024 prot. n. 98059. Trattandosi anche in questo caso di atto endoprocedimentale, l’impugnazione unitamente al provvedimento rende l’impugnazione ammissibile.
L’ente comunale, inoltre, non chiarisce la ragione per la quale una nota a “ contenuto tecnico reso in ottemperanza a quanto disposto dal CaA ” non presenterebbe alcun effetto lesivo e, pertanto, la sua impugnazione risulterebbe inammissibile per difetto di interesse.
9.4. Risulta, invece, fondata l’eccezione di inammissibilità della deliberazione consiliare n.98/2023 del 26 settembre 2023, che in quanto atto di appostazione di somme in bilancio costituisce un mero atto interno del procedimento di contabilità dell’ente che, in quanto tale, è, di regola e salvo che si provi il contrario, generalmente privo di effetti lesivi esterni sulla sfera giuridica del destinatario dell’azione amministrativa. Nel caso di specie, non risulta rappresentato perché tale atto presenterebbe efficacia lesiva della sfera giuridica del destinatario.
10. Concluso l’esame delle eccezioni pregiudiziali, può procedersi all’esame dei motivi di ricorso proposti dagli odierni ricorrenti.
11. Con la prima censura, i ricorrenti deducono la nullità degli atti impugnati, evidenziando che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9004/2023, ha statuito la necessità di procedere all’accertamento dello stato dei luoghi con un’istruttoria non meramente cartolare.
Segnatamente, i ricorrenti evidenziano che il giudicato da eseguirsi “ imponeva di valutare la sorte dell’area residua non sulla base di elementi formali quali l’adozione di decreti di occupazione, o la riferibilità al Comune di Bari delle opere pubbliche realizzate, bensì in base alla presenza delle opere pubbliche effettivamente esistenti sulla proprietà privata dei ricorrenti, nonché in base alla rispondenza delle stesse opere alle funzioni del PEEP ”.
I ricorrenti lamentano, tuttavia, che l’effetto conformativo della pronuncia del Consiglio di Stato sarebbe stato disatteso, in quanto il Comune non avrebbe nuovamente tenuto conto della presenza di un parcheggio nell’area di proprietà dei ricorrenti.
Secondo i ricorrenti, l’omissione degli accertamenti di fatto che dovevano essere eseguiti nella riedizione del procedimento sarebbe palese, se si considerano le risposte date dagli Uffici tecnici alle valutazioni effettuate dal Commissario ad acta con la nota dell’11 marzo 2024 Prot. n. 33453, che aveva richiesto al Comune il compimento di taluni approfondimenti istruttori.
Nell’ambito del primo motivo, i ricorrenti domandano il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 30 c.p.a., individuandoli nelle spese di lite sino ad ora pagate in sede civile ed amministrativa e quantificate in “almeno 40.000” euro, nonché nei “ mancati introiti che dal 1987 i ricorrenti non hanno percepito, quantificabili almeno in ulteriori € 40.000,00 o in quell’altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ”.
Per l’eventualità che la domanda di nullità non dovesse essere ritenuta ammissibile, i ricorrenti domandano che la medesima censura venga esaminata come primo motivo della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e formulano altri quattro motivi di ricorso.
11.1. Il ricorso per l’ottemperanza è infondato.
11.2. Si premette che il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto l’attuazione della sentenza di primo grado e delle statuizioni che ne costituiscono l’accertamento passato giudicato.
Spetta al giudice dell’ottemperanza delimitare la reale portata della regola di diritto derivante dal giudicato, esercitando poteri di natura non meramente esecutiva, ma anche cognitiva, affinché sia assicurata la realizzazione sostanziale del bene della vita perseguito con il giudizio (Cons. Stato, sez. VI, 08 ottobre 2018, n. 5768).
Come più volte ricordato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2014, n. 657; sez. III, 14 gennaio 2014, n. 106; Ad. plen.15 gennaio 2013, n. 2; sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2757; sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 7563; Cass. civ., sez. un., 1 agosto 2012, n. 13798; sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28812; sez. un., 19 dicembre 2011, n. 27277; sez. un., 2 dicembre 2009, n. 25344, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d) c.p.a.):
a) le pronunce “integrative” del giudicato possono essere emesse dal giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza solo ove si tratti di dare esecuzione a sentenze del giudice amministrativo e non anche quando la controversia riguardi sentenze di giudici appartenenti ad altre giurisdizioni;
b) i momenti di cognizione ammessi, pertanto, possono essere solo quelli strettamente consequenziali o connessi al giudicato, non essendo concepibili momenti di cognizione autonomi, in relazione a sopravvenienze o spazi lasciati bianchi dal giudicato, perché diversamente ragionando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l’ottemperanza diventerebbe la sede per attribuire al giudice amministrativo spazi di cognizione riservati ad altre giurisdizioni.
11.3. Per valutare la dedotta violazione o elusione del giudicato, va perimetrato il giudicato di cui si deduce la mancata attuazione.
Il Collegio ritiene che la ratio decidendi posta a base della sentenza n. 9004/2023 sia la seguente: “ 2.4 Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che il provvedimento gravato abbia operato una ricognizione prevalentemente formale e “cartolare” della pregressa attività amministrativa occorsa sui luoghi di causa, e che, in ogni caso, la relativa istruttoria non abbia compiuto quella dettagliata indagine materiale ordinata in sentenza con riguardo alle circostanze ivi sommariamente riassunte e più nel dettaglio evincibili dall’istanza d’acquisizione sanante e dalla documentazione ivi allegata. In altre parole, la delibera comunale non ha dato conto, con la dovuta completezza, della puntuale verifica delle circostanze allegate nell’originaria istanza del 14.2.2022 e documentazione allegata, che, sia pure ad esito non vincolato, l’Amministrazione avrebbe dovuto condurre anzitutto sul piano materiale e poi della loro eventuale rilevanza ai sensi dell’art. 42 bis cit. (per poi procedere, in caso di esito positivo di tale duplice preliminare ricognizione, alle valutazioni propriamente discrezionali che caratterizzano il predetto istituto).
…
2.5 Per tutto quanto precede, l’appello è fondato limitatamente al secondo motivo del ricorso di primo grado come riproposto nel sesto motivo di gravame – secondo cui il giudicato da eseguirsi “imponeva di valutare la sorte dell’area residua non sulla base di elementi formali quali l’adozione di decreti di occupazione, o la riferibilità al Comune di Bari delle opere pubbliche realizzate, bensì in base alla presenza delle opere pubbliche effettivamente esistenti sulla proprietà privata dei ricorrenti, nonché in base alla rispondenza delle stesse opere alle funzioni del PEEP.” -, il quale ha censurato il provvedimento per nullità da elusione del giudicato, da intendersi nei termini sopra esposti, ai sensi dell’art. 21 septies, comma 1, l. n. 241/1990 .”.
Dalla disamina della sentenza, emerge che il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato (e consistente nella delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bari n. 2022/00100 del 5 dicembre 2022) e i relativi e presupposti atti istruttori, perché ha ritenuto insufficiente l’istruttoria comunale. Secondo il Collegio decidente l’istruttoria comunale si sarebbe svolta in modo meramente cartolare e non avrebbe pertanto verificato, come prescritto dalla sentenza n. 1153/2022 del T.a.r. per la Puglia, mediante accessi ispettivi, l’effettiva presenza di opere sui fondi di proprietà dei ricorrenti e che andrebbero, in tesi, o acquisite al patrimonio indisponibile dell’ente locale oppure demolite per potersi poi procedere alla restituzione di tale parte del fondo.
11.4. Dagli atti prodotti nel presente giudizio (e, in particolare, dai verbali dell’8 novembre 2023 e del 15 novembre 2023) risulta che il Comune, nel riattivare il procedimento amministrativo successivamente all’annullamento pronunciato con la sentenza n. 9004/2023, ha coinvolto i proprietari delle aree per lo svolgimento di accertamenti effettuati sui luoghi di causa.
Sia nel corso di questi accertamenti sia successivamente, sono emerse differenti posizioni circa la presenza o meno di opere che abbiano modificato lo stato dei luoghi, così come sulla riconducibilità all’operato del Comune o della impresa concessionaria (nell’ambito della realizzazione delle opere ricomprese nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare) del constatato dislivello di circa due metri rispetto al livello di piano di una parte del fondo.
Queste contestazioni, tuttavia, riguardano la completezza e la correttezza dell’istruttoria posta a base del “nuovo” provvedimento e, dunque, esulando dal giudicato della sentenza n. 9004/2023 del Consiglio di Stato, andranno affrontate nel relativo giudizio di legittimità innanzi al T.a.r..
11.5. In considerazione delle motivazioni sin qui esposte, le domande di nullità, formulata con il primo motivo di ricorso va respinta.
12. Residua pertanto l’esame della domanda risarcitoria, che pur essendo articolata, formalmente, nell’ambito del primo motivo di ricorso viene espressamente proposta ai sensi dell’art. 30 c.p.a. (e non ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.) e presenta valenza autonoma in quanto collegata alle spese di lite sinora sostenute per i vari giudizi e ai “ mancati introiti che dal 1987 i ricorrenti non hanno percepito ”, nonché delle domande di annullamento proposte in subordine dalla parte ricorrente per il medesimo motivo articolato a sostegno della domanda di nullità per violazione e/o elusione del giudicato e con gli altri quattro motivi di ricorso.
A tale riguardo va evidenziato che la competenza funzionale a decidere su queste doglianze spetta al Tribunale amministrativo regionale innanzi al quale la causa andrà riassunta, impregiudicata ogni valutazione dei profili di ricevibilità e ammissibilità delle domande di annullamento proposte con riferimento a ciascuno degli atti impugnati.
12.1. Sul punto, va evidenziato che: “ Nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda.
Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione.
Ciò appare consentito dall'art. 32, co. 2, primo periodo, cpa, in base al quale "il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali", e la conversione dell'azione è ben possibile - ai sensi del secondo periodo del medesimo comma - "sussistendone i presupposti" .” (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
12.2. Conseguentemente, con riferimento alla domanda di annullamento, proposta in subordine, va pertanto disposta la riassunzione del giudizio innanzi al T.a.r. per la Puglia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2023 n. 11157, §§. 10.2. e 10.3.; sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8050, §. 13; Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2021 n. 6114, §. 16; sez. VI, 5 ottobre 2020 n. 5800).
13. In conclusione, la domanda di nullità va dichiarata infondata, mentre, relativamente alle domande di risarcimento e di annullamento, va dichiarata l’incompetenza funzionale di questo Consiglio e la competenza funzionale del T.a.r. per la Puglia, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
14. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 5033/2024:
a) dichiara infondate le domande di nullità;
b) dichiara l’incompetenza del Consiglio di Stato sulla domanda di annullamento e sulla domanda risarcitoria, indicando quale giudice competente il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
PP Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO