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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 55/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Marina di Gioiosa Ionica (RC), alla Via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'Avv. MOLLICOLA MILENA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti TRIOLO ETTORE e GRANDIZIO
VALERIA;
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo – pensione di inabilità civile / assegno mensile di assistenza ex artt. 12 e 13, legge 118/71.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'8.01.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 13.07.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile con diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12, legge n. 118/71, ovvero all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della medesima legge, ma che l' non le aveva riconosciuto i benefici richiesti. CP_2
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2680/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, deducendo che gli stati patologici denunciati le darebbero diritto alla provvidenza richiesta.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e diritto.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, ad esito dell'udienza di discussione del 26.03.2025 la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 20.11.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 14.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato l'8.1.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che questi non avrebbe valutato correttamente il complesso delle patologie da cui ella è affetta. In particolare, la ricorrente evidenzia come la patologia che compromette marcatamente la propria capacità lavorativa sia quella a carico dell'apparato osteoarticolare. Il focus della contestazione di parte opponente è la valutazione che il consulente effettua “su piccoli distretti, laddove, invece, la documentazione medica in atti rappresenta la sussistenza di limitazioni funzionali a carico del rachide in toto e non solo della zona dorsale (…)”. Sulla scorta di siffatta documentazione, la ricorrente ritiene che abbia dunque errato il CTU nel riconoscerle la limitazione solo a livello dorsale, con attribuzione del codice analogico 7010 (percentuale d'invalidità 40%), laddove la sussistenza della limitazione funzionale a carico sia della zona cervicale che di quella dorso-lombo- sacrale avrebbe richiesto l'attribuzione del più corretto codice 7001, relativo ad
“anchilosi di rachide totale”, con invalidità fissa del 75%. La ricorrente aggiunge che gli esiti degli interventi subiti per alluce valgo, rimasti senza giovamento, avrebbero lasciato irrisolto il proprio deficit deambulatorio. Ed ancora: “La digitopressione dei punti di Valleix di tutta la colonna vertebrale – per come riportato dallo stesso consulente nell'elaborato peritale - evoca dolenzia. Allo stesso modo la palpazione delle ginocchia se spinta ai grandi estremi in modo passivo”.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Alla luce delle censure svolte da parte ricorrente, con provvedimento del 3.6.2024 il giudicante ha ritenuto necessario convocare il consulente già nominato affinché fornisse chiarimenti, onerandolo al deposito degli stessi sino a 5 giorni prima dell'udienza del 7.11.2024.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti. In particolare, con riferimento alla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, premesso che secondo la letteratura in subiecta materia sussista
“anchilosi totale quando il paziente accusa una perdita completa della mobilità articolare, a causa della fusione di due porzioni ossee”, il CTU evidenzia di non aver riscontrato, durante l'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale, alcuna
“anchilosi totale del rachide”. In ordine all'alluce valgo, il consulente rappresenta come i plurimi interventi senza giovamento siano stati valutati per analogia con codice 7427. Aggiunge inoltre che “la spondilo-discopatia della quale al n. 7010 è stata valutata al massimo della tabella di riferimento”. Confermando quindi la valutazione già espressa nel proprio elaborato peritale, il CTU così conclude: “(…) sono state riscontrate patologie determinanti una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 55%”
La compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 55/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Marina di Gioiosa Ionica (RC), alla Via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'Avv. MOLLICOLA MILENA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti TRIOLO ETTORE e GRANDIZIO
VALERIA;
resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo – pensione di inabilità civile / assegno mensile di assistenza ex artt. 12 e 13, legge 118/71.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'8.01.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 13.07.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile con diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12, legge n. 118/71, ovvero all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della medesima legge, ma che l' non le aveva riconosciuto i benefici richiesti. CP_2
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2680/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, deducendo che gli stati patologici denunciati le darebbero diritto alla provvidenza richiesta.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e diritto.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, ad esito dell'udienza di discussione del 26.03.2025 la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 20.11.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 14.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato l'8.1.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU evidenziando che questi non avrebbe valutato correttamente il complesso delle patologie da cui ella è affetta. In particolare, la ricorrente evidenzia come la patologia che compromette marcatamente la propria capacità lavorativa sia quella a carico dell'apparato osteoarticolare. Il focus della contestazione di parte opponente è la valutazione che il consulente effettua “su piccoli distretti, laddove, invece, la documentazione medica in atti rappresenta la sussistenza di limitazioni funzionali a carico del rachide in toto e non solo della zona dorsale (…)”. Sulla scorta di siffatta documentazione, la ricorrente ritiene che abbia dunque errato il CTU nel riconoscerle la limitazione solo a livello dorsale, con attribuzione del codice analogico 7010 (percentuale d'invalidità 40%), laddove la sussistenza della limitazione funzionale a carico sia della zona cervicale che di quella dorso-lombo- sacrale avrebbe richiesto l'attribuzione del più corretto codice 7001, relativo ad
“anchilosi di rachide totale”, con invalidità fissa del 75%. La ricorrente aggiunge che gli esiti degli interventi subiti per alluce valgo, rimasti senza giovamento, avrebbero lasciato irrisolto il proprio deficit deambulatorio. Ed ancora: “La digitopressione dei punti di Valleix di tutta la colonna vertebrale – per come riportato dallo stesso consulente nell'elaborato peritale - evoca dolenzia. Allo stesso modo la palpazione delle ginocchia se spinta ai grandi estremi in modo passivo”.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Alla luce delle censure svolte da parte ricorrente, con provvedimento del 3.6.2024 il giudicante ha ritenuto necessario convocare il consulente già nominato affinché fornisse chiarimenti, onerandolo al deposito degli stessi sino a 5 giorni prima dell'udienza del 7.11.2024.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti. In particolare, con riferimento alla patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, premesso che secondo la letteratura in subiecta materia sussista
“anchilosi totale quando il paziente accusa una perdita completa della mobilità articolare, a causa della fusione di due porzioni ossee”, il CTU evidenzia di non aver riscontrato, durante l'esame obiettivo condotto in sede di visita peritale, alcuna
“anchilosi totale del rachide”. In ordine all'alluce valgo, il consulente rappresenta come i plurimi interventi senza giovamento siano stati valutati per analogia con codice 7427. Aggiunge inoltre che “la spondilo-discopatia della quale al n. 7010 è stata valutata al massimo della tabella di riferimento”. Confermando quindi la valutazione già espressa nel proprio elaborato peritale, il CTU così conclude: “(…) sono state riscontrate patologie determinanti una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 55%”
La compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi