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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 27/03/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 505/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 505/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia, al Parte_1 C.F._1
Corso Verdi n. 68, presso lo studio dell'avv. GALLETTA. , che lo rappresenta e Pt_2
difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Monfalcone, alla via Roma n. 62, presso lo studio dell'avv. ANTONINI
FABIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 22.2.2024 e il 6.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/02/2024, e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio il 12.5.2007 a Savogna d'Isonzo, nel corso del quale sono
1 R.G. n. 505/2024 V.G.
nati i figli (il 4.01.2009) e (il 26.02.2011), hanno chiesto Persona_1 Per_2
pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. affidare i figli minori, (Gorizia 04.01.09) e Persona_1 [...]
(Gorizia 26.02.2011), ad entrambi i genitori con collocamento Per_3
presso la madre;
Parte_1
2. stabilire che il padre vedrà e terrà con sé i figli - tenendo prioritariamente in considerazione i loro impegni extrascolastici – secondo le sotto-riportate modalità:
- durante i periodi scolastici, il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00, allorquando li preleverà, sino alle ore 21.30, allorquando li riaccompagnerà a casa;
a week- end alternati dal venerdì, allorquando li preleverà, alla domenica sera, allorquando li riaccompagnerà a casa, con possibilità di variazione degli orari e delle giornate sulla base di diverso accordo dei coniugi;
- durante le vacanze natalizie: ciascun genitore trascorrerà con i figli una settimana, anche non consecutiva, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla ripresa, ed in modo che ciascuno dei due genitori possa stare ad anni alterni con i figli la settimana in cui cade il Natale e quella in cui cade il 31 dicembre,
l'anno successivo;
il periodo di rispettiva spettanza verrà concordato dai coniugi entro il giorno 30 novembre di ciascun anno, in caso di mancato accordo, i ragazzi staranno un anno la prima settimana di vacanza con la madre e la successiva con il padre, per poi proseguire all'alternanza, l'anno successivo;
- durante le festività pasquali: ciascun genitore potrà tenere i figli nel periodo compreso dalla fine delle lezioni scolastiche alla ripresa, anche per più giorni consecutivi, periodo che dovrà essere concordato, almeno una settimana prima della fine delle lezioni scolastiche e che dovrà, in ogni caso prevedere una ripartizione pressoché paritaria di giorni di permanenza dei minori presso ciascuno genitore, salvo tra loro diverso accordo;
- vacanze estive: ciascuno dei due genitori potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso dalla fine dell'anno scolastico alla ripresa, periodo che dovrà essere concordato dai coniugi entro il
30 maggio di ciascun anno, con reciproca comunicazione anche della eventuale località di vacanza;
2 R.G. n. 505/2024 V.G.
- vacanze di carnevale: ciascuno dei due genitori potrà tenere con sé i figli nel periodo compreso dalla fine delle lezioni scolastiche sino alla loro ripresa, anche per più giorni consecutivi, periodo che dovrà essere concordato dai genitori almeno una settimana prima delle lezioni e che dovrà, in ogni caso, prevedere una ripartizione pressoché paritaria di giorni di permanenza dei minori presso ciascun genitore, salvo diverso accordo;
- eventuali ulteriori festività riconosciute dal calendario nazionale saranno ripartite in modo alternato tra i genitori;
3. stabilire che il sig. provvederà al mantenimento dei Controparte_1
figli, con il versamento alla SI entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
di un assegno di mantenimento Euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta), e quindi euro 225,00 (duecentoventicinque) per ciascun figlio, e che ciascuno dei due genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che si rendesse necessario affrontare nell'interesse della prole, spese da intendersi individuate e disciplinate, sulla base del protocollo sulle spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Gorizia in data 01.06.16;
4. le parti concordano, inoltre, che la SI beneficerà Parte_1 integralmente dell'importo stabilito a titolo di assegno unico universale;
5. Onde consentire l'eventuale acquisto di nuova casa familiare o la ristrutturazione di quella di proprietà della SI , il sig. si Pt_1 Controparte_1 impegna a corrisponderle, all'atto del deposito della sentenza di separazione,
l'importo complessivo di euro 70.000,00, dando atto che l'importo complessivo
è pari ad Euro 80.000,00, avendo ella già ricevuto Euro 10.000,00;
Ciò posto, sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi dei minori, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 R.G. n. 505/2024 V.G.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savogna d'Isonzo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte 2,
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 25/03/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 505/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia, al Parte_1 C.F._1
Corso Verdi n. 68, presso lo studio dell'avv. GALLETTA. , che lo rappresenta e Pt_2
difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Monfalcone, alla via Roma n. 62, presso lo studio dell'avv. ANTONINI
FABIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 22.2.2024 e il 6.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/02/2024, e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio il 12.5.2007 a Savogna d'Isonzo, nel corso del quale sono
1 R.G. n. 505/2024 V.G.
nati i figli (il 4.01.2009) e (il 26.02.2011), hanno chiesto Persona_1 Per_2
pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. affidare i figli minori, (Gorizia 04.01.09) e Persona_1 [...]
(Gorizia 26.02.2011), ad entrambi i genitori con collocamento Per_3
presso la madre;
Parte_1
2. stabilire che il padre vedrà e terrà con sé i figli - tenendo prioritariamente in considerazione i loro impegni extrascolastici – secondo le sotto-riportate modalità:
- durante i periodi scolastici, il mercoledì pomeriggio dalle ore 19.00, allorquando li preleverà, sino alle ore 21.30, allorquando li riaccompagnerà a casa;
a week- end alternati dal venerdì, allorquando li preleverà, alla domenica sera, allorquando li riaccompagnerà a casa, con possibilità di variazione degli orari e delle giornate sulla base di diverso accordo dei coniugi;
- durante le vacanze natalizie: ciascun genitore trascorrerà con i figli una settimana, anche non consecutiva, dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla ripresa, ed in modo che ciascuno dei due genitori possa stare ad anni alterni con i figli la settimana in cui cade il Natale e quella in cui cade il 31 dicembre,
l'anno successivo;
il periodo di rispettiva spettanza verrà concordato dai coniugi entro il giorno 30 novembre di ciascun anno, in caso di mancato accordo, i ragazzi staranno un anno la prima settimana di vacanza con la madre e la successiva con il padre, per poi proseguire all'alternanza, l'anno successivo;
- durante le festività pasquali: ciascun genitore potrà tenere i figli nel periodo compreso dalla fine delle lezioni scolastiche alla ripresa, anche per più giorni consecutivi, periodo che dovrà essere concordato, almeno una settimana prima della fine delle lezioni scolastiche e che dovrà, in ogni caso prevedere una ripartizione pressoché paritaria di giorni di permanenza dei minori presso ciascuno genitore, salvo tra loro diverso accordo;
- vacanze estive: ciascuno dei due genitori potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso dalla fine dell'anno scolastico alla ripresa, periodo che dovrà essere concordato dai coniugi entro il
30 maggio di ciascun anno, con reciproca comunicazione anche della eventuale località di vacanza;
2 R.G. n. 505/2024 V.G.
- vacanze di carnevale: ciascuno dei due genitori potrà tenere con sé i figli nel periodo compreso dalla fine delle lezioni scolastiche sino alla loro ripresa, anche per più giorni consecutivi, periodo che dovrà essere concordato dai genitori almeno una settimana prima delle lezioni e che dovrà, in ogni caso, prevedere una ripartizione pressoché paritaria di giorni di permanenza dei minori presso ciascun genitore, salvo diverso accordo;
- eventuali ulteriori festività riconosciute dal calendario nazionale saranno ripartite in modo alternato tra i genitori;
3. stabilire che il sig. provvederà al mantenimento dei Controparte_1
figli, con il versamento alla SI entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
di un assegno di mantenimento Euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta), e quindi euro 225,00 (duecentoventicinque) per ciascun figlio, e che ciascuno dei due genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che si rendesse necessario affrontare nell'interesse della prole, spese da intendersi individuate e disciplinate, sulla base del protocollo sulle spese straordinarie, siglato dal Tribunale di Gorizia in data 01.06.16;
4. le parti concordano, inoltre, che la SI beneficerà Parte_1 integralmente dell'importo stabilito a titolo di assegno unico universale;
5. Onde consentire l'eventuale acquisto di nuova casa familiare o la ristrutturazione di quella di proprietà della SI , il sig. si Pt_1 Controparte_1 impegna a corrisponderle, all'atto del deposito della sentenza di separazione,
l'importo complessivo di euro 70.000,00, dando atto che l'importo complessivo
è pari ad Euro 80.000,00, avendo ella già ricevuto Euro 10.000,00;
Ciò posto, sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte, le parti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi dei minori, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 R.G. n. 505/2024 V.G.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savogna d'Isonzo per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte 2,
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 25/03/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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