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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa LA IL Presidente
dr.ssa CE RD Consigliere rel.
dr.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 780/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Caleffi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Marcello Lazzati in Milano, via
Fontana n. 16, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 12 (C.F. ,) – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, giusta procura in atti
APPELLATA
Avente ad oggetto: mutuo
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano – Sezione Prima, quivi adìta, adversis reiectis,
, Parte_2
- in totale riforma della sentenza nr. 105/202024 emessa dal Tribunale di Varese - Giudice Unico
Dott.ssa Federica Cattaneo, in data 26/01/2024 e depositata in data 29/01/2024, notificata a mezzo
PEC al sottoscrito scrivente in data 07/02/2024, nella causa nr.2776/2020 e quivi impugnata, accertata, per i motivi di cui in premessa, la nullità, nonché illegittimità del decreto opposto, revocare ildecreto ingiuntivo nr.740/2020 emesso dal Tribunale di Varese in data 18/09/2020 – R.G. nr.
1059/2020, e notificato a mezzo plico raccomandato in data 30/09/2020, poiché infondato, illlegittimo ed ingiustificato, in fatto ed in diritto;
spese del presente grado di giudizio e del primo grado di giudizio rifuse come per legge.”
IN QUALITÀ DI MANDATARIA DI Controparte_2 CP_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
-dichiarare inammissibile, ovvero rigettare l'appello proposto dal sig. perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
-Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 12 I.a. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 740/2020 con il quale il Tribunale di Varese l'aveva condannato al pagamento in favore di mandataria di (“ ”) , della somma di Controparte_2 Controparte_1 CP_1 euro 272.801,56, a titolo di mutuo.
L'opponente deduceva:
- che in data 15.3.2007, il aveva stipulato con Intesa san Paolo s.p.a. un contratto di Pt_1
mutuo edilizio per l'importo di euro 445.000, garantito da ipoteca rilasciata dall'impresa costruttrice (Edildelta Immobiliare);
- che siffatto rapporto veniva successivamente ceduto da Intesa San Paolo a Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza s.p.a. (divenuta poi;
Controparte_3
- che con lettera di messa in mora del 16.6.2011, comunicava al mutuatario Controparte_3
l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo per morosità, ancorché il non versasse, Pt_1 all'epoca, in uno stato di insolvenza tale da giustificare il recesso;
- che in data 8.04.2013, notificava al un'ulteriore lettera di recesso, Controparte_3 Pt_1
da considerarsi tuttavia inefficace, essendosi il rapporto già risolto per effetto della precedente comunicazione;
- che, quindi, la risoluzione doveva considerarsi intervenuta nel giugno 2011, allorquando, trovandosi il mutuo in fase di preammortamento, non erano ancora divenute esigibili le rate di restituzione del capitale;
- che il contratto di mutuo prodotto da controparte in sede monitoria non costituiva titolo idoneo per l'ottenimento del decreto ingiuntivo;
- che, in ogni caso, controparte non aveva dimostrato né l'an, né quantum del credito azionato in sede monitoria. Ed invero, con particolare riferimento al quantum, non vi era corrispondenza tra gli importi indicati nella prima e nella seconda lettera di recesso e nell'atto introduttivo del ricorso monitorio. Ancora diverso risultava l'importo del credito per il quale era avvenuta l'insinuazione nel passivo fallimentare della società costruttrice;
- che, infatti, il credito era stato medio tempore ceduto da (“la Banca”) a Controparte_3
, la quale si era insinuata nel passivo fallimentare di Edildelta Immobiliare;
CP_1
- che ciò aveva determinato una duplicazione del credito;
pagina 3 di 12 - che, in ogni caso, era priva di legittimazione attiva, non potendo considerarsi prova CP_1
sufficiente della titolarità del credito la mera pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione;
- che non avendo controparte prodotto il contratto scritto di finanziamento, lo stesso doveva considerarsi nullo per difetto di forma.
I.b. Si costituiva in giudizio , mandataria di , contestando Controparte_2 CP_1 quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto dell'opposizione. In particolare, parte opposta deduceva:
- che a seguito della stipulazione del mutuo erano state effettuate in favore dell'opponente tre successive erogazioni per complessivi euro 378.000: una di euro 267.000,00 in data 3.04.2007; una di euro 20.000,00 in data 18.07.2007 ed una di euro 91.000,00 il 14.08.2008, tutte accompagnate da regolare quietanza sottoscritta dal mutuatario;
- che la circostanza che il mutuo fosse in preammortamento al momento della risoluzione risultava del tutto ininfluente, atteso che il mutuatario, all'atto di rilascio delle quietanze, si era impegnato al pagamento degli interessi sulle somme ricevute;
- che i diversi importi risultanti dalla domanda di insinuazione al passivo, dalla messa in mora e dal ricorso monitorio erano dovuti alla circostanza che il medesimo credito risultava cristallizzato in momenti diversi.
I. c. Il Tribunale di Varese, con sentenza n.105/2024, rigettava integralmente l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo e condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento:
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria è infondata, avendo CP_1
prodotto in giudizio la dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata della cedente
[...]
, nonché l'avviso di pubblicazione in GU contenente l'indicazione sufficientemente CP_3 specifica delle categorie di crediti ceduti;
- parte opposta ha fornito adeguata prova del credito controverso, producendo in atti: i. le quietanze di pagamento rilasciate dall'opponente ad ogni tranches di capitale ricevuto (doc. 10-
12 fascicolo monitorio); ii. gli estratti conto relativi al conto corrente sul quale era regolato il finanziamento;
- la contestazione relativa all'invio di due distinte lettere di recesso è contraddittoria: da un lato, infatti, l'opponente eccepisce l'inefficacia del secondo recesso perché intervenuto su di un pagina 4 di 12 contratto già risolto per effetto della prima lettera di recesso e, dall'altro, contesta l'idoneità di quest'ultima a risolvere il rapporto, difettando, in tesi, il requisito della morosità del mutuatario
(atteso che il sig. avrebbe provveduto al pagamento degli interessi di Pt_1 preammortamento);
- in ogni caso, l'assunto relativo all'avvenuto pagamento delle rate di preammortamento è rimasto del tutto indimostrato;
- la contestazione relativa all'asserita inidoneità del mutuo per cui è causa a costituire titolo esecutivo risulta del tutto inconferente: l'azione monitoria intrapresa da era Controparte_1 infatti finalizzata proprio all'ottenimento di un titolo esecutivo;
- l'eccezione di nullità del finanziamento per difetto di forma scritta è smentita dalla documentazione prodotta in atti;
- è parimenti infondata l'eccezione di “duplicazione” del credito, non avendo l'opponete dimostrato – né tanto meno allegato – che abbia ottenuto alcunché nell'ambito Controparte_1 del fallimento del terzo datore di ipoteca;
- la diversità degli importi indicati nella lettera di mossa in mora e nel ricorso monitorio si giustifica alla luce degli interessi medio tempore maturati.
II. Il giudizio di appello
II. a. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame il articolando due motivi di appello, Pt_1 così rubricati e che possono essere riassunti nei termini che seguono.
1) Errata valutazione e/o qualificazione della documentazione offerta in atti da parte creditrice opposta, odierna appellata.
Parte appellante si duole che il Tribunale abbia attribuito natura di quietanze ai documenti prodotti da controparte quali sub doc. 10-12, ancorché privi della forma solenne richiesta dall'art. 474 c.p.c.
Parte appellante censura altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inconferente e contraddittoria la censura relativa all'inefficacia della seconda lettera di recesso. Nella prospettazione di parte appellante, siffatta contestazione verrebbe in rilievo al fine di dimostrare che il contratto di mutuo si era in realtà risolto in data 13.6.2011(in coincidenza con la notificazione della prima lettera di messa in mora), e cioè in un momento in cui il non poteva considerarsi Pt_1 moroso. Ed invero a quella data: i. la prima rata di rimborso della somma capitale non era ancora pagina 5 di 12 divenuta esigibile (essendo scaduta solo in data 13.12.2011); ii. le rate relative agli interessi di preammortamento erano state tutte regolarmente pagate (circostanza, oltretutto, mai contestata da controparte). In ogni caso, quand'anche il fosse risultato inadempiente rispetto all'obbligo di Pt_1 pagamento degli interessi di preammortamento, ciò non avrebbe potuto giustificare la risoluzione del rapporto, atteso:
i. che la clausola risolutiva espressa faceva riferimento al mancato pagamento anche di una sola rata, da intendersi tuttavia come rata di ammortamento (e non di preammortamento);
ii. che, conseguentemente, esclusa l'operatività della clausola risolutiva espressa,
l'inadempimento avrebbe dovuto rivestire i connotati della gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. che, tuttavia, non ricorrerebbero nel caso in esame (considerato che rate di preammortamento ammontavano a soli 13.720,18 euro, a fronte di un mutuo di euro
445.000).
In ogni caso, prosegue l'appellante, la clausola risolutiva espressa sarebbe comunque nulla per vessatorietà, nonché per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 40 TUB (secondo cui l'inadempimento può dar luogo a risoluzione solo dopo il centottantesimo giorno dalla scadenza della singola rata ovvero dopo il trentesimo se la condotta omissiva si è verificata per almeno sette volte, anche non consecutive).
2) Inidoneità del mutuo a costituire valido presupposto per l'ottenimento de decreto ingiuntivo
Parte appellante contesta l'idoneità del contratto di mutuo per cui è causa a costituire valido titolo per il rilascio di un decreto ingiuntivo. Nella prospettazione di parte appellante, infatti, il contratto de quo non si sarebbe integralmente perfezionato, non avendo le parti provveduto alla stipula dell'atto notarile quietanzato, volto a definire le condizioni economiche della restituzione.
Conclude, quindi, domandando che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga disposta la revoca del
D.I. n. 740/2020.
II. b. Si è costituita in qualità di mandataria di , Controparte_2 CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c, nonché, in ogni caso la sua infondatezza nel merito. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che gli atti di quietanza non richiedono la forma dell'atto pubblico;
- che la circostanza per cui, al momento della risoluzione, il mutuo si trovasse in fase di preammortamento è del tutto irrilevante, atteso che negli atti di erogazione e quietanza il sig. pagina 6 di 12 aveva espressamente assunto l'obbligo del pagamento degli interessi di Pt_1 preammortamento;
- che l'appellante non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento di siffatti interessi, sicché la risoluzione del contratto deve ritenersi del tutto legittima;
- che le contestazioni relative alla clausola risolutiva espressa sono inammissibili ex art. 345
c.p.c. perché nuove;
- che in presenza di una clausola risolutiva espressa, la risoluzione prescinde dalla prova della gravità dell'inadempimento;
- che le condizioni di restituzione erano state pattuite nel piano di ammortamento, ritualmente prodotto in atti dall'allora opposta.
II. c. All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata in data 18.9.2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.11.2025, con concessione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi conclusionali, ed in quella sede è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. In pari data, la causa è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
III. a. Preliminarmente deve darsi atto che risultano coperti da giudicato interno i capi di sentenza con i quali il Tribunale ha affermato la titolarità del credito in seno a , nonché rigettato le CP_1 doglianze relative alla pretesa duplicazione del credito (in conseguenza dell'insinuazione nel passivo fallimentare della società costruttrice) e alla asserita incongruità delle somme ingiunte. Parte appellante, infatti, non ha sollevato alcuna censura in relazione a tali statuizioni che, conseguentemente, hanno assunto il crisma della definitività.
III.b. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello risulta, nel suo complesso, articolato in CP_1 modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella formulazione innovata dalla riforma introdotta Dal D.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
III. c. Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue.
pagina 7 di 12 III. d. Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta, in primo luogo, l'inidoneità delle quietanze – prodotte dall'allora opposta quali sub doc. nn. 10-12 – a costituire prova del credito perché prive della forma pubblica richiesta dall'art. 474 c.p.c..
La doglianza è priva di fondamento.
L'art. 474 c.p.c. disciplina i titoli esecutivi, prevedendo che l'esecuzione forzata possa avere luogo anche in virtù di un atto stragiudiziale (e, quindi, anche in forza di un mutuo fondiario), purché lo stesso risulti munito della forma pubblica.
Tale norma si rivela però del tutto inconferente nel caso in esame.
Le quietanze contestate, infatti, lungi dall'essere state poste a fondamento di una procedura esecutiva, sono state prodotte in sede monitoria da quale prova dell'erogazione del finanziamento, e CP_1 dunque del credito da restituzione vantato nei confronti del sig. proprio al fine di ottenere un Pt_1 titolo esecutivo. A ciò va aggiunto che, comunque, aveva prodotto in sede monitoria CP_1 ulteriori documenti idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese creditorie: in particolare, gli estratti del conto corrente sul quale era regolato il rapporto di mutuo (Cfr. doc. 21 fascicolo monitorio), nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
III. e. Sempre in sede di primo motivo di gravame, parte appellante – con allegazioni inverso nebulose– sembrerebbe, di fatto, sostenere che il contratto di mutuo per cui è causa non si sarebbe mai validamente risolto (con la logica conseguenza che sig. non potrebbe ritenersi obbligato alla Pt_1 restituzione in un'unica soluzione di quanto ricevuto dalla banca a titolo di mutuo).
Nella prospettazione di parte appellante, infatti, il recesso comunicato da con missiva Controparte_3 del 8.4.2013 sarebbe inefficace, essendosi la risoluzione già verificata per effetto della lettera di recesso notificata il 13.6.2011 la quale, tuttavia, sarebbe inidonea a produrre effetti perché, a quella data, il mutuatario non avrebbe potuto essere considerato moroso (atteso che la prima rata del mutuo sarebbe scaduta solo in data 13.12.2011).
La censura, come d'altronde correttamente rilevato anche dal primo giudice, si rivela innanzitutto contraddittoria.
Ed invero, delle due l'una: o il contratto si era validamente risolto per effetto della comunicazione del
13.6.2011 (e allora la Banca – e per essa la cessionaria – ha diritto alla restituzione in un'unica soluzione di quanto erogato al sig. a titolo di mutuo) oppure la prima risoluzione non aveva Pt_1 prodotto effetti perché priva dei relativi presupposti operativi (con la conseguenza che il contratto deve pagina 8 di 12 considerarsi risolto in data 8.4.2013, allorquando, per stessa ammissione di parte appellante, le rate di ammortamento erano già divenute in parte esigibili).
Dalla documentazione prodotta in atti, risulta, infatti che la prima rata di ammortamento fosse scaduta in data 13.12.2011 (cfr. doc. 17 fascicolo primo grado ) e l'odierno appellante, pur gravato CP_1 del relativo onere probatorio, non ha dimostrato – e invero neanche allegato – di aver provveduto al relativo pagamento e al pagamento delle rate scadute nei mesi successivi.
Le difese di parte appellante si sono invero esclusivamente appuntate sull'insussistenza di un inadempimento, o comunque di un inadempimento grave, al pagamento delle rate di preammortamento, onde dimostrare che alla data del 13.6.2011 non sarebbero sussistiti i presupposti per la risoluzione del contratto.
Tali difese si appalesano però irrilevanti, dovendosi sottolineare che la missiva della Banca del
13.6.2011 è rimasta lettera morta, tra le parti, le quali, con il proprio comportamento successivo, hanno manifestato di intendere tamquam non esset la volontà risolutiva pur in quella missiva espressa, dando regolare prosecuzione ai rapporti.
Infatti, la Banca aveva notificato in uno la risoluzione del contratto di mutuo ed il recesso dal conto corrente n. 46446294 sul quale il finanziamento medesimo era regolato, e purtuttavia tale conto corrente è rimasto attivo, ed è stato utilizzato, sia per operazioni in dare che in avere, quanto meno fino al terzo trimestre del 2013, come dimostrato dagli estratti conto versati in atti dall'odierna appellata
(cfr. doc. 21 fascicolo primo grado ). CP_1
L'unica risoluzione contrattuale effettiva è dunque quella intervenuta per effetto della missiva dell'8.4.2013.
E allora, essendosi tale risoluzione verificata quando, pacificamente, erano divenute esigibili plurime rate di ammortamento, il onde efficacemente opporsi all'ingiunzione, avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare di averle pagate, così adempiendo all'obbligo restitutorio.
Secondo i principi in materia di riparto dell'onere probatorio sanciti dalla nota sentenza a Sezioni Unite
n. 13533/2001, infatti, grava sul debitore a cui sia contestato l'inadempimento l'onere di fornire la prova di un fatto impeditivo o estintivo del diritto fatto valere dal creditore (il quale deve limitarsi a provare il titolo e ad allegare l'inadempimento).
Mentre ha fornito prova tanto della datio (attraverso la produzione degli estratti conto e CP_1 degli atti di quietanza – cfr. doc. 10-11-12 e 21 fascicolo monitorio), quanto dell'obbligo restitutorio
(attraverso la produzione del contratto di mutuo- cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), il non ha in Pt_1
pagina 9 di 12 alcun modo dimostrato – ed invero neanche allegato – l'avvenuta restituzione delle somme ricevute a mutuo.
III. f. Quanto alle eccezioni di invalidità sollevate dall'odierno appellante con riferimento alla clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 11 del contratto di mutuo, si osserva quanto segue.
Sotto un primo profilo, l'appellante ne eccepisce la nullità per violazione di norma imperativa: la possibilità riconosciuta alla Banca di pretendere la restituzione dell'intero capitale mutuato in caso in mancato pagamento anche di una sola rata, si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 40 T.U.B..
La Corte osserva che l'art. 40 T.U.B. – pur costituendo norma imperativa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale– disciplina l'ipotesi del ritardato pagamento, che sostanzia un adempimento inesatto, mentre nel caso di specie viene in rilievo un integrale e definitivo inadempimento. Il secondo comma della predetta disposizione statuisce, infatti, che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive” (sottolineatura aggiunta), definendo quale ritardato pagamento quello “effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”. Nel caso di specie non si discute, all'evidenza, di un pagamento intervenuto oltre il trentesimo giorno dalla scadenza della rata, bensì di un pagamento del tutto obliterato. Per questo motivo, è assolutamente conferente il richiamo all'art. 40 T.U.B..
Del pari infondata si rivela l'ulteriore eccezione di nullità, articolata dall'appellante sotto il diverso profilo della vessatorietà.
Ed invero l'art. 1341 c.c. non è invocabile nel caso in esame, atteso che la clausola risolutiva de qua si inserisce all'interno di un contratto stipulato per atto pubblico, come tale non qualificabile alla stregua di un contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti. Si richiama sul punto, ex multis,
Cass. n. 15253/2020 secondo cui: “Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione”.
Né l'eccezione può essere delibata alla stregua della disciplina consumeristica, considerato che il ha allegato la propria qualifica di consumatore per la prima volta solo in sede di gravame, e, Pt_1 quindi, tardivamente.
pagina 10 di 12 La rilevazione officiosa della nullità (nel caso di specie la nullità ex art. 33 cod. cons.) deve intendersi circoscritta alla sola valutazione dei fatti già allegati e provati dalla parte, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Si richiama, da ultimo, Cass. n. 30383/2024 secondo cui: “in materia di procedura civile, la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie”.
Nello stesso senso già Cass. n. 30362/2023, secondo cui “sebbene la nullità delle clausole contrattuali
[…] sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi.”
III. g. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di gravame, con il quale parte appellante eccepisce – in maniera del tutto contradditoria rispetto a quanto sostenuto con il primo motivo di appello (volto a negare l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo) – che, in realtà, il contratto di mutuo non si sarebbe mai validamente perfezionato, non avendo le parti provveduto a definire le relative condizioni economiche tramite atto notarile quietanzato. Nella prospettazione di parte appellante, infatti, il mutuo per cui è causa sarebbe un “mutuo a doppio atto” che necessiterebbe “della stesura dell'atto notarile di quietanza quale conclusivo ed indispensabile adempimento affinché il mutuo possa dirsi completo;
vale a dire l'unico documento che certifica l'importo effettivamente erogato e costitutivo del piano di ammortamento;
il quale riporta le modalità di rientro stabilite tra le parti, quali il tasso di interesse applicato, sia che sia fisso e variabile, valuta di riferimento, numero di rate concordate e relative scadenze” (testuale appello pag. 7).
In disparte l'evidenziata contraddittorietà della doglianza, osserva la Corte che parte appellata ha prodotto in atti il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, contenente l'indicazione del capitale erogato (euro 258.000,001), del tasso di interesse (variabile), del numero di rate (n. 20) e della relativa scadenza (semestrale). (Cfr. doc. 17 fascicolo primo grado ). CP_1 1 È pacifico in atti che dei complessivi euro 378.000 erogati dalla Banca in tre tranches, il sig. avesse provveduto, Pt_1 in data 28.11.2007, alla restituzione dell'importo di euro 120.000. pagina 11 di 12 Non può, dunque, ragionevolmente dubitarsi che il contratto di mutuo per cui è causa si sia validamente e integralmente perfezionato.
Per queste ragioni l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 780/2024, promossa in grado d'appello da ei confronti di , così dispone: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.105/2024 del
Tribunale di Varese;
2. condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
, quale mandataria di , le spese del presente Controparte_2 Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in € 14.239 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CE RD LA IL
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