TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5293/2018 OGGETTO: ripetizione indebito passata in decisione dopo la precisazione delle conclusioni all'udienza 11.06.2024 T R A
(c.f: ), , CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...] rappresentati e C.F._2 difesi dall' Avv. D'ANELLA SANDRO , elett.te dom.ta presso lo studio del legale in
VIA ANTONINO CARNEVALE SNC PICO, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione parte attrice contro
( ), CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. CAROCCI RAFFAELLO,, C.F._4
elett.te dom.to presso lo studio del legale, VIA ROMA 15 03037 PONTECORVO, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione parte convenuta
1 CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di conclusioni.
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, n. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione,
è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha citato i convenuti perché fossero condannati al pagamento della somma di €. 12.695,38 oltre al ristoro dei danni ex art.lo 96 cpc. aveva premesso che:
Gli odierni attori e proprietari di un immobile Parte_1 Parte_3 confinante con quello dei convenuti, intavolavano trattative, con questi ultimi, per la compravendita di una striscia di terreno in Pico Via Colle Ospedale, gli attori arrivarono ad offrire un corrispettivo di 30.000.000 delle vecchie lire. Si impegnarono, inoltre, a rimborsare ai convenuti tutte le spese sostenute per lo spostamento del cancello di entrata della loro abitazione e la ricostruzione del muro di recinzione. Infine, le parti stabilivano che al momento della stipula dell'atto pubblico gli attori avrebbero dovuto rilasciare in favore dei convenuti una dichiarazione scritta con cui si derogava al rispetto delle distanze legali per eventuali future costruzioni. In data 18/02/2002, gli attori, a maggior garanzia della conclusione dell'accordo, versavano un acconto di Euro 10.325,00 a mezzo di assegno bancario n. 00603533942 e di coniugi , come concordato, facevano Controparte_3 eseguire i lavori per lo spostamento del cancello di entrata della loro abitazione e la ricostruzione del muretto di recinzione, al termine dei quali invitavano i sigg.ri – Pt_1 alla stipula dell'atto pubblico, previo rimborso delle spese sostenute. Questi Pt_3 ultimi, però, adducendo i più svariati pretesti, inspiegabilmente, ritardavano la stipula del rogito e soltanto a distanza di oltre un anno, precisamente nel mese di Aprile del 2003, informavano i convenuti di essere pronti alla stipula rifiutandosi, però, sia di provvedere preliminarmente al rimborso delle spese sia a perfezionare l'accordo per derogare al rispetto delle distanze legali in favore di essi convenuti. A questo punto i sigg.ri Parte_4
, in considerazione del venir meno degli obblighi assunti, dichiaravano di non essere
[...] più intenzionati a cedere il terreno di loro proprietà. Con telegramma datato 29/04/2003 diffidavano gli attori a non invadere la loro proprietà poiché questi, in assoluta mala fede, intendevano procedere al taglio dell'erba. Successivamente, con raccomandata datata 06/05/2003, formalizzavano le proprie ragioni ribadendo che la compravendita non si era più perfezionata a causa dell'inadempimento dei coniugi e restituivano Controparte_4 loro l'importo di Euro 10.325,00 versato a titolo di acconto, a mezzo assegno circolare n. 3.300.592.563-08 della Banca San Paolo IMI. Con raccomandata del 07/05/2003 l'assegno veniva rinviato al mittente ed i convenuti venivano invitati presso il notaio per il Per_1 giorno 29/05/2003 per formalizzare l'atto pubblico. La raccomandata veniva
2 immediatamente contestata con successiva del 12/05/2003 che però veniva rifiutata dal destinatario. In data 14/05/2003 gli attori facevano notificare ai convenuti un atto di diffida che veniva immediatamente contestato con raccomandata del 15/05/2003. Da questi antefatti scaturiva il primo giudizio iscritto al n. 1563/2003 promosso dagli odierni attori nei confronti degli odierni convenuti. (cfr memoria conclusionale avv. Carocci)
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza N. 518/10, dichiarava nullo, per mancanza della forma scritta, il contratto preliminare stipulato fra le parti del presente giudizio ed avente ad oggetto la compravendita di una striscia di terreno posto a confine delle rispettive proprietà, per il prezzo già corrisposto di € 10.325,00. Proposto gravame avverso la predetta pronuncia, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza N. 7422/17, confermava la sentenza di primo grado, affermando il principio di diritto in forza del quale dal contratto nullo derivava il diritto degli attori alla "ripetizione di quanto corrisposto in sua esecuzione secondo la regola dell'indebito oggettivo (pag. 5 sentenza). I coniugi – Pt_1 Pt_3 proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 518/2010. Con sentenza n. 7422/2017, la Corte d'Appello rigettava il gravame ritenendolo privo di fondamento e, per ciò che interessa in questa sede ossia la restituzione delle somme versate per la compravendita, così statuiva testualmente: “ Inammissibile è peraltro il richiamo nelle conclusioni sopra trascritte all'art. 1338 c.c. in quanto fattispecie diversa non dedotta in causa dagli originari attori entro i termini di cui all'art. 183 cpc, oltre che in difetto di specifica impugnazione sul corrispondente punto di motivazione reso dal Tribunale. Infondato è altresì il secondo motivo perché l'esame della citazione originaria e delle conclusioni ivi riportate esclude che gli attori abbiano proposto domanda implicita di restituzione della somma pagata. Con la domanda subordinata di risoluzione, inammissibile in difetto di contratto, è stato infatti chiesto il pagamento del doppio della somma versata da ritenersi alla stregua della caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 comma terzo cc, facendo quindi sempre valere una ragione di natura contrattuale, per quanto ulteriormente infondata in base al principio di cui all'art. 1385 comma terzo cc e comunque, a titolo di danno derivante dalla mancata acquisizione della striscia di terreno e diminuzione del valore che la proprietà degli istanti avrebbe acquisito, laddove l'esplicito richiamo al danno
– quindi ad un fatto illecito ascrivibile al comportamento altrui – esclude che in esso sia implicita una domanda di restituzione, non potendosi spingere il potere del giudice di interpretare e qualificare la domanda oltre i limiti della stessa risultando altrimenti violato il principio ordinamentale espresso dall'art. 112 cpc.”. ( Cfr. pag. 6 sentenza 7422/2017). Si costituivano i convenuti eccependo l'inammissibilità della domanda attorea per essere coperta da giudicato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma ormai definitiva.
In via riconvenzionale chiedevano il rimborso delle spese per alcuni lavori eseguiti proprio in forza del preliminare dichiarato nullo e che la Corte di Appello aveva rigettato in quanto le fatture non erano quietanzate. Riferivano infatti i convenuti che nelle more del giudizio avevano pagato le predette spese e ne producevano prova e ne chiedevano la condanna al pagamento in via riconvenzionale agli attori. Istruita la causa solo con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti la causa sulle conclusioni delle parti è stata trattenuta in decisione.
La domanda attorea può essere solo parzialmente accolta, mentre non può essere oggetto di vaglio quella proposta in riconvenzionale per le ragioni che di seguito si diranno.
In primis va chiarito quali domande possono essere oggetto di vaglio nel presente giudizio per non essere coperte dal giudicato sostanziale per l'intervento delle sentenze su indicate.
3 Sul punto si richiama l'orientamento ormai consolidato che si condivide e si fa proprio secondo il quale : “la duplicazione delle domande si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento…. sia con il principio costituzionale del giusto processo, costituendo un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Cass. SS.UU. 15 novembre 2007 n. 23726).
Tale principio -come puntualizzato da questa Corte (cfr. Cass. SS.UU.
n. 23726/07 cit.) è venuto in emersione in un quadro normativo evolutosi negli ultimi tempi sotto un duplice profilo: da un lato si è assistito ad una sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; dall'altro, l'affermarsi del canone del
"giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost., ha comportato una lettura "adeguata" della normativa di riferimento (in particolare dell'art. 88
c.p.c.), nel senso del suo allinearsi al duplice obiettivo della ragionevolezza della durata del procedimento e della giustezza del processo, "inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che giusto non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi;
”
Alla luce di tale orientamento si è ritenuto di non dover procedere ad altre attività istruttorie, atteso che sulla vicenda storica non vi è specifica contestazione ed i fatti si ritengono pacifici atteso che sugli stessi vi è già stato il vaglio di due corti.
Va poi evidenziato che oggetto del presente giudizio può essere solo la domanda di ripetizione dell'indebito atteso che tale azione ha come presupposto proprio la declaratoria di nullità del contratto. Ovvero solo in seguito alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Roma N.
7422/2017 - che confermava la declaratoria di nullità del contratto de quo -
è sorto il diritto a richiedere la restituzione della somma versata come acconto del prezzo del negozio nullo, poiché soltanto con la pronuncia della sentenza della Corte territoriale è venuta meno la causa del
4 pagamento eseguito dagli attori e di conseguenza è sorto in capo agli stessi il diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc, quale prezzo versato in esecuzione del contratto nullo. Laddove la Corte di
Appello avesse statuito diversamente la parte attrice non avrebbe avuto interesse alla restituzione della somma versata come caparra.
Va poi evidenziato che sia il Tribunale che la Corte di Appello ha chiarito che la domanda di restituzione della predetta somma era stata proposta solo in fase di discussione e pertanto non fu vagliata per essere stata tardivamente proposta ovvero oltre il limite di cui all'art.lo 183 sesto comma cpc.
Tutte le altre domande sia attoree che quelle proposte in via riconvenzionale dai convenuti sono improcedibili atteso che per queste sono state già vagliate dalla Corte di Appello e si è formato giudicato.
La parte convenuta ritiene di poter proporre la domanda di pagamento delle spese sostenute per l'adempimento del per il futuro contratto di vendita, ovvero quelle per lo spostamento del cancello, atteso che furono respinte dalla Corte di Appello perché le fatture non erano quietanzate, ovvero non aveva dato prova del pagamento. La circostanza appare ininfluente atteso che in base ai principi su richiamati non solo tutte le domande spendibili debbono essere esercitate con la medesima domanda, ma anche la relativa prova deve essere data contestualmente nei limiti temporali di cui all'art.lo 183 cpc., se invece si ammettesse la possibilità di agire successivamente, (o meglio come si dice in gergo si consentirebbe di aggiustare il tiro) si consentirebbe di rimediare ad omissioni del precedente giudizio, aggravando la giustizia e le controparti di ulteriori giudizi che di fatto costituiscono un abuso del processo.
Ciò posto può essere accolta solo la domanda di restituzione della somma di € 10.325,00 versata quale acconto per il contratto dichiarato nullo. La somma è produttrice di interessi legali e rivalutazione solo dalla data di emissione della sentenza della Corte di Appello.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
5 La complessità delle questioni affrontate e dei temi trattati da entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
- definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
, nei confronti di Parte_5 CP_1
, , così decide:
[...] CP_2
-accoglie la sola domanda di restituzione della somma di € 10.325,00; condanna , al pagamento nei CP_1 CP_2
confronti di , , al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di €. 10.325,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di emissione della sentenza della Corte di Appello di Roma.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Cassino data del deposito telematico.
Il G.O.P.
(dott. Orsola NAPOLANO)
6