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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000574/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000574/2012 di R.G. (ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cataldi, presso il cui studio Parte_1
sito in Gravina in Puglia alla via De Amicis n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellante -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Affatati presso il cui studio sito in Bari alla via Putignani n.
141 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellata -
E
Controparte_2
- parte appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19/2012 resa dal Giudice di Pace di Altamura in data
18.01.2012 e depositata in data 19.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 390/2005; risarcimento danni da circolazione stradale;
valore della causa €. 2.100,00.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle autorizzate note di trattazione c.d. scritta depositate da parte appellata in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati. CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione del 21.04.2005 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Altamura, l' in persona del legale rappresentante p.t., assumendo che il CP_1 giorno 15.12.2003 alle ore 17.30 circa, mentre percorreva a bordo dell'autovettura BMW MT 174635 di proprietà di , la strada provinciale Santeramo-Acquaviva con direzione Acquaviva, Parte_2 nel corso di un rallentamento per la presenza di una curva, veniva tamponato dall'autovettura
Mercedes 350 tg. TR 4555-F, di immatricolazione estera e condotta da persona rimasta non identificata.
A seguito della collisione, l'autovettura dell'attore finiva contro un muretto posto a margine della strada e il riportava le seguenti lesioni: “algie post traumatiche del rachide cervicale Parte_1 della spalla destra e del ginocchio destro e anca destra…” per le quali era costretto ad osservare un periodo di convalescenza di gg. 45 di cui gg. 20 per I.T.T. e gg. 25 per I.T.P. residuando invalidità permanente nella misura del 6-7%.
Con lettera raccomandata a/r del 15.01.2004 l'attore avanzava richiesta risarcitoria all'ufficio stante l'immatricolazione estera del mezzo Mercedes 350 responsabile del sinistro, che non CP_1
provvedeva al ristoro dei danni subiti.
In ragione di tanto, adiva il Giudice di Pace di Altamura chiedendo la Parte_1
condanna al risarcimento dei danni quantificati in €. 12.000,00, oltre interessi e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.05.2005 si costituiva in giudizio l' che CP_1 eccepiva la nullità e l'improcedibilità della citazione per mancata osservanza del termine di comparizione ex art. 6 ult. co. L. n. 990/69, nonché per la mancata chiamata in giudizio del responsabile del sinistro e, nel merito, contestava la domanda attorea siccome infondata nell'an, producendo documentazione da cui risultava che all'epoca del sinistro l'autovettura Mercedes 350 non era in Italia e, in via gradata, nel quantum, chiedendone il rigetto con vittoria di compensi.
Accolte dal primo Giudice le sollevate eccezioni ed espletati i relativi incombenti, la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale (l'interrogatorio formale del proprietario del mezzo pur ammesso, non veniva espletato per mancata comparizione dello Controparte_2
stesso) e ctu medico legale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 18.01.2012.
Con l'epigrafata sentenza n. 19/2012 emessa in data 18.01.2012 e depositata in data
19.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 390/2005, il Giudice di Altamura rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il gravame introduttivo del presente giudizio, allibrato al R.G. n.
92000574/2012 (atto di appello notificato in data 23.04.2012).
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto già esposta in primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione dei fatti di causa, con riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi che il Giudice di prime cure aveva ritenuto non credibili siccome connotate da plurimi deficit di ricordi, con riferimento alla violazione dell'art. 232 c.p.c. per non essersi il convenuto presentato a rendere l'interrogatorio e nel contempo per aver attribuito valenza alla dichiarazione del predetto di non essere mai stato coinvolto in alcun sinistro e alla documentazione prodotta dalla convenuta;
2) omessa valutazione della ctu medico-legale.
Ne sarebbe conseguita una motivazione insufficiente e contraddittoria, che non teneva (e non tiene) in debita considerazione le prove testimoniali che avrebbero confermato la verificazione del sinistro come riferita in citazione, attribuendo viceversa rilevanza alla dichiarazione prodotta dalla comprovante che l'autovettura Mercedes 350 tg. TR 4555 F non poteva essere in circolazione CP_1 all'epoca del sinistro.
Instava, conclusivamente, per la riforma della sentenza impugnata con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 2.100,00 a titolo di risarcimento per i danni conseguenti all'incidente, o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di ctu e di lite di entrambi gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2012 si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello essendo stato CP_1 il relativo atto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 23.04.2012 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della notifica della sentenza intervenuta in data
23.03.2012 e, nel merito, instava per il rigetto dell'appello siccome infondato. rimaneva contumace anche nel giudizio di appello. Controparte_2 Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, all'udienza del 09.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte appellante non depositava né la propria comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere rigettata, siccome infondata, l'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardività.
Al riguardo mette conto rilevare che, in applicazione dell'art. 155 co. 4 c.p.c. in quanto norma di natura generale, è tempestivo l'appello che scade in un giorno festivo (domenica) per cui il relativo termine è prorogato, di diritto, al primo giorno utile non festivo con l'effetto che l'eventuale impugnazione è da considerarsi tempestiva e ammissibile.
Venendo al merito, l'appello è infondato e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito illustrate.
Il Giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che all'esito dell'espletamento dell'istruttoria sia rimasto sfornito di qualsivoglia supporto probatorio l'accadimento del sinistro come evento verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione e il nesso di causalità tra i fatti descritti e i danni lamentati dall'attore.
In particolare, il primo Giudice ha rilevato che l'attore non abbia, provato in ossequio al principio scandito dall'art. 2697 c.c., non soltanto l'avvenuto accadimento del sinistro, ma il coinvolgimento in esso dell'autovettura Mercedes 350 tg. TR 4555 F e tanto, per un verso, attribuendo valenza probatoria alla documentazione ufficiale prodotta dall' da cui si evince che detta CP_1
autovettura al momento del sinistro non poteva essere in circolazione nel territorio italiano e, per altro verso, valorizzando la mancanza in atti sia di una constatazione amichevole di sinistro, sia di accertamenti di polizia pur in considerazione della non trascurabile portata dell'accaduto.
Quanto, poi, alle risultanze delle dichiarazioni testimoniali che parte appellante lamenta non essere state vagliate dal Giudice di prime cure è opportuno rilevare che le stesse, lungi dal fornire elementi di valutazione favorevoli alla tesi del insinuano dubbi circa la genuinità delle Parte_1 deposizioni rese in ragione dei numerosi “non ricordo” in esse contenuti.
Ne consegue, pertanto, la dubbia credibilità dei testi escussi all'udienza del 06.07.2006
e – che viaggiavano nella medesima autovettura di proprietà Testimone_1 Testimone_2 dell' e percorrevano la strada Santeramo-Acquaviva in direzione Acquaviva - che Tes_1 riferendo di aver assistito al sinistro dichiaravano: a) di non ricordare il colore dell'autovettura
Mercedes 350, b) di non ricordare se la curva che avesse originato l'incidente fosse a destra o a sinistra, c) di non ricordare se l'autovettura Mercedes 350 rispettasse la distanza di sicurezza, d) di non ricordare se il muro a secco contro il quale andava ad impattare l'autovettura del Ciccarone si trovasse a destra o a sinistra rispetto al senso di marcia, e) di non ricordare, infine, quale fosse la distanza tra l'autovettura sulla quale i predetti viaggiavano e la BMW dell'attore/appellante.
E' evidente, pertanto, che dette dichiarazioni appaiono inattendibili soprattutto se poste in correlazione con il contenuto della documentazione prodotta da parte appellata.
Né può attribuirsi rilevanza, nella ponderazione del ridetto compendio probatorio di causa, alla mancata comparizione di all'udienza fissata per l'espletamento Controparte_2 dell'interrogatorio formale deferitogli da controparte e ammesso dal Giudice atteso che, come condivisibilmente rilevato dal Giudice di Pace, per un verso, è stata prodotta una dichiarazione notarile, con relativa traduzione, in cui il convenuto ha dichiarato di non essere stato coinvolto in alcun sinistro stradale in Italia e che il giorno dell'incidente la sua autovettura non si trovava in Italia
e, per altro verso, in quanto la mancata comparizione - al fine di essere ritenuta ammissione dei fatti oggetto dell'interrogatorio formale - deve essere valutata congiuntamente a tutti gli ulteriori elementi di prova valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c. che, nel caso di specie, non sono idonei a supportare la tesi del Parte_1
Avuto riguardo, infine, alla dedotta mancata valutazione degli esiti della ctu medico-legale mette conto rilevare che, anche la significativa riduzione del danno biologico permanente nella misura dell'1% operata dal CTU a fronte di quanto prospettato da parte attrice (7%) e l'ulteriore ridimensionamento dei giorni di I.T.T. nella misura di gg. 15 (anziché gg. 20) e I.T.P. gg. 15 (anziché gg. 25), acuisce gli insuperabili dubbi sulla verificazione del sinistro come descritta da parte attrice/appellante.
In definitiva, deve ritenersi che l'attore/appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di egli incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. non avendo provato l'an del diritto al risarcimento e, dunque, il verificarsi dell'evento lesivo, secondo la dinamica delineata in entrambi gli atti introduttivi.
Pertanto, la versione degli accadimenti come intesa dal primo Giudice e trasposta nell'esito della gravata sentenza deve trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00) applicabili ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale), ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello notificato il 23.04.2012 nei confronti di ogni diversa istanza,
[...] CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA la sentenza n. 19/2012 resa dal Giudice di Pace di Altamura in data 18.01.2012 e depositata in data 19.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 390/2005;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in €. 850,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 19.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000574/2012 di R.G. (ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cataldi, presso il cui studio Parte_1
sito in Gravina in Puglia alla via De Amicis n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellante -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Affatati presso il cui studio sito in Bari alla via Putignani n.
141 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellata -
E
Controparte_2
- parte appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19/2012 resa dal Giudice di Pace di Altamura in data
18.01.2012 e depositata in data 19.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 390/2005; risarcimento danni da circolazione stradale;
valore della causa €. 2.100,00.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle autorizzate note di trattazione c.d. scritta depositate da parte appellata in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati. CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione del 21.04.2005 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Altamura, l' in persona del legale rappresentante p.t., assumendo che il CP_1 giorno 15.12.2003 alle ore 17.30 circa, mentre percorreva a bordo dell'autovettura BMW MT 174635 di proprietà di , la strada provinciale Santeramo-Acquaviva con direzione Acquaviva, Parte_2 nel corso di un rallentamento per la presenza di una curva, veniva tamponato dall'autovettura
Mercedes 350 tg. TR 4555-F, di immatricolazione estera e condotta da persona rimasta non identificata.
A seguito della collisione, l'autovettura dell'attore finiva contro un muretto posto a margine della strada e il riportava le seguenti lesioni: “algie post traumatiche del rachide cervicale Parte_1 della spalla destra e del ginocchio destro e anca destra…” per le quali era costretto ad osservare un periodo di convalescenza di gg. 45 di cui gg. 20 per I.T.T. e gg. 25 per I.T.P. residuando invalidità permanente nella misura del 6-7%.
Con lettera raccomandata a/r del 15.01.2004 l'attore avanzava richiesta risarcitoria all'ufficio stante l'immatricolazione estera del mezzo Mercedes 350 responsabile del sinistro, che non CP_1
provvedeva al ristoro dei danni subiti.
In ragione di tanto, adiva il Giudice di Pace di Altamura chiedendo la Parte_1
condanna al risarcimento dei danni quantificati in €. 12.000,00, oltre interessi e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.05.2005 si costituiva in giudizio l' che CP_1 eccepiva la nullità e l'improcedibilità della citazione per mancata osservanza del termine di comparizione ex art. 6 ult. co. L. n. 990/69, nonché per la mancata chiamata in giudizio del responsabile del sinistro e, nel merito, contestava la domanda attorea siccome infondata nell'an, producendo documentazione da cui risultava che all'epoca del sinistro l'autovettura Mercedes 350 non era in Italia e, in via gradata, nel quantum, chiedendone il rigetto con vittoria di compensi.
Accolte dal primo Giudice le sollevate eccezioni ed espletati i relativi incombenti, la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale (l'interrogatorio formale del proprietario del mezzo pur ammesso, non veniva espletato per mancata comparizione dello Controparte_2
stesso) e ctu medico legale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 18.01.2012.
Con l'epigrafata sentenza n. 19/2012 emessa in data 18.01.2012 e depositata in data
19.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 390/2005, il Giudice di Altamura rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il gravame introduttivo del presente giudizio, allibrato al R.G. n.
92000574/2012 (atto di appello notificato in data 23.04.2012).
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto già esposta in primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione dei fatti di causa, con riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi che il Giudice di prime cure aveva ritenuto non credibili siccome connotate da plurimi deficit di ricordi, con riferimento alla violazione dell'art. 232 c.p.c. per non essersi il convenuto presentato a rendere l'interrogatorio e nel contempo per aver attribuito valenza alla dichiarazione del predetto di non essere mai stato coinvolto in alcun sinistro e alla documentazione prodotta dalla convenuta;
2) omessa valutazione della ctu medico-legale.
Ne sarebbe conseguita una motivazione insufficiente e contraddittoria, che non teneva (e non tiene) in debita considerazione le prove testimoniali che avrebbero confermato la verificazione del sinistro come riferita in citazione, attribuendo viceversa rilevanza alla dichiarazione prodotta dalla comprovante che l'autovettura Mercedes 350 tg. TR 4555 F non poteva essere in circolazione CP_1 all'epoca del sinistro.
Instava, conclusivamente, per la riforma della sentenza impugnata con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 2.100,00 a titolo di risarcimento per i danni conseguenti all'incidente, o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di ctu e di lite di entrambi gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2012 si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello essendo stato CP_1 il relativo atto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 23.04.2012 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della notifica della sentenza intervenuta in data
23.03.2012 e, nel merito, instava per il rigetto dell'appello siccome infondato. rimaneva contumace anche nel giudizio di appello. Controparte_2 Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, all'udienza del 09.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte appellante non depositava né la propria comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve essere rigettata, siccome infondata, l'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardività.
Al riguardo mette conto rilevare che, in applicazione dell'art. 155 co. 4 c.p.c. in quanto norma di natura generale, è tempestivo l'appello che scade in un giorno festivo (domenica) per cui il relativo termine è prorogato, di diritto, al primo giorno utile non festivo con l'effetto che l'eventuale impugnazione è da considerarsi tempestiva e ammissibile.
Venendo al merito, l'appello è infondato e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito illustrate.
Il Giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che all'esito dell'espletamento dell'istruttoria sia rimasto sfornito di qualsivoglia supporto probatorio l'accadimento del sinistro come evento verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione e il nesso di causalità tra i fatti descritti e i danni lamentati dall'attore.
In particolare, il primo Giudice ha rilevato che l'attore non abbia, provato in ossequio al principio scandito dall'art. 2697 c.c., non soltanto l'avvenuto accadimento del sinistro, ma il coinvolgimento in esso dell'autovettura Mercedes 350 tg. TR 4555 F e tanto, per un verso, attribuendo valenza probatoria alla documentazione ufficiale prodotta dall' da cui si evince che detta CP_1
autovettura al momento del sinistro non poteva essere in circolazione nel territorio italiano e, per altro verso, valorizzando la mancanza in atti sia di una constatazione amichevole di sinistro, sia di accertamenti di polizia pur in considerazione della non trascurabile portata dell'accaduto.
Quanto, poi, alle risultanze delle dichiarazioni testimoniali che parte appellante lamenta non essere state vagliate dal Giudice di prime cure è opportuno rilevare che le stesse, lungi dal fornire elementi di valutazione favorevoli alla tesi del insinuano dubbi circa la genuinità delle Parte_1 deposizioni rese in ragione dei numerosi “non ricordo” in esse contenuti.
Ne consegue, pertanto, la dubbia credibilità dei testi escussi all'udienza del 06.07.2006
e – che viaggiavano nella medesima autovettura di proprietà Testimone_1 Testimone_2 dell' e percorrevano la strada Santeramo-Acquaviva in direzione Acquaviva - che Tes_1 riferendo di aver assistito al sinistro dichiaravano: a) di non ricordare il colore dell'autovettura
Mercedes 350, b) di non ricordare se la curva che avesse originato l'incidente fosse a destra o a sinistra, c) di non ricordare se l'autovettura Mercedes 350 rispettasse la distanza di sicurezza, d) di non ricordare se il muro a secco contro il quale andava ad impattare l'autovettura del Ciccarone si trovasse a destra o a sinistra rispetto al senso di marcia, e) di non ricordare, infine, quale fosse la distanza tra l'autovettura sulla quale i predetti viaggiavano e la BMW dell'attore/appellante.
E' evidente, pertanto, che dette dichiarazioni appaiono inattendibili soprattutto se poste in correlazione con il contenuto della documentazione prodotta da parte appellata.
Né può attribuirsi rilevanza, nella ponderazione del ridetto compendio probatorio di causa, alla mancata comparizione di all'udienza fissata per l'espletamento Controparte_2 dell'interrogatorio formale deferitogli da controparte e ammesso dal Giudice atteso che, come condivisibilmente rilevato dal Giudice di Pace, per un verso, è stata prodotta una dichiarazione notarile, con relativa traduzione, in cui il convenuto ha dichiarato di non essere stato coinvolto in alcun sinistro stradale in Italia e che il giorno dell'incidente la sua autovettura non si trovava in Italia
e, per altro verso, in quanto la mancata comparizione - al fine di essere ritenuta ammissione dei fatti oggetto dell'interrogatorio formale - deve essere valutata congiuntamente a tutti gli ulteriori elementi di prova valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c. che, nel caso di specie, non sono idonei a supportare la tesi del Parte_1
Avuto riguardo, infine, alla dedotta mancata valutazione degli esiti della ctu medico-legale mette conto rilevare che, anche la significativa riduzione del danno biologico permanente nella misura dell'1% operata dal CTU a fronte di quanto prospettato da parte attrice (7%) e l'ulteriore ridimensionamento dei giorni di I.T.T. nella misura di gg. 15 (anziché gg. 20) e I.T.P. gg. 15 (anziché gg. 25), acuisce gli insuperabili dubbi sulla verificazione del sinistro come descritta da parte attrice/appellante.
In definitiva, deve ritenersi che l'attore/appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di egli incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. non avendo provato l'an del diritto al risarcimento e, dunque, il verificarsi dell'evento lesivo, secondo la dinamica delineata in entrambi gli atti introduttivi.
Pertanto, la versione degli accadimenti come intesa dal primo Giudice e trasposta nell'esito della gravata sentenza deve trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00) applicabili ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale), ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello notificato il 23.04.2012 nei confronti di ogni diversa istanza,
[...] CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA la sentenza n. 19/2012 resa dal Giudice di Pace di Altamura in data 18.01.2012 e depositata in data 19.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 390/2005;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in €. 850,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 19.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra