Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con reclamo depositato in data 18 settembre 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta delega Parte_1 C.F._1
rilasciata su foglio separato, dall'avv. Francesco Conte (pec:
, Email_1
reclamante contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, come Controparte_2
da mandato rilasciato su foglio separato, dal prof. avv. Riccardo Vianello (pec:
, Email_2
reclamata
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 508/2024 d.d. 13.08.2024.-
In punto: licenziamento per giusta causa
CONCLUSIONI
1
1) In via principale: Accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza n. 508/2024, resa nel giudizio del Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, RG 155/2023, revocando il licenziamento per giusta causa comminato al dipendente in data 20.10.21 per intempestività delle contestazioni addebitate, e per l'effetto dichiarare la reintegrazione nel posto di lavoro del reclamante e condannare all'indennità risarcitoria prevista dall'art. Controparte_1
18, IV° co. L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012 o ogni altra somma ritenuta di giustizia;
2) In subordine: Accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza n. 508/2024, resa nel giudizio del Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, RG 155/2023, revocando il licenziamento per giusta causa comminato al dipendente in data 20.10.21 per intempestività delle contestazioni addebitate, e per l'effetto condannare Controparte_1 all'indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall'art. 18, V° co. L. 300/1970
[...] come modificato dalla L. 92/2012 o ogni altra somma ritenuta di giustizia;
In via ancora più subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda avanzata in via principale o di quella in via subordinata, ammettere le richieste istruttorie ed all'esito accogliere la domanda principale o quella subordinata. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
PARTE RECLAMATA
1.1. In via principale: respingersi integralmente il reclamo proposto dal sig. Parte_1 perché nullo, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro n. 508/2024, previa, se del caso, modifica della motivazione in accoglimento delle domande ed eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c. e, in particolare, della domanda avanzata in via pregiudiziale di rito e volta a ottenere la declaratoria di inammissibilità del «Ricorso in opposizione ex art. 1 comma 58 L. 92/12» proposto dal sig. perché presentato dinanzi al Tribunale Parte_1 di Venezia - Sezione Lavoro, anziché dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia - Sezione
Lavoro, stante la natura di sentenza del provvedimento impugnato;
1.2. In via subordinata, e salvo gravame: - nella denegata ipotesi in cui codesta Corte decidesse di attribuire ai fatti contestati al sig. la minore gravità propria del licenziamento Parte_1 per giustificato motivo soggettivo, accertarsi e dichiararsi la persistenza della volontà di di risolvere il rapporto di lavoro e conseguentemente disporsi la Controparte_1 conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
1.3. In via ulteriormente subordinata, sempre salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni sub 1.1. e 1.2., e di conseguente accoglimento, totale o parziale, del reclamo: - condannarsi il sig. alla restituzione di quanto Parte_1
2 eventualmente percepito, sotto qualsiasi forma, a titolo di TFR, maggiorato di interessi legali dalla data di pagamento al saldo, o, comunque, ridursi gli importi riconosciuti al ricorrente fino alla concorrenza di quanto dallo stesso percepito, a qualunque titolo reddituale e/o di indennità di disoccupazione e/o di trattamenti previdenziali o assistenziali o assicurativi e di trattamento di fine rapporto, nonché in applicazione del principio dell'aliunde perceptum e percipiendum. Vittoria di competenze e spese (inclusi rimborso spese generali, CPA e IVA).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza n. 29/2023 del 02.01.2023, emessa all'esito della fase sommaria di cui all'art. 1, comma 49 della l. n. 92/2012, il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava la legittimità del licenziamento. Compensava tra le parti le spese di lite.
A sostegno della propria decisione il giudice evidenziava che:
a) né la società datrice né il ricorrente hanno prodotto l'autorizzazione rilasciata dall'INPS a godere dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3 della l. n.
104/1992; in quanto gli allegati alle PEC prodotte dalla prima non sono leggibili (le PEC sono state stampate e scannerizzate) e il secondo si è limitato a produrre la schermata da cui risulta l'accoglimento della domanda, ma non ha prodotto il provvedimento;
b) non è pertanto possibile comprendere cosa sia stato autorizzato e se l'autorizzazione avesse una scadenza ed in quali termini;
c) in ogni caso il padre del ricorrente risulta essere stato ricoverato in una RSA nella quale normalmente è sempre presente un medico h 24 e degli infermieri,
e quindi pare ricorrere il presupposto del ricovero presso una struttura ospedaliera o simile;
d) il ricorrente dal ricovero del genitore presso la RSA e salva la prova del ricorrere delle eccezioni, non aveva diritto a godere dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 della l. n. 104/1992;
e) sicuramente non aveva diritto a godere dei predetti permessi nel periodo dal
13.03.2020 al 15.05.2020 nel quale non era possibile accedere alle RSA;
f) dalle giustificazioni del ricorrente emerge che lo stesso ha utilizzato solo parzialmente i permessi retribuiti, avendoli impiegati o per assistere la madre asseritamente invalida al 100% ma non riconosciuta portatrice di handicap grave in quanto nona era stato mai richiesto l'accertamento sanitario, oppure
3 per recarsi a salutare il padre dall'esterno della RSA;
g) ne consegue la legittimità del licenziamento per cui è causa;
h) in merito alla contestazione del 16.09.2021 i fatti non sussistono o sono privi di rilievo disciplinare.
In conclusione, il giudice della fase sommaria ha accolto le ragioni attoree quanto alle condotte oggetto della prima contestazione disciplinare, ha rigettato l'impugnazione sulla base della ritenuta sussistenza degli addebiti oggetto della seconda e della terza contestazione.
2. Con sentenza n. 508/2024 emessa all'esito della fase ex art. 1, comma 51, Legge
92/2012, il Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, a conferma dell'ordinanza emessa nella fase sommaria, rigettava l'opposizione e confermava la declaratoria di legittimità dell'impugnato licenziamento.
Condannava alla rifusione delle spese della presente fase di lite, che Pt_1 liquidava, al netto di accessori di legge, in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
In particolare, il giudice di prime cure evidenziava la legittimità del provvedimento espulsivo risultando l'addebito relativo alla fruizione dei permessi ex legge 104 sussistente e grave.
A sostegno della propria decisione rilevava che “il con riferimento al padre Pt_1
ha, infatti, innanzitutto fruito indebitamente dei permessi ex legge 104 nei Pt_2 giorni e per le ore analiticamente indicati nelle riportate contestazioni disciplinari 23.9
e 12.10 in assenza del relativo diritto sotto il duplice profilo della condizione di ricovero a tempo pieno del padre stesso a far data da dicembre 2018 (contestazione 23/9) e inoltre, nel periodo dal 17.5.2017 al 5.10.2021, per mancata richiesta di autorizzazione all' INPS (contestazione 12/10). Quanto al primo profilo, l'incipit del comma 3 dell'art. 33 legge 104 è chiaro nel riconoscere il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, ma «a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno», e il padre del da dicembre 2018 è stato ricoverato presso una casa di Pt_1 cura a tempo pieno.
Come obiettato dalla , a fronte del ricovero del padre a tempo pieno Controparte_1 ogni argomentazione difensiva attorea circa le modalità di assistenza, diretta o indiretta, rimane assorbita in quanto il diritto alla fruizione dei permessi era, in base alla norma di riferimento (art 33 comma 3 legge 104), escluso in radice, come confermato dalla PEC inviata dall'INPS al consulente del lavoro della società il 6 ottobre
4 2021.
È dunque documentale che dal 19.5.2017 al 5.10.2021 non era autorizzato a Pt_1 fruire dei permessi. Dalla relativa tempistica, essendo stata la Controparte_1 messa al corrente dall' INPS che l'autorizzazione al godimento dei permessi era scaduta e non era più stata rinnovata, appunto, solo il 6 ottobre 2021, deriva nel contempo l'infondatezza dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare. La contestazione 23 settembre 2021, che non riguarda la fruizione dei permessi in sé considerata, ma l'assenza del diritto al relativo godimento, è stata, infatti, espressa in forma dubitativa e ha trovato conferma solo a inizio ottobre 2021 con tale PEC 6 ottobre 2021. È noto che la domanda di concessione dei permessi deve essere presentata telematicamente dal lavoratore all'INPS: l'esito viene, poi, comunicato all'interessato, che, quindi, non può certo affermare di non essere a conoscenza della data di “scadenza” del periodo di validità del provvedimento autorizzativo. Nel caso di specie l'iniziale provvedimento di concessione ottenuto dal nel 2016 aveva Pt_1 scadenza 18/5/2017: con il provvedimento inviato dall'INPS nel luglio 2016 in accoglimento della domanda presentata nel maggio 2016 era stata, infatti, comunicata la durata annuale retroattiva del godimento dei permessi (dal 19 maggio 2016 al 18 maggio 2017). È pacifico, ed è comunque documentale in base alla sopra riportata missiva INPS 6.10.2021, che la richiesta a seguito della scadenza di tale autorizzazione appunto il 18 maggio 2017 non è stata ripresentata (secondo non Controparte_1
a caso, bensì atteso il ricovero del padre), se non il 5.10.2021. Dunque, il per Pt_1 lungo tempo, segnatamente per ben più di quattro anni dal 18 maggio 2017 fino al
5.10.2021, ha fruito dei permessi ex legge 104, nelle giornate elencate nella contestazione disciplinare 12.10.2021, in assenza di autorizzazione da parte dell'INPS.
Duplice dunque l'assenza del diritto: per ricovero a tempo pieno del famigliare affetto da disabilità grave e per mancato rinnovo della richiesta all' INPS. Non solo, durante il lockdown Covid dal 09 marzo 2020 al 18 maggio 2020 i permessi (indebitamente) ottenuti non sono stati oltretutto nemmeno utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel concetto di assistenza al famigliare disabile. Si tratta dei seguenti periodi per un totale di 21 giorni complessivi, come da contestazione 23.9.2021 riferita alle risultanze del LUL : il 13.3.2020; -il 16.3.2020; dal 18.3.2020 al 20.3.2020; -dal
23.3.2020 al 27.3.2020; -dal 30.3.2020 al 31.3.2020; -il 3.4.2020; dall' 8.4.2020 al
10.4.2020; dal 23.4.2020 al 24.4.2020; l'8.5.2020; dal 14.5.2020 al 15.5.2020. La condotta integra abuso del diritto in ragione della vigenza dal 24 febbraio 2020, in 5 forza della disciplina emergenziale Covid, del divieto di accedere a tutte le residenze dell' nonché, a far data da inizio marzo 2020, altresì di muoversi tra comuni Pt_3 diversi situati all'interno di province inserite in “zona rossa”. La possibilità di visitare in spazi esterni gli anziani ricoverati presso le residenze dell' è stata riaperta Pt_3 solo a partire dal maggio 2021, e previo appuntamento prenotato «con adeguato anticipo» e fatta salva la rotazione degli accessi. Al nel periodo in questione era Pt_1 dunque precluso l'accesso alla struttura dove era ricoverato il padre. L' di Pt_3
Treviso, ovvero l'Istituto presso una delle cui strutture era ricoverato , Persona_1 con PEC 24 giugno 2022 doc. 8 ha in effetti precisato «- che nel Controparte_1 periodo decorrente dal 24 febbraio 2020 nella struttura presso la quale era ricoverato il sig. era consentito l'accesso ai congiunti dei residenti in [...] eccezionale solo in situazioni particolarmente delicate, quali ad esempio condizioni di fine vita o necessità terapeutiche particolari;
- dalla documentazione agli atti (diari clinici) non risulta che il sig. abbia avuto accesso alla residenza nel Parte_1 periodo intercorrente fra il 13 marzo 2020 e il 15 maggio 2020». Il in sede di Pt_1 interrogatorio libero all'udienza del 1° giugno 2021 ha riconosciuto di non essere mai entrato all'interno della struttura in cui era ricoverato il padre, aggiungendo di essersi recato presso la stessa «perché comunque ce lo facevano vedere dall'esterno».
Puntuali e condivisibili le obiezioni della sulla non credibilità di tale Controparte_1 difesa posto che in virtù del d.p.c.m. 8 marzo 2020, la provincia di Treviso è stata tra le prime in Italia a essere inserita nella c.d. “zona rossa” all'interno della quale era vietato «ogni spostamento», e dunque non è dato comprendere come il Pt_1 residente nel comune di Mogliano Veneto, potesse recarsi nel diverso comune di
Treviso, ove era ricoverato il padre. Non solo, in realtà il divieto dal 24 febbraio 2020 per lavoratori, familiari, visitatori, fornitori, manutentori non indispensabili al funzionamento dell'organizzazione di accedere alle residenze dell' era esteso Pt_3 anche alle visite in spazi esterni, riprese, come già detto, e da concordare comunque con la struttura di ricovero, solo nel maggio 2021, cioè a seguito dell'ordinanza del
Ministro della Salute 8 Maggio 2021. In ogni caso, infine, il “vedere dall' esterno” non costituisce in senso proprio attività di assistenza. Perciò, fermo restando l'insuperabile ostacolo di base costituito dall' inesistenza del diritto a fruire di permessi per ricovero a tempo pieno del padre affetto da disabilità fin dal dicembre 2018, ed altresì nel periodo dal 18.5.2017 al 5.10.2021 per mancata presentazione di richiesta all' INPS, nella condotta del nel periodo di lockdown Covid è altresì ravvisabile un vero e Pt_1
6 proprio abuso dei permessi, evidentemente utilizzati per finalità diversa da quella loro propria di assistenza al famigliare inabile. In base a consolidato, pienamente condivisibile, orientamento della SS tale condotta integra illecito disciplinare di massima gravità”.
3. Impugna la sentenza svolgendo un unico motivo di reclamo. Pt_1
In particolare, si duole dell'errore di diritto del giudice di prime cure per non avere giudicato illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente, e nello specifico non avendo il giudice considerato intempestivo detto licenziamento.
Rileva che nella comunicazione pec del 06.10.2021 delle ore 16.30 dell'INPS (cfr. doc. 6 resistente), posta a fondamento della decisione del giudice di prime cure, la responsabile INPS esponeva: “gent.le sig. , i documenti in nostro Parte_4 possesso sono quelli a lei noti, ovvero la concessione dei permessi 104 …..è scaduta in data 18.05.2017”.
Evidenzia di aver interpretato il diritto alla fruizione dei permessi ottenuti per il padre, come riferibili anche alla madre e che il ricovero del padre presso una RSA era circostanza nota alla società.
Si duole della mancata ammissione del documento sub. A, allegato per la prima volta con le note conclusive del 01.07.2024, nonostante contenga la prova documentale della conoscenza da parte di numerose figure di rilievo della società del ricovero presso una RSA di , padre del ricorrente. Persona_1
4. Radicatosi il contradditorio la resiste al gravame concludendo Controparte_1 per il suo rigetto.
In via preliminare, evidenzia l'inammissibilità del ricorso in opposizione per errata individuazione del giudice competente e conseguente inammissibilità per tardività del reclamo presentato in sede d'appello.
Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del rilievo di intempestività del licenziamento essendo stato sollevato solo in sede di reclamo
Ripropone le domande ed eccezioni non accolte e non esaminate dal giudice di prime cure.
5. La Corte di Appello di Venezia tentata la conciliazione della procedura con esito negativo, udita la discussione, all'udienza del 9 gennaio 2025 tratteneva la causa per la decisione.
7 Indi, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 13 febbraio 2025 la causa era decisa come da provvedimento che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla reclamata è infondata.
6.1. Parte datoriale, sulla scorta di alcune pronunce della SS (ad esempio, Cass.
n. 13057/2022 e Cass. n. 8467/2017), ha sostenuto che il reclamante avrebbe dovuto adire direttamente la Corte d'Appello, in quanto l'ordinanza impugnata sarebbe stata pronunciata sulla base di un'istruttoria completa, in cui erano stati sentiti testimoni.
In base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, quindi, l'ordinanza avrebbe avuto natura di sentenza e, perciò, la stessa sarebbe stata impugnabile direttamente davanti alla Corte d'appello.
6.2. L'eccezione è infondata laddove la giurisprudenza invocata da parte reclamata è inconferente nel caso di specie non essendovi alcuna divergenza fra la forma adottata dal giudicante (ordinanza) e quella appunto prescritta dal legislatore per il rimedio impugnatorio (ricorso in opposizione).
Tale divergenza è infatti il presupposto secondo la giurisprudenza di legittimità per l'applicazione dell'ancillare principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'identificazione dei mezzi di impugnazione esperibili (cfr. Cass.
n. 15976/2017 "ai fini della corretta identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, laddove la forma adottata diverga rispetto a quella prescritta dal legislatore, non rivestono rilievo preminente le caratteristiche formali del provvedimento giurisdizionale, bensì il suo contenuto sostanziale", in termini la stessa sentenza citata dalla reclamata n. 8467/2017 pag.
2 ultimo periodo;
Cass. n. 4605/2021 punto 13., Cass. n. 2364/2020, Cass. n.
19552/2016).
Ragionando a contrario, invero, si lascerebbe all'arbitrio delle parti quali mezzo di gravame esperire, quando come nella fattispecie vi sia piena convergenza fra forma prevista per il provvedimento e forma adottata, con buona pace del principio di certezza del diritto.
6.3. Orbene, questa Corte in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul
8 punto, ritiene ammissibile l'ipotesi dell'unificazione della fase sommaria e di opposizione, solo se operata del Giudice di primo grado;
inammissibile, invece, la medesima se decisa da una delle parti, attesa la potenziale lesione del diritto di difesa di una dell'altra parte, con conseguente ammissibilità del reclamo proposto.
7. L'eccezione di tardività del rilievo di intempestività del licenziamento, sollevata sempre dalla reclamata, è parimenti infondata laddove la medesima è stata sviluppata a pag. 39 del ricorso del rito sommario ove veniva dedotto ”….passando al caso di specie, appare evidente che la società resistente sin dalla prima concessione dei permessi di cui si discute, era chiaramente consapevole della data apposta, lo si ribadisce, erroneamente, dall'Istituto previdenziale in merito alla concessione dei medesimi da parte del sig. a tal proposito si rileva che presso la resistente il Pt_1 sig. era l'unico dipendente ad usufruire dei suddetti permessi, pertanto la Pt_1 sorveglianza circa la sussistenza dei requisiti per la concessione dei permessi da parte della società resistente era attività molto semplice da assolvere;
ciò valga a rilevare la pretestuosità e tardività della contestazione sollevata al lavoratore e pertanto l'illegittimità del licenziamento intimato”.
8. Il Collegio precisa di non aver tenuto conto, ai fini della decisione, dei documenti prodotti sub 2, 3, 4 e 5 in quanto inammissibili, tardivi e irrilevanti.
Con riferimento alla mancata ammissione di nuovi documenti non c'è infatti motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1532/2018,
Cass. n. 11644/2024) che ha ritenuto che “l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese”.
“Nelle note conclusive è inammissibile la produzione di nuovi documenti potendo derogarsi a tale divieto solo qualora il mancato tempestivo deposito dei documenti
– che deve avvenire necessariamente con l'atto introduttivo – sia giustificabile in ragione del tempo del loro formarsi ovvero in relazione all'ulteriore sviluppo della causa” .
Peraltro, il doc. 5 (chat WhatsApp del 18.03.2020) nel quale si dà atto dell'intervenuta chiusura delle case di riposo a seguito della c.d. emergenza
9 COVD-19, nulla dimostra circa la conoscenza da parte datoriale del ricovero del padre del ricorrente in struttura con ricovero a tempo pieno con assistenza medica continua (le sole incompatibili con la fruizione dei permessi ex l. n.
104/1992)
Lo stesso dicasi per i doc. 2 e 3 (chiarimento per implementazione querela d.d.
09.08.2024) perché l'allegata nota INPS d.d. 08.07.2016 non solo era indirizzato allo stesso che non solo ne era in possesso ma che l'aveva ignorata come Pt_1 emerge dalla circostanza che nulla ha dedotto sul punto in limine litis, avendo anzi sempre insistito sulla natura indeterminata dei permessi (cfr. successivo punto n. 20)].
Inoltre, non vi è nemmeno prova che la nota sia stata effettivamente inviata e ricevuta dal datore di lavoro, come anche confermato dalla circostanza che il documento non era nemmeno presente nel fascicolo INPS acquisito dal giudice del sommario.
Ad uguali conclusioni si deve giungere per il doc. 4 (verbale di ricezione di denuncia querela contro da persona da identificare per appropriazione indebita, truffa, frode processuale e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, associazione a delinquere d.d. 23.08.2024) non essendo peraltro nemmeno allegata la denuncia e della quale non è dunque noto il contenuto.
9. Parimenti irrilevanti rispetto al tema devoluto in questa causa (tardività della contestazione disciplinare) sono i documenti offerti dal reclamante nel corso della discussione orale in quanto relativi al riconoscimento di malattia professionale
CP_3
10. Superate le istanze ed eccezioni preliminari, il reclamo va esaminato nel merito e va rigettato per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione
11. Le contestazioni disciplinari - relative all'abuso dei permessi l. 104/1992 - sono costituite dai seguenti addebiti.
11.1. Con nota del 23 settembre 2021 il contestava al le Controparte_1 Pt_1 seguenti condotte “…..abbiamo appreso di recente che, durante il periodo di lockdown dal 09 marzo 2020 al 18 maggio 2020, imposto a causa del grave evento pandemico conseguente alla diffusione del virus infettivo SARS -CoV-2, Lei, senza averne diritto, pare abbia fruito dei permessi previsti in caso di assistenza prestata a familiari disabili
10 gravi dall'art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, nonché del beneficio di astensione di ulteriori 12 giorni di tali permessi, così come stabilito dal D.L. 17.03.2020
n. 18 art. 24. Più precisamente Lei ha richiesto detti permessi durante i periodi in appresso specificati per assistere Suo padre nonostante lo stesso pare Persona_1 fosse ricoverato in una casa di cura e nonostante, altresì, il divieto di poter incontrare pazienti ricoverati presso le case di cura durante il periodo di lockdown sopra riportato.
Elenchiamo, in appresso, i periodi risultanti dal libro unico del lavoro: -il 13.3.2020; - il 16.3.2020; dal 18.3.2020 al 20.3.2020; -dal 23.3.2020 al 27.3.2020; -dal 30.3.2020 al 31.3.2020; -il 3.4.2020; dall' 8.4.2020 al 10.4.2020; dal 23.4.2020 al 24.4.2020;
l'8.5.2020; dal 14.5.2020 al 15.5.2020. Per un totale di 21 giorni complessivi. In definitiva Le contestiamo: -Di aver illegittimamente fruito dei permessi previsti in caso di assistenza a disabili gravi nelle giornate sopra indicate e, pertanto l'assenza ingiustificata di 21 giorni complessivi;
-Di aver percepito una prestazione previdenziale senza averne diritto………….”
11.2. Con successiva nota del 12.10.2021 contestava quanto segue: “nel corso delle verifiche conseguenti alla contestazione formulata con nostra del 23 u.s., l'INPS ci ha comunicato che l'autorizzazione al godimento dei permessi della L. 104 scadeva in data 18.5.2017 e che Lei non ha successivamente rinnovato la richiesta se non in data
5.10.2021. Le contestiamo, dunque, di aver richiesto ed ottenuto dalla nostra società permessi ex lege 104, non autorizzati dall'INPS nelle seguenti date: 31.5.2017: 8 ore;
……………………….. 30.06.2021: 8 ore….Per complessive ore 1.177,32 (in centesimi).
All'evidenza anche i permessi che hanno formato oggetto della precedente contestazione datata 23.9.2021 sono stati richiesti e concessi senza alcuna autorizzazione da parte dell'INPS. Di conseguenza, Le contestiamo – integrando con ciò la nostra del 23.9.2021, l'abusivo ed illegittimo utilizzo dei premessi ex lege 104 dal 2017 ad oggi. Con l'occasione le contestiamo altresì la recidiva rispetto alla sanzione irrogata con nostra del 30.06.2021……..”.
12. Ciò premesso, osserva il Collegio che lo svolgimento dei fatti nei termini contestati al risulta provato alla luce della documentazione in atti e dall'attività Pt_1 istruttoria espletata ed invero il perpetrato abuso - come accertato dal giudice di primo grado - nemmeno è più posto in discussione dal lavoratore che insiste solamente nell'eccezione di intempestività del licenziamento avendo parte datoriale avuto contezza fin dall'originaria scadenza del 18.05.2017.
11 13. Con particolare riferimento all'eccezione di tardività della contestazione la Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 7467/2023) ha stabilito che “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro (Cass.
n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006) e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n.
19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003).
Si è inoltre sottolineato come il datore di lavoro abbia il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge ne' desumibile dai principi di cui agli articoli 1175 e
1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché' la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (così Cass. 10069 del 2016; v. anche Cass. n. 28974 del
2017; Cass. n. 21546 del 2007). Difatti, l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro né può equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (in tal senso Cass. n. 5546-2010)”.
14. Orbene, nel caso di specie, è documentale e pacifico tra le parti che dal 19.5.2017 al 5.10.2021 non era autorizzato a fruire dei permessi. Pt_1
15. Dall'espletata istruttoria, dalla documentazione in atti e dal contenuto del fascicolo depositato dall'INPS, in ottemperanza all'ordine del giudice del sommario, si evince che solo in data 06.10.2021 parte datoriale ha avuto certa contezza del ricovero del padre del della scadenza della richiesta di fruizione dei permessi a Pt_1 maggio 2017 nonché del mancato rinnovo della stessa, con conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare.
12 Il contenuto della pec d.d. 06.10.2021 delle ore 17.25 (cfr. doc. 5 resistente) dimostra che in tale sede l'Istituto comunicava al consulente del lavoro aziendale che siccome “non risulta aver rinnovato la richiesta di Controparte_4 Pt_1 fruizione dei permessi legge 104/92 dal 19/5/2017» il datore di lavoro doveva
«operare il recupero delle prestazioni di permessi legge 104/92 dal 19/5/2017»”.
16. Come si desume dalla documentazione depositata dall'INPS, in ottemperanza all'ordine del giudice del sommario, il in data 10.05.2016 inoltrava Pt_1 telematicamente domanda per la fruizione dei permessi ex art. 33 della l. n. 104/92 per il periodo compreso tra il 19.05.2016 e il 18.05.2016.
Non è stato documentalmente dimostrato né in ogni modo accertato in corso di causa che il provvedimento di accoglimento dei permessi fosse stato comunicato dall'INPS all'odierna reclamata, come si evince dalla succitata documentazione depositata dall'INPS in ottemperanza all'ordine del giudice di prime cure.
Diversamente, infatti, la suddetta comunicazione sarebbe stata trasmessa dall'INPS al Tribunale.
17. Invero, osserva il Collegio, il comma 3 dell'art. 33 della l. n. 104/1992 riconosce al lavoratore il “diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito”, “a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno”.
Perciò, nell'autorizzare la fruizione dei permessi l'INPS avvisa che ogni variazione (riguardi questa la persona che richiede i benefici o la persona portatrice di handicap) deve essere comunicata all'Istituto.
Non a caso la circolare INPS n. 32/2012 stabilisce al punto 9 che “Si evidenzia, inoltre, che il richiedente i permessi o il congedo si impegna, a comunicare entro
30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva…
L'INPS, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento”.
Nella fattispecie, sebbene il padre fosse ricoverato a tempo pieno presso una casa di cura, il ha omesso di comunicare la circostanza all'INPS nonché a Pt_1 parte datoriale. 13 18. In ogni caso non è stato provato in giudizio la conoscenza della CP_1
della decorrenza nonché della durata dei permessi.
[...]
Sul punto, generica ed irrilevante è la pec INPS del 06.10.2021 delle ore 16.30
(cfr. doc. 6 resistente) nella parte in cui riporta “i documenti in nostro possesso sono quelli a lei noti”.
Parimenti irrilevante è anche la testimonianza resa da (capo Testimone_1 ufficio personale) nella parte in cui evidenza di essere a conoscenza che le condizioni del padre del ricorrente erano molto gravi, laddove nulla dimostra sulla conoscenza della circostanza che l'assistito fosse ricoverato in una RSA.
19. Dunque, in assenza della dimostrazione dell'inoltro della predetta comunicazione dall'Istituto al datore di lavoro in mancanza di altre comunicazioni, parte resistente avrebbe dovuto svolgere un'attività di controllo immanente ed assiduo del corretto utilizzo dei permessi ex art. 104/1992 non esigibile e nemmeno prevista dalle norme di diritto positivo.
20. Peraltro, lo stesso ricorrente aveva in limine litis affermato che il termine del
18.05.2017 per la fruizione dei permessi era stata apposto “erroneamente” laddove anche nella lettera di giustificazione d.d. 12.11.2021 (cfr. doc. 6 ricorrente) in relazione alla contestazione disciplinare d.d. 12.10.2021, aveva con forza non solo ribadito che “in realtà l'autorizzazione al godimento dei permessi, nel caso, concreto, non risultava avere scadenza in quanto la condizione di disabilità grave è stata giudicata non rivedibile in quanto non soggetta a possibilità di miglioramenti”, ma anche che “i permessi, i cui oneri sono a carico dell'INPS, si ritiene siano sempre stati rimborsati dall'istituto per cui non si riesce a comprendere quale sarebbe il contenuto della contestazione”.
Nondimeno, il lavoratore non aveva lamentato nel ricorso del rito sommario alcun vulnus al proprio diritto alla difesa, mentre nel ricorso in opposizione (peraltro solo in relazione alla contestazione disciplinare d.d. 23.09.2021) denunciava genericamente la tardività dell'addebito evidenziando che “i fatti facevano riferimento ad un anno e mezzo prima che rendevano difficile la difesa”.
21. Da ultimo ma non ultimo trattandosi di una condotta illecita “continuata” finché questa perdura, il datore di lavoro ha il diritto di reagirvi disciplinarmente.
Ritenendo diversamente, infatti, si finirebbe per ipotizzare una sorta di diritto del
14 lavoratore a continuare in perpetuo la condotta antigiuridica laddove rispetto ad un illecito in fieri la questione della tardività della contestazione non ha ragione di porsi, rispetto alle condotte più attuali e a quelle sempre in essere.
Sul punto va, infatti, rilevato che il consulente del lavoro aziendale CP_4
(escusso all'udienza del 01.07.2022) ha ricordato che “la questione (n.d.r.
[...] utilizzo abusivo dei permessi ex lege n. 104/1992) è nata perché il presidente del consiglio di amministrazione (n.d.r. insediatosi solo ad ottobre 2020) un Parte_5 giorno mi disse che aveva appreso sul luogo di lavoro che il ricorrente aveva chiesto permessi ex legge 104 nonostante il padre fosse ricoverato”.
L'obbligo della immediatezza della contestazione, invero, presidia:
• l'effettività del diritto alla difesa del dipendente, che nel caso di specie non risulta violato;
• l'affidamento che il lavoratore pone nella correttezza o quanto meno nella tollerabilità del suo operato che non può nella fattispecie sussistere essendo le condotte connotate da eventuale rilievo anche penale (cfr. Cass. Pen. n.
54712/2016, Cass. Pen n. 9992/2024).
22. Per tutto quanto sopra osservato, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti, il reclamo va rigettato.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della causa (indeterminato) ed applicate le aliquote medie in ragione dell'attività svolta e del grado di complessità delle questioni trattate.
24. Per il rigetto integrale del reclamo deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
15 3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio effettuata in data 13 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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