Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2362/2024 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio, Via Nino Bixio
n. 30, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
STEFANO BORSACCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pisa, Via
Pasquale Paoli n. 25, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti con le note scritte depositate il 09.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 8
chiedendo pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: assegnazione a sé della casa familiare sita a Viareggio, Viale Regina Margherita n. 96, in cui la stessa abiterà con i due figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
i coniugi continueranno a versare per la rispettiva quota di proprietà del 40% e del 60% le rate semestrali relative ai mutui fondiari fino alla loro estinzione;
salva miglior precisazione della domanda una volta accertata l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale del convenuto, sarà posto a carico dello stesso un contributo per il mantenimento dei figli pari a
€ 1.500,00 mensili (€ 750,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, da versarle entro il 1° giorno di ogni mese, nonché un assegno di mantenimento a proprio favore di € 2.000,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
le spese straordinarie per i figli, disciplinate nel
Protocollo sottoscritto da questo Tribunale il 7.10.2020, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria, fermo restando che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della motocicletta in uso al figlio (comprese Persona_1
l'assicurazione e la tassa di circolazione) rimarranno integralmente a carico del convenuto, così come le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le tasse di circolazione dell'autovettura della IG mentre ella provvederà all'integrale pagamento Per_2 dell'assicurazione RCA del predetto autoveicolo;
l'assegno unico universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito per intero dalla stessa, mentre della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno.
si è costituito in giudizio chiedendo pronunciarsi la separazione con Controparte_1
addebito alla moglie in ragione del mancato adempimento dei doveri coniugali, alle seguenti condizioni: nulla disporre a titolo di concorso al mantenimento della coniuge;
l'assegnazione a sé, quale titolare della maggior quota di proprietà, della casa familiare, con suddivisione tra i coniugi delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile secondo le rispettive quote di proprietà del 60% e del 40%.; preso atto della regolamentazione della separazione di fatto attualmente esistente e liberamente scelta dai pagina 2 di 8 coniugi e come tale attuata da circa due anni, disporre che i figli maggiorenni, e non economicamente indipendenti, e continuino ad avere residenza Per_2 Persona_1
e collocazione stabile presso la casa familiare di Viareggio, ed inoltre che i genitori si alternino nella casa familiare secondo quanto di fatto già attuato e concorrano al mantenimento diretto dei figli per i giorni di rispettiva permanenza nella casa familiare, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Dopo la sospensione del procedimento, dichiarata in accoglimento dell'istanza congiunta depositata dalle parti con finalità conciliativa, con le note scritte depositate il 09.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1- l'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in Viareggio V.le Regina
Margherita n. 96 in comproprietà tra i coniugi (60% , Persona_3
messo in vendita nel febbraio 2025, sarà alienato secondo le modalità indicate nella seguente tabella che prevedono progressive diminuzioni del prezzo ove il bene rimanga invenduto al valore inizialmente indicato. Laddove vi siano trattative pendenti con un potenziale acquirente, non scatterà la diminuzione del prezzo sino alla loro conclusione. Resta intesa la possibilità che le parti concordino un prezzo diverso rispetto a quello indicato nella tabella:
€ 950.000 Fino a fine giugno 2025 € 20.000 da CP_1
Parte_1
€ 900.000 " " dicembre 2025 € 15.000 " " "
€ 850.000 " " settembre 2026 € 10.000 " " "
pagina 3 di 8 € 800.000 " " settembre 2027 € 5.000 " " "
€ 750.000 " " luglio 2028 0
€ 700.000 Prezzo minimo fisso fino a 0 gennaio 2031
In caso di accordo, resta comunque salva la possibilità di entrambe le parti di procedere fin d'ora all'acquisto delle quote appartenenti all'altra parte al prezzo di
€ 200.000,00, ove l'acquisto venga effettuato da ed al prezzo di Controparte_1
€ 300.000,00, ove l'acquisto venga effettuato da Dal gennaio Parte_1
2031 una parte può procedere all'acquisto delle quote appartenenti all'altra parte al prezzo di cui sopra, semplicemente esprimendo tale volontà; talora a tale acquisto vogliano procedere entrambe le parti, avrà il diritto di Controparte_1
prelazione. Il mutuo residuo sarà diviso secondo le quote di proprietà. A decorrere dal 1 febbraio 2025 e fino al momento della vendita, l'immobile sarà posto in locazione stagionale estiva ed invernale ed il canone ricavato sarà suddiviso tra le parti secondo le rispettive quote di proprietà così come saranno suddivise secondo le rispettive quote di proprietà le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese utenze e TARI. Negli eventuali periodi durante i quali l'immobile dovesse rimanere non locato le parti lo utilizzeranno in modo esclusivo per periodi di pari durata, considerando il tempo necessario alla preparazione per l'affitto successivo. Rimangono ad esclusivo carico di che Controparte_1 rinuncia sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso in ragione della metà a le seguenti spese: pagamento dell'assicurazione dell'immobile, Parte_1
sistemazione della verniciatura delle finestre e del cartongesso, acquisto di lavatrice e divano, sistemazione del vano scala al 50% con i vicini, sistemazione del condizionatore, del piano cottura, sgombero della terrazza. La spesa per pagina 4 di 8 l'imbiancatura dell'immobile, dove necessaria, e la spesa per l'acquisto dell'arredamento per la terrazza rimangono ad esclusivo carico di
[...]
che rinuncia sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso in ragione Parte_1
della metà a Il ricavato della vendita sarà suddiviso dai Controparte_1
coniugi secondo le rispettive quote di proprietà al netto del saldo del mutuo ed eventuali altre spese necessarie al rogito di compravendita alla vendita;
in aggiunta alla quota parte del ricavato, si obbliga a versare a Controparte_1 [...]
l'importo risultante nella parte destra della tabella sopra indicata. Sino al Parte_1
momento della vendita, le rate del mutuo saranno pagate integralmente da
[...] che rinuncia sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso in CP_1
ragione della metà a Qualora estingua uno Parte_1 Controparte_1 dei due mutui a proprie spese, alla vendita dell'immobile le rate del mutuo ancora esistente verranno saldate da entrambe le parti secondo le quote di proprietà;
2- stante la non autosufficienza economica dei figli maggiorenni, fino alla data del rogito di compravendita dell'immobile sito in Viareggio V.le Regina Margherita n.
96, si obbliga a versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli a mezzo bonifico bancario entro il giorno 1 di ogni mese la somma mensile complessiva di € 500,00. CP_1 si obbliga, altresì, a versare la somma mensile di € 300,00 direttamente a
[...]
ciascun figlio fino al compimento dell'età di 26 anni, entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sui loro rispettivi conti correnti.
Rimangono ad esclusivo carico del padre, che rinuncia sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso alla madre, le spese straordinarie per le tasse universitarie della IG , nonché per le attività ludiche e sportive di entrambi i figli fino Per_2 al compimento dell'età di 26 anni. Le altre spese straordinarie di natura scolastica di entrambi i figli (a titolo esemplificativo libri, abbonamento treno, spese per pranzi fuori etc.) rimangono a carico del padre per la quota del 70% ed a carico della madre per la quota del 30%. pagherà integralmente, Controparte_1 rinunciando sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso alla madre, l'importo di € 10.000,00 relativo all'iscrizione a master o scuole specialistiche post laurea pagina 5 di 8 per la IG , nonché il 70% dell'ulteriore importo necessario a coprire le Per_2 spese scolastiche fino al tetto di € 40.000,00; rimarrà a carico della madre la residua quota del 30%. Nel caso di progetti formativi diversi da quelli attuali, i costi saranno comunque sostenuti prevedendo sin d'ora l'importo complessivo di €
50.000,00 che sarà suddiviso come sopra indicato. Al compimento dei 26 anni della IG , nel caso le somme suddette non fossero state utilizzate, saranno Per_2
comunque versate alla ragazza affinché le utilizzi per finalità di formazione personale e patrimoniale. pagherà integralmente, rinunciando Controparte_1 sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso alla madre, l'importo di €
10.000,00 relativo all'iscrizione a corsi, master o scuole specialistiche post liceo per il figlio , nonché il 70% dell'ulteriore importo necessario a coprire le Per_1 spese scolastiche fino al tetto di € 40.000,00; rimarrà a carico della madre la residua quota del 30%. Nel caso di progetti formativi diversi da quelli attuali, i costi saranno comunque sostenuti prevedendo sin d'ora l'importo complessivo di €
50.000,00 che sarà suddiviso come sopra indicato. Al compimento dei 26 anni del figlio nel caso le somme suddette non fossero state utilizzate, saranno Per_1
comunque versate al ragazzo affinché le utilizzi per finalità di formazione personale e patrimoniale. pagherà, infine, il 70% del canone di Controparte_1 locazione (fino all'importo massimo di € 700,00) e delle spese per le utenze dell'immobile destinato all'abitazione esclusiva della IG;
la somma Per_2
residua del 30% rimarrà a carico di Le rate dell'assicurazione Parte_1
dell'autovettura di proprietà della IG saranno corrisposte per la quota Per_2
del 70% dalla madre e del 30% dal padre, mentre tutte le spese di manutenzione e le tasse automobilistiche rimangono integralmente a carico di Controparte_1 il quale rinuncia sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso alla madre. A carico integrale del padre, il quale rinuncia sin d'ora e per il futuro a richiedere il rimborso alla madre, sono le spese relative all'assicurazione, alla manutenzione e alle tasse automobilistiche della motocicletta in uso al figlio fino al Per_1 compimento dell'età di 26 anni da parte di quest'ultimo. Nelle quote a carico di pagina 6 di 8 come sopra descritte, non sono ricompresi i versamenti Controparte_1 mensili di € 300,00 che egli effettuerà sul conto corrente di ogni figlio;
3- rimangono integralmente a carico di il quale rinuncia sin Controparte_1
d'ora e per il futuro a richiederne il rimborso a le spese relative Parte_1 al risarcimento dei danni causati al fondo sottostante l'abitazione coniugale pari alla somma di € 9.500,00;
4- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano all'obbligo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
5- i coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di risiedere ove riterrà opportuno;
6- i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale tra i medesimi intercorsa a seguito dell'esatto adempimento delle condizioni di cui alle condizioni n. 1,2,3 che precedono e di non avere pertanto più niente da avere e/o pretendere l'uno dall'altro per i rapporti di natura economica derivanti dal matrimonio ivi comprese le pretese di natura lavoristica ed il risarcimento del danno anche di natura previdenziale, avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_1
già risolte avanti l' ;
[...] Controparte_2
7- rinuncia alla domanda di addebito avanzata nel presente Controparte_3
procedimento nei confronti di Parte_1
8- le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti”.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla volontà in tal senso manifestata dagli stessi, come risultante dagli scritti difensivi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti e versato nelle conclusioni congiuntamente rassegnate nelle note depositate il 09.04.2025, siccome rispondente agli interessi dei figli, maggiorenni ma ad oggi non economicamente pagina 7 di 8 autosufficienti, nonché congruo tenuto conto delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali e viene pertanto recepito dal Collegio, come da parte dispositiva.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti e sopra riportati.
Le spese processuali si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio il 26.06.1997 a Controparte_1
Pietrasanta (LU) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 44, P. 2, S. A, anno 1997, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note depositate il 09.04.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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