Decreto cautelare 24 marzo 2026
Sentenza breve 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 27/04/2026, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03496/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3496 del 2026, proposto da
AN OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Augusto Aubry N°3;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. CA/2026/0046167 del 16 marzo 2026 e notificato in pari data emesso dal Roma Capitale di Intimazione al rilascio immediato del chiosco e ordine di rimozione del manufatto, nonché di ogni altro atto prodromico, conseguente, connesso, collegato e/o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Considerato che parte ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale le è stato ordinato di rilasciare il chiosco di via Montesanto in Roma, a seguito di provvedimento inibitorio degli effetti della SCIA ad essa relativa;
che tale ultimo provvedimento è stato a suo tempo impugnato con ricorso straordinario;
che all’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata;
che, come eccepito dalla difesa di Roma Capitale, la procura alle liti è generica, perché non reca indicazione dell’oggetto della lite;
che, secondo la giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 6037 del 2026, da ultimo) la notifica della procura (generica) unitamente al ricorso digitale non vale ad attribuirle il necessario carattere speciale;
che il ricorso è perciò inammissibile;
che infatti i vizi della procura alle liti non sono sanabili (Ad. Plen. n. 11 del 2025)
che, in aggiunta, si può segnalare che esso sarebbe inammissibile anche perché ha per oggetto un atto meramente consequenziale rispetto ad atto presupposto già censurato in sede di ricorso straordinario (ex plurimis, CDS n. 591 del 2024), a nulla rilevando che non sia ancora decorso il termine per l’amministrazione per opporsi a tale sede di scrutinio (nel qual caso entrambi i ricorsi verrebbero trattati dalla giurisdizione);
che le spese sono compensate nel peculiare caso di specie
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO