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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 13.5.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 6157/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 18.2.2025
TRA
nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCIOSI Daniele del Foro di Velletri,
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio legale di CodiceFiscale_2 quest'ultimo sito in Genzano di Roma (RM) 00045, via Sardegna, n.21, giusta procura su documento separato ma da considerarsi allegata all'atto di appello.
- APPELLANTE –
E
( ) appartenente al gruppo Controparte_1 Controparte_2 [...]
( ) soggetta all'attività Controparte_3 Controparte_2 di direzione e coordinamento di DE AN SE ( Controparte_2
), sede sociale Lubahnstraße 2, D-31789 Hameln, succursale italiana
[...] CP_4
Galleria Stella 4, I-39100 Bolzano, Codice Fiscale e Partita Iva , in persona del P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore
- APPELLATA – CONTUMACE
( ), con sede in Milano, via San Prospero, 4, in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice speciale, giusta procura notaio di Milano (rep. 7962), ( ), con sede in Roma, via Persona_1 CP_6 P.IVA_3
Barberini, 47, in persona del procuratore speciale Dott. , giusta procura notaio CP_7 di Monterotondo (rep. 237558; racc. 13764) (doc. 3), difesa dall'avv. Marco Persona_2
Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge C.F._3 domicilio come da procura in calce all'atto di intervento
- TERZA INTERVENUTA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1963/23 del Tribunale di Velletri.
Conclusioni: come da note scritte.
pag. 2/12 MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 1963/23 Parte_1 con cui il Tribunale di Velletri ha respinto la opposizione dalla medesima proposta alla intrapresa esecuzione nei suoi confronti su istanza della in virtù di un contratto di Controparte_1 mutuo munito della formula esecutiva e del conseguente atto di precetto e di pignoramento della unità immobiliare in relazione al quale era stato erogata la somma a titolo di mutuo per l'importo di
€ 210.000,00.
“Il Tribunale, in particolare, ha così statuito:
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti liquidate, per ciascuno di essi, in € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge;
3) condanna parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore dei convenuti costituiti da liquidarsi, per ciascuno di essi, in € 7.616,00;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in atti”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1)VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLOGICITA' DELLA SENTENZA.ERRONEO CON -
VINCIMENTO CHE NON VI FOSSE NECESSITA' DI SVOLGERE L'INTEGRAZIONE
DEI QUESITI POSTI AL C.T.U., E GIA' AVOCATI DAL PRIMO GIUDICE TITOLARE
DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO COME DA ORDINANZA DELL'ONOREVOLE
GIUDICE TITOLARE ADITO DEL 13.12.2019. CONTRADDITTORIETA' DEI
PROVVEDIMENTI ASSUNTI. MANCATO ESPLETAMENTO DEI CHIARIMENTI
pag. 3/12 RICHIESTI ALLA C.T.U., MEDESIMA ANCHE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE
CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
2)VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2697 C.C.
3)VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.186 DISPOSIZIONI
DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e riformare la Sentenza n.1963/2023, resa inter partes dal Tribunale di Velletri sez. II Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Elisabetta Trimani, R.G.N: 5649/2017, Rep. N. 3543/2023 del
10.10.2023, pubblicata in data 11.10.2023, notificata il 22.11.2023 e per l'effetto in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Onorevole tribunale adito, contraris reictis accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiararsi, previo accertamento della inesistenza del diritto di credito della
[...]
, così come affermato nell'atto di precetto del 05.03.2012 e di tutti gli atti Controparte_1 successivi dell'esecuzione N.687/2012, l'inesistenza stessa del diritto del creditore procedente a procedere all'esecuzione;
pag. 4/12 Dichiararsi l'inesistenza del diritto sostanziale oggetto dell'azione esecutiva sia originaria che sopravvenuta nonché per la inesistenza, originaria e sopravvenuta del titolo esecutivo e la impignorabilità dei beni;
Dichiararsi inesistente, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto del 29.05.2012, del 05.03.2012 per il pagamento della somma pari ad Euro 206.726,43 e del successivo atto di pignoramento notificato alla Sig,ra in data 08.08.2012; Pt_1
Dichiarare inesistente, nulla e priva di effetti, tutta la procedura esecutiva N°687/2012 a carico della Sig.ra Parte_1
Dichiarare inesistente e privo di effetti, il Decreto di trasferimento dell'immobile sito in Ardea alla
Via Grosseto n.6, emesso in data 23.03.2015 e depositato in cancelleria in data 25.03.2015, con consequenziale assegnazione dello stesso nuovamente nella proprietà di parte ricorrente odierna;
Condannare le parti convenute a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei compensi per l'attività legale degli Avvocati, oltre IVA e CPA nella misura legale sulla base imponibile
B)
Si insiste inoltre per quanto sopra riportato nonché sulla scorta della preliminare analisi dei contratti da parte del CTU, che la S.V. Ill.ma Voglia nuovamente chiamare a chiarimenti il CTU, integrando i quesiti come segue, e come già precedentemente richiesto per chiarimenti allo stesso C.T.U., poi non espletati. Indi per cui, dica il CTU:
in merito al contratto di risparmio edilizio: quale sia l'esatto ammontare della somma accantonata dalla sig.ra a titolo di risparmio Pt_1 edilizio e relativi interessi sulla base delle evidenze contabili;
se vi sia rispondenza con il piano di accumulo indicato nel contratto;
pag. 5/12 se il mancato rispetto del piano di accumulo ovvero la rescissione dal contratto di risparmio edilizio produce effetti anche in capo al contratto di mutuo immediato e in quello fondiario c.d. “di assegnazione”;
quale sia l'ammontare delle somme decurtate dalla dal conto di risparmio edilizio ai fini del CP_8 pagamento degli interessi del mutuo immediato;
se l'utilizzo di detto credito fosse operato dalla oppure fosse nella completa disponibilità e CP_8 autonomia decisionale della mutuante;
se, al netto delle decurtazioni, vi fosse ancora un credito residuo presente sul conto di risparmio edilizio e, in caso affermativo, quante rate di interesse del mutuo immediato avrebbe potuto ancora coprire per evitare l'azione esecutiva richiamata dal CTU ex art. 40 TUB;
in merito al contratto di mutuo immediato: se il contratto di mutuo immediato presenta clausole condizionali e ne indichi il contenuto;
se dalla documentazione si evince l'ottemperanza dei doveri di trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, in particolare: se vi fosse un piano di ammortamento allegato al contratto;
se nel contratto di mutuo immediato vi fosse una esplicita indicazione dell'esatto numero di rate da pagare e della durata;
se il contratto prevedeva esplicitamente i c.d. “fattori di correzione”;
se vi è corrispondenza tra il tasso di interesse indicato nel contratto e la concreta applicazione desumibile dalla documentazione contabile;
se vi fosse indicazione dell'ISC e del TAEG del contratto di mutuo e ne verifichi la correttezza applicando la formula della Banca d'Italia;
se vi sia stata applicazione di tassi d'interessi usurari ex legge n. 108/96 e illegittima applicazione di commissioni;
in merito al contratto di mutuo fondiario c.d. “di assegnazione”:
se si fosse trattato sin dall'inizio di mutuo fondiario di cui alla c.d. “Seconda fase”, quale sarebbe stato il piano di ammortamento;
pag. 6/12 quale sarebbe stato l'ammontare del debito residuo alla data di interruzione del rapporto da parte della al netto di tutti i pagamenti effettuati dalla mutuataria;
CP_8
se il contratto di mutuo fondiario presenta clausole condizionali e ne indichi il contenuto;
se dalla documentazione si evince l'ottemperanza dei doveri di trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, in particolare: se vi fosse un piano di ammortamento allegato al contratto;
se nel contratto di mutuo immediato vi fosse una esplicita indicazione dell'esatto numero di rate da pagare e della durata;
se il contratto prevedeva esplicitamente i c.d. “fattori di correzione”;
se vi è corrispondenza tra il tasso di interesse indicato nel contratto e la concreta applicazione desumibile dalla documentazione contabile;
se vi fosse indicazione dell'ISC e del TAEG del contratto di mutuo e ne verifichi la correttezza applicando la formula della Banca d'Italia;
se vi sia stata applicazione di tassi d'interessi usurari ex legge n. 108/96 e illegittima applicazione di commissioni;
Chiarisca, inoltre, il CTU:
secondo quali modalità il finanziamento immediato possa essere distinto dal rapporto di risparmio edilizio ed allo stesso tempo anche funzionalmente collegato allo stesso;
se i contratti di mutuo immediato, mutuo fondiario c.d. “di assegnazione” e di risparmio edilizio siano redatti con scrittura privata, scrittura privata autenticata dal Notaio ovvero per atto pubblico;
se la Banca ha azionato il credito in forza dell'atto di assenso all'iscrizione ipotecaria o del contratto di mutuo fondiario;
parte attrice odierna, chiede l'accoglimento di tutte le proprie dispiegate conclusioni, istanze, richieste e deduzioni così come presenti in tutti gli atti difensivi della parte attrice stessa e nelle proprie note di precisazione delle conclusioni, che qui sono stati integralmente riportati e trascritti e dunque meritevoli d'accoglimento, come anche insiste, nuovamente, affinché l'Onorevole giudicante adito, Voglia ordinare lo svolgimento di chiarimenti al C.T.U, secondo quanto sopra richiesto e riportato. Inoltre, si contesta e s' impugna tutto quanto dalle controparti convenute, richiesto, prodotto, dedotto e motivato, poiché infondato in fatto ed in diritto e quindi meritevole pag. 7/12 di rigetto”. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati odierni dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Non si è costituita la banca appellata della quale va dichiarata la contumacia.
E', invece, intervenuta quale cessionaria la e, per essa, quale procuratrice Controparte_5 speciale, la la quale, nel contestare l'avverso appello in quanto a suo dire CP_6 inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“In via preliminare:
1) Rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda di parte appellante perché inammissibile e infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1963/2023, pubblicata l'11/10/2023 dal Tribunale di Velletri (RG
5649/2017) per le ragioni di cui in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 18.2.2025, sulle conclusioni delle parti,
la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già concessi e non ulteriormente richiesti.
Va innanzitutto respinta la eccezione di inammissibilità del gravame, in quanto pienamente rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni sottostanti all'atto impugnatorio.
Passando al merito della impugnazione, con il primo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza in relazione alle statuizioni inerenti la espletata ctu. disposta in primo grado e alla mancata pur invocata integrazione con decisioni contrastanti adottate al riguardo dai Giudici che si sono succeduti nella trattazione del giudizio.
pag. 8/12 La censura non coglie nel segno, non essendovi alcun dubbio che rientra nella piena discrezionalità del giudicante decidere in ordine alle richieste ctu. ed alla loro rilevanza.
Nel caso di specie, il Giudice che ha deciso la causa ha ritenuto di non dover ammettere ulteriori chiarimenti, tanto più che ha deciso esclusivamente in punto di diritto a prescindere dalle conclusioni del ctu. a cui non possono essere ovviamente demandate soluzioni su questioni di natura giuridica.
Con il secondo motivo la censura la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice ha Pt_1 motivato il rigetto della opposizione sul presupposto del mancato adempimento all'onere probatorio incombente sulla stessa opponente, con particolare riferimento alla mancata produzione della documentazione necessaria ai fini della decisione e, principalmente, al contratto di risparmio edilizio oggetto del giudizio.
In realtà, infatti, secondo la difesa appellante, il contratto di mutuo prodotto nel giudizio incorporava anche il contratto di risparmio edilizio, sicchè bene avrebbe potuto il Giudicante rilevare i vizi di quest'ultimo derivanti dalla genericità delle pattuizioni contrattuali che aveva impedito in via di fatto alla
UR di prendere contezza della natura stessa del contratto che era di per sé complesso in quanto non previsto neanche dalla normativa italiana e stante anche la sua qualità di consumatore.
Ebbene, rileva il Collegio che si verte, nel caso di specie, nell'ambito di un contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione regolarmente sottoscritto dalla appellante.
Risulta essere stato sottoscritto un contratto di finanziamento mutuo immediato per la concessione di un prestito personale garantito da ipoteca a cui ha fatto seguito un atto unilaterale di assenso all'iscrizione di ipoteca a garanzia del prestito, con regolare rogito notarile.
Si tratta, all'evidenza, di una chiara ipotesi di più contratti collegati tra di loro ma del tutto distinti.
Essi sono costituiti da un contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione e da un contratto di finanziamento, denominato mutuo immediato, a cui fa poi seguito un contratto di mutuo di assegnazione.
Con il contratto di “risparmio edilizio “il cliente si impegna ad effettuare versamenti mensili per un determinato periodo concordato dalle parti, con il fine specifico di accumulare risparmi per l'acquisto di una casa, secondo la disciplina tedesca espressamente richiamata dalle parti contrattuali.
pag. 9/12 Con tale contratto, il contraente provvede ad accumulare una somma capitale oltre relativi interessi che verrebbe poi utilizzata per la estinzione del finanziamento (mutuo immediato) in attesa di ottenere poi il mutuo fondiario di assegnazione al verificarsi delle relative condizioni pattuite.
Con il detto primo contratto di credito edilizio, il cliente pattuisce con l'istituto di credito il tasso al quale otterrà il mutuo al termine dell'accumulo che andrà ad utilizzare per l'acquisto della casa.
A tale contratto, si affianca un contratto di finanziamento immediato senza ammortamento che garantisce al cliente una rapida disponibilità della somma necessaria per l'acquisto della casa.
Trattandosi di contratti collegati, con il contratto di risparmio edilizio si accumulano in una prima fase i risparmi per ottenere l'assegnazione del mutuo fondiario e, in aggiunta, si pagano i soli interessi corrispettivi per la remunerazione delle somme erogate in anticipo.
Successivamente, al termine dell'accumulo delle somme stabilite, si ottiene quindi il mutuo di assegnazione con la cui somma si provvederà ad estinguere il prefinanziamento e, per la eventuale differenza tra quanto erogato e quanto accumulato, si provvederà alla restituzione del capitale e degli interessi secondo il pattuito piano di ammortamento alla francese.
Nel caso in esame, risulta essere stata formulata dall'appellante regolare richiesta di credito edilizio di risparmio, accettata dall'istituto di credito per l'importo indicato di € 210.000,00 ed a condizioni ben specificate e, con riferimento a detto contratto, risulta essere stato stipulato tra le parti il contratto di mutuo immediato nelle cui premesse è stato appunto richiamato il suddetto precedente contratto edilizio di risparmio e sono state espressamente previste tutte le condizioni ivi compresi la garanzia, gli interessi e commissioni.
Dunque, come è facilmente verificabile, si verte nella esatta fattispecie di negozi strettamente collegati tra loro, in virtù dei quali la fase di accumulo/risparmio non è alimentato dalle rate di restituzione del capitale immediatamente erogato essendo previsto, viceversa, che con il mutuo immediato sono corrisposti solo gli interessi corrispettivi ed il capitale non va in ammortamento, atteso che il finanziamento personale è destinato ad estinguersi in un'unica rata con la successiva erogazione del mutuo di assegnazione al verificarsi delle condizioni espressamente pattuite dalle parti e solo quest'ultimo andrà in ammortamento.
Ne consegue, che a prescindere dal nomen iuris che gli hanno attribuito le parti, alcuna violazione in materia di trasparenza bancaria è imputabile alla appellata, sicchè alcuna genericità può essere contestata alla mutuante che abbia potuto portare al vizio dell'atto.
pag. 10/12 Ciò premesso, è comunque a considerarsi come elemento dirimente, che non vi sono dubbi che la esecuzione è stata iniziata dalla creditrice sulla base di un inadempimento da parte della debitrice al pagamento delle rate di mutuo immediato e in virtù dell'atto notarile del 14.1.2005 a ministero del
Notaio
avente ad oggetto l'assenso alla iscrizione ipotecaria in favore della banca Persona_3 mutuante contenente anche il riconoscimento del debito da parte della appellante.
Orbene, detto atto notarile costituisce certamente atto idoneo a fondare il successivo atto di precetto e di pignoramento, come pacificamente insegna la S.C. la quale ha, appunto, affermato come condivisibilmente ricordato dal Tribunale, che “è titolo esecutivo anche l'atto redatto da notaio che contenga un negozio unilaterale, che si tratti sia di dichiarazioni di volontà che di dichiarazioni di scienza, purchè avente ad oggetto una obbligazione di somma di denaro relativa ad un credito certo e liquido. In particolare, va affermata la natura di titolo esecutivo dell'atto redatto da notaio che contenga, come nel caso di specie, una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di una obbligazione restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare” (Cass. Sez. III^ n. 6083/2015).
Ora, nel caso di specie, non è in contestazione che sia stata erogata da parte della la somma di CP_8
€ 210.000,00 e che la struttura contrattuale fosse nel suo complesso estremamente chiara e trasparente, essendo state le clausole predisposte in modo che la appellante le abbia potuto sottoscrivere per accettazione senza alcuna riserva.
Il motivo va pertanto respinto.
Il terzo motivo relativo alla dedotta violazione da parte del Giudice dell'art. 186 disp. att. al c.p.c. a mente del quale era onere del cancelliere richiedere il fascicolo della esecuzione qualora a decidere sulla opposizione sia un giudice diverso dal G.E. deve ritenersi assorbito.
Altrettanto assorbita è la preliminare accezione di rito sollevata dalla difesa della terza intervenuta.
L'appello deve essere, per i suesposti motivi, totalmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della scarsa difficoltà delle questioni trattate solo in favore della terza intervenuta, potendosi compensare quelle tra l'appellante e la banca appellata rimasta contumace.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1963/23 del Tribunale di Frosinone proposto da ogni ulteriore istanza ed eccezione Parte_1 disattese, così provvede:
dichiara la contumacia della;
Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della terza intervenuta costituita delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 9.991,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra la appellante e la appellata contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto
Così deciso in Roma, lì 13.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 13.5.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 6157/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 18.2.2025
TRA
nata a [...] il [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCIOSI Daniele del Foro di Velletri,
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio legale di CodiceFiscale_2 quest'ultimo sito in Genzano di Roma (RM) 00045, via Sardegna, n.21, giusta procura su documento separato ma da considerarsi allegata all'atto di appello.
- APPELLANTE –
E
( ) appartenente al gruppo Controparte_1 Controparte_2 [...]
( ) soggetta all'attività Controparte_3 Controparte_2 di direzione e coordinamento di DE AN SE ( Controparte_2
), sede sociale Lubahnstraße 2, D-31789 Hameln, succursale italiana
[...] CP_4
Galleria Stella 4, I-39100 Bolzano, Codice Fiscale e Partita Iva , in persona del P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore
- APPELLATA – CONTUMACE
( ), con sede in Milano, via San Prospero, 4, in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice speciale, giusta procura notaio di Milano (rep. 7962), ( ), con sede in Roma, via Persona_1 CP_6 P.IVA_3
Barberini, 47, in persona del procuratore speciale Dott. , giusta procura notaio CP_7 di Monterotondo (rep. 237558; racc. 13764) (doc. 3), difesa dall'avv. Marco Persona_2
Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge C.F._3 domicilio come da procura in calce all'atto di intervento
- TERZA INTERVENUTA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1963/23 del Tribunale di Velletri.
Conclusioni: come da note scritte.
pag. 2/12 MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 1963/23 Parte_1 con cui il Tribunale di Velletri ha respinto la opposizione dalla medesima proposta alla intrapresa esecuzione nei suoi confronti su istanza della in virtù di un contratto di Controparte_1 mutuo munito della formula esecutiva e del conseguente atto di precetto e di pignoramento della unità immobiliare in relazione al quale era stato erogata la somma a titolo di mutuo per l'importo di
€ 210.000,00.
“Il Tribunale, in particolare, ha così statuito:
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti liquidate, per ciascuno di essi, in € 7.616,00 per compensi oltre accessori di legge;
3) condanna parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore dei convenuti costituiti da liquidarsi, per ciascuno di essi, in € 7.616,00;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in atti”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1)VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLOGICITA' DELLA SENTENZA.ERRONEO CON -
VINCIMENTO CHE NON VI FOSSE NECESSITA' DI SVOLGERE L'INTEGRAZIONE
DEI QUESITI POSTI AL C.T.U., E GIA' AVOCATI DAL PRIMO GIUDICE TITOLARE
DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO COME DA ORDINANZA DELL'ONOREVOLE
GIUDICE TITOLARE ADITO DEL 13.12.2019. CONTRADDITTORIETA' DEI
PROVVEDIMENTI ASSUNTI. MANCATO ESPLETAMENTO DEI CHIARIMENTI
pag. 3/12 RICHIESTI ALLA C.T.U., MEDESIMA ANCHE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE
CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
2)VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2697 C.C.
3)VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.186 DISPOSIZIONI
DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e riformare la Sentenza n.1963/2023, resa inter partes dal Tribunale di Velletri sez. II Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Elisabetta Trimani, R.G.N: 5649/2017, Rep. N. 3543/2023 del
10.10.2023, pubblicata in data 11.10.2023, notificata il 22.11.2023 e per l'effetto in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Onorevole tribunale adito, contraris reictis accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiararsi, previo accertamento della inesistenza del diritto di credito della
[...]
, così come affermato nell'atto di precetto del 05.03.2012 e di tutti gli atti Controparte_1 successivi dell'esecuzione N.687/2012, l'inesistenza stessa del diritto del creditore procedente a procedere all'esecuzione;
pag. 4/12 Dichiararsi l'inesistenza del diritto sostanziale oggetto dell'azione esecutiva sia originaria che sopravvenuta nonché per la inesistenza, originaria e sopravvenuta del titolo esecutivo e la impignorabilità dei beni;
Dichiararsi inesistente, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto del 29.05.2012, del 05.03.2012 per il pagamento della somma pari ad Euro 206.726,43 e del successivo atto di pignoramento notificato alla Sig,ra in data 08.08.2012; Pt_1
Dichiarare inesistente, nulla e priva di effetti, tutta la procedura esecutiva N°687/2012 a carico della Sig.ra Parte_1
Dichiarare inesistente e privo di effetti, il Decreto di trasferimento dell'immobile sito in Ardea alla
Via Grosseto n.6, emesso in data 23.03.2015 e depositato in cancelleria in data 25.03.2015, con consequenziale assegnazione dello stesso nuovamente nella proprietà di parte ricorrente odierna;
Condannare le parti convenute a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei compensi per l'attività legale degli Avvocati, oltre IVA e CPA nella misura legale sulla base imponibile
B)
Si insiste inoltre per quanto sopra riportato nonché sulla scorta della preliminare analisi dei contratti da parte del CTU, che la S.V. Ill.ma Voglia nuovamente chiamare a chiarimenti il CTU, integrando i quesiti come segue, e come già precedentemente richiesto per chiarimenti allo stesso C.T.U., poi non espletati. Indi per cui, dica il CTU:
in merito al contratto di risparmio edilizio: quale sia l'esatto ammontare della somma accantonata dalla sig.ra a titolo di risparmio Pt_1 edilizio e relativi interessi sulla base delle evidenze contabili;
se vi sia rispondenza con il piano di accumulo indicato nel contratto;
pag. 5/12 se il mancato rispetto del piano di accumulo ovvero la rescissione dal contratto di risparmio edilizio produce effetti anche in capo al contratto di mutuo immediato e in quello fondiario c.d. “di assegnazione”;
quale sia l'ammontare delle somme decurtate dalla dal conto di risparmio edilizio ai fini del CP_8 pagamento degli interessi del mutuo immediato;
se l'utilizzo di detto credito fosse operato dalla oppure fosse nella completa disponibilità e CP_8 autonomia decisionale della mutuante;
se, al netto delle decurtazioni, vi fosse ancora un credito residuo presente sul conto di risparmio edilizio e, in caso affermativo, quante rate di interesse del mutuo immediato avrebbe potuto ancora coprire per evitare l'azione esecutiva richiamata dal CTU ex art. 40 TUB;
in merito al contratto di mutuo immediato: se il contratto di mutuo immediato presenta clausole condizionali e ne indichi il contenuto;
se dalla documentazione si evince l'ottemperanza dei doveri di trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, in particolare: se vi fosse un piano di ammortamento allegato al contratto;
se nel contratto di mutuo immediato vi fosse una esplicita indicazione dell'esatto numero di rate da pagare e della durata;
se il contratto prevedeva esplicitamente i c.d. “fattori di correzione”;
se vi è corrispondenza tra il tasso di interesse indicato nel contratto e la concreta applicazione desumibile dalla documentazione contabile;
se vi fosse indicazione dell'ISC e del TAEG del contratto di mutuo e ne verifichi la correttezza applicando la formula della Banca d'Italia;
se vi sia stata applicazione di tassi d'interessi usurari ex legge n. 108/96 e illegittima applicazione di commissioni;
in merito al contratto di mutuo fondiario c.d. “di assegnazione”:
se si fosse trattato sin dall'inizio di mutuo fondiario di cui alla c.d. “Seconda fase”, quale sarebbe stato il piano di ammortamento;
pag. 6/12 quale sarebbe stato l'ammontare del debito residuo alla data di interruzione del rapporto da parte della al netto di tutti i pagamenti effettuati dalla mutuataria;
CP_8
se il contratto di mutuo fondiario presenta clausole condizionali e ne indichi il contenuto;
se dalla documentazione si evince l'ottemperanza dei doveri di trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, in particolare: se vi fosse un piano di ammortamento allegato al contratto;
se nel contratto di mutuo immediato vi fosse una esplicita indicazione dell'esatto numero di rate da pagare e della durata;
se il contratto prevedeva esplicitamente i c.d. “fattori di correzione”;
se vi è corrispondenza tra il tasso di interesse indicato nel contratto e la concreta applicazione desumibile dalla documentazione contabile;
se vi fosse indicazione dell'ISC e del TAEG del contratto di mutuo e ne verifichi la correttezza applicando la formula della Banca d'Italia;
se vi sia stata applicazione di tassi d'interessi usurari ex legge n. 108/96 e illegittima applicazione di commissioni;
Chiarisca, inoltre, il CTU:
secondo quali modalità il finanziamento immediato possa essere distinto dal rapporto di risparmio edilizio ed allo stesso tempo anche funzionalmente collegato allo stesso;
se i contratti di mutuo immediato, mutuo fondiario c.d. “di assegnazione” e di risparmio edilizio siano redatti con scrittura privata, scrittura privata autenticata dal Notaio ovvero per atto pubblico;
se la Banca ha azionato il credito in forza dell'atto di assenso all'iscrizione ipotecaria o del contratto di mutuo fondiario;
parte attrice odierna, chiede l'accoglimento di tutte le proprie dispiegate conclusioni, istanze, richieste e deduzioni così come presenti in tutti gli atti difensivi della parte attrice stessa e nelle proprie note di precisazione delle conclusioni, che qui sono stati integralmente riportati e trascritti e dunque meritevoli d'accoglimento, come anche insiste, nuovamente, affinché l'Onorevole giudicante adito, Voglia ordinare lo svolgimento di chiarimenti al C.T.U, secondo quanto sopra richiesto e riportato. Inoltre, si contesta e s' impugna tutto quanto dalle controparti convenute, richiesto, prodotto, dedotto e motivato, poiché infondato in fatto ed in diritto e quindi meritevole pag. 7/12 di rigetto”. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati odierni dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Non si è costituita la banca appellata della quale va dichiarata la contumacia.
E', invece, intervenuta quale cessionaria la e, per essa, quale procuratrice Controparte_5 speciale, la la quale, nel contestare l'avverso appello in quanto a suo dire CP_6 inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“In via preliminare:
1) Rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda di parte appellante perché inammissibile e infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1963/2023, pubblicata l'11/10/2023 dal Tribunale di Velletri (RG
5649/2017) per le ragioni di cui in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 18.2.2025, sulle conclusioni delle parti,
la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già concessi e non ulteriormente richiesti.
Va innanzitutto respinta la eccezione di inammissibilità del gravame, in quanto pienamente rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni sottostanti all'atto impugnatorio.
Passando al merito della impugnazione, con il primo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza in relazione alle statuizioni inerenti la espletata ctu. disposta in primo grado e alla mancata pur invocata integrazione con decisioni contrastanti adottate al riguardo dai Giudici che si sono succeduti nella trattazione del giudizio.
pag. 8/12 La censura non coglie nel segno, non essendovi alcun dubbio che rientra nella piena discrezionalità del giudicante decidere in ordine alle richieste ctu. ed alla loro rilevanza.
Nel caso di specie, il Giudice che ha deciso la causa ha ritenuto di non dover ammettere ulteriori chiarimenti, tanto più che ha deciso esclusivamente in punto di diritto a prescindere dalle conclusioni del ctu. a cui non possono essere ovviamente demandate soluzioni su questioni di natura giuridica.
Con il secondo motivo la censura la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice ha Pt_1 motivato il rigetto della opposizione sul presupposto del mancato adempimento all'onere probatorio incombente sulla stessa opponente, con particolare riferimento alla mancata produzione della documentazione necessaria ai fini della decisione e, principalmente, al contratto di risparmio edilizio oggetto del giudizio.
In realtà, infatti, secondo la difesa appellante, il contratto di mutuo prodotto nel giudizio incorporava anche il contratto di risparmio edilizio, sicchè bene avrebbe potuto il Giudicante rilevare i vizi di quest'ultimo derivanti dalla genericità delle pattuizioni contrattuali che aveva impedito in via di fatto alla
UR di prendere contezza della natura stessa del contratto che era di per sé complesso in quanto non previsto neanche dalla normativa italiana e stante anche la sua qualità di consumatore.
Ebbene, rileva il Collegio che si verte, nel caso di specie, nell'ambito di un contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione regolarmente sottoscritto dalla appellante.
Risulta essere stato sottoscritto un contratto di finanziamento mutuo immediato per la concessione di un prestito personale garantito da ipoteca a cui ha fatto seguito un atto unilaterale di assenso all'iscrizione di ipoteca a garanzia del prestito, con regolare rogito notarile.
Si tratta, all'evidenza, di una chiara ipotesi di più contratti collegati tra di loro ma del tutto distinti.
Essi sono costituiti da un contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione e da un contratto di finanziamento, denominato mutuo immediato, a cui fa poi seguito un contratto di mutuo di assegnazione.
Con il contratto di “risparmio edilizio “il cliente si impegna ad effettuare versamenti mensili per un determinato periodo concordato dalle parti, con il fine specifico di accumulare risparmi per l'acquisto di una casa, secondo la disciplina tedesca espressamente richiamata dalle parti contrattuali.
pag. 9/12 Con tale contratto, il contraente provvede ad accumulare una somma capitale oltre relativi interessi che verrebbe poi utilizzata per la estinzione del finanziamento (mutuo immediato) in attesa di ottenere poi il mutuo fondiario di assegnazione al verificarsi delle relative condizioni pattuite.
Con il detto primo contratto di credito edilizio, il cliente pattuisce con l'istituto di credito il tasso al quale otterrà il mutuo al termine dell'accumulo che andrà ad utilizzare per l'acquisto della casa.
A tale contratto, si affianca un contratto di finanziamento immediato senza ammortamento che garantisce al cliente una rapida disponibilità della somma necessaria per l'acquisto della casa.
Trattandosi di contratti collegati, con il contratto di risparmio edilizio si accumulano in una prima fase i risparmi per ottenere l'assegnazione del mutuo fondiario e, in aggiunta, si pagano i soli interessi corrispettivi per la remunerazione delle somme erogate in anticipo.
Successivamente, al termine dell'accumulo delle somme stabilite, si ottiene quindi il mutuo di assegnazione con la cui somma si provvederà ad estinguere il prefinanziamento e, per la eventuale differenza tra quanto erogato e quanto accumulato, si provvederà alla restituzione del capitale e degli interessi secondo il pattuito piano di ammortamento alla francese.
Nel caso in esame, risulta essere stata formulata dall'appellante regolare richiesta di credito edilizio di risparmio, accettata dall'istituto di credito per l'importo indicato di € 210.000,00 ed a condizioni ben specificate e, con riferimento a detto contratto, risulta essere stato stipulato tra le parti il contratto di mutuo immediato nelle cui premesse è stato appunto richiamato il suddetto precedente contratto edilizio di risparmio e sono state espressamente previste tutte le condizioni ivi compresi la garanzia, gli interessi e commissioni.
Dunque, come è facilmente verificabile, si verte nella esatta fattispecie di negozi strettamente collegati tra loro, in virtù dei quali la fase di accumulo/risparmio non è alimentato dalle rate di restituzione del capitale immediatamente erogato essendo previsto, viceversa, che con il mutuo immediato sono corrisposti solo gli interessi corrispettivi ed il capitale non va in ammortamento, atteso che il finanziamento personale è destinato ad estinguersi in un'unica rata con la successiva erogazione del mutuo di assegnazione al verificarsi delle condizioni espressamente pattuite dalle parti e solo quest'ultimo andrà in ammortamento.
Ne consegue, che a prescindere dal nomen iuris che gli hanno attribuito le parti, alcuna violazione in materia di trasparenza bancaria è imputabile alla appellata, sicchè alcuna genericità può essere contestata alla mutuante che abbia potuto portare al vizio dell'atto.
pag. 10/12 Ciò premesso, è comunque a considerarsi come elemento dirimente, che non vi sono dubbi che la esecuzione è stata iniziata dalla creditrice sulla base di un inadempimento da parte della debitrice al pagamento delle rate di mutuo immediato e in virtù dell'atto notarile del 14.1.2005 a ministero del
Notaio
avente ad oggetto l'assenso alla iscrizione ipotecaria in favore della banca Persona_3 mutuante contenente anche il riconoscimento del debito da parte della appellante.
Orbene, detto atto notarile costituisce certamente atto idoneo a fondare il successivo atto di precetto e di pignoramento, come pacificamente insegna la S.C. la quale ha, appunto, affermato come condivisibilmente ricordato dal Tribunale, che “è titolo esecutivo anche l'atto redatto da notaio che contenga un negozio unilaterale, che si tratti sia di dichiarazioni di volontà che di dichiarazioni di scienza, purchè avente ad oggetto una obbligazione di somma di denaro relativa ad un credito certo e liquido. In particolare, va affermata la natura di titolo esecutivo dell'atto redatto da notaio che contenga, come nel caso di specie, una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di una obbligazione restitutoria esistente al momento della dichiarazione e determinata nell'ammontare” (Cass. Sez. III^ n. 6083/2015).
Ora, nel caso di specie, non è in contestazione che sia stata erogata da parte della la somma di CP_8
€ 210.000,00 e che la struttura contrattuale fosse nel suo complesso estremamente chiara e trasparente, essendo state le clausole predisposte in modo che la appellante le abbia potuto sottoscrivere per accettazione senza alcuna riserva.
Il motivo va pertanto respinto.
Il terzo motivo relativo alla dedotta violazione da parte del Giudice dell'art. 186 disp. att. al c.p.c. a mente del quale era onere del cancelliere richiedere il fascicolo della esecuzione qualora a decidere sulla opposizione sia un giudice diverso dal G.E. deve ritenersi assorbito.
Altrettanto assorbita è la preliminare accezione di rito sollevata dalla difesa della terza intervenuta.
L'appello deve essere, per i suesposti motivi, totalmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della scarsa difficoltà delle questioni trattate solo in favore della terza intervenuta, potendosi compensare quelle tra l'appellante e la banca appellata rimasta contumace.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1963/23 del Tribunale di Frosinone proposto da ogni ulteriore istanza ed eccezione Parte_1 disattese, così provvede:
dichiara la contumacia della;
Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della terza intervenuta costituita delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 9.991,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra la appellante e la appellata contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto
Così deciso in Roma, lì 13.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 12/12