CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 379/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL PROGRESSO 7, 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO presso lo studio dell'avv. BIZZARRI FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CITTADINI NICOLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Via Pio XI 11, 20025 LEGNANO presso lo studio dell'avv. TORRACA VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 12 (C.F. , elettivamente Controparte_3 P.IVA_4 domiciliato in VIA LOVANIO 10, 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. LONGO ENRICO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VANZULLI PIETRO
APPELLATI avente ad oggetto: Deposito sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e domanda, in totale riforma della sentenza appellata, n. 7383/2023, pubblicata il 28/09/2023, a definizione del procedimento iscritto al n. 35653/2021 e notificata il 04/01/2024, In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_1 già quale incorporante per fusione la società Controparte_4 Controparte_5 in ordine al furto subìto all'interno dei locali di proprietà della stessa, ubicati in
[...]
Milano, Piazza Luigi di Savoia n. 6, in data 26 marzo 2017 da parte della
[...]
e, per l'effetto, condannarla a risarcire all'attrice la somma di € Parte_1
28.000,00, o la diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di equità e giustizia, oltre interessi di mora dalla data del furto fino al saldo. In via subordinata, qualora non venisse accertata la piena responsabilità ex art. 1785 bis c.c. della società convenuta, condannare comunque la stessa al risarcimento dei danni subìti dalla società attrice per la sottrazione delle attrezzature occorsa in data 26 marzo 2017 all'interno dell' determinando l'ammontare del risarcimento ai sensi Controparte_5 dell'art. 1783 c.c. nella misura che sarà ritenuta dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto del valore effettivo dei beni asportati. In ogni caso, condannare la società in persona del legale Controparte_6 rapp.te pro tempore, a restituire alla società la somma di € Parte_1
2.188,68 versata - in pendenza del presente giudizio di appello - in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di “spese di lite” liquidate, oltre agli interessi legali dalla data dell'esborso fino al saldo effettivo. Rigettare l'appello incidentale proposto dalla società perché Controparte_6 infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.” pagina 2 di 12 Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così provvedere: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, nulle, illegittime, infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la appellata sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi d'accoglimento delle domande della RITENERE E DICHIARARE Parte_1
1) la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 tempore, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n°45;
2) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2
Sede Legale in Milano, Corso Como 17, tenute, ciascuna per la propria quota, a tenere indenne e manlevare la società dalle richieste della Appellante e Controparte_1 conseguentemente condannarle, ciascuna per la sua quota, a quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere in favore della parte Appellante per i fatti di cui è causa 3) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a.”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e premesse le declaratorie tutte del caso, così pronunciare: Nel merito:
- in via principale: respingere l'appello avversario e confermare il rigetto di tutte le domande proposte da
[...]
; Parte_1
- in subordine: rigettare tutte le domande, anche di manleva, proposte nei confronti di
[...]
Controparte_6
- in via incidentale: in riforma della sentenza appellata, condannare e/o Parte_1
alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado a favore della Controparte_1 terza chiamata anche con riferimento alle fasi di studio della Controparte_6 controversia, introduttiva e istruttoria, da liquidarsi, come da DM 55/2014, in Euro 4.711,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. o nel diverso importo ritenuto di giustizia, fermo l'importo già liquidato per la fase decisionale o il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia. pagina 3 di 12 In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La convenne in giudizio innanzi al tribunale di Parte_1
Milano la società incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
– al fine di ottenere, previo accertamento della Controparte_5 responsabilità della convenuta per il furto della propria attrezzatura avvenuto all'interno dei locali della struttura alberghiera, la condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 28.000,00 oltre interessi ovvero, in subordine, alla minore somma determinata ai sensi degli artt. 1785 bis, 1783 c.c. L'attrice espose che il giorno 27 marzo 2017 presso la sala dell'hotel era previsto lo svolgimento di un evento promozionale relativo al CP_1 marchio;
che per tale ragione il sig. , legale rappresentante di CP_7 Parte_2
coaudiuvato dai propri dipendenti, tutti ospiti della struttura Parte_1 alberghiera, il pomeriggio del 26 marzo aveva allestito il salone dove il giorno successivo si sarebbe tenuto l'evento con le proprie attrezzature;
che verso le 22.00 il sig. era stato avvisato dal personale della reception della Parte_2 possibile sottrazione dell'attrezzatura e che, effettivamente, recatosi sul posto, aveva constatato la mancanza di vari beni del complessivo valore di € 42.010,50 (in particolare 1 telecamera marca Panasonic, 2 Monitor di rimando Panasonic, 3 Piastre a Slitta e 4 Teste Fluida del cavalletto); che per tali fatti veniva sporta denuncia querela e che il relativo procedimento penale veniva archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato. contestò tutto quanto ex adverso dedotto e chiese di estendere Controparte_1 il contraddittorio a e quali coassicuratrici. Anche le Controparte_6 CP_2 terze chiamate si costituirono in giudizio, associandosi alle difese dell'assicurata. Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 7383/2023 pubblicata il 28.09.2023, il tribunale rigettò la domanda e condannò l'attrice a rifondere a convenuta e terze chiamate le spese di lite. Il primo giudice reputò indimostrato il furto di tutta l'attrezzatura denunciata sottratta e il valore delle stessa, nonché le modalità con cui sarebbe stata perpetrata l'azione delittuosa. Rilevò inoltre l'autonomia dei servizi relativi all'utilizzo della sala congressi rispetto alla tipica prestazione alberghiera, qualificando il rapporto contrattuale di cui gli attori assumevano l'inadempimento, quale appalto di servizi e osservò che Parte_1
pagina 4 di 12 appaltatore del contratto di noleggio, non aveva provato, nella qualità di custode dell'attrezzatura allocata nella sala, di avere adottato tutte le misure necessarie ad impedire l'evento. Ha proposto impugnazione la Si è costituita Parte_3
e che ha svolto appello incidentale. Controparte_1 CP_8 [...]
è stata dichiarata contumace. Disposta la prova testimoniale Controparte_2 richiesta dall'appellante, fissata l'udienza del 20 febbraio 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
*** L'appello principale
1°. L'appellante lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta e, in generale, la lacunosità e contraddittorietà della motivazione. Il tribunale avrebbe in primo luogo esaminato il quantum della domanda risarcitoria affermando il valore praticamente nullo delle attrezzature, senza supportare in maniera oggettiva il proprio ragionamento ma operando una lettura distorta della documentazione (sub docc. 10 e 16). Solo in seconda battuta avrebbe esaminato l'an, concludendo per l'assenza di prova della presenza delle attrezzature, contestando il rilievo probatorio della denuncia querela, omettendo tuttavia contraddittoriamente di ammettere la prova testimoniale richiesta dall'attrice sulle circostanze di tempo e di luogo in cui veniva perpetrata l'azione delittuosa e sui beni sottratti.
2°. Si deduce l'erronea qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, qualificato dal primo giudice come appalto di servizi e non come contratto d'albergo nonché l'infondatezza giuridica delle argomentazioni spese dal tribunale nel sostenere la condotta negligente della società nonché la mancata ottemperanza da parte del legale rappresentante della società appellante all'onere di cui all'art. 1785 ter c.c.
L'appello incidentale impugna la regolamentazione delle spese di lite disposta in suo favore e, CP_3 in particolare, la motivazione con la quale il tribunale ha ritenuto di dovere liquidare le spese in favore della compagnia assicurativa limitatamente alla fase decisoria con riferimento all'attività difensiva espletata dal nuovo difensore, obliterando il fatto che la terza chiamata era stata in precedenza assistita da altro pagina 5 di 12 difensore e dunque ad essa andavano liquidati i compensi per tutte le fasi processuali nelle quali risultava essere stata assistita.
* L'opinione della Corte L'impugnazione è fondata. Occorre partire dall'esame della seconda censura relativa alla qualificazione giuridica del rapporto. A tal fine è bene riepilogare i fatti di causa di rilievo. Il 26.03.2017 il legale rappresentante di e altri Parte_1 quattro addetti pernottarono presso l' . La prenotazione e il Controparte_5 pagamento della struttura alberghiera fu effettuata dall'agenzia di viaggi
[...]
(docc. 14 e 15 appellanti). Quest'ultima aveva concluso, sempre con CP_9
l'hotel Michelangelo Milano, anche un contratto (doc. 5 appellato) avente ad oggetto l'affitto di una delle sale dell'albergo per la data del 27.03.2017, comprensivo di alcuni servizi aggiuntivi (segreteria e guardaroba) e altri quotati come extra (garage). Era infatti programmato un evento inerente la promozione di una marca di cosmetici all'interno di una delle sale dell'albergo e
[...] era stata incaricata delle riprese. La sera del 26 il personale di Parte_1 [...] depositò le attrezzature che avrebbe dovuto utilizzare il giorno Parte_1 successivo all'interno della sala. A distanza di qualche ora, la circostanza non è contestata, il sig. fu informato dalla reception che il personale Parte_4 addetto alla sorveglianza aveva ricevuto una telefonata dal garagista dell'albergo il quale aveva notato due individui in fuga dall'uscita di sicurezza. Il primo giudice ha ritenuto che essendo le attrezzature state depositate non negli spazi comuni dell'albergo, ma nella sala Michelangelo, in virtù di un contratto distinto da quello alberghiero e in ragione dell'attività di impresa che avrebbe dovuto effettuare il giorno successivo, quest'ultima Parte_1 era l'unica responsabile della custodia delle attrezzature. Si tratta di argomentazioni non condivise dalla Corte. Il tribunale non ha, ad avviso del Collegio, correttamente considerato alcune peculiarità del caso concreto. In particolare (a) che il fatto è avvenuto il giorno prima la decorrenza del contratto relativo ai servizi della sala congressi;
(b) che la sala in questione era all'interno della struttura alberghiera;
(c) che gli addetti di erano clienti dell'albergo. Parte_1
pagina 6 di 12 Al momento del furto la struttura alberghiera era ancora custode dei locali ove vennero depositate le attrezzature. L'hotel Michelangelo non ha fornito alcuna dimostrazione di avere trasferito anticipatamente a né tanto Parte_1 meno alla controparte contrattuale la custodia della sala. E' inoltre CP_9 provata la piena consapevolezza degli addetti al ricevimento del deposito dell'attrezzatura, tant'è che il sig. apprese del furto da una telefonata Parte_4 di un impiegato dell'albergo (si vedano a riguardo le concordi dichiarazioni dei testi). Va altresì considerato che l'attrezzatura era stata portata all'interno dell'albergo dal cliente che, dovendo pernottare nella struttura, ha CP_1 depositato e montato le attrezzature che il giorno successivo avrebbe dovuto utilizzare, all'interno del locale pertinenziale alla struttura alberghiera. Considerato pertanto che il contratto avente ad oggetto l'utilizzo della sala congressi non aveva ancora avuto inizio di esecuzione, che invece erano in corso di adempimento le prestazioni tipicamente alberghiere, che i beni in questione erano in uso al cliente, deve farsi applicazione della disciplina propria della responsabilità dell'albergatore. Non è dunque corretto ritenere che, trattandosi di un contratto misto di albergo e di appalto di servizi, secondo la teoria dell'assorbimento vada applicata la disciplina della fattispecie contrattuale prevalente, da identificarsi, nella specie, nell'appalto di servizi. Che fossero rapporti contrattuali autonomi si desume anche dalla circostanza che
[...]
ha fatturato separatamente le prestazioni alberghiere (doc. 15 CP_5 appellante) e non ha incluso nel contratto relativo all'utilizzo della sala (doc. 5 appellato) le prestazioni alberghiere che sono state evidentemente concordate separatamente. Dovendo fare riferimento alla normativa in materia di deposito in albergo, si osserva che:
- è irrilevante che parte del contratto di albergo sia e non CP_9 [...] in quanto, ai fini della responsabilità dell'albergatore, per la Parte_1 sottrazione delle cose portate nel locale rientrano nella ampia accezione di cliente, come indicata all'art 1783 c.c. tutti coloro che godono del servizio indipendentemente dal fatto di avere assunto la veste di contro parte contrattuale dell'albergatore, quali terzi beneficiari della prestazione assunta dall'albergatore (Cass. Sez. 3, 08/07/1981, n. 4468)
- la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei pagina 7 di 12 locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio (Cass. Sez. 3, 14/02/2024, n. 4132)
- come stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza ultima citata, la responsabilità dell'albergatore abbraccia le cose portate dal cliente all'interno (non solo dell'albergo, ma anche) dei locali di sua pertinenza, locali nella cui tipologia certamente rientrava la sala congressi del;
CP_1
-era a carico dell'albergatore l'onere di fornire la prova liberatoria (Cass. ult. cit), cosa in tal caso non verificatasi, posto che il compendio istruttorio disponibile (documentale e testimoniale) ha casomai fornito indicazioni di segno opposto in punto mancata adozione o comunque mancato utilizzo, ad esempio, di adeguati sistemi di videosorveglianza, mancata chiusura a chiave del locale, nonché circa le ingombranti e vistose dimensioni del materiale svanito, che i malviventi poterono trafugare indisturbati;
- conviene ricordare l'altra regola vigente in subiecta materia per cui ove il cliente non affidi in custodia i propri beni all'albergatore, il regime di responsabilità seguirà il disposto del co. 3° dell'art. 1783 c.c. ovvero, qualora fornisca la prova della colpa dell'albergatore, dell'art. 1785 bis c.c.
-sussistevano pertanto gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale qui azionata, essendo l'impresa alberghiera incorsa nell'inottemperanza all'obbligo di custodia e salvaguardia dei beni dei clienti. E' appena il caso di accennare brevemente, mancando una specifica e precisa confutazione della circostanza, al fatto che risulta altresì provata l'immissione in albergo delle attrezzature elencate nella denuncia (Telecamera di marca Panasonic mod. AJPX800 della serie telecamere Broadcast corredata di ottica Broadcast Canon HJ21x; Monitor di rimando Panasonic LHBT800; Piastra a slitta;
4) Testa fluida del cavalletto avente sigla Cartoni C-20) e la loro sottrazione. Si richiama in proposito la denuncia (doc. 2) il cui valore di prova meramente indiziaria ha trovato conforto nella prova testimoniale assunta in questo grado di giudizio (si leggano le concordanti dichiarazioni dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
Della sottrazione l' è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. Controparte_5
1785 bis c.c.. Non risulta infatti che sia stata assicurata una benché minima sorveglianza delle zone di accesso alla struttura alberghiera e dei locali ad essa pertinenziali e neppure che fosse stata consegnata al cliente la chiave della sala. Quest'ultima circostanza è data presuntivamente per provata dalle appellate, benché l'abbia contestata. Non potendo onerarsi il cliente Parte_1
pagina 8 di 12 della prova negativa, era semmai la struttura alberghiera a dovere fornire la prova di avere consegnato la chiave della sala al cliente. E' poi provato che i dipendenti dell'hotel fossero informati della presenza delle CP_1 attrezzature in sala, tanto che furono loro ad avvisare il legale rappresentate di del furto, consumato intorno alle 22.00, dunque in un orario Parte_1 in cui l'attività dell'albergo era ancora in piena fase operativa. Occorre rammentare che, per la giurisprudenza, l'albergatore risponde a titolo di colpa e senza limiti del furto dei beni del cliente dovuto a carenze organizzative o di sicurezza, a meno che non provi che la prevenzione dell'illecito avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato rispetto al prezzo delle prestazioni alberghiere e al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere (cfr Cassazione civile sez. III, 07/05/2009, n.10493; Cassazione civile 05/1272008 n. 28812). Considerato che la non ha fornito Controparte_1 alcuna prova delle cautele adottate per prevenire furti all'interno delle proprie pertinenze, che peraltro è stata possibile la sottrazione di beni di non agevole occultamento, deve ritenersi che alcun tipo di controllo fu adottato per scongiurare eventi del genere. In riforma della sentenza di primo grado va pertanto affermata la responsabilità contrattuale dell' per i fatti occorsi la sera del 26 marzo 2017. Controparte_5
L'accoglimento dell'appello comporta la delibazione sul quantum, del quale le parti lamentano rispettivamente un'ingiustificata svalutazione da parte del tribunale ed al contrario una sua sovrastima nelle richieste risarcitorie. La documentazione in atti elenca anche attrezzature diverse da quelle oggetto di furto. Di conseguenza, si rende necessario operare un distinguo al fine di individuare correttamente il valore di acquisto dei soli beni oggetto di furto, su cui calcolare l'ammortamento. Nello specifico: (x) quanto alla piastra a slitta, si rileva l'assenza di qualsivoglia documentazione fiscale attestante il suo valore che, pertanto, non deve essere considerato ai fini risarcitori;
(xx) quanto alla telecamera di marca Parasonic mod. AJPX800 della serie telecamere Broadcast e al monitor di rimando Panasonic LHBT800, questi sono due dei sei beni presi in considerazione dal DDT n. 7579 del 29.09.2015, nonché dal riscatto finale di cui alla fattura n. 988/2015 (cfr. doc. 10, pp. 1-7). Per determinare il valore di tali bene si rende quindi necessario adottare un criterio proporzionale, basato sul rapporto tra il valore indicato nella fattura di pagina 9 di 12 riscatto – pari ad euro 200,00 per la telecamera e a euro 50,00 per il monitor di rimando – e il valore complessivo del noleggio intercorso dal 29.09.2015 al 29.01.2015. Tale approccio consente di attribuire un valore di euro 9.720,00 alla telecamera di marca Panasonic mod. AJPX800 e di euro 2.430,00 al monitor di rimando Panasonic LHBT800, cui vanno sommati gli importi di riscatto sopraindicati, per un valore complessivo, rispettivamente, di euro 9.920,00 e di euro 2.480,00; (xxx) quanto all' ottica Broadcast Canon HJ21x, il suo valore deve essere determinato mediante la somma algebrica tra gli importi corrisposti a titolo di noleggio e quello versato a titolo di riscatto (cfr. doc. 10, pp. 15-18), giungendo in tal modo al valore complessivo di euro 7.270,00; (xxxx) infine, quanto alla testa fluida del cavalletto avente sigla Cartoni C-20, il suo valore a nuovo deve essere individuato in euro 2.800,00, come espressamente indicato dall'offerta 2015-OFC-0000313 del 21.09.2015 (cfr. doc. 10, p. 9). Alla luce di tali considerazioni, il valore complessivo di acquisto dei beni oggetto di furto risulta pari ad euro 22.470,00, importo determinato tenendo conto anche dei canoni mensili corrisposti dall'appaltatore per i beni sottratti, non potendosi fare riferimento esclusivo al valore di riscatto di cui alle fatture prodotte sub doc. 16 appellante, contrariamente a quanto asseriscono le parti appellate, secondo un' impostazione difensiva sposata dal primo giudice, che ha ritenuto il valore delle attrezzature stimato da in € 28.000,00 Parte_1
<<non solo enormemente gonfiato ma praticamente nullo anche in considerazione della loro>
finale ammortizzazione>>. Il parametro da considerare non può infatti che essere il valore complessivo di partenza (rate di noleggio + riscatto) in quanto corrispondente agli esborsi sostenuti dall'appellante per la disponibilità delle attrezzature, pari, in base alle fatture prodotte, non già a € 42.010,50 bensì a € 22.740,00. Il fatto che tali attrezzature dovevano essere utilizzate il giorno successivo a fini professionali smentisce l'assunto in base al quale il valore di tali beni era all'epoca dei fatti insignificante. L'indicazione contenuta nel contratto di noleggio di una rapida obsolescenza è funzionale a stabilire l'obbligo a carico dell'utilizzatore di corrispondere integralmente il corrispettivo di noleggio, senza che, in alcun modo, l'eventuale anticipata restituzione del bene prima della scadenza del contratto, possa influire sull'importo complessivo del canone. Piuttosto la circostanza che si trattasse di attrezzatura acquistata da oltre due anni implica pagina 10 di 12 una sensibile riduzione del valore commerciale della suddetta attrezzatura che, in via equitativa, deve ritenersi ridotta della metà, tenuto conto dell'epoca di acquisto e dell'utilizzo professionale della stessa. Il danno da risarcire ammonta pertanto a € 11.370,00. Trattandosi di un debito di valore detto importo deve essere rivalutato sulla base degli indici istat FOI dalla data del fatto a quella della pubblicazione della sentenza oltre interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c. sugli importi via via annualmente rivalutati sempre dal 26 marzo 2017 alla presente sentenza. Sull'importo finale, così computato, decorrono gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 cc dalla sentenza al saldo. Va conseguentemente accolta la domanda di manleva proposta da CP_1 nei confronti di e ai
[...] Controparte_10 Controparte_2 sensi dell'art. 1911 c.c. quali coassicuratrici della Responsabilità Civile, in virtù della polizza assicurativa n°761801550 (Doc.2/4). Le terze chiamate devono pertanto essere condannate a tenere indenne e manlevare da quanto da questa corrisposto a titolo di capitale, Controparte_1 interessi e spese di lite a nei limiti della quota del 50% Parte_1 ciascuna al netto della franchigia contrattuale.
* L'esame del gravame incidentale è superato dalla totale riforma della sentenza di I grado in senso favorevole all'appellante principale, cui consegue la necessaria revisione del capo delle spese. Queste ultime si regolano in base al principio di soccombenza, sia con riferimento ai rapporti tra e Parte_1
che con riguardo ai rapporti tra assicurata e terze chiamate. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo in conformità alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore di causa, determinato sulla base dell'importo liquidato, e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale di Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7383/2023 del 28.09.2023, in totale riforma così provvede: 1)in accoglimento dell'impugnazione principale, previa riforma della sentenza impugnata, accerta la responsabilità ai sensi dell'art. 1785 bis c.c. della per il furto subito all'interno dei locali dell'hotel Controparte_1 CP_1
pagina 11 di 12 da e, conseguentemente, condanna Parte_1 CP_1
a risarcire il danno a che si liquida in € 11.370,00 oltre
[...] Parte_3 rivalutazione, dalla data del 26.03.2017 a quella della pubblicazione della sentenza, interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c. sugli importi via via annualmente rivalutati, sempre dal 26 marzo 2017 alla presente sentenza, oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 cc sull'importo finale dalla sentenza al saldo;
2)in accoglimento della domanda subordinata condanna
[...]
e ai sensi dell'art. 1911 c.c. a tenere Controparte_10 Controparte_2 indenne e manlevare da quanto l'assicurata corrisponderà a Controparte_1 titolo di capitale, interessi e spese di lite a nei limiti della Parte_1 quota del 50% ciascuna, al netto della franchigia contrattuale;
3)dichiara assorbita l'impugnazione incidentale;
4)condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano per il I grado in € 4.500,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e per il II grado in € 5.200,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; condanna
[...]
e ciascuna nei limiti della quota del Controparte_10 Controparte_2
50%, a rifondere a le spese di lite che si liquidano per il I grado Controparte_1 in € 4.500,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e per il II grado in € 5.200,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, del 26 febbraio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 379/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL PROGRESSO 7, 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO presso lo studio dell'avv. BIZZARRI FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CITTADINI NICOLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Via Pio XI 11, 20025 LEGNANO presso lo studio dell'avv. TORRACA VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 12 (C.F. , elettivamente Controparte_3 P.IVA_4 domiciliato in VIA LOVANIO 10, 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. LONGO ENRICO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VANZULLI PIETRO
APPELLATI avente ad oggetto: Deposito sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e domanda, in totale riforma della sentenza appellata, n. 7383/2023, pubblicata il 28/09/2023, a definizione del procedimento iscritto al n. 35653/2021 e notificata il 04/01/2024, In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_1 già quale incorporante per fusione la società Controparte_4 Controparte_5 in ordine al furto subìto all'interno dei locali di proprietà della stessa, ubicati in
[...]
Milano, Piazza Luigi di Savoia n. 6, in data 26 marzo 2017 da parte della
[...]
e, per l'effetto, condannarla a risarcire all'attrice la somma di € Parte_1
28.000,00, o la diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di equità e giustizia, oltre interessi di mora dalla data del furto fino al saldo. In via subordinata, qualora non venisse accertata la piena responsabilità ex art. 1785 bis c.c. della società convenuta, condannare comunque la stessa al risarcimento dei danni subìti dalla società attrice per la sottrazione delle attrezzature occorsa in data 26 marzo 2017 all'interno dell' determinando l'ammontare del risarcimento ai sensi Controparte_5 dell'art. 1783 c.c. nella misura che sarà ritenuta dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto del valore effettivo dei beni asportati. In ogni caso, condannare la società in persona del legale Controparte_6 rapp.te pro tempore, a restituire alla società la somma di € Parte_1
2.188,68 versata - in pendenza del presente giudizio di appello - in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di “spese di lite” liquidate, oltre agli interessi legali dalla data dell'esborso fino al saldo effettivo. Rigettare l'appello incidentale proposto dalla società perché Controparte_6 infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.” pagina 2 di 12 Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così provvedere: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, nulle, illegittime, infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la appellata sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi d'accoglimento delle domande della RITENERE E DICHIARARE Parte_1
1) la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 tempore, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n°45;
2) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2
Sede Legale in Milano, Corso Como 17, tenute, ciascuna per la propria quota, a tenere indenne e manlevare la società dalle richieste della Appellante e Controparte_1 conseguentemente condannarle, ciascuna per la sua quota, a quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondere in favore della parte Appellante per i fatti di cui è causa 3) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a.”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e premesse le declaratorie tutte del caso, così pronunciare: Nel merito:
- in via principale: respingere l'appello avversario e confermare il rigetto di tutte le domande proposte da
[...]
; Parte_1
- in subordine: rigettare tutte le domande, anche di manleva, proposte nei confronti di
[...]
Controparte_6
- in via incidentale: in riforma della sentenza appellata, condannare e/o Parte_1
alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado a favore della Controparte_1 terza chiamata anche con riferimento alle fasi di studio della Controparte_6 controversia, introduttiva e istruttoria, da liquidarsi, come da DM 55/2014, in Euro 4.711,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. o nel diverso importo ritenuto di giustizia, fermo l'importo già liquidato per la fase decisionale o il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia. pagina 3 di 12 In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La convenne in giudizio innanzi al tribunale di Parte_1
Milano la società incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
– al fine di ottenere, previo accertamento della Controparte_5 responsabilità della convenuta per il furto della propria attrezzatura avvenuto all'interno dei locali della struttura alberghiera, la condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 28.000,00 oltre interessi ovvero, in subordine, alla minore somma determinata ai sensi degli artt. 1785 bis, 1783 c.c. L'attrice espose che il giorno 27 marzo 2017 presso la sala dell'hotel era previsto lo svolgimento di un evento promozionale relativo al CP_1 marchio;
che per tale ragione il sig. , legale rappresentante di CP_7 Parte_2
coaudiuvato dai propri dipendenti, tutti ospiti della struttura Parte_1 alberghiera, il pomeriggio del 26 marzo aveva allestito il salone dove il giorno successivo si sarebbe tenuto l'evento con le proprie attrezzature;
che verso le 22.00 il sig. era stato avvisato dal personale della reception della Parte_2 possibile sottrazione dell'attrezzatura e che, effettivamente, recatosi sul posto, aveva constatato la mancanza di vari beni del complessivo valore di € 42.010,50 (in particolare 1 telecamera marca Panasonic, 2 Monitor di rimando Panasonic, 3 Piastre a Slitta e 4 Teste Fluida del cavalletto); che per tali fatti veniva sporta denuncia querela e che il relativo procedimento penale veniva archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato. contestò tutto quanto ex adverso dedotto e chiese di estendere Controparte_1 il contraddittorio a e quali coassicuratrici. Anche le Controparte_6 CP_2 terze chiamate si costituirono in giudizio, associandosi alle difese dell'assicurata. Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 7383/2023 pubblicata il 28.09.2023, il tribunale rigettò la domanda e condannò l'attrice a rifondere a convenuta e terze chiamate le spese di lite. Il primo giudice reputò indimostrato il furto di tutta l'attrezzatura denunciata sottratta e il valore delle stessa, nonché le modalità con cui sarebbe stata perpetrata l'azione delittuosa. Rilevò inoltre l'autonomia dei servizi relativi all'utilizzo della sala congressi rispetto alla tipica prestazione alberghiera, qualificando il rapporto contrattuale di cui gli attori assumevano l'inadempimento, quale appalto di servizi e osservò che Parte_1
pagina 4 di 12 appaltatore del contratto di noleggio, non aveva provato, nella qualità di custode dell'attrezzatura allocata nella sala, di avere adottato tutte le misure necessarie ad impedire l'evento. Ha proposto impugnazione la Si è costituita Parte_3
e che ha svolto appello incidentale. Controparte_1 CP_8 [...]
è stata dichiarata contumace. Disposta la prova testimoniale Controparte_2 richiesta dall'appellante, fissata l'udienza del 20 febbraio 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
*** L'appello principale
1°. L'appellante lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta e, in generale, la lacunosità e contraddittorietà della motivazione. Il tribunale avrebbe in primo luogo esaminato il quantum della domanda risarcitoria affermando il valore praticamente nullo delle attrezzature, senza supportare in maniera oggettiva il proprio ragionamento ma operando una lettura distorta della documentazione (sub docc. 10 e 16). Solo in seconda battuta avrebbe esaminato l'an, concludendo per l'assenza di prova della presenza delle attrezzature, contestando il rilievo probatorio della denuncia querela, omettendo tuttavia contraddittoriamente di ammettere la prova testimoniale richiesta dall'attrice sulle circostanze di tempo e di luogo in cui veniva perpetrata l'azione delittuosa e sui beni sottratti.
2°. Si deduce l'erronea qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, qualificato dal primo giudice come appalto di servizi e non come contratto d'albergo nonché l'infondatezza giuridica delle argomentazioni spese dal tribunale nel sostenere la condotta negligente della società nonché la mancata ottemperanza da parte del legale rappresentante della società appellante all'onere di cui all'art. 1785 ter c.c.
L'appello incidentale impugna la regolamentazione delle spese di lite disposta in suo favore e, CP_3 in particolare, la motivazione con la quale il tribunale ha ritenuto di dovere liquidare le spese in favore della compagnia assicurativa limitatamente alla fase decisoria con riferimento all'attività difensiva espletata dal nuovo difensore, obliterando il fatto che la terza chiamata era stata in precedenza assistita da altro pagina 5 di 12 difensore e dunque ad essa andavano liquidati i compensi per tutte le fasi processuali nelle quali risultava essere stata assistita.
* L'opinione della Corte L'impugnazione è fondata. Occorre partire dall'esame della seconda censura relativa alla qualificazione giuridica del rapporto. A tal fine è bene riepilogare i fatti di causa di rilievo. Il 26.03.2017 il legale rappresentante di e altri Parte_1 quattro addetti pernottarono presso l' . La prenotazione e il Controparte_5 pagamento della struttura alberghiera fu effettuata dall'agenzia di viaggi
[...]
(docc. 14 e 15 appellanti). Quest'ultima aveva concluso, sempre con CP_9
l'hotel Michelangelo Milano, anche un contratto (doc. 5 appellato) avente ad oggetto l'affitto di una delle sale dell'albergo per la data del 27.03.2017, comprensivo di alcuni servizi aggiuntivi (segreteria e guardaroba) e altri quotati come extra (garage). Era infatti programmato un evento inerente la promozione di una marca di cosmetici all'interno di una delle sale dell'albergo e
[...] era stata incaricata delle riprese. La sera del 26 il personale di Parte_1 [...] depositò le attrezzature che avrebbe dovuto utilizzare il giorno Parte_1 successivo all'interno della sala. A distanza di qualche ora, la circostanza non è contestata, il sig. fu informato dalla reception che il personale Parte_4 addetto alla sorveglianza aveva ricevuto una telefonata dal garagista dell'albergo il quale aveva notato due individui in fuga dall'uscita di sicurezza. Il primo giudice ha ritenuto che essendo le attrezzature state depositate non negli spazi comuni dell'albergo, ma nella sala Michelangelo, in virtù di un contratto distinto da quello alberghiero e in ragione dell'attività di impresa che avrebbe dovuto effettuare il giorno successivo, quest'ultima Parte_1 era l'unica responsabile della custodia delle attrezzature. Si tratta di argomentazioni non condivise dalla Corte. Il tribunale non ha, ad avviso del Collegio, correttamente considerato alcune peculiarità del caso concreto. In particolare (a) che il fatto è avvenuto il giorno prima la decorrenza del contratto relativo ai servizi della sala congressi;
(b) che la sala in questione era all'interno della struttura alberghiera;
(c) che gli addetti di erano clienti dell'albergo. Parte_1
pagina 6 di 12 Al momento del furto la struttura alberghiera era ancora custode dei locali ove vennero depositate le attrezzature. L'hotel Michelangelo non ha fornito alcuna dimostrazione di avere trasferito anticipatamente a né tanto Parte_1 meno alla controparte contrattuale la custodia della sala. E' inoltre CP_9 provata la piena consapevolezza degli addetti al ricevimento del deposito dell'attrezzatura, tant'è che il sig. apprese del furto da una telefonata Parte_4 di un impiegato dell'albergo (si vedano a riguardo le concordi dichiarazioni dei testi). Va altresì considerato che l'attrezzatura era stata portata all'interno dell'albergo dal cliente che, dovendo pernottare nella struttura, ha CP_1 depositato e montato le attrezzature che il giorno successivo avrebbe dovuto utilizzare, all'interno del locale pertinenziale alla struttura alberghiera. Considerato pertanto che il contratto avente ad oggetto l'utilizzo della sala congressi non aveva ancora avuto inizio di esecuzione, che invece erano in corso di adempimento le prestazioni tipicamente alberghiere, che i beni in questione erano in uso al cliente, deve farsi applicazione della disciplina propria della responsabilità dell'albergatore. Non è dunque corretto ritenere che, trattandosi di un contratto misto di albergo e di appalto di servizi, secondo la teoria dell'assorbimento vada applicata la disciplina della fattispecie contrattuale prevalente, da identificarsi, nella specie, nell'appalto di servizi. Che fossero rapporti contrattuali autonomi si desume anche dalla circostanza che
[...]
ha fatturato separatamente le prestazioni alberghiere (doc. 15 CP_5 appellante) e non ha incluso nel contratto relativo all'utilizzo della sala (doc. 5 appellato) le prestazioni alberghiere che sono state evidentemente concordate separatamente. Dovendo fare riferimento alla normativa in materia di deposito in albergo, si osserva che:
- è irrilevante che parte del contratto di albergo sia e non CP_9 [...] in quanto, ai fini della responsabilità dell'albergatore, per la Parte_1 sottrazione delle cose portate nel locale rientrano nella ampia accezione di cliente, come indicata all'art 1783 c.c. tutti coloro che godono del servizio indipendentemente dal fatto di avere assunto la veste di contro parte contrattuale dell'albergatore, quali terzi beneficiari della prestazione assunta dall'albergatore (Cass. Sez. 3, 08/07/1981, n. 4468)
- la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei pagina 7 di 12 locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio (Cass. Sez. 3, 14/02/2024, n. 4132)
- come stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza ultima citata, la responsabilità dell'albergatore abbraccia le cose portate dal cliente all'interno (non solo dell'albergo, ma anche) dei locali di sua pertinenza, locali nella cui tipologia certamente rientrava la sala congressi del;
CP_1
-era a carico dell'albergatore l'onere di fornire la prova liberatoria (Cass. ult. cit), cosa in tal caso non verificatasi, posto che il compendio istruttorio disponibile (documentale e testimoniale) ha casomai fornito indicazioni di segno opposto in punto mancata adozione o comunque mancato utilizzo, ad esempio, di adeguati sistemi di videosorveglianza, mancata chiusura a chiave del locale, nonché circa le ingombranti e vistose dimensioni del materiale svanito, che i malviventi poterono trafugare indisturbati;
- conviene ricordare l'altra regola vigente in subiecta materia per cui ove il cliente non affidi in custodia i propri beni all'albergatore, il regime di responsabilità seguirà il disposto del co. 3° dell'art. 1783 c.c. ovvero, qualora fornisca la prova della colpa dell'albergatore, dell'art. 1785 bis c.c.
-sussistevano pertanto gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale qui azionata, essendo l'impresa alberghiera incorsa nell'inottemperanza all'obbligo di custodia e salvaguardia dei beni dei clienti. E' appena il caso di accennare brevemente, mancando una specifica e precisa confutazione della circostanza, al fatto che risulta altresì provata l'immissione in albergo delle attrezzature elencate nella denuncia (Telecamera di marca Panasonic mod. AJPX800 della serie telecamere Broadcast corredata di ottica Broadcast Canon HJ21x; Monitor di rimando Panasonic LHBT800; Piastra a slitta;
4) Testa fluida del cavalletto avente sigla Cartoni C-20) e la loro sottrazione. Si richiama in proposito la denuncia (doc. 2) il cui valore di prova meramente indiziaria ha trovato conforto nella prova testimoniale assunta in questo grado di giudizio (si leggano le concordanti dichiarazioni dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
Della sottrazione l' è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. Controparte_5
1785 bis c.c.. Non risulta infatti che sia stata assicurata una benché minima sorveglianza delle zone di accesso alla struttura alberghiera e dei locali ad essa pertinenziali e neppure che fosse stata consegnata al cliente la chiave della sala. Quest'ultima circostanza è data presuntivamente per provata dalle appellate, benché l'abbia contestata. Non potendo onerarsi il cliente Parte_1
pagina 8 di 12 della prova negativa, era semmai la struttura alberghiera a dovere fornire la prova di avere consegnato la chiave della sala al cliente. E' poi provato che i dipendenti dell'hotel fossero informati della presenza delle CP_1 attrezzature in sala, tanto che furono loro ad avvisare il legale rappresentate di del furto, consumato intorno alle 22.00, dunque in un orario Parte_1 in cui l'attività dell'albergo era ancora in piena fase operativa. Occorre rammentare che, per la giurisprudenza, l'albergatore risponde a titolo di colpa e senza limiti del furto dei beni del cliente dovuto a carenze organizzative o di sicurezza, a meno che non provi che la prevenzione dell'illecito avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato rispetto al prezzo delle prestazioni alberghiere e al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere (cfr Cassazione civile sez. III, 07/05/2009, n.10493; Cassazione civile 05/1272008 n. 28812). Considerato che la non ha fornito Controparte_1 alcuna prova delle cautele adottate per prevenire furti all'interno delle proprie pertinenze, che peraltro è stata possibile la sottrazione di beni di non agevole occultamento, deve ritenersi che alcun tipo di controllo fu adottato per scongiurare eventi del genere. In riforma della sentenza di primo grado va pertanto affermata la responsabilità contrattuale dell' per i fatti occorsi la sera del 26 marzo 2017. Controparte_5
L'accoglimento dell'appello comporta la delibazione sul quantum, del quale le parti lamentano rispettivamente un'ingiustificata svalutazione da parte del tribunale ed al contrario una sua sovrastima nelle richieste risarcitorie. La documentazione in atti elenca anche attrezzature diverse da quelle oggetto di furto. Di conseguenza, si rende necessario operare un distinguo al fine di individuare correttamente il valore di acquisto dei soli beni oggetto di furto, su cui calcolare l'ammortamento. Nello specifico: (x) quanto alla piastra a slitta, si rileva l'assenza di qualsivoglia documentazione fiscale attestante il suo valore che, pertanto, non deve essere considerato ai fini risarcitori;
(xx) quanto alla telecamera di marca Parasonic mod. AJPX800 della serie telecamere Broadcast e al monitor di rimando Panasonic LHBT800, questi sono due dei sei beni presi in considerazione dal DDT n. 7579 del 29.09.2015, nonché dal riscatto finale di cui alla fattura n. 988/2015 (cfr. doc. 10, pp. 1-7). Per determinare il valore di tali bene si rende quindi necessario adottare un criterio proporzionale, basato sul rapporto tra il valore indicato nella fattura di pagina 9 di 12 riscatto – pari ad euro 200,00 per la telecamera e a euro 50,00 per il monitor di rimando – e il valore complessivo del noleggio intercorso dal 29.09.2015 al 29.01.2015. Tale approccio consente di attribuire un valore di euro 9.720,00 alla telecamera di marca Panasonic mod. AJPX800 e di euro 2.430,00 al monitor di rimando Panasonic LHBT800, cui vanno sommati gli importi di riscatto sopraindicati, per un valore complessivo, rispettivamente, di euro 9.920,00 e di euro 2.480,00; (xxx) quanto all' ottica Broadcast Canon HJ21x, il suo valore deve essere determinato mediante la somma algebrica tra gli importi corrisposti a titolo di noleggio e quello versato a titolo di riscatto (cfr. doc. 10, pp. 15-18), giungendo in tal modo al valore complessivo di euro 7.270,00; (xxxx) infine, quanto alla testa fluida del cavalletto avente sigla Cartoni C-20, il suo valore a nuovo deve essere individuato in euro 2.800,00, come espressamente indicato dall'offerta 2015-OFC-0000313 del 21.09.2015 (cfr. doc. 10, p. 9). Alla luce di tali considerazioni, il valore complessivo di acquisto dei beni oggetto di furto risulta pari ad euro 22.470,00, importo determinato tenendo conto anche dei canoni mensili corrisposti dall'appaltatore per i beni sottratti, non potendosi fare riferimento esclusivo al valore di riscatto di cui alle fatture prodotte sub doc. 16 appellante, contrariamente a quanto asseriscono le parti appellate, secondo un' impostazione difensiva sposata dal primo giudice, che ha ritenuto il valore delle attrezzature stimato da in € 28.000,00 Parte_1
<<non solo enormemente gonfiato ma praticamente nullo anche in considerazione della loro>
finale ammortizzazione>>. Il parametro da considerare non può infatti che essere il valore complessivo di partenza (rate di noleggio + riscatto) in quanto corrispondente agli esborsi sostenuti dall'appellante per la disponibilità delle attrezzature, pari, in base alle fatture prodotte, non già a € 42.010,50 bensì a € 22.740,00. Il fatto che tali attrezzature dovevano essere utilizzate il giorno successivo a fini professionali smentisce l'assunto in base al quale il valore di tali beni era all'epoca dei fatti insignificante. L'indicazione contenuta nel contratto di noleggio di una rapida obsolescenza è funzionale a stabilire l'obbligo a carico dell'utilizzatore di corrispondere integralmente il corrispettivo di noleggio, senza che, in alcun modo, l'eventuale anticipata restituzione del bene prima della scadenza del contratto, possa influire sull'importo complessivo del canone. Piuttosto la circostanza che si trattasse di attrezzatura acquistata da oltre due anni implica pagina 10 di 12 una sensibile riduzione del valore commerciale della suddetta attrezzatura che, in via equitativa, deve ritenersi ridotta della metà, tenuto conto dell'epoca di acquisto e dell'utilizzo professionale della stessa. Il danno da risarcire ammonta pertanto a € 11.370,00. Trattandosi di un debito di valore detto importo deve essere rivalutato sulla base degli indici istat FOI dalla data del fatto a quella della pubblicazione della sentenza oltre interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c. sugli importi via via annualmente rivalutati sempre dal 26 marzo 2017 alla presente sentenza. Sull'importo finale, così computato, decorrono gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 cc dalla sentenza al saldo. Va conseguentemente accolta la domanda di manleva proposta da CP_1 nei confronti di e ai
[...] Controparte_10 Controparte_2 sensi dell'art. 1911 c.c. quali coassicuratrici della Responsabilità Civile, in virtù della polizza assicurativa n°761801550 (Doc.2/4). Le terze chiamate devono pertanto essere condannate a tenere indenne e manlevare da quanto da questa corrisposto a titolo di capitale, Controparte_1 interessi e spese di lite a nei limiti della quota del 50% Parte_1 ciascuna al netto della franchigia contrattuale.
* L'esame del gravame incidentale è superato dalla totale riforma della sentenza di I grado in senso favorevole all'appellante principale, cui consegue la necessaria revisione del capo delle spese. Queste ultime si regolano in base al principio di soccombenza, sia con riferimento ai rapporti tra e Parte_1
che con riguardo ai rapporti tra assicurata e terze chiamate. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo in conformità alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore di causa, determinato sulla base dell'importo liquidato, e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale di Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7383/2023 del 28.09.2023, in totale riforma così provvede: 1)in accoglimento dell'impugnazione principale, previa riforma della sentenza impugnata, accerta la responsabilità ai sensi dell'art. 1785 bis c.c. della per il furto subito all'interno dei locali dell'hotel Controparte_1 CP_1
pagina 11 di 12 da e, conseguentemente, condanna Parte_1 CP_1
a risarcire il danno a che si liquida in € 11.370,00 oltre
[...] Parte_3 rivalutazione, dalla data del 26.03.2017 a quella della pubblicazione della sentenza, interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c. sugli importi via via annualmente rivalutati, sempre dal 26 marzo 2017 alla presente sentenza, oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 cc sull'importo finale dalla sentenza al saldo;
2)in accoglimento della domanda subordinata condanna
[...]
e ai sensi dell'art. 1911 c.c. a tenere Controparte_10 Controparte_2 indenne e manlevare da quanto l'assicurata corrisponderà a Controparte_1 titolo di capitale, interessi e spese di lite a nei limiti della Parte_1 quota del 50% ciascuna, al netto della franchigia contrattuale;
3)dichiara assorbita l'impugnazione incidentale;
4)condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano per il I grado in € 4.500,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e per il II grado in € 5.200,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; condanna
[...]
e ciascuna nei limiti della quota del Controparte_10 Controparte_2
50%, a rifondere a le spese di lite che si liquidano per il I grado Controparte_1 in € 4.500,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e per il II grado in € 5.200,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, del 26 febbraio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 12 di 12