Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 59 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Giulio Tarsitano ---- appellante Parte_1
E con l'Avv. Marco Facciolla ---- appellata Controparte_1
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro. Retribuzioni.
Conclusioni per l'appellante: proposta in primo grado da e per l'effetto dichiarare il diritto del lavoratore di Parte_1
essere retribuito dalla quale Capo Unità Tecnica, corrispondente al parametro CP_1
retributivo 230 del CCNL di settore, dal marzo 2014 e, quindi, condannare ala in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di , la somma Parte_1
di e 28.891,59,al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria si spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c.>>;
Conclusioni per l'appellata disporre la conferma integrale della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze>>.
Svolgimento del processo
[...]
, con qualifica di Capo Unità Tecnica, corrispondente al parametro Controparte_2
230 di cui al CCNL del 27/11/2000, e per non essere stato pagato, con riferimento alle mensilità ricomprese tra il mese di marzo 2014 ed il mese di gennaio 2015 nonché alle quote di 13.ma e
14.ma mensilità correlative.
2. La causa veniva istruita con l'audizione di testimoni e con produzioni documentali.
All'esito dei predetti incombenti istruttori, il Tribunale, ritenuto che risultava dimostrato che, nel periodo riguardante le mensilità non erogate, il dipendente si era assentato dal lavoro
(come, d'altronde, eccepito dal datore di lavoro) e che tale assenza non era dipesa “da comportamenti inequivocabili attribuibili al datore di lavoro”, siccome, viceversa, sostenuto dal lavoratore, aveva rigettato le istanze del . Pt_1
Ad avviso del Tribunale, infatti, la remunerazione sarebbe spettata al solo se dovuta Pt_1
a titolo di controprestazione, rispetto ad una prestazione lavorativa effettuata.
Mancando la prova della prestazione doveva, invece, intendersi non dovuta la controprestazione.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello il ricorrente di primo grado, che ha lamentato un malgoverno, da parte del Tribunale, dei principi regolanti l'onere della prova.
Secondo l'appellante, infatti, ad egli competeva solo di dover provare il rapporto lavorativo;
di fatto incontestato. Mentre gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'eventuale assenza ingiustificata dal servizio, da parte del dipendente.
Tale assenza, invece, non era stata dimostrata affatto;
mentre il lavoratore aveva allegato che, nonostante il datore di lavoro avesse diffidato gli altri dipendenti dal prendere ordine da lui, mediante affissione (addì 23/4/2007) di un avviso, in bacheca, dal detto contenuto, egli, “per senso di responsabilità ed attaccamento all'azienda di famiglia, si recava lo stesso quotidianamente al lavoro, ma senza che potesse svolgere i suoi compiti”.
A tutto voler concedere, infine, ha evidenziato che le risultanze istruttorie, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, erano sufficienti a supportare le sue tesi difensive, essendo
“stato ampiamente provato che nel 2014, nonostante tutto, cercasse disperatamente di assolvere ai suoi compiti di capo di organizzazione e controllo del personale”.
4. Costituitasi in sede di gravame, l'appellata ha resistito. 5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 7 gennaio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 Nel caso in trattazione sono incontestati la sussistenza del rapporto di lavoro, la tipologia di inquadramento del lavoratore, nel periodo per il quale sono state chieste giudizialmente le retribuzioni, e la mancata retribuzione.
Il punto nodale da sciogliere, alla luce delle opposte difese, è se la prestazione economica chiesta al datore di lavoro spettasse o meno al lavoratore, a fronte di una reale controprestazione lavorativa.
I.2 Secondo le prospettazioni del lavoratore, infatti, egli, pur presente sui luoghi di lavoro, non avrebbe potuto rendere la propria prestazione, perché osteggiato dal datore di lavoro, che non glielo avrebbe consentito.
Per quest'ultimo, invece, il lavoratore si sarebbe assentato in modo ingiustificato dal lavoro, non maturando, in tal stregua, il diritto allo stipendio.
I.3 Orbene, nei rapporti a prestazioni corrispettive, l'art. 1460 del c.c. consente, effettivamente, che una parte eccepisca all'altra l'inadempimento, così sottraendosi alla propria prestazione.
Il limite di ciò, ovviamente, è la buona fede;
ossia il rifiuto non può avere luogo, se contrario alla buona fede.
La giurisprudenza si esprime in questi termini, al riguardo: <<nel contratto di lavoro ove le prestazioni sono corrispettive in quanto all lavorare dell corrisponde l remunerazione ciascuna parte pu valersi inadempimento prevista dall c.c. dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore possa reagire solo con sanzioni disciplinari o al limite licenziamento oppure col rifiuto ricevere la prestazione parziale a norma e richiesta risarcimento. ne consegue nel caso della lavorativa non tenuto pagamento delle retribuzioni ricorrano condizioni specie sentenza impugnata aveva condannato per periodo quale vi era stata alcuna intercorrente tra scadenza> del periodo di comporto e la data di efficacia del licenziamento, ritenendo che il mantenimento del posto di lavoro del dipendente nel detto periodo, in assenza di causa legittima di sospensione, implicasse rinuncia del datore a far valere l'assenza ingiustificata del dipendente;
la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha affermato il principio su esteso)>> (Cassazione civile sez. lav., 11/10/2012, n.17353).
I.4 Chiarito quanto sopra, resta ancora da comprendere su chi si intesti l'onere della prova, nel caso di un datore di lavoro che contesti la dovutezza della propria prestazione, a fronte di un'eccezione di inadempimento;
ed è corretto ritenere che ad egli spetta l'onere di provare l'assenza, mentre al lavoratore compete l'eventuale giustificazione della stessa.
Questo è, infatti, il dettame della Suprema Corte:
5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro, non essendo stato provato che i dipendenti che si erano assentati fossero a conoscenza della modificazione del periodo feriale disposta dal datore di lavoro)>> (Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, n.2988).
I.5 Con queste essenziali premesse, va ora compulsato il compendio istruttorio formatosi in primo grado, per verificare: se assenze dal lavoro vi siano state;
se esse, in caso positivo, fossero giustificabili;
e se, quindi, l'omessa prestazione del datore di lavoro sia stata – o meno – contraria alla buona fede.
I.6 Quanto all'assenza del lavoratore, il teste di parte resistente, Sig. , poco Testimone_1
ha potuto riferire, in quanto ha affermato ciò che segue: tanto>>. Sulle assenze, comunque è stato generico e non orientato nel tempo: periodo in cui non l'ho visto lavorare>>, alludendo al Sig. , Parte_1
i motivi>>.
Di identico tenore la deposizione del Sig. che ha ammesso che Testimone_2
periodo che è stato assente dal lavoro. Non sono in grado di riferire Parte_1
esattamente il periodo, né se l'assenza fosse giustificata>>. Lo stesso si può dire per il teste Sig. , il quale, nel 2019, ha dichiarato di non Testimone_3
potere rispondere adeguatamente, esprimendosi così: questa la ragione per cui non lo vedo>>.
E identiche considerazioni possono svolgersi sulla testimonianza del Sig. Testimone_4
che, sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, da parte del , e sulla sua Pt_1
assenza dal lavoro, nel periodo non coperto da stipendi, si è pronunciato con un rispondere>>.
Viceversa, il teste, sempre di parte resistente, Sig. , coordinatore degli uffici Testimone_5
della società appellata, ha pienamente confermato le circostanze funzionali al presente contenzioso, ossia che il ricorrente sceglieva autonomamente i giorni di svolgimento dell'attività lavorativa (<<nel contratto di lavoro ove le prestazioni sono corrispettive in quanto all lavorare dell corrisponde l remunerazione ciascuna parte pu valersi inadempimento prevista dall c.c. dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore possa reagire solo con sanzioni disciplinari o al limite licenziamento oppure col rifiuto ricevere la prestazione parziale a norma e richiesta risarcimento. ne consegue nel caso della lavorativa non tenuto pagamento delle retribuzioni ricorrano condizioni specie sentenza impugnata aveva condannato per periodo quale vi era stata alcuna intercorrente tra scadenza>>), essendo incontestatamente il figlio del titolare;
e che, dal mese di marzo 2014 al mese di gennaio 2015, era risultato assente dal lavoro per l'intera durata del periodo, senza comunicare giustificazioni.
Tale contributo, peraltro, ha trovato implicita conferma negli esiti del verbale di accertamento eseguito dalla DTL di Cosenza, la quale, con “Comunicazione di Definizione degli
Accertamenti” n. CS00002/2016-041-01 del 12/07/2016, ha stabilito che, in merito ai fatti di causa e, quindi, “... in relazione alla richiesta di intervento presentata dal sig. , Parte_1
non si è potuto procedere ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 124/2004, tenuto conto che nel corso degli accertamenti non sono emersi elementi atti a garantire la certezza , la liquidi(tà) e l'esigibilità del credito vantato dallo stesso, pertanto non seguiranno ulteriori comunicazioni/provvedimenti da parte della intestata Direzione del Lavoro”.
I.7 Considerata, quindi, provata l'assenza dal lavoro del dipendente, nel periodo oggetto di giudizio, alla luce dei due elementi di prova da ultimo descritti e ritenuta tale prova non negata dagli altri testi di parte resistente, i quali non hanno riferito in merito non perché negassero le circostanze dedotte, ma perché non erano presenti sui luoghi e nei tempi di cui si discute, va vagliata la sussistenza di una efficace giustificazione, rispetto a tale assenza.
I.8 In tale prospettiva viene esaminata la prova orale offerta dal ricorrente.
Al riguardo, va osservato che il teste Sig. , già dipendente della non Testimone_6 CP_1
poteva essere a conoscenza dei fatti esaminati da questa Corte, in quanto ha dichiarato di avere cessato il rapporto di lavoro nel settembre del 2008. Contr Parimenti, il teste Sig. il quale ha <<lavorato per conto della fino al testimone_7>
2007 con la qualifica di conducente di linea>>.
Analogamente, il teste Sig. , pur consulente del lavoro della Testimone_8 CP_1
all'epoca dei fatti, che ha affermato di non poter rispondere ai quesiti di interesse del giudice, evidenziando: <<... mi occupavo solo delle elaborazioni delle buste paga della . CP_1
Il teste Sig. , invece, titolare di un'azienda di noleggio autobus, ha rievocato ricordi Tes_9
relativi al 2014, allorquando avrebbe visto il che parlava con altri autisti, precisando, Pt_1
tuttavia, di non essere <<in grado di riferire se il svolgesse compiti nel piazzale parte_1>
aziendale>>.
Infine, il teste Sig. , attendibile per i ricordi risalenti al 2009, in quanto, Testimone_10
all'epoca, custode/guardiano presso il deposito aziendale della ha riferito, per il CP_1
2014, di avere visto il , <<in grado di riferire se il svolgesse compiti nel piazzale parte_1>>; Pt_1
ed anche di avere <<visto personalmente che impartiva direttive al parte_1>
personale>>.
I.9 Sennonché, tale ultima deposizione, che sarebbe l'unica spendibile a supporto delle ragioni dell'appellante, si ritiene contraddittoria, rispetto alla tesi sostenuta dal , di Pt_1
svolgere, all'epoca, esclusivamente mansioni di capo ufficio tecnico (mentre operatore di esercizio con CCNL da autoferrotranviere lo sarebbe diventato dopo il periodo oggetto di contenzioso).
Il teste, infatti, ha attribuito al ricorrente mansioni (guida degli autobus e mansioni di bigliettaio) che avrebbe acquisito da gennaio 2015 in avanti;
quindi in un'epoca non interessata dal giudizio.
Inoltre, che il impartisse direttive al personale è rimasta affermazione apodittica e Pt_1
slegata da un preciso riferimento temporale.
I.10 Il deficit probatorio riguardante il ricorrente/appellante, siccome desumibile dalla disamina delle deposizioni sopra riportate, non è, poi, confortato dalla prova documentale offerta dalla parte interessata, la quale, nel versare agli atti un “Avviso” affisso nei locali aziendali addì 23/4/2007, che invitava i dipendenti a non ricevere alcun ordine dal Sig.
“che non è a ciò delegato dal Presidente”, ha richiamato una circostanza del Parte_1
2007, ininfluente rispetto ai temi retributivi risalenti a sette anni dopo.
II.- Per quanto detto, è rimasta senza prova la giustificazione dell'assenza dal lavoro del lavoratore;
mentre ha trovato riscontro la ragione del rifiuto alla prestazione, opposto dal datore di lavoro, datosi per dimostrato che esso non è risultato “contrario alla buona fede”
(vd. Art. 1460, comma 2, c.c.), bensì coerente con la mancante controprestazione del lavoratore.
III.- Deriva da tutto quanto sopra il rigetto dell'appello.
III.- Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
IV. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_2
ricorso depositato in data 31 gennaio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1716/2021, resa in data 4 novembre 2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in €
3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore della parte appellata;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
15 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale