Articolo 5 della Legge 24 maggio 1943, n. 420
Articolo 4Articolo 6
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23 giugno 1943
Art. 5.

L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:

«La giuocata per tutte le dieci ruote non puo' essere inferiore a L. 3.

«L'intero prezzo potra', essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrispondera' alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota».


Entrata in vigore il 23 giugno 1943