Art. 5.
L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
«La giuocata per tutte le dieci ruote non puo' essere inferiore a L. 3.
«L'intero prezzo potra', essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrispondera' alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota».
L'art. 17 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
«La giuocata per tutte le dieci ruote non puo' essere inferiore a L. 3.
«L'intero prezzo potra', essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrispondera' alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota».