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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1084/2022
promossa da:
Il in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra , elettivamente Parte_1
domiciliata in NE e IN DA (FI) presso lo studio dell'Avv. Francesca
Morandini, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Debora
Guarnieri, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, tutti elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Giovanni
[...]
AG e LU AU, che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA e
Controparte_5
APPELLATA contumace avverso sentenza n. 465/2022 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come da atto di citazione, e quindi “Voglia la Corte Ecc.ma, in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in merito al capo detta stessa che condanna l'odierna appellante alla refusione delle spese legali in favore degli attori in primo grado nel merito: IN in totale riforma della CP_6
sentenza impugnata, respingere la domanda revocatoria degli attori in primo grado per la carenza dell'elemento psicologico in capo alla odierna appellante;
IN IPOTESI, a parziale riforma della sentenza impugnata, revocare la statuizione contenente la condanna della società odierna appellante alla refusione delle spese legali in favore degli attori in primo grado, dichiarandone la integrale compensazione. Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente grado di giudizio in caso di opposizione”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria eccezione, difesa ed istanza, = in via preliminare, respingere l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dalla appellante per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in atti;
= in tesi, respingere l'appello proposto da Parte_2
(C.F. e P.IVA , in persona del socio accomandatario
[...] P.IVA_1
e legale rappresentante, sig.ra (C.F. Parte_2
), poiché inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, C.F._1
per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta in atti e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado: “… revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dei signori
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7
l'atto di conferimento del 6.12.2018 (“Ingresso di nuovo socio in società e modifica patti sociali” ai rogiti Notaio di Arezzo - Rep. N. 66299 – Racc. n. 34386 – Persona_1
registrato ad Arezzo il 10.12.2018 al n. 12635 Serie 1T – trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Firenze il 12.12.2018 n. R.G. 51544 e n. 36186 R.P.), con il quale
(C.F. ), in persona del socio Controparte_5 P.IVA_2
accomandatario e legale rappresentante, sig. , con sede in Terranuova CP_5
2 Bracciolini (AR), Via Sesta Strada Poggilupi n. 343\1, è entrata a far parte della società
“ (C.F. ), con Parte_2 P.IVA_1
sede in Terranuova Bracciolini (AR), Via Sesta Strada Poggilupi n. 343\1, mediante conferimento di un ramo della propria azienda comprendente un compendio immobiliare posto nel comune di NE e IN DA, loc. , composto da dieci Parte_2
appartamenti con relative pertinenze e parti a comune, oltre ad alcuni appezzamenti di terreno agricolo\boschivo e precisamente:
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina – pranzo e ripostiglio e al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, bagno e due camere, oltre a locale accessorio, bagno e cantina al piano seminterrato, a pertinente piccolo resede antistante l'appartamento;
- appartamento al piano terra, composto da soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, oltre pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da soggiorno-pranzo con angolo cottura, e bagno con antibagno, ed al piano primo da disimpegno, due camere, ripostiglio e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento al piano primo composto da soggiorno – cucina, disimpegno, due camere, bagno e locale accessorio, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento al piano secondo\sottotetto composto da soggiorno – cucina, disimpegno, due camere e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata e scala esclusiva;
- appartamento al piano secondo sottotetto composto da ingresso, soggiorno – cucina, due camere e bagno con antibagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- vari appezzamenti di terreno in parte agricolo, in parte lasciato a bosco, della superficie complessiva di circa mq 31.415 (trentunmilaquattrocentoquindici). Confini: , Per_2
, strada vicinale del Mugnaione, salvo altri. Per_3 Per_4
3 Quanto sopra è distinto:
- al C.F. del di NE e IN DA, Sezione di NE DA, in Foglio CP_8
46,
p.lla 259, sub. 501, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 4,5, R.C.E. 488,05,
p.lla 259, sub. 502, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 4,5 , R.C.E. 488,05,
p.lla 259, sub. 503, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 5 , R.C.E. 542,28,
p.lla 259, sub. 504, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 5,5, R.C.E. 596,51,
p.lla 259, sub. 505, località Gaville, piano S1-t, Cat. A\2, Cl. 5, vani 5, R.C.E. 542,28,
p.lla 259, sub. 506, località Gaville, piano T, Cat. A\2, Cl. 5, vani 3, R.C.E. 325,37, p.lla
259, sub. 507, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 5,5 , R.C.E. 596,51,
p.lla 259, sub. 510, località Gaville, piano 1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 3,5 , R.C.E. 379,60,
p.lla 259, sub. 511, località Gaville, piano 2, Cat. A\2, cl. 5, vani 4, R.C.E. 433,82, p.lla
259, sub. 512, località Gaville, piano 2, Cat. A\2, cl. 5, vani 4, R.C.E. 433,82,
e p.lla 261, (bene comune non censibile ai sub.ni 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 510,
511 e 512 della p.lla 259) per il resede e piscina;
- ed al C.T. del Comune di NE e IN DA, Sezione NE DA, in Foglio
46,
p.lla 78, Ha. 0.63.70, RDE 3,29, RAE 0,99,
p.lla 79, Ha. 0.24.20, RDE 1,25, RAE 0,37,
p.lla 80, Ha. 0.13.60, RDE 1,19, RAE 1,40,
p.lla 86, Ha. 0.19.70, RDE 4,07, RAE 3,56,
p.lla 251, Ha. 1.14.45, RDE 50,24, RAE 32,51,
p.lla 268, Ha. 0.29.50, RDE 1,52, RAE 0,46,
p.lla 258, Ha. 0.01.45, RDE 0,64, RAE 0,41,
p.lla 260, Ha. 0.47.55, RDE 8,60, RAE 15,96.
Quanto sopra, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, usi e servitù attive e passive esistenti e con la condominialità pro quota sulle cose comuni e per legge, consuetudine, uso e destinazione ed in particolare: - sul locale tecnico distinto alla p.lla 259, sub 513; sul locale tecnico distinto alla p.lla 259, sub. 514, sul camminamento distinto dalla p.lla
259, sub. 515, sul resede, di superficie inferiore a mq. cinquemila, distinto alla p.lla 257; con ogni pronuncia conseguenziale”;
= in ogni caso, con vittoria integrale delle spese del giudizio di entrambi i gradi. In via istruttoria, si insiste, occorrendo, per l'accoglimento delle eccezioni, opposizioni ed istanze ritualmente formulate e non ammesse in primo grado, riproposte al paragrafo VI della comparsa di costituzione e risposta in atti”.
4 MOTIVAZIONE
1) La soc. (di seguito: Parte_3
Il ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 465/2022 del Tribunale di Parte_2
Arezzo, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da
[...]
e con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 riferimento ad un conferimento di ramo d'azienda effettuato da alla soc. Parte_2
(di seguito: ). Controparte_5 CP_5
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dai predetti Controparte_1
, e , allegando che:
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
• de cuius dei predetti attori, aveva instaurato un giudizio (anche) Controparte_9
nei confronti del sig. (in proprio e nella qualità di socio CP_5
accomandatario di ), onde ottenere la declaratoria di nullità o di CP_5 risoluzione di un contratto preliminare di compravendita e, per l'effetto, la condanna alla restituzione dell'importo di € 507.330,28 (già corrisposto in esecuzione del preliminare) ed al risarcimento dei danni;
• il Tribunale di Firenze aveva quindi reso la sentenza 1690/2019, con cui aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare predetto e condannato CP_5
(in proprio) e , in solido tra loro, alla restituzione del predetto
[...] CP_5
importo di € 507.330,28 ed al pagamento, a titolo risarcitorio, di € 50.000,00;
• tra le fine del 2018 e l'inizio del 2019, tuttavia, con tre distinti atti dispositivi, il sig. e si erano interamente disfatti del proprio patrimonio, atteso CP_5 CP_5
che o con un primo atto (dell'1.10.2018) aveva ceduto la propria CP_5
quota di partecipazione ne al figlio;
Parte_2 CP_10
o con un secondo atto (del 6.12.2018) era divenuta socia della CP_5
predeta , conferendo un ramo d'azienda comprendente un Parte_2
variegato compendio immobiliare posto nel comune di NE e IN
DA (FI), loc. , composto da numerosi appartamenti, con Parte_2
relative pertinenze;
o infine (con atto del 30.4.2019), aveva ceduto l'intera propria CP_5
quota sociale (ottenuta mediante il conferimento di ramo d'azienda sopra ricordato) a , moglie di , a Pt_2 Parte_2 CP_5
fronte del versamento di un corrispettivo di € 10.000,00.
• tramite tali operazioni, sia il sig. che si erano integralmente CP_5 CP_5
disfatti del proprio patrimonio;
5 • sussistevano tutti i presupposti applicativi dell'art 2901 c.c. onde procedere alla revoca dell'atto di conferimento del 6.12.2018.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia nei confronti degli attori, ex art. 2901 c.c., dell'atto di conferimento sopra ricordato, analiticamente descritto nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio.
1.2) Si erano costituite in giudizio sia che , contestando le Parte_2 CP_5
allegazioni e le domande attoree e chiedendone dunque la reiezione.
1.2.1) Il , in particolare, aveva esposto che: Parte_2
o la sig.ra , moglie del sig. , aveva sempre Parte_1 CP_5
gestito in piena autonomia i propri affari, senza conoscere alcunché delle vicende economico-patrimoniali della società del marito, ; CP_5
o anche quando il marito aveva chiesto di poter entrare a far parte della compagine de , nessuna conoscenza delle condizioni del sig. o di Parte_2 CP_5
era insorta in capo alla sig.ra , tantomeno con riferimento al CP_5 Pt_1
credito vantato dagli attori;
o al fine di dare corso a tale operazione era del resto stato dato corso alla redazione di apposita stima, da parte di un professionista, che aveva indicato in € 20.000,00 il patrimonio netto di;
CP_5
o nessun “consilium fraudis” era dunque ravvisabile in capo alla sig.ra . Pt_1
1.2.2) , aveva invece evidenziato che: CP_5
o la sentenza di prime cure menzionata dagli attori (attestante il credito in capo al loro de cuius) era stata impugnata;
o la perizia di stima fatta con riferimento ad ne aveva attestato un valore CP_5 di € 20.000,00, “...sulla base dell'evidente situazione debitoria della società che, oltre ad avere tutti i beni immobili assoggettati ad ipoteche volontarie da parte di alcuni istituti bancari che avevano finanziato pregresse operazioni edilizie, manifestava un'esposizione debitoria verso tali istituti per oltre 576.000 euro e debiti per finanziamenti per oltre 778.000 euro”;
o dunque “... non poteva affatto avere la concreta ed oggettiva CP_5
consapevolezza, neppure teorica, di rendere incerta o difficoltosa la realizzazione della garanzia patrimoniale, la quale va comunque sempre commisurata e ravvisata nel caso concreto e che non può mai prescindere dall'oggettiva situazione patrimoniale complessiva del debitore”;
1.3) Il Tribunale di Arezzo, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
6 − era pacifica l'esistenza, ai fini applicativi dell'art. 2901 c.c., del credito invocato da parte degli attori, essendo peraltro privo di rilievo il fatto che tale credito fosse ancora sub judice;
− era parimenti indubbio che l'atto dispositivo oggetto della domanda avesse arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie degli stessi attori, essendo stato ceduto un ramo d'azienda comprensivo di dieci appartamenti, a fronte di un valore stimato di € 20.000,00, con l'effetto che il debitore si era spogliato di tutti i propri beni (non essendo del resto contestata la relativa allegazione attorea sul punto);
− l'elemento psicologico in capo al debitore cedente era desumibile dal fatto che aveva contezza della possibilità di perdere la causa intenta dal de cuius CP_5
degli attori (anche in considerazione degli esiti della CTU ivi disposta) con condanna al pagamento di un importo ingente ed in tale prospettiva aveva conferito i beni in questione (cui la perizia di stima dimessa dalle stesse parti convenute aveva riconosciuto un valore di € 1.325.000,00);
− “Di fronte a un simile quadro d'insieme, è davvero difficile credere che l'unico (e genuino) intento perseguito da , legale rappresentante della CP_5
, fosse quello di diversificare il proprio business, passando dall'attività CP_5
costruttiva ad attività meramente finanziaria. Ciò anche tenuto conto delle altre mosse posto in essere dallo stesso sig. nel medesimo contesto temporale. CP_5
Egli, infatti, in data 1.10.2018 cedeva l'intera partecipazione nella società Il Cont
al figlio (doc. 5 degli attori); un'operazione certo non coerente Parte_2
con la pura e semplice idea di mutare il business nella società , bensì CP_5
piuttosto orientato esclusivamente alla finalità di assicurarsi in via preventiva che nessun creditore potesse soddisfarsi sulla quota detenuta nella che, Parte_2
di lì a breve (due mesi circa), avrebbe incamerato un corposo compendio immobiliare”;
− “Di più: affinché ai creditori fosse preclusa qualsivoglia prospettiva di soddisfacimento, in data 30.4.2019, e quindi nemmeno cinque mesi dopo l'atto di
[.. conferimento, la cedeva la sua quota sociale nella società CP_5
alla moglie del sig. (doc. 9 degli attori); in questo modo, in Parte_2 CP_5
tutta evidenza, i creditori perdevano anche la possibilità di aggredire la predetta quota sociale, di consistente valore a seguito del conferimento aziendale comprendente ben dieci immobili. E anche tale atto non risulta affatto coerente con una logica imprenditoriale, votata al profitto: invero, la partecipazione della nella società (che, si rammenta, secondo quanto si legge CP_5 Parte_2
in comparsa sarebbe dovuta servire per valorizzare gli immobili stessi) durava
7 nemmeno cinque mesi, giusto il tempo per traghettare gli immobili all'interno di un altro soggetto giuridico, rendendoli così inaggredibili”;
− l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c. era ravvisabile anche a carico de
, dal momento che “...quest'ultima era (ed è) amministrata da Parte_2 [...]
moglie del sig. (doc. 7 degli attori). Credere che Parte_2 CP_5
la sig.ra fosse del tutto ignara delle vicende patrimoniali del marito, e che Pt_1 quindi non sapesse che quest'ultimo e la società da lui amministrata era in causa con gli odierni attori risulta francamente non credibile. Ciò tantopiù se si considera il fatto che la medesima è socia accomandante della stessa CP_5
(doc. 12 degli attori), sicché è assolutamente impossibile credere che non fosse a conoscenza dell'effettiva situazione patrimoniale della società oggi convenuta in giudizio. Si badi che si è parlato, non a caso, di dolosa preordinazione, e quindi di vera e propria partecipatio fraudis da parte della società terza, poiché l'animus nocendi emerge cristallinamente dagli atti di causa. Val tuttavia la pena rammentare che, nel caso di specie, sarebbe stato sufficiente accertare la pura e semplice scientia damni, stante l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo. Invero, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale
«nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito», indipendentemente dal momento dell'accertamento giudiziale (cfr. da ultimo Cass. 11121/2020)”;
− in tale prospettiva erano irrilevanti le istanze istruttorie (per testi e per accertamenti da svolgere tramite consulenza tecnica d'ufficio) avanzate dalle convenute.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così provvede:
▪ dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1 CP_11
ell'atto di conferimento del 6.12.2018
[...] Controparte_12 Controparte_13
(“Ingresso di nuovo socio in società e modifica patti sociali” ai rogiti Notaio Per_1
di Arezzo - Rep. N. 66299 – Racc. n. 34386 – registrato ad Arezzo il 10.12.2018 al
[...]
n. 12635 Serie 1T – trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze il
12.12.2018 n. R.G. 51544 e n. 36186 R.P.), con il quale Parte_5
[...] (C.F. ), in persona del socio accomandatario e legale
[...] P.IVA_2
rappresentante, sig. , con sede in Terranuova Bracciolini (AR), Via Sesta CP_5
Strada Poggilupi n. 343\1, è entrata a far parte della società “
[...]
(C.F. ), con sede in Terranuova Parte_2 P.IVA_1
Bracciolini (AR), Via Sesta Strada Poggilupi n. 343\1, mediante conferimento di un ramo della propria azienda comprendente un compendio immobiliare posto nel comune di
NE e IN DA, loc. , composto da dieci appartamenti con relative Parte_2
pertinenze e parti a comune, oltre ad alcuni appezzamenti di terreno agricolo\boschivo e precisamente:
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina – pranzo e ripostiglio e al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, bagno e due camere, oltre a locale accessorio, bagno e cantina al piano seminterrato, a pertinente piccolo resede antistante l'appartamento;
- appartamento al piano terra, composto da soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, oltre pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da soggiorno-pranzo con angolo cottura,
e bagno con antibagno, ed al piano primo da disimpegno, due camere, ripostiglio e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento al piano primo composto da soggiorno – cucina, disimpegno, due camere, bagno e locale accessorio, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento al piano secondo\sottotetto composto da soggiorno – cucina, disimpegno, due camere e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata e scala esclusiva;
9 - appartamento al piano secondo sottotetto composto da ingresso, soggiorno – cucina, due camere e bagno con antibagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- vari appezzamenti di terreno in parte agricolo, in parte lasciato a bosco, della superficie complessiva di circa mq 31.415 (trentunmilaquattrocentoquindici);
▪ dispone l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo;
▪ condanna le società convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore degli attori le spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate in complessivi € 27.804,00 oltre IVA,
CAP e rimborso delle spese generali per compensi e € 1.713,00 per esborsi documentati”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Il . Parte_2
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erronea valutazione del profilo della scientia damni in capo alla scrivente e reiezione della domanda”, adducendo che in capo alla sig.ra non era Pt_1
ravvisabile alcuna scientia damni;
2°. “Erronea valutazione del profilo della scientia damni in capo alla scrivente ed errata ed ingiusta statuizione sulle spese”, contestando la decisione assunta dal giudice di prime cure in ordine alla ripartizione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di Controparte_1
e , questi hanno contestato le Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, e hanno in particolare:
− eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c., per difetto della specificità dei motivi di appello;
− rilevato che solo il aveva proposto gravame nei confronti della Parte_2
sentenza in questione e che con tale gravame era stato unicamente contestato il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla sig.ra , sì che Pt_1
tutti gli altri profili oggetto di statuizione nella sentenza in questione (in particolare: “a) la sussistenza del credito degli esponenti e l'anteriorità di questo rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria;
b) l'evento di danno;
c)
l'elemento soggettivo in capo al debitore ”) dovevano ormai ritenersi CP_5
coperti dal giudicato;
− evidenziato comunque l'infondatezza del gravame.
Su tali basi sono state avanzate dagli appellati le conclusioni ricordate in epigrafe.
10 2.3) non si è costituita nel presente grado di giudizio, dovendosene CP_5
quindi dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello non possa trovare accoglimento.
3.1) In primo luogo va presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dagli appellati con riferimento all'art. 342 c.p.c.
3.1.1) Il consolidato orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità in ordine al profilo in oggetto è attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019).
È stato altresì precisato che “In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati
11 inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così Cass. 20124 del 7.10.2015).
Infine, con notazione di carattere conclusivo, non può trascurarsi come la Suprema
Corte abbia indicato che “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c..” (così Cass. 9059 del 6.4.2025 – nel solco già tracciato da Cass. 1341del 12.1.2024 – che, nel riferirsi al ricorso per
Cassazione, ha tuttavia delineato un approccio interpretativo di carattere generale).
3.1.2) In quest'ottica va quindi rilevato come i due motivi di gravame sopra ricordati siano così strutturati (riportando per esteso l'integrale formulazione degli stessi):
a) quanto al primo, adducendosi: “Premesso che dell'aspetto riguardante la vertenza tra gli attori ed (e quindi del credito posto a base dell'azione di CP_5
inefficacia) la non ha mai interloquito neppure in giudizio in quanto a lei Pt_1
del tutto ignoto dato che lei ed il marito gestivano da sempre CP_5
autonomamente e separatamente le rispettive Società senza sapere nulla delle vicende economiche dell'altra, che il trasferimento del ramo aziendale della mediante conferimento avveniva a seguito di una stima che non dava CP_5
minimamente conto dell'esistenza del debito vantato dagli attori e che infine visto l'adesso conosciuto esito negativo del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze
(benché sub judice di appello) per possa aver avuto Controparte_14 sempreché l'intento fosse realmente quello qualche ritrosia a far presente la
(possibile) infausta conclusione della vicenda alla moglie così da sottacerle anche lo scopo recondito del conferimento, il dato certo è che la scrivente non aveva affatto neppure una minima consapevolezza della scientia damni e meno che mai ha assunto una partecipatio fraudis alla vicenda La stessa tipologia e cronologia degli atti ne sono una chiara dimostrazione. Ergo la domanda di revoca dell'atto de quo promossa dai signori ed dovrà essere respinta con ogni CP_1 CP_2 conseguenza in ordine alle spese”;
b) quanto al secondo, esponendo che “Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse comunque sussistente, in capo alla scrivente benché fermamente negata una sua partecipazione “perché non poteva non sapere”, essa lo risulterebbe solo in base alla presunzione derivante dal suo rapporto con il legale rappresentante
12 della società conferente (e debitrice) ma non certo in forza di prove concrete, per cui appare iniqua ed errata la condanna alla refusione delle spese legali del primo grado”.
A) Con riferimento al primo motivo di appello occorre rilevare come lo stesso contenga unicamente la reiterazione delle allegazioni difensive già svolte in prime cure, peraltro in forma estremamente sintetizzata, sostanzialmente limitandosi tout court a negare che sia ravvisabile in capo alla sig.ra il requisito della scientia damni. Pt_1
Tale reiterazione delle medesime allegazioni ed argomentazioni, all'evidenza, risulta peraltro operata senza alcun precipuo riferimento agli articolati, specifici e dettagliati rilievi esposti dal Tribunale a fondamento della propria decisione (come ricordati al pregresso paragrafo 1.3).
In proposito va rilevato come la censura di inammissibilità non scaturisca semplicemente dal riscontro della succinta riproposizione delle medesime argomentazioni difensive svolte dalla (allora) convenuta nel primo grado di giudizio, ma dal fatto che tali argomentazioni sono state riproposte senza l'indicazione degli specifici addentellati delle stesse in ordine ai vari passaggi della motivazione che ha condotto il Tribunale di Arezzo alle conclusioni infine raggiunte.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto in effetti modo di ritenere gravato da inammissibilità un siffatto modo di proposizione del gravame, precisando che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (così Cass. n. 23781 del 28.10.2020).
Con riferimento alla presente fattispecie va ulteriormente evidenziato come la sentenza in oggetto abbia preso in analitica considerazione il profilo concernente il requisito psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c., in capo sia al sig. che alla sig.ra CP_5
(e, del resto, l'appellante non ha contestato alcuna omissione di pronuncia), sì che Pt_1
la censura nei confronti di tali valutazioni non può essere veicolata mediante la riproposizione delle medesime doglianze (si ripete, in forma peraltro particolarmente sintetica ed astratta), senza esposizione delle considerazioni per cui la risposta fornita sul punto dal tribunale non può essere condivisa.
In quest'ottica, in effetti, non è in alcun modo dato conoscere quali siano i rilievi in forza dei quali le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure in ordine al profilo in
13 questione dovrebbero essere in questa sede disattese, giungendo alle conclusioni postulate dall'appellante.
Il primo motivo d'appello deve quindi ritenersi effettivamente gravato dal deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c. e, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
B) Il secondo motivo di gravame, per quanto parimenti caratterizzato da un peculiare grado di astrattezza, risulta tuttavia indicare le considerazioni poste a base della censura mossa alla liquidazione delle spese operata in prime cure dal Tribunale di Arezzo, facendosi riferimento all'erroneità della loro imposizione a carico (anche) dell'odierna appellante, pur se l'elemento psicologico della scientia damni in capo a quest'ultima è stato ritenuto sussistente dal predetto tribunale esclusivamente in forza di un ragionamento presuntivo.
L'individuabilità sia della parte della sentenza impugnata (e delle considerazioni poste a fondamento della decisione contestata), sia delle motivazioni poste a sostegno della censura a tali considerazioni, comporta che il motivo non possa essere ritenuto inammissibile e che lo stesso vada quindi valutato nel merito.
3.2) Prendendo quindi in considerazione il predetto secondo motivo di gravame, deve rilevarsi come le censure mosse dall'appellante non possano essere condivise.
La decisione di porre le spese di lite a carico, solidale, dei convenuti in prime cure
è stata adottata dal Tribunale di Arezzo in forza dell'espresso richiamo del principio della soccombenza e degli artt. 91 e ss c.p.c.
La doglianza dell'appellante, secondo cui tale principio non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la decisione sarebbe stata raggiunta in forza di una presunzione (correlata al rapporto esistente tra la ed il ) “ma non certo in Pt_1 CP_5 forza di prove concrete”, non è suscettibile di accoglimento, sotto vari profili:
a) anzitutto, in modo radicale, in quanto il rilievo predetto non incide in alcun modo sul fatto che, quale sia stato il substrato istruttorio su cui è stata fondata la decisione del tribunale, è risultata parte soccombente (e tale esito Parte_2
viene ad essere confermato nella presente sede), con ciò legittimando pienamente l'applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c.;
b) in secondo luogo, gli artt. 91 e ss c.p.c. non valorizzano in alcun modo la base istruttoria posta a fondamento della decisione, che risulta priva di rilievo anche al fine di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse;
c) in terzo luogo, in quanto – in ogni caso – il Tribunale di Arezzo non ha valorizzato solo il rapporto coniugale esistente tra la ed il (onde evidenziare i Pt_1 CP_5
rapporti tra le società a costoro riconducibili) ma anche il fatto che la , oltre Pt_1
14 ad essere amministratore de , era anche socia accomandante di Parte_2
(non risultando peraltro contestazioni in ordine a tale valutazione del CP_5
giudice di prime cure), con ciò emergendo la sussistenza di rapporti tra le parti allocati ben oltre il rapporto familiare, estesi alle sfere imprenditoriali degli stessi e tali da rendere in radice priva di ogni plausibilità l'ipotesi che la sig.ra non Pt_1
fosse consapevole della condanna alla restituzione di oltre mezzo milione di euro gravante, oltre che su , anche sul . CP_5 CP_5
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 520.000,01 ed € 1.000.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del petitum, correlato all'entità del credito alla cui tutela è stata rivolta l'azione ex art. 2901 c.c.) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
[.. la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 465/2022 Parte_3
del Tribunale di Arezzo, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di Controparte_5
2) dichiara inammissibile il primo motivo di appello e respinge per il residuo l'appello stesso;
3) condanna parte appellante a Parte_3
rifondere agli appellati , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 26.155,00 per Parte_4 compenso, di cui € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, €
7.644,00 per la fase di trattazione, € 9.487,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
15 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
[.. sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_3
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1084/2022
promossa da:
Il in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra , elettivamente Parte_1
domiciliata in NE e IN DA (FI) presso lo studio dell'Avv. Francesca
Morandini, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Debora
Guarnieri, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, tutti elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Giovanni
[...]
AG e LU AU, che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA e
Controparte_5
APPELLATA contumace avverso sentenza n. 465/2022 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come da atto di citazione, e quindi “Voglia la Corte Ecc.ma, in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in merito al capo detta stessa che condanna l'odierna appellante alla refusione delle spese legali in favore degli attori in primo grado nel merito: IN in totale riforma della CP_6
sentenza impugnata, respingere la domanda revocatoria degli attori in primo grado per la carenza dell'elemento psicologico in capo alla odierna appellante;
IN IPOTESI, a parziale riforma della sentenza impugnata, revocare la statuizione contenente la condanna della società odierna appellante alla refusione delle spese legali in favore degli attori in primo grado, dichiarandone la integrale compensazione. Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente grado di giudizio in caso di opposizione”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria eccezione, difesa ed istanza, = in via preliminare, respingere l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata dalla appellante per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in atti;
= in tesi, respingere l'appello proposto da Parte_2
(C.F. e P.IVA , in persona del socio accomandatario
[...] P.IVA_1
e legale rappresentante, sig.ra (C.F. Parte_2
), poiché inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, C.F._1
per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta in atti e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado: “… revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dei signori
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7
l'atto di conferimento del 6.12.2018 (“Ingresso di nuovo socio in società e modifica patti sociali” ai rogiti Notaio di Arezzo - Rep. N. 66299 – Racc. n. 34386 – Persona_1
registrato ad Arezzo il 10.12.2018 al n. 12635 Serie 1T – trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Firenze il 12.12.2018 n. R.G. 51544 e n. 36186 R.P.), con il quale
(C.F. ), in persona del socio Controparte_5 P.IVA_2
accomandatario e legale rappresentante, sig. , con sede in Terranuova CP_5
2 Bracciolini (AR), Via Sesta Strada Poggilupi n. 343\1, è entrata a far parte della società
“ (C.F. ), con Parte_2 P.IVA_1
sede in Terranuova Bracciolini (AR), Via Sesta Strada Poggilupi n. 343\1, mediante conferimento di un ramo della propria azienda comprendente un compendio immobiliare posto nel comune di NE e IN DA, loc. , composto da dieci Parte_2
appartamenti con relative pertinenze e parti a comune, oltre ad alcuni appezzamenti di terreno agricolo\boschivo e precisamente:
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina – pranzo e ripostiglio e al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, bagno e due camere, oltre a locale accessorio, bagno e cantina al piano seminterrato, a pertinente piccolo resede antistante l'appartamento;
- appartamento al piano terra, composto da soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, oltre pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da soggiorno-pranzo con angolo cottura, e bagno con antibagno, ed al piano primo da disimpegno, due camere, ripostiglio e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento al piano primo composto da soggiorno – cucina, disimpegno, due camere, bagno e locale accessorio, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento al piano secondo\sottotetto composto da soggiorno – cucina, disimpegno, due camere e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata e scala esclusiva;
- appartamento al piano secondo sottotetto composto da ingresso, soggiorno – cucina, due camere e bagno con antibagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- vari appezzamenti di terreno in parte agricolo, in parte lasciato a bosco, della superficie complessiva di circa mq 31.415 (trentunmilaquattrocentoquindici). Confini: , Per_2
, strada vicinale del Mugnaione, salvo altri. Per_3 Per_4
3 Quanto sopra è distinto:
- al C.F. del di NE e IN DA, Sezione di NE DA, in Foglio CP_8
46,
p.lla 259, sub. 501, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 4,5, R.C.E. 488,05,
p.lla 259, sub. 502, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 4,5 , R.C.E. 488,05,
p.lla 259, sub. 503, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 5 , R.C.E. 542,28,
p.lla 259, sub. 504, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 5,5, R.C.E. 596,51,
p.lla 259, sub. 505, località Gaville, piano S1-t, Cat. A\2, Cl. 5, vani 5, R.C.E. 542,28,
p.lla 259, sub. 506, località Gaville, piano T, Cat. A\2, Cl. 5, vani 3, R.C.E. 325,37, p.lla
259, sub. 507, località Gaville, piano T-1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 5,5 , R.C.E. 596,51,
p.lla 259, sub. 510, località Gaville, piano 1, Cat. A\2, Cl. 5, vani 3,5 , R.C.E. 379,60,
p.lla 259, sub. 511, località Gaville, piano 2, Cat. A\2, cl. 5, vani 4, R.C.E. 433,82, p.lla
259, sub. 512, località Gaville, piano 2, Cat. A\2, cl. 5, vani 4, R.C.E. 433,82,
e p.lla 261, (bene comune non censibile ai sub.ni 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 510,
511 e 512 della p.lla 259) per il resede e piscina;
- ed al C.T. del Comune di NE e IN DA, Sezione NE DA, in Foglio
46,
p.lla 78, Ha. 0.63.70, RDE 3,29, RAE 0,99,
p.lla 79, Ha. 0.24.20, RDE 1,25, RAE 0,37,
p.lla 80, Ha. 0.13.60, RDE 1,19, RAE 1,40,
p.lla 86, Ha. 0.19.70, RDE 4,07, RAE 3,56,
p.lla 251, Ha. 1.14.45, RDE 50,24, RAE 32,51,
p.lla 268, Ha. 0.29.50, RDE 1,52, RAE 0,46,
p.lla 258, Ha. 0.01.45, RDE 0,64, RAE 0,41,
p.lla 260, Ha. 0.47.55, RDE 8,60, RAE 15,96.
Quanto sopra, con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza, usi e servitù attive e passive esistenti e con la condominialità pro quota sulle cose comuni e per legge, consuetudine, uso e destinazione ed in particolare: - sul locale tecnico distinto alla p.lla 259, sub 513; sul locale tecnico distinto alla p.lla 259, sub. 514, sul camminamento distinto dalla p.lla
259, sub. 515, sul resede, di superficie inferiore a mq. cinquemila, distinto alla p.lla 257; con ogni pronuncia conseguenziale”;
= in ogni caso, con vittoria integrale delle spese del giudizio di entrambi i gradi. In via istruttoria, si insiste, occorrendo, per l'accoglimento delle eccezioni, opposizioni ed istanze ritualmente formulate e non ammesse in primo grado, riproposte al paragrafo VI della comparsa di costituzione e risposta in atti”.
4 MOTIVAZIONE
1) La soc. (di seguito: Parte_3
Il ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 465/2022 del Tribunale di Parte_2
Arezzo, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da
[...]
e con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 riferimento ad un conferimento di ramo d'azienda effettuato da alla soc. Parte_2
(di seguito: ). Controparte_5 CP_5
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dai predetti Controparte_1
, e , allegando che:
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
• de cuius dei predetti attori, aveva instaurato un giudizio (anche) Controparte_9
nei confronti del sig. (in proprio e nella qualità di socio CP_5
accomandatario di ), onde ottenere la declaratoria di nullità o di CP_5 risoluzione di un contratto preliminare di compravendita e, per l'effetto, la condanna alla restituzione dell'importo di € 507.330,28 (già corrisposto in esecuzione del preliminare) ed al risarcimento dei danni;
• il Tribunale di Firenze aveva quindi reso la sentenza 1690/2019, con cui aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare predetto e condannato CP_5
(in proprio) e , in solido tra loro, alla restituzione del predetto
[...] CP_5
importo di € 507.330,28 ed al pagamento, a titolo risarcitorio, di € 50.000,00;
• tra le fine del 2018 e l'inizio del 2019, tuttavia, con tre distinti atti dispositivi, il sig. e si erano interamente disfatti del proprio patrimonio, atteso CP_5 CP_5
che o con un primo atto (dell'1.10.2018) aveva ceduto la propria CP_5
quota di partecipazione ne al figlio;
Parte_2 CP_10
o con un secondo atto (del 6.12.2018) era divenuta socia della CP_5
predeta , conferendo un ramo d'azienda comprendente un Parte_2
variegato compendio immobiliare posto nel comune di NE e IN
DA (FI), loc. , composto da numerosi appartamenti, con Parte_2
relative pertinenze;
o infine (con atto del 30.4.2019), aveva ceduto l'intera propria CP_5
quota sociale (ottenuta mediante il conferimento di ramo d'azienda sopra ricordato) a , moglie di , a Pt_2 Parte_2 CP_5
fronte del versamento di un corrispettivo di € 10.000,00.
• tramite tali operazioni, sia il sig. che si erano integralmente CP_5 CP_5
disfatti del proprio patrimonio;
5 • sussistevano tutti i presupposti applicativi dell'art 2901 c.c. onde procedere alla revoca dell'atto di conferimento del 6.12.2018.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia nei confronti degli attori, ex art. 2901 c.c., dell'atto di conferimento sopra ricordato, analiticamente descritto nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio.
1.2) Si erano costituite in giudizio sia che , contestando le Parte_2 CP_5
allegazioni e le domande attoree e chiedendone dunque la reiezione.
1.2.1) Il , in particolare, aveva esposto che: Parte_2
o la sig.ra , moglie del sig. , aveva sempre Parte_1 CP_5
gestito in piena autonomia i propri affari, senza conoscere alcunché delle vicende economico-patrimoniali della società del marito, ; CP_5
o anche quando il marito aveva chiesto di poter entrare a far parte della compagine de , nessuna conoscenza delle condizioni del sig. o di Parte_2 CP_5
era insorta in capo alla sig.ra , tantomeno con riferimento al CP_5 Pt_1
credito vantato dagli attori;
o al fine di dare corso a tale operazione era del resto stato dato corso alla redazione di apposita stima, da parte di un professionista, che aveva indicato in € 20.000,00 il patrimonio netto di;
CP_5
o nessun “consilium fraudis” era dunque ravvisabile in capo alla sig.ra . Pt_1
1.2.2) , aveva invece evidenziato che: CP_5
o la sentenza di prime cure menzionata dagli attori (attestante il credito in capo al loro de cuius) era stata impugnata;
o la perizia di stima fatta con riferimento ad ne aveva attestato un valore CP_5 di € 20.000,00, “...sulla base dell'evidente situazione debitoria della società che, oltre ad avere tutti i beni immobili assoggettati ad ipoteche volontarie da parte di alcuni istituti bancari che avevano finanziato pregresse operazioni edilizie, manifestava un'esposizione debitoria verso tali istituti per oltre 576.000 euro e debiti per finanziamenti per oltre 778.000 euro”;
o dunque “... non poteva affatto avere la concreta ed oggettiva CP_5
consapevolezza, neppure teorica, di rendere incerta o difficoltosa la realizzazione della garanzia patrimoniale, la quale va comunque sempre commisurata e ravvisata nel caso concreto e che non può mai prescindere dall'oggettiva situazione patrimoniale complessiva del debitore”;
1.3) Il Tribunale di Arezzo, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
6 − era pacifica l'esistenza, ai fini applicativi dell'art. 2901 c.c., del credito invocato da parte degli attori, essendo peraltro privo di rilievo il fatto che tale credito fosse ancora sub judice;
− era parimenti indubbio che l'atto dispositivo oggetto della domanda avesse arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie degli stessi attori, essendo stato ceduto un ramo d'azienda comprensivo di dieci appartamenti, a fronte di un valore stimato di € 20.000,00, con l'effetto che il debitore si era spogliato di tutti i propri beni (non essendo del resto contestata la relativa allegazione attorea sul punto);
− l'elemento psicologico in capo al debitore cedente era desumibile dal fatto che aveva contezza della possibilità di perdere la causa intenta dal de cuius CP_5
degli attori (anche in considerazione degli esiti della CTU ivi disposta) con condanna al pagamento di un importo ingente ed in tale prospettiva aveva conferito i beni in questione (cui la perizia di stima dimessa dalle stesse parti convenute aveva riconosciuto un valore di € 1.325.000,00);
− “Di fronte a un simile quadro d'insieme, è davvero difficile credere che l'unico (e genuino) intento perseguito da , legale rappresentante della CP_5
, fosse quello di diversificare il proprio business, passando dall'attività CP_5
costruttiva ad attività meramente finanziaria. Ciò anche tenuto conto delle altre mosse posto in essere dallo stesso sig. nel medesimo contesto temporale. CP_5
Egli, infatti, in data 1.10.2018 cedeva l'intera partecipazione nella società Il Cont
al figlio (doc. 5 degli attori); un'operazione certo non coerente Parte_2
con la pura e semplice idea di mutare il business nella società , bensì CP_5
piuttosto orientato esclusivamente alla finalità di assicurarsi in via preventiva che nessun creditore potesse soddisfarsi sulla quota detenuta nella che, Parte_2
di lì a breve (due mesi circa), avrebbe incamerato un corposo compendio immobiliare”;
− “Di più: affinché ai creditori fosse preclusa qualsivoglia prospettiva di soddisfacimento, in data 30.4.2019, e quindi nemmeno cinque mesi dopo l'atto di
[.. conferimento, la cedeva la sua quota sociale nella società CP_5
alla moglie del sig. (doc. 9 degli attori); in questo modo, in Parte_2 CP_5
tutta evidenza, i creditori perdevano anche la possibilità di aggredire la predetta quota sociale, di consistente valore a seguito del conferimento aziendale comprendente ben dieci immobili. E anche tale atto non risulta affatto coerente con una logica imprenditoriale, votata al profitto: invero, la partecipazione della nella società (che, si rammenta, secondo quanto si legge CP_5 Parte_2
in comparsa sarebbe dovuta servire per valorizzare gli immobili stessi) durava
7 nemmeno cinque mesi, giusto il tempo per traghettare gli immobili all'interno di un altro soggetto giuridico, rendendoli così inaggredibili”;
− l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c. era ravvisabile anche a carico de
, dal momento che “...quest'ultima era (ed è) amministrata da Parte_2 [...]
moglie del sig. (doc. 7 degli attori). Credere che Parte_2 CP_5
la sig.ra fosse del tutto ignara delle vicende patrimoniali del marito, e che Pt_1 quindi non sapesse che quest'ultimo e la società da lui amministrata era in causa con gli odierni attori risulta francamente non credibile. Ciò tantopiù se si considera il fatto che la medesima è socia accomandante della stessa CP_5
(doc. 12 degli attori), sicché è assolutamente impossibile credere che non fosse a conoscenza dell'effettiva situazione patrimoniale della società oggi convenuta in giudizio. Si badi che si è parlato, non a caso, di dolosa preordinazione, e quindi di vera e propria partecipatio fraudis da parte della società terza, poiché l'animus nocendi emerge cristallinamente dagli atti di causa. Val tuttavia la pena rammentare che, nel caso di specie, sarebbe stato sufficiente accertare la pura e semplice scientia damni, stante l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo. Invero, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale
«nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito», indipendentemente dal momento dell'accertamento giudiziale (cfr. da ultimo Cass. 11121/2020)”;
− in tale prospettiva erano irrilevanti le istanze istruttorie (per testi e per accertamenti da svolgere tramite consulenza tecnica d'ufficio) avanzate dalle convenute.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così provvede:
▪ dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1 CP_11
ell'atto di conferimento del 6.12.2018
[...] Controparte_12 Controparte_13
(“Ingresso di nuovo socio in società e modifica patti sociali” ai rogiti Notaio Per_1
di Arezzo - Rep. N. 66299 – Racc. n. 34386 – registrato ad Arezzo il 10.12.2018 al
[...]
n. 12635 Serie 1T – trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze il
12.12.2018 n. R.G. 51544 e n. 36186 R.P.), con il quale Parte_5
[...] (C.F. ), in persona del socio accomandatario e legale
[...] P.IVA_2
rappresentante, sig. , con sede in Terranuova Bracciolini (AR), Via Sesta CP_5
Strada Poggilupi n. 343\1, è entrata a far parte della società “
[...]
(C.F. ), con sede in Terranuova Parte_2 P.IVA_1
Bracciolini (AR), Via Sesta Strada Poggilupi n. 343\1, mediante conferimento di un ramo della propria azienda comprendente un compendio immobiliare posto nel comune di
NE e IN DA, loc. , composto da dieci appartamenti con relative Parte_2
pertinenze e parti a comune, oltre ad alcuni appezzamenti di terreno agricolo\boschivo e precisamente:
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina\pranzo ed al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da cucina – pranzo e ripostiglio e al piano primo da disimpegno, due camere, bagno e loggia, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, bagno e due camere, oltre a locale accessorio, bagno e cantina al piano seminterrato, a pertinente piccolo resede antistante l'appartamento;
- appartamento al piano terra, composto da soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, oltre pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento composto al piano terra da soggiorno-pranzo con angolo cottura,
e bagno con antibagno, ed al piano primo da disimpegno, due camere, ripostiglio e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento al piano primo composto da soggiorno – cucina, disimpegno, due camere, bagno e locale accessorio, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- appartamento al piano secondo\sottotetto composto da soggiorno – cucina, disimpegno, due camere e bagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata e scala esclusiva;
9 - appartamento al piano secondo sottotetto composto da ingresso, soggiorno – cucina, due camere e bagno con antibagno, oltre a pertinente piccolo resede antistante l'entrata;
- vari appezzamenti di terreno in parte agricolo, in parte lasciato a bosco, della superficie complessiva di circa mq 31.415 (trentunmilaquattrocentoquindici);
▪ dispone l'annotazione della presente sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo;
▪ condanna le società convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore degli attori le spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate in complessivi € 27.804,00 oltre IVA,
CAP e rimborso delle spese generali per compensi e € 1.713,00 per esborsi documentati”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Il . Parte_2
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erronea valutazione del profilo della scientia damni in capo alla scrivente e reiezione della domanda”, adducendo che in capo alla sig.ra non era Pt_1
ravvisabile alcuna scientia damni;
2°. “Erronea valutazione del profilo della scientia damni in capo alla scrivente ed errata ed ingiusta statuizione sulle spese”, contestando la decisione assunta dal giudice di prime cure in ordine alla ripartizione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di Controparte_1
e , questi hanno contestato le Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, e hanno in particolare:
− eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c., per difetto della specificità dei motivi di appello;
− rilevato che solo il aveva proposto gravame nei confronti della Parte_2
sentenza in questione e che con tale gravame era stato unicamente contestato il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla sig.ra , sì che Pt_1
tutti gli altri profili oggetto di statuizione nella sentenza in questione (in particolare: “a) la sussistenza del credito degli esponenti e l'anteriorità di questo rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria;
b) l'evento di danno;
c)
l'elemento soggettivo in capo al debitore ”) dovevano ormai ritenersi CP_5
coperti dal giudicato;
− evidenziato comunque l'infondatezza del gravame.
Su tali basi sono state avanzate dagli appellati le conclusioni ricordate in epigrafe.
10 2.3) non si è costituita nel presente grado di giudizio, dovendosene CP_5
quindi dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello non possa trovare accoglimento.
3.1) In primo luogo va presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dagli appellati con riferimento all'art. 342 c.p.c.
3.1.1) Il consolidato orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità in ordine al profilo in oggetto è attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019).
È stato altresì precisato che “In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati
11 inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così Cass. 20124 del 7.10.2015).
Infine, con notazione di carattere conclusivo, non può trascurarsi come la Suprema
Corte abbia indicato che “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c..” (così Cass. 9059 del 6.4.2025 – nel solco già tracciato da Cass. 1341del 12.1.2024 – che, nel riferirsi al ricorso per
Cassazione, ha tuttavia delineato un approccio interpretativo di carattere generale).
3.1.2) In quest'ottica va quindi rilevato come i due motivi di gravame sopra ricordati siano così strutturati (riportando per esteso l'integrale formulazione degli stessi):
a) quanto al primo, adducendosi: “Premesso che dell'aspetto riguardante la vertenza tra gli attori ed (e quindi del credito posto a base dell'azione di CP_5
inefficacia) la non ha mai interloquito neppure in giudizio in quanto a lei Pt_1
del tutto ignoto dato che lei ed il marito gestivano da sempre CP_5
autonomamente e separatamente le rispettive Società senza sapere nulla delle vicende economiche dell'altra, che il trasferimento del ramo aziendale della mediante conferimento avveniva a seguito di una stima che non dava CP_5
minimamente conto dell'esistenza del debito vantato dagli attori e che infine visto l'adesso conosciuto esito negativo del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze
(benché sub judice di appello) per possa aver avuto Controparte_14 sempreché l'intento fosse realmente quello qualche ritrosia a far presente la
(possibile) infausta conclusione della vicenda alla moglie così da sottacerle anche lo scopo recondito del conferimento, il dato certo è che la scrivente non aveva affatto neppure una minima consapevolezza della scientia damni e meno che mai ha assunto una partecipatio fraudis alla vicenda La stessa tipologia e cronologia degli atti ne sono una chiara dimostrazione. Ergo la domanda di revoca dell'atto de quo promossa dai signori ed dovrà essere respinta con ogni CP_1 CP_2 conseguenza in ordine alle spese”;
b) quanto al secondo, esponendo che “Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse comunque sussistente, in capo alla scrivente benché fermamente negata una sua partecipazione “perché non poteva non sapere”, essa lo risulterebbe solo in base alla presunzione derivante dal suo rapporto con il legale rappresentante
12 della società conferente (e debitrice) ma non certo in forza di prove concrete, per cui appare iniqua ed errata la condanna alla refusione delle spese legali del primo grado”.
A) Con riferimento al primo motivo di appello occorre rilevare come lo stesso contenga unicamente la reiterazione delle allegazioni difensive già svolte in prime cure, peraltro in forma estremamente sintetizzata, sostanzialmente limitandosi tout court a negare che sia ravvisabile in capo alla sig.ra il requisito della scientia damni. Pt_1
Tale reiterazione delle medesime allegazioni ed argomentazioni, all'evidenza, risulta peraltro operata senza alcun precipuo riferimento agli articolati, specifici e dettagliati rilievi esposti dal Tribunale a fondamento della propria decisione (come ricordati al pregresso paragrafo 1.3).
In proposito va rilevato come la censura di inammissibilità non scaturisca semplicemente dal riscontro della succinta riproposizione delle medesime argomentazioni difensive svolte dalla (allora) convenuta nel primo grado di giudizio, ma dal fatto che tali argomentazioni sono state riproposte senza l'indicazione degli specifici addentellati delle stesse in ordine ai vari passaggi della motivazione che ha condotto il Tribunale di Arezzo alle conclusioni infine raggiunte.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto in effetti modo di ritenere gravato da inammissibilità un siffatto modo di proposizione del gravame, precisando che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (così Cass. n. 23781 del 28.10.2020).
Con riferimento alla presente fattispecie va ulteriormente evidenziato come la sentenza in oggetto abbia preso in analitica considerazione il profilo concernente il requisito psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c., in capo sia al sig. che alla sig.ra CP_5
(e, del resto, l'appellante non ha contestato alcuna omissione di pronuncia), sì che Pt_1
la censura nei confronti di tali valutazioni non può essere veicolata mediante la riproposizione delle medesime doglianze (si ripete, in forma peraltro particolarmente sintetica ed astratta), senza esposizione delle considerazioni per cui la risposta fornita sul punto dal tribunale non può essere condivisa.
In quest'ottica, in effetti, non è in alcun modo dato conoscere quali siano i rilievi in forza dei quali le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure in ordine al profilo in
13 questione dovrebbero essere in questa sede disattese, giungendo alle conclusioni postulate dall'appellante.
Il primo motivo d'appello deve quindi ritenersi effettivamente gravato dal deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c. e, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
B) Il secondo motivo di gravame, per quanto parimenti caratterizzato da un peculiare grado di astrattezza, risulta tuttavia indicare le considerazioni poste a base della censura mossa alla liquidazione delle spese operata in prime cure dal Tribunale di Arezzo, facendosi riferimento all'erroneità della loro imposizione a carico (anche) dell'odierna appellante, pur se l'elemento psicologico della scientia damni in capo a quest'ultima è stato ritenuto sussistente dal predetto tribunale esclusivamente in forza di un ragionamento presuntivo.
L'individuabilità sia della parte della sentenza impugnata (e delle considerazioni poste a fondamento della decisione contestata), sia delle motivazioni poste a sostegno della censura a tali considerazioni, comporta che il motivo non possa essere ritenuto inammissibile e che lo stesso vada quindi valutato nel merito.
3.2) Prendendo quindi in considerazione il predetto secondo motivo di gravame, deve rilevarsi come le censure mosse dall'appellante non possano essere condivise.
La decisione di porre le spese di lite a carico, solidale, dei convenuti in prime cure
è stata adottata dal Tribunale di Arezzo in forza dell'espresso richiamo del principio della soccombenza e degli artt. 91 e ss c.p.c.
La doglianza dell'appellante, secondo cui tale principio non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la decisione sarebbe stata raggiunta in forza di una presunzione (correlata al rapporto esistente tra la ed il ) “ma non certo in Pt_1 CP_5 forza di prove concrete”, non è suscettibile di accoglimento, sotto vari profili:
a) anzitutto, in modo radicale, in quanto il rilievo predetto non incide in alcun modo sul fatto che, quale sia stato il substrato istruttorio su cui è stata fondata la decisione del tribunale, è risultata parte soccombente (e tale esito Parte_2
viene ad essere confermato nella presente sede), con ciò legittimando pienamente l'applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c.;
b) in secondo luogo, gli artt. 91 e ss c.p.c. non valorizzano in alcun modo la base istruttoria posta a fondamento della decisione, che risulta priva di rilievo anche al fine di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse;
c) in terzo luogo, in quanto – in ogni caso – il Tribunale di Arezzo non ha valorizzato solo il rapporto coniugale esistente tra la ed il (onde evidenziare i Pt_1 CP_5
rapporti tra le società a costoro riconducibili) ma anche il fatto che la , oltre Pt_1
14 ad essere amministratore de , era anche socia accomandante di Parte_2
(non risultando peraltro contestazioni in ordine a tale valutazione del CP_5
giudice di prime cure), con ciò emergendo la sussistenza di rapporti tra le parti allocati ben oltre il rapporto familiare, estesi alle sfere imprenditoriali degli stessi e tali da rendere in radice priva di ogni plausibilità l'ipotesi che la sig.ra non Pt_1
fosse consapevole della condanna alla restituzione di oltre mezzo milione di euro gravante, oltre che su , anche sul . CP_5 CP_5
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 520.000,01 ed € 1.000.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del petitum, correlato all'entità del credito alla cui tutela è stata rivolta l'azione ex art. 2901 c.c.) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
[.. la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 465/2022 Parte_3
del Tribunale di Arezzo, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di Controparte_5
2) dichiara inammissibile il primo motivo di appello e respinge per il residuo l'appello stesso;
3) condanna parte appellante a Parte_3
rifondere agli appellati , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 26.155,00 per Parte_4 compenso, di cui € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, €
7.644,00 per la fase di trattazione, € 9.487,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
15 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
[.. sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_3
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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