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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2955/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PAMELA LANFRANCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PAMELA LANFRANCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte del seguente tenore:
pagina 1 di 8 “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LI (NA) il 30/08/2000 tra e , trascritto nel Registro Atti di Matrimonio dello stesso Comune Parte_1 Controparte_1 di LI, Anno 2000, al N. 111, Parte II, Serie A, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di
LI di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
ed OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Il figlio minore è affidato alle cure condivise di entrambi i genitori e continuerà a vivere con Per_1
la madre nell'abitazione sita in NO RE (AL), Via Montenero n. 5, ivi mantenendo la residenza anagrafica, con domicilio paritetico ed alternato con i genitori che saranno entrambi collocatari e con libera frequentazione previo accordo.
2) Salvo diversi e migliori accordi da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo, in ogni caso:
a) il padre starà con il figlio a fine settimana alternati;
b) si procederà secondo il principio dell'alternanza sia relativamente alle vacanze natalizie, pasquali, sia per ogni altra festività, ponte
o periodo di vacanza scolastica, al di fuori delle vacanze estive;
c) durante le vacanze scolastiche estive per 2 settimane, anche non consecutive, con un genitore e 2 settimane, anche non consecutive, con l'altro genitore. Quando ricorrano particolari esigenze di carattere organizzativo, tutte le modalità di frequentazione stabilite al presente punto potranno essere derogate previo accordo fra i genitori.
3) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi recapiti in caso di viaggi, vacanze, ponti o week-end con il figlio effettuati al di fuori del periodo estivo al fine di consentire in ogni momento la reperibilità del medesimo e concordano altresì che il figlio possa allontanarsi dall'Italia con uno dei genitori, anche per brevi viaggi o vacanze, solo con il consenso dell'altro genitore.
4) I SIg.ri e concordano che tutte le scelte qualificanti per il figlio, quali quelle Pt_1 CP_1
mediche (escluse quelle che abbiano carattere di estrema urgenza), scolastiche, relative a corsi extra scolastici, religiose, relative a viaggi e vacanze esclusivi del figlio, dovranno essere assunte congiuntamente e di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore, delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ed in conformità agli orientamenti educativi sino ad oggi seguiti, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e quotidiane spetteranno al genitore che ha con sé il figlio.
5) I SIg.ri e , collocatari con domicilio paritetico ed alternato del minore, si Pt_1 CP_1
obbligano entrambi a contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta e per capitoli di spesa
pagina 2 di 8 così attribuiti: A) la madre assume l'onere di provvedere integralmente a tutte le spese di vestiario e cancelleria scolastica corrente, B) il padre assume l'onere di provvedere a tutte le spese di intrattenimento, abbonamento telefono cellulare e parrucchiere/barbiere.
6) I SIg.ri e si obbligano a tenere ciascuno a proprio carico in ragione del 50% le Pt_1 CP_1
spese mediche non coperte dal SSN, oculistiche, dentistiche ed ortodontiche per il figlio, nonché quelle per esami, tickets sanitari e visite specialistiche. I SIg.ri e terranno Pt_1 CP_1
inoltre a proprio carico il 50% ciascuno delle spese scolastiche straordinarie del figlio (a tiolo esemplificativo e non esaustivo: tasse e assicurazioni scolastiche, libri scolastici, corredo inizio anno scolastico, corsi organizzati dalla scuola in via straordinaria, gite, attività proposte dalla scuola in via straordinaria), dei corsi extrascolastici, ricreativi e sportivi eventualmente frequentati dal minore, nonché di eventuali corsi di recupero e/o viaggi studio. Tutte le spese in questione (fatta eccezione per quelle mediche aventi carattere d'urgenza, che in ogni caso dovranno essere concordate) dovranno essere previamente e preliminarmente concordate tra i genitori ed idoneamente documentate da preventivo di spesa e/o ricevuta di pagamento. Per la natura delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria del
20/07/2016.
7) L'attribuzione e percezione dell'assegno unico erogato dall' avverrà ex lege, ossia nella CP_2
misura del 50% ad ogni genitore, e le detrazioni fiscali previste per i figli a carico saranno suddivise nella misura del 50% a ciascun genitore.
8) Il veicolo Ford FIESTA Tg.: EW005AJ - Telaio n. WF0DXXGAKDEJ55154, intestato al SI.
, ma attualmente già in uso alla SI.ra , sarà alla medesima trasferito in CP_1 Pt_1
proprietà esclusiva entro 3 mesi dall'emananda sentenza, senza corrispettivo, con la precisazione che la SI.ra provvederà a sua cura e spese alle formalità di trascrizione presso i Pt_1
competenti uffici mediante fruizione delle agevolazioni normativamente previste essendo il detto trasferimento a favore della SI.ra elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla Pt_1
definitiva risoluzione della crisi coniugale con accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (esenzione da ITP ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987).
9) Il veicolo Fiat PUNTO Tg.: ED567PA - Telaio n. ZFA18800001175824, intestato alla SI.ra
, ma attualmente già in uso al SI. , sarà al medesimo trasferito in proprietà Pt_1 CP_1
esclusiva entro 3 mesi dall'emananda sentenza, senza corrispettivo, con la precisazione che il SI.
provvederà a sua cura e spese alle formalità di trascrizione presso i competenti uffici CP_1
mediante fruizione delle agevolazioni normativamente previste essendo il detto trasferimento a
pagina 3 di 8 favore del SI. elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva CP_1
risoluzione della crisi coniugale con accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (esenzione da ITP ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987).
10) I SIg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di talché nulla Pt_1 CP_1 chiedono reciprocamente l'uno all'altro né a titolo di assegno divorzile né per concorso nel rispettivo mantenimento.
11) Così come a suo tempo indicato in sede di separazione consensuale, i SIg.ri e , Pt_1 CP_1
con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di nulla avere a che pretendere e/o ricevere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo, ragione o causa, essendo ogni rapporto di ordine economico-patrimoniale già stato preventivamente tra i medesimi definito, anche con riferimento ad obbligazioni eventualmente assunte nei confronti di terzi in costanza di matrimonio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 11/12/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in LI il 30/08/2000 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 111,
Parte II, Serie A, anno 2000), e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di NO RE
(AL) al n. 46, Parte II, Serie B, anno 2000;
dal loro matrimonio è nato il [...], ancora minorenne e a carico dei genitori, e non vi sono Per_1
altri figli naturali, legittimati o adottivi;
il Tribunale di Alessandria con decreto di omologazione n. cronol. 2861/2023 del 05/04/2023, RG n.
343/2023 omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni proposte dai coniugi;
da tale giorno ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione materiale e spirituale tra gli stessi è venuta definitivamente meno;
Sulla scorta di tali premesse, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate in data 14/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
pagina 4 di 8 I coniugi, come risulta dal decreto di omologazione n. cronol. 2861/2023 del 05/04/2023 (RG n.
343/2023), si sono separati consensualmente nell'aprile 2023 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse dei figli o alle norme imperative di legge: il figlio minore è affidato alle cure di Per_1
entrambi i genitori in modo paritetico, alternandosi altresì tra le abitazioni di entrambi i genitori ed in considerazione dell'età potrà frequentare liberamente l'uno o l'altro genitore;
il mantenimento è pertanto previsto in forma diretta e per capitoli di spesa suddivisi tra i genitori, le spese straordinarie saranno suddivise al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in LI il 30/08/2000 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 111, Parte II, Serie A, anno 2000) e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di NO RE (AL) al n. 46, Parte II, Serie B, anno 2000;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 23, Parte II, Serie C, anno 2014), nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO RE (AL) sull'atto n. 46, Parte II, Serie B, anno
2000;
dispone che
1) Il figlio minore sia affidato alle cure condivise di entrambi i genitori, il quale continuerà a Per_1
vivere con la madre nell'abitazione sita in NO RE (AL), Via Montenero n. 5, ivi mantenendo la residenza anagrafica, con domicilio paritetico ed alternato con i genitori che saranno entrambi collocatari e con libera frequentazione previo accordo.
2) Salvo diversi e migliori accordi da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo, in ogni caso:
a) il padre trascorrerà con il figlio fine settimana alternati;
b) si procederà secondo il principio dell'alternanza sia relativamente alle vacanze natalizie, pasquali, sia per ogni altra festività, ponte o periodo di vacanza scolastica, al di fuori delle vacanze estive;
c) durante le vacanze scolastiche estive pagina 5 di 8 per 2 settimane, anche non consecutive, con un genitore e 2 settimane, anche non consecutive, con l'altro genitore. Quando ricorrano particolari esigenze di carattere organizzativo, tutte le modalità di frequentazione stabilite al presente punto potranno essere derogate previo accordo fra i genitori.
Prende atto che
3) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi recapiti in caso di viaggi, vacanze, ponti o week-end con il figlio effettuati al di fuori del periodo estivo al fine di consentire in ogni momento la reperibilità del medesimo e concordano altresì che il figlio possa allontanarsi dall'Italia con uno dei genitori, anche per brevi viaggi o vacanze, solo con il consenso dell'altro genitore.
4) I SIg.ri e concordano che tutte le scelte qualificanti per il figlio, quali quelle Pt_1 CP_1
mediche (escluse quelle che abbiano carattere di estrema urgenza), scolastiche, relative a corsi extra scolastici, religiose, relative a viaggi e vacanze esclusivi del figlio, dovranno essere assunte congiuntamente e di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore, delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ed in conformità agli orientamenti educativi sino ad oggi seguiti, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e quotidiane spetteranno al genitore che ha con sé il figlio.
Dispone che
5) I SIg.ri e , in quanto collocatari con domicilio paritetico ed alternato del Pt_1 CP_1
minore, provvedano al mantenimento del figlio in forma diretta e per capitoli di spesa così attribuiti:
A) la madre provvederà integralmente a tutte le spese di vestiario e cancelleria scolastica corrente, B) il padre provvederà a tutte le spese di intrattenimento, abbonamento telefono cellulare e parrucchiere/barbiere.
6) I SIg.ri e provvedano in ragione del 50% alle spese mediche non coperte dal Pt_1 CP_1
SSN, oculistiche, dentistiche ed ortodontiche per il figlio, nonché quelle per esami, tickets sanitari e visite specialistiche. I SIg.ri e terranno inoltre a proprio carico il 50% ciascuno Pt_1 CP_1
delle spese scolastiche straordinarie del figlio (a tiolo esemplificativo e non esaustivo: tasse e assicurazioni scolastiche, libri scolastici, corredo inizio anno scolastico, corsi organizzati dalla scuola in via straordinaria, gite, attività proposte dalla scuola in via straordinaria), dei corsi extrascolastici, ricreativi e sportivi eventualmente frequentati dal minore, nonché di eventuali corsi di recupero e/o viaggi studio. Tutte le spese in questione (fatta eccezione per quelle mediche aventi carattere d'urgenza, che in ogni caso dovranno essere concordate) dovranno essere previamente e preliminarmente concordate tra i genitori ed idoneamente documentate da preventivo di spesa e/o ricevuta di pagamento.
Per la natura delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria
pagina 6 di 8 del 20/07/2016.
Prende atto che
7) L'attribuzione e percezione dell'assegno unico erogato dall' avverrà ex lege, ossia nella misura CP_2
del 50% ad ogni genitore, e le detrazioni fiscali previste per i figli a carico saranno suddivise nella misura del 50% a ciascun genitore.
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
8) Il veicolo Ford FIESTA Tg.: EW005AJ - Telaio n. WF0DXXGAKDEJ55154, intestato al SI.
, ma attualmente già in uso alla SI.ra , sarà alla medesima trasferito in proprietà CP_1 Pt_1
esclusiva entro 3 mesi dalla presente sentenza, senza corrispettivo, con la precisazione che la SI.ra provvederà a sua cura e spese alle formalità di trascrizione presso i competenti uffici mediante Pt_1
fruizione delle agevolazioni normativamente previste essendo il detto trasferimento a favore della
SI.ra elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva risoluzione della crisi Pt_1
coniugale con accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (esenzione da ITP ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Legge n.
74/1987).
9) Il veicolo Fiat PUNTO Tg.: ED567PA - Telaio n. ZFA18800001175824, intestato alla SI.ra
, ma attualmente già in uso al SI. , sarà al medesimo trasferito in proprietà Pt_1 CP_1
esclusiva entro 3 mesi dalla presente sentenza, senza corrispettivo, con la precisazione che il SI.
provvederà a sua cura e spese alle formalità di trascrizione presso i competenti uffici CP_1
mediante fruizione delle agevolazioni normativamente previste essendo il detto trasferimento a favore del SI. elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva risoluzione della CP_1
crisi coniugale con accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (esenzione da ITP ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74/1987).
10) I SIg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di talché nulla Pt_1 CP_1 chiedono reciprocamente l'uno all'altro né a titolo di assegno divorzile né per concorso nel rispettivo mantenimento.
11) i SIg.ri e , con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di nulla avere a che Pt_1 CP_1 pretendere e/o ricevere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo, ragione o causa, essendo ogni rapporto di ordine economico-patrimoniale già stato preventivamente tra i medesimi definito, anche con riferimento ad obbligazioni eventualmente assunte nei confronti di terzi pagina 7 di 8 in costanza di matrimonio.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2955/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PAMELA LANFRANCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PAMELA LANFRANCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte del seguente tenore:
pagina 1 di 8 “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LI (NA) il 30/08/2000 tra e , trascritto nel Registro Atti di Matrimonio dello stesso Comune Parte_1 Controparte_1 di LI, Anno 2000, al N. 111, Parte II, Serie A, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di
LI di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
ed OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Il figlio minore è affidato alle cure condivise di entrambi i genitori e continuerà a vivere con Per_1
la madre nell'abitazione sita in NO RE (AL), Via Montenero n. 5, ivi mantenendo la residenza anagrafica, con domicilio paritetico ed alternato con i genitori che saranno entrambi collocatari e con libera frequentazione previo accordo.
2) Salvo diversi e migliori accordi da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo, in ogni caso:
a) il padre starà con il figlio a fine settimana alternati;
b) si procederà secondo il principio dell'alternanza sia relativamente alle vacanze natalizie, pasquali, sia per ogni altra festività, ponte
o periodo di vacanza scolastica, al di fuori delle vacanze estive;
c) durante le vacanze scolastiche estive per 2 settimane, anche non consecutive, con un genitore e 2 settimane, anche non consecutive, con l'altro genitore. Quando ricorrano particolari esigenze di carattere organizzativo, tutte le modalità di frequentazione stabilite al presente punto potranno essere derogate previo accordo fra i genitori.
3) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi recapiti in caso di viaggi, vacanze, ponti o week-end con il figlio effettuati al di fuori del periodo estivo al fine di consentire in ogni momento la reperibilità del medesimo e concordano altresì che il figlio possa allontanarsi dall'Italia con uno dei genitori, anche per brevi viaggi o vacanze, solo con il consenso dell'altro genitore.
4) I SIg.ri e concordano che tutte le scelte qualificanti per il figlio, quali quelle Pt_1 CP_1
mediche (escluse quelle che abbiano carattere di estrema urgenza), scolastiche, relative a corsi extra scolastici, religiose, relative a viaggi e vacanze esclusivi del figlio, dovranno essere assunte congiuntamente e di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore, delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ed in conformità agli orientamenti educativi sino ad oggi seguiti, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e quotidiane spetteranno al genitore che ha con sé il figlio.
5) I SIg.ri e , collocatari con domicilio paritetico ed alternato del minore, si Pt_1 CP_1
obbligano entrambi a contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta e per capitoli di spesa
pagina 2 di 8 così attribuiti: A) la madre assume l'onere di provvedere integralmente a tutte le spese di vestiario e cancelleria scolastica corrente, B) il padre assume l'onere di provvedere a tutte le spese di intrattenimento, abbonamento telefono cellulare e parrucchiere/barbiere.
6) I SIg.ri e si obbligano a tenere ciascuno a proprio carico in ragione del 50% le Pt_1 CP_1
spese mediche non coperte dal SSN, oculistiche, dentistiche ed ortodontiche per il figlio, nonché quelle per esami, tickets sanitari e visite specialistiche. I SIg.ri e terranno Pt_1 CP_1
inoltre a proprio carico il 50% ciascuno delle spese scolastiche straordinarie del figlio (a tiolo esemplificativo e non esaustivo: tasse e assicurazioni scolastiche, libri scolastici, corredo inizio anno scolastico, corsi organizzati dalla scuola in via straordinaria, gite, attività proposte dalla scuola in via straordinaria), dei corsi extrascolastici, ricreativi e sportivi eventualmente frequentati dal minore, nonché di eventuali corsi di recupero e/o viaggi studio. Tutte le spese in questione (fatta eccezione per quelle mediche aventi carattere d'urgenza, che in ogni caso dovranno essere concordate) dovranno essere previamente e preliminarmente concordate tra i genitori ed idoneamente documentate da preventivo di spesa e/o ricevuta di pagamento. Per la natura delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria del
20/07/2016.
7) L'attribuzione e percezione dell'assegno unico erogato dall' avverrà ex lege, ossia nella CP_2
misura del 50% ad ogni genitore, e le detrazioni fiscali previste per i figli a carico saranno suddivise nella misura del 50% a ciascun genitore.
8) Il veicolo Ford FIESTA Tg.: EW005AJ - Telaio n. WF0DXXGAKDEJ55154, intestato al SI.
, ma attualmente già in uso alla SI.ra , sarà alla medesima trasferito in CP_1 Pt_1
proprietà esclusiva entro 3 mesi dall'emananda sentenza, senza corrispettivo, con la precisazione che la SI.ra provvederà a sua cura e spese alle formalità di trascrizione presso i Pt_1
competenti uffici mediante fruizione delle agevolazioni normativamente previste essendo il detto trasferimento a favore della SI.ra elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla Pt_1
definitiva risoluzione della crisi coniugale con accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (esenzione da ITP ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987).
9) Il veicolo Fiat PUNTO Tg.: ED567PA - Telaio n. ZFA18800001175824, intestato alla SI.ra
, ma attualmente già in uso al SI. , sarà al medesimo trasferito in proprietà Pt_1 CP_1
esclusiva entro 3 mesi dall'emananda sentenza, senza corrispettivo, con la precisazione che il SI.
provvederà a sua cura e spese alle formalità di trascrizione presso i competenti uffici CP_1
mediante fruizione delle agevolazioni normativamente previste essendo il detto trasferimento a
pagina 3 di 8 favore del SI. elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva CP_1
risoluzione della crisi coniugale con accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (esenzione da ITP ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987).
10) I SIg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di talché nulla Pt_1 CP_1 chiedono reciprocamente l'uno all'altro né a titolo di assegno divorzile né per concorso nel rispettivo mantenimento.
11) Così come a suo tempo indicato in sede di separazione consensuale, i SIg.ri e , Pt_1 CP_1
con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di nulla avere a che pretendere e/o ricevere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo, ragione o causa, essendo ogni rapporto di ordine economico-patrimoniale già stato preventivamente tra i medesimi definito, anche con riferimento ad obbligazioni eventualmente assunte nei confronti di terzi in costanza di matrimonio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 11/12/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in LI il 30/08/2000 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 111,
Parte II, Serie A, anno 2000), e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di NO RE
(AL) al n. 46, Parte II, Serie B, anno 2000;
dal loro matrimonio è nato il [...], ancora minorenne e a carico dei genitori, e non vi sono Per_1
altri figli naturali, legittimati o adottivi;
il Tribunale di Alessandria con decreto di omologazione n. cronol. 2861/2023 del 05/04/2023, RG n.
343/2023 omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni proposte dai coniugi;
da tale giorno ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione materiale e spirituale tra gli stessi è venuta definitivamente meno;
Sulla scorta di tali premesse, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate in data 14/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
pagina 4 di 8 I coniugi, come risulta dal decreto di omologazione n. cronol. 2861/2023 del 05/04/2023 (RG n.
343/2023), si sono separati consensualmente nell'aprile 2023 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse dei figli o alle norme imperative di legge: il figlio minore è affidato alle cure di Per_1
entrambi i genitori in modo paritetico, alternandosi altresì tra le abitazioni di entrambi i genitori ed in considerazione dell'età potrà frequentare liberamente l'uno o l'altro genitore;
il mantenimento è pertanto previsto in forma diretta e per capitoli di spesa suddivisi tra i genitori, le spese straordinarie saranno suddivise al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in LI il 30/08/2000 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 111, Parte II, Serie A, anno 2000) e successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile di NO RE (AL) al n. 46, Parte II, Serie B, anno 2000;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 23, Parte II, Serie C, anno 2014), nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO RE (AL) sull'atto n. 46, Parte II, Serie B, anno
2000;
dispone che
1) Il figlio minore sia affidato alle cure condivise di entrambi i genitori, il quale continuerà a Per_1
vivere con la madre nell'abitazione sita in NO RE (AL), Via Montenero n. 5, ivi mantenendo la residenza anagrafica, con domicilio paritetico ed alternato con i genitori che saranno entrambi collocatari e con libera frequentazione previo accordo.
2) Salvo diversi e migliori accordi da comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo, in ogni caso:
a) il padre trascorrerà con il figlio fine settimana alternati;
b) si procederà secondo il principio dell'alternanza sia relativamente alle vacanze natalizie, pasquali, sia per ogni altra festività, ponte o periodo di vacanza scolastica, al di fuori delle vacanze estive;
c) durante le vacanze scolastiche estive pagina 5 di 8 per 2 settimane, anche non consecutive, con un genitore e 2 settimane, anche non consecutive, con l'altro genitore. Quando ricorrano particolari esigenze di carattere organizzativo, tutte le modalità di frequentazione stabilite al presente punto potranno essere derogate previo accordo fra i genitori.
Prende atto che
3) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi recapiti in caso di viaggi, vacanze, ponti o week-end con il figlio effettuati al di fuori del periodo estivo al fine di consentire in ogni momento la reperibilità del medesimo e concordano altresì che il figlio possa allontanarsi dall'Italia con uno dei genitori, anche per brevi viaggi o vacanze, solo con il consenso dell'altro genitore.
4) I SIg.ri e concordano che tutte le scelte qualificanti per il figlio, quali quelle Pt_1 CP_1
mediche (escluse quelle che abbiano carattere di estrema urgenza), scolastiche, relative a corsi extra scolastici, religiose, relative a viaggi e vacanze esclusivi del figlio, dovranno essere assunte congiuntamente e di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore, delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ed in conformità agli orientamenti educativi sino ad oggi seguiti, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e quotidiane spetteranno al genitore che ha con sé il figlio.
Dispone che
5) I SIg.ri e , in quanto collocatari con domicilio paritetico ed alternato del Pt_1 CP_1
minore, provvedano al mantenimento del figlio in forma diretta e per capitoli di spesa così attribuiti:
A) la madre provvederà integralmente a tutte le spese di vestiario e cancelleria scolastica corrente, B) il padre provvederà a tutte le spese di intrattenimento, abbonamento telefono cellulare e parrucchiere/barbiere.
6) I SIg.ri e provvedano in ragione del 50% alle spese mediche non coperte dal Pt_1 CP_1
SSN, oculistiche, dentistiche ed ortodontiche per il figlio, nonché quelle per esami, tickets sanitari e visite specialistiche. I SIg.ri e terranno inoltre a proprio carico il 50% ciascuno Pt_1 CP_1
delle spese scolastiche straordinarie del figlio (a tiolo esemplificativo e non esaustivo: tasse e assicurazioni scolastiche, libri scolastici, corredo inizio anno scolastico, corsi organizzati dalla scuola in via straordinaria, gite, attività proposte dalla scuola in via straordinaria), dei corsi extrascolastici, ricreativi e sportivi eventualmente frequentati dal minore, nonché di eventuali corsi di recupero e/o viaggi studio. Tutte le spese in questione (fatta eccezione per quelle mediche aventi carattere d'urgenza, che in ogni caso dovranno essere concordate) dovranno essere previamente e preliminarmente concordate tra i genitori ed idoneamente documentate da preventivo di spesa e/o ricevuta di pagamento.
Per la natura delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria
pagina 6 di 8 del 20/07/2016.
Prende atto che
7) L'attribuzione e percezione dell'assegno unico erogato dall' avverrà ex lege, ossia nella misura CP_2
del 50% ad ogni genitore, e le detrazioni fiscali previste per i figli a carico saranno suddivise nella misura del 50% a ciascun genitore.
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
8) Il veicolo Ford FIESTA Tg.: EW005AJ - Telaio n. WF0DXXGAKDEJ55154, intestato al SI.
, ma attualmente già in uso alla SI.ra , sarà alla medesima trasferito in proprietà CP_1 Pt_1
esclusiva entro 3 mesi dalla presente sentenza, senza corrispettivo, con la precisazione che la SI.ra provvederà a sua cura e spese alle formalità di trascrizione presso i competenti uffici mediante Pt_1
fruizione delle agevolazioni normativamente previste essendo il detto trasferimento a favore della
SI.ra elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva risoluzione della crisi Pt_1
coniugale con accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (esenzione da ITP ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Legge n.
74/1987).
9) Il veicolo Fiat PUNTO Tg.: ED567PA - Telaio n. ZFA18800001175824, intestato alla SI.ra
, ma attualmente già in uso al SI. , sarà al medesimo trasferito in proprietà Pt_1 CP_1
esclusiva entro 3 mesi dalla presente sentenza, senza corrispettivo, con la precisazione che il SI.
provvederà a sua cura e spese alle formalità di trascrizione presso i competenti uffici CP_1
mediante fruizione delle agevolazioni normativamente previste essendo il detto trasferimento a favore del SI. elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva risoluzione della CP_1
crisi coniugale con accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi (esenzione da ITP ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74/1987).
10) I SIg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di talché nulla Pt_1 CP_1 chiedono reciprocamente l'uno all'altro né a titolo di assegno divorzile né per concorso nel rispettivo mantenimento.
11) i SIg.ri e , con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di nulla avere a che Pt_1 CP_1 pretendere e/o ricevere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo, ragione o causa, essendo ogni rapporto di ordine economico-patrimoniale già stato preventivamente tra i medesimi definito, anche con riferimento ad obbligazioni eventualmente assunte nei confronti di terzi pagina 7 di 8 in costanza di matrimonio.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
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