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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3647 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. e P. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Procuratore speciale OT. (giusta Procura per Notar Controparte_1 [...] di Roma, del 4.7.2018, repertorio n. 88355, raccolta n. 25263) Persona_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Transirico;
Appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. _2 C.F._1
Giuseppe EC;
Appellato nonché
, residente in [...]; Controparte_3
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1276/2021, emeSS dal Tribunale di
Avellino in data 25.6.2021 e pubblicata in data 13.7.2021, non notificata, all'esito del procedimento avente R.G. n. 1210/2016, in materia di lesioni personali.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
pagina 1 di 18 c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 31.1.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 3.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2016, conveniva in _2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la nonché Parte_1
, per ivi sentir dichiarare quest'ultima unica responsabile del sinistro Controparte_3 occorso in data 4.12.2013 in Rotondi (AV), sulla Strada Statale Appia, all'altezza della svincolo per Airola, e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti subiti nell'occasione, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del difensore antistatario.
L'attore, in particolare, assumeva che nella predetta data, verso le ore 13.00 circa, mentre in sella alla sua bicicletta percorreva, in Rotondi, la S.S. Appia in direzione di Caserta, all'altezza dell'incrocio per Airola, , alla guida della sua Controparte_3 autovettura modello Smart, targata CK920XH e assicurata per la RCA con la si disponeva ad effettuare il sorpasso della bicicletta Parte_1 da lui attore condotta allorquando svoltava improvvisamente a destra, in direzione
Airola appunto, urtando il ciclo con la fiancata destra dell'auto e facendolo rovinare a terra in uno al suo conducente. A seguito del sinistro, riportava la _2 luSSzione della spalla destra, la distorsione del polso e della mano destra, oltre a diverse escoriazioni all'emilato destro. Trasportato poi al P.S. dell'Ospedale di
Sant'Agata Dei Goti, veniva dimesso con una diagnosi di 21 giorni. A seguire, venivano prescritti ulteriori giorni di riposo e cure fisioterapiche, venendo dichiarato guarito solo in data 2.5.2014. Dopo l'occorso, l'attore, con due lettere raccomandante A/R, n. 149925812655 e n. 149925812666, datate al 21.11.2015, ritualmente invitava la e alla procedura di negoziazione Pt_1 Controparte_3 assistita.
Introdotto il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Avellino, la
[...]
si costituiva ritualmente ed impugnava l'assunto attoreo Parte_1 contestando, nell'ordine: 1) la conformità all'originale delle copie dei documenti prodotte in atti;
2) le stesse modalità di accadimento del fatto storico;
chiedendo,
pagina 2 di 18 per i motivi di cui alla comparsa, il rigetto integrale delle domande avverse con contestuale condanna alle spese di lite.
All'udienza del 11.9.2018 rendeva l'interrogatorio formale deferitogli. _2
Nella steSS data veniva altresì escusso il teste mentre il teste Testimone_1
veniva escusso alla successiva udienza del 25.2.2019. Nella Testimone_2 detta ultima udienza, poi, veniva conferito incarico al OT. per Persona_2
l'espletamento di una CTU medico-legale. Ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti dalle parti e la CTU medico-legale, precisate le conclusion di rito, all'udienza del 15.12.2020 la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza n. 1276/2021, qui gravata, il Tribunale di Avellino, riconoscendo la responsabilità esclusiva per il sinistro occorso a in capo a _2 CP_3
, proprietaria e conducente dell'autovettura modello Smart, targata CK920XH e
[...] assicurata per la RCA con la così statuiva: “A) Parte_1
Accoglie la domanda;
B) Condanna , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di € 22.173,25, oltre interessi legali dalla data del sinistro, _2
04/10/2013, alla data della presente decisione e dalla data della presente decisione devono altresì decorrere sull'intera somma, capitale di € 22.173,25 + interessi, gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento della somma di €
1.200,00 per spese oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della fattura N°
147114 del 30.03.2014 all'effettivo soddisfo;
C) Condanna , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, e in solido alla Controparte_3 rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € _2
4.300,00 di cui € 300,00 spese, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Giuseppe EC dichiaratosi anticipatario. D) Spese di
CTU a totale carico della , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, e in solido”. Controparte_3
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato in data 3.9.2021, la Parte_1 ha proposto appello avverso la testé menzionata sentenza n. 1276/2021 del
Tribunale di Avellino, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
pagina 3 di 18 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 139 C.d.a., oltre che delle tabelle ministeriali attuative in tema di lesioni di lieve entità, per aver il primo Giudice dapprima disposto, in conformità con quanto previsto nella CTU a firma del dott.
[...]
il riconoscimento, in favore dell'odierno appellato, di un danno biologico Per_2
“in misura percentuale non superiore all'8%”, e poi disatteso il disposto normativo di cui all'art. 139 del C.d.a., che, appunto, regolamenta le modalità di calcolo del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità. In tal senso, prosegue l'impugnante, si deve osservare come “nel caso oggetto di causa, il danno biologico da liquidarsi, rientri nell'alveo delle c.d. micro-permanenti, lo stesso deve essere liquidato, utilizzando i criteri di cui al citato art. 139 c.d.a. che stabilisce i principi cardine, per cui la liquidazione cresce, in maniera più che proporzionale, in relazione alla gravità del danno e decresce dello 0,5% fisso per ogni anno di età del danneggiato (a partire dall'undicesimo anno di età) secondo un importo del punto base originariamente fiSSto in € 674,78, aggiornato però annualmente e che, alla data della pronuncia, risultava essere pari ad € 814,27, come da D.M. dello Sviluppo Economico del
22/07/2019”. Non solo, ma il detto articolo 139 del C.d.a., alla lettera b),
“regolamenta anche il valore della c.d. I.T.T., ossia dell'invalidità temporanea totale, per singolo giorno che, in origine, risultava fiSSta in € 39,37 e che, alla data della pronuncia, risultava essere pari ad € 47,49 (quarantasette/49) al giorno, come da
D.M. dello Sviluppo Economico del 22/07/2019”. Il Giudice di primo grado, dunque, disapplicando le testé menzionate norme, avrebbe liquidato “il danno biologico, riconosciuto dal CTU e recepito in sentenza, in una percentuale dell'8%, nella misura complessiva di € 16.753,00, in luogo di € 12.380,16, così come avrebbe dovuto essere, applicando, per persona avente, alla data del sinistro, l'età di 29 anni, la Tabella del danno biologico, per lesioni di lieve entità, aggiornata al D.M. 22/07/2019, pubblicato in G.U. 13/08/2019, n° 189, ancora in vigore, al momento della redazione del presente atto di appello”. Del pari, sarebbe risultata eccessiva la steSS “liquidazione della I.T.T. e della , considerando ed “applicando il valore di cui al D.M. cit.”. Da CP_6 tutto quanto qui riportato, parte appellante ha concluso osservando come dalla corretta applicazione del citato art. 139 C.d.a. e delle Tabelle aggiornate di cui al
D.M. 22/07/2019, pubblicato in G.U. 13/08/2019, n. 189, “l'importo a liquidarsi
pagina 4 di 18 avrebbe dovuto essere pari ad € 12.380,16 + € 2.600,08 = € 14.980,24, con una differenza pari ad € (€ 22.173,25 - € 14.980,24) 7.193,01, indebitamente liquidati”.
Da qui, la domanda vòlta ad ottenere una condanna conforme, nella liquidazione, alla somma ricalcolata e testé indicata dallo stesso impugnante.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si è doluto della omeSS e/o insufficiente motivazione, nella sentenza qui gravata, in ordine alle puntuali osservazioni critiche sollevate rispetto alle risultanze della CTU medico – legale, fatte tempestivamente pervenire dal TP OT.SS , la quale aveva Persona_3 ritualmente eccepito: “Nessun esame strumentale, presente in atti, ha documentato
l'esistenza di una lesione di Hills – Sachs, che poSS attestare una luSSzione completa della spalla;
inoltre, non risulta essere stata provata, strumentalmente, neppure l'esistenza di una lesione di Bankart”. Né il primo Giudice avrebbe congruamente considerato l'ulteriore, dirimente dato per cui “ , aveva _2 fatto ricorso, per ben due volte, in data successiva al sinistro oggetto di causa (del
04/10/2013), ed antecedente al suddetto rilievo strumentale, alle cure dei sanitari dell'Ospedale di Sant'Agata de' Goti, il 24/12/2013 ed il 17/03/2014, in entrambi i casi per incidente domestico che aveva coinvolto, anche stavolta, la spalla, nella sede intereSSta dal sinistro oggetto di causa”. Ragioni tutte che avrebbe consigliato una diversa minore valutazione del danno “motivatamente indicata, dalla dott.SS , Per_3 in misura del 5%”, in luogo della diversa percentuale dell'otto per cento suggerita nella CTU e puntualmente accolta nella pronuncia di prime cure.
Con il terzo motivo di appello, il gravante ha lamentato l'ingiusto riconoscimento di spese per trattamenti fisioterapici in favore dell'odierno appellato attestate con una ricevuta che l'appellante assume falsa e, comunque, disconosciuta dalla società emittente, in presenza, peraltro, di dichiarazioni sul punto fornite dall'attore e dal teste apparse tra loro in contrasto. Dalla documentazione versata Testimone_3 in atti, infatti, risulterebbe che “mentre l'attore ebbe a dichiarare, in sede di interrogatorio libero, che le prestazioni vennero eseguite personalmente dal sig.
[...]
; quest'ultimo, in sede di dichiarazioni testimoniali, ebbe a riferire di Testimone_3 non avere eseguito personalmente le prestazioni di FKT in favore dell'attore ma che le stesse vennero eseguite da persone di cui peraltro non fu neppure in grado di riferire i
pagina 5 di 18 nominativi”. Da qui il preteso disconoscimento delle somme liquidate in sentenza per i detti trattamenti sanitari.
Infine, l'appellante ha lamentato l'asseritamente ingiusto riconoscimento degli interessi legali, sul credito già rivalutato all'attualità, a far data dal verificarsi del sinistro da parte del primo Giudice, il quale avrebbe erroneamente disposto che gli interessi legali “venissero corrisposti, sull'intera somma, non già dalla data della decisione ma a partire dalla data di accadimento del fatto storico”.
Concludeva, dunque, parte appellante chiedendo: - “la riforma della sentenza di primo grado nel senso della declaratoria di non utilizzabilità dei parametri tabellari
c.d. milanesi, adottati dal Giudice di primo grado e per la loro sostituzione con i parametri di liquidazione del danno normativamente previsti, per la liquidazione delle lesioni di lieve entità, nonché per la rideterminazione del danno sotto il profilo medico – legale, nei limiti di quanto effettivamente provato e connesso, sotto il profilo eziologico, all'evento lesivo oggetto di causa, con consequenziale rideterminazione delle somme da liquidarsi, in conformità ai predetti criteri normativi;
-il rigetto della domanda relativa al rimborso delle contestate spese di FKT non risultando provate né
l'esecuzione, in favore dell'attore, odierno appellato, delle sottostanti sedute di fisiochinesiterapia, né l'effettiva corresponsione delle somme pretese: - la vittoria delle spese di lite, relative al presente grado di giudizio e parziale compensazione delle spese liquidate in primo grado”.
nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, ha chiesto _2 preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'odierno gravame per violazione del novellato art. 342 c.p.c., nn. 1 e 2, oltre che degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Nel merito, invece, ha chiesto rigettarsi integralmente l'appello, perché asseritamente infondato in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del difensore antistatario.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 31.1.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 3.2.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
pagina 6 di 18 Infine, con ordinanza datata al 5.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Innanzitutto si rileva che non è stato acquisito, sebbene richiesto dalla cancelleria, il fascicolo di ufficio del primo grado, ex art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Ciò non impedisce, tuttavia, alla Corte, la decisione della controversia, atteso che le questioni rilevanti, a tal fine (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 10164 del
30/03/2022; Sez. 6 – 1, Ord. n. 9498 del 04/04/2019; Sez. 6 – 1, Ord. n. 27691 del
21/11/2017), sono ampiamente valutabili sulla base delle allegazioni difensive, nonché degli atti e dei documenti depositati dalle parti in primo grado (contenuti nei relativi fascicoli cartacei, ritualmente depositati anche in questo secondo grado di giudizio).
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da nella sua comparsa di costituzione e risposta _2 ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè, quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0 a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
pagina 7 di 18 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019). Nella specie, parte appellante ha puntualmente individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione rispetti i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c..
Ancora in via preliminare, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), va detto che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n.
10409 del 01/06/2020). Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non pagina 8 di 18 esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N.
37272 del 29/11/2021).
Ciò detto e paSSndo ora al merito dell'appello, va detto che esso è solo parzialmente fondato e va, dunque, accolto in parte per quanto di ragione, alla luce delle considerazioni che qui si riportano, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
Orbene, il Tribunale di Avellino, nel liquidare il danno all'odierno appellato, precisava come lo stesso avesse “subito un danno alla salute e cioè una conseguenza all'integrità e alla efficienza psico-fisica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima del fatto lesivo”. Da qui, l'aver considerato, come adeguato “criterio di liquidazione equitativa, il criterio di liquidazione tabellare enucleato dal Tribunale di
Milano, che tiene contro, in modo onnicomprensivo […], di qualsiasi componente del danno non patrimoniale e quindi anche della componente descritta come danno morale”. Orbene, nella liquidazione disposta in prime cure erano state applicate dal giudicante, ai fini della quantificazione del danno da risarcire, le Tabelle delle Corte di Appello di Milano, comprensive, come noto, anche del ristoro del danno morale.
Ebbene, questa Corte ritiene non corretta la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
In primis, deve osservarsi che secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, cui la Corte aderisce, la Tabella Unica Nazionale delle micropermanenti (1-9%), contemplata all'art. 139 C.d.a., assurge a “norma oggettiva che si applica su tutto il territorio nazionale in caso di lesioni micropermanenti, e cioè per i danni di lieve entità derivanti da lesioni pari o inferiori al 9%, e prescrive che il danno biologico permanente sia liquidato in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità” (CaSSzione civile sez. III, 03/04/2025, n.8867). In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, infatti, “l'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 L. n. 124 del
2017, trova applicazione, anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di
pagina 9 di 18 pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale” (CaSSzione Civile sez. III n.
25274 del 10/11/2020). La violazione, infatti, “dell'art 139 cit da parte del giudice di merito, che abbia liquidato il danno applicando criteri diversi come le tabelle milanesi, comporta la caSSzione della sentenza con rinvio per una nuova determinazione del quantum debeatur” (CaSSzione civile sez. III, 03/04/2025, n.8867).
Il giudizio di prime cure, introdotto con atto di citazione notificato in data 15.3.2016 dall'odierno appellato , era, dunque, pendente alla data di entrata in _2 vigore (29.8.2017) della citata Legge di modifica n. 124 del 2017, ragione per cui, laddove il Tribunale di Avellino avesse correttamente fatto applicazione dei criteri di calcolo del danno indicati nell'art. 139 C.d.a., sarebbe giunto ad una liquidazione diversa e nettamente inferiore rispetto a quanto poi effettivamente liquidato in sentenza. In breve, la Tabella nazionale delle cd. micropermanenti, che prevede criteri di liquidazione del danno dovuti a responsabilità medica fino al 9 per cento, era quella che da parte del primo Giudice “andava utilizzata normativamente, per esigenze di uniformità di trattamento di situazioni analoghe e di certezza del diritto,
[Tabella] che deve trovare applicazione diffusa sul territorio nazionale” (CaSSzione civile sez. lav. n. 34779 del 28/12/2024). Da qui, dunque, la violazione del detto art. 139 C.d.a., con la conseguente modifica in parte qua dell'impugnata sentenza, secondo quanto indicato di seguito.
Ad abundandiam, poi, si osserva he, come noto, gli artt. 138 e 139 C.d.a., come modificati dall'art. 1 comma 17 L. n. 124 del 2017, sotto l'unitaria definizione di
"danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale conseguente alle lesioni, dal danno morale propriamente detto. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, poi, il danno morale è fatto consistere in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Non costituisce duplicazione, poi, la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una pagina 10 di 18 ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, non aventi base medico-legale, essi debbono formare oggetto di una separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micro- permanenti. Detto altrimenti, il danno da sofferenza interiore formerà oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta sia stato adeguatamente dedotto e provato.
Secondo la Suprema Corte, poi, nei casi di incidente da circolazione stradale, come nella fattispecie qui vagliata, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micro-permanenti), purché si tenga conto, però, della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, ragion per cui il danneggiato è sempre onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13/01/2016, n. 339; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 29/05/2018, n. 13487). Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che lo stesso intereSSto abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di pagina 11 di 18 significativa ed elevata gravità a provocare ripercussioni sulla vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento, appunto, della compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto, segue la ragionevole affermazione del principio generale, accettato in questa sede, secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/03/2023, n. 6444).
Ebbene, premessi tali condivisi principi, deve ritenersi che l'appellato, attore in primo grado, non abbia assolto positivamente a tale rigoroso onere probatorio ai fini del ristoro (anche) del danno morale. I postumi permanenti riportati da _2
, infatti, sono stati quantificati dal CTU incaricato dal primo giudice nella
[...] misura del 8% (cfr. tale consulenza in atti). E, quindi, secondo il rammentato insegnamento della Suprema Corte, attesa la modesta entità delle lesioni (cd. lesioni micro-permanenti), l'attore avrebbe dovuto allegare e dimostrare in modo particolarmente rigoroso e dettagliato le circostanze da cui sarebbe scaturita la lamentata sofferenza psichica, così da evidenziare profili di pregiudizio diversi, ulteriori ed autonomi rispetto a quelli presuntivamente già ricompresi nel liquidato danno biologico. Tuttavia, l'appellante si è limitato ad allegare delle circostanze fattuali, ossia di aver subìto diversi ricoveri e l'aver sofferto forti dolori a causa di recidivanti episodi di luSSzione alla spalla destra in seguito al sinistro. Deve, inoltre, osservarsi che l'odierno appellato ricorreva sì alle cure dei sanitari dell'Ospedale di Sant'Agata de' Goti anche nelle date del 24.12.2013 e del
17.03.2014, ma in entrambi a seguito di incidenti domestici, per sua steSS ammissione, incidenti che coinvolgevano nuovamente la spalla destra, sede intereSSta dal sinistro oggetto di causa. Può, dunque, ritenersi che l'entità delle pagina 12 di 18 lesioni riportate e le ripercussioni delle stesse sulla salute del danneggiato sono state già oggetto di valutazione e ristoro mediante la liquidazione del danno biologico, temporaneo e permanente e gli stessi nuovi episodi intereSSnti la spalla destra e seguiti all'incidente, erano del resto parsi già al CTU idonei a configurare un caso di “luSSzione recidivante e non abituale”, diversamente da quanto sul punto dedotto dal danneggiato.
Dunque, alla luce di tutto quanto fin qui osservato e accogliendo il relativo motivo di gravame, implicante l'integrale, univoca ed esclusiva applicazione dell'art. 139
C.d.a., va rideterminato l'ammontare esatto del risarcimento non patrimoniale spettante al secondo i parametri offerti tanto da tale ultimo articolo, quanto _2 dalle Tabelle aggiornate dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 173 del 25/07/2024, in vigore dal 9 agosto 2024, per cui l'ammontare complessivo dell'importo a liquidarsi deve essere pari alla somma di € 14.402,75
(considerando: gli 8 punti di invalidità accertati in sede di CTU;
l'età del danneggiato al momento del fatto, pari a 29 anni;
e un punto base di importo pari a € 947,30, secondo quanto previsto dalle dette Tabelle aggiornate dal D.M.
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, in vigore dal 9 agosto 2024) e di € 3.024,39 per I.T.T. e I.T.P. (considerando l'importo del punto di inabilità assoluta pari a € 55,24 e, quindi, risultando importi pari a: €
1.160,04, per i 21 gg. di I.T.T.; € 828,6, per i 20 gg. di I.T.P. al 75%; € 414,3, per i
15 gg. di I.T.P. al 50%; € 621,45, per i 45 gg. di I.T.P. al 25% - secondo i valori aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, in vigore dal 9 agosto 2024), per un totale complessivo pari ad €
17.427,14.
Trattandosi di credito risarcitorio, poi, all'appellante vanno riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 24/1/2019, n. 2037; Cass. 19/3/2020, n. 7466), secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di deposito della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata all'attualità, infine, decorreranno gli pagina 13 di 18 interessi legali ex art. 1284, comma 1° c.c., dalla data della presente decisione fino al saldo.
PaSSndo ora al secondo motivo di gravame, relativo alla omeSS e/o insufficiente motivazione, nella sentenza gravata, in ordine alle puntuali osservazioni critiche sollevate rispetto alle risultanze della CTU medico–legale da parte della TP OT.SS
, la quale, in assenza di esami strumentali che documentassero Persona_3 tanto l'esistenza di una lesione di , attestante una luSSzione completa Persona_4 della spalla, quanto l'esistenza di una lesione di Bankart, suggeriva di quantificare nell'ordine di 5 punti percentuali il grado di invalidità seguito all'incidente, ai fini del calcolo del danno, va osservato quanto segue.
La Suprema Corte ha fatto chiarezza in merito a tali assunti ricordando innanzitutto come i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, inseriti entrambi dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del d.l. stesso, abbiano introdotto alcune modifiche nel sistema risarcitorio dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005. In particolare, il comma 3-ter dispone che al comma 2 dell'art. 139 cit. sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” (Cass. sentenza n. 37477/22). E il comma 3-quater aggiunge che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”. All'uopo, i medesimi giudici hanno poi proseguito precisando come la CaSSzione avesse già avuto modo di chiarire che “i criteri di accertamento del danno biologico, evocati dalla normativa vigente, stanno complessivamente a significare la necessità di condurre a una obiettività dell'accertamento medico legale che riguardi le lesioni ed i relativi postumi” (sent. n.
18773/2016). Hanno, infine, chiarito che le modifiche legislative del 2012 hanno assunto come obiettivo “quello di rimarcare l'imprescindibilità di un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza di dette patologie, anche quando normativamente di modesta entità, e cioè con esiti permanenti contenuti entro la soglia invalidante del
9 per cento”. Pertanto, concludono i Giudici di legittimità, “è sempre e soltanto l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a
pagina 14 di 18 stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad eSS ricollegabile. E
l'accertamento medico legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza, anche nei casi di danni anatomici non accertabili strumentalmente (quali fratture, luSSzioni, lesioni legamentose, ecc.)”. Alla luce dei citati e condivisi principi giurisprudenziali, è possibile concludere sul punto osservando come l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, ed anche nel caso, come quello qui vagliato, di micro-permanenti, sono sempre ammissibili anche fonti di prova alternative ai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, “non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi”.
L'esame della perizia medico-legale a firma del OT. scevra da vizi logici e Per_2 formali è apparsa in questa sede corretta e rigorosa nell'applicazione dei criteri medico-legali di valutazione e stima del danno biologico, quanto, in particolare, all'obiettivo riscontro della lesione psico-fisica permanente e del correlato danno biologico permanente, accertati dal medico legale incaricato secondo leleges artis, come peraltro rilevati dallo stesso Tribunale che, nella impugnata sentenza, aveva avuto modo di approvare in toto le argomentazioni sul punto del CTU, il quale nell'elaborato peritale aveva peraltro fatto osservare come la lesività era stata rilevata clinicamente da diversi specialisti ospedalieri ed ambulatori privati. Infine, lo stesso CTU, già sollecitato sul punto in sede di osservazioni alla relazione peritale da parte della TP di parte appellante OT.SS , aveva specificato di aver Per_3
pagina 15 di 18 raggiunto la “valutazione percentuale riportata nella bozza di CTU” con lo specifico riferimento tabellare. La relativa doglianza, dunque, non può trovare accoglimento.
Quanto al terzo motivo di gravame, nel quale l'impugnante, ha lamentato l'ingiusto riconoscimento di spese per trattamenti fisioterapici in favore di , _2 attestate per mezzo di una ricevuta che l'appellante assume falsa e, comunque, disconosciuta dalla società emittente, va chiarito quanto segue. Il primo Giudice, nel trattare la questione oggetto dell'odierna doglianza, aveva già aveva avuto modo di precisare sul punto che “il teste escusso all'udienza del Testimone_3
25.02.2019, ha confermato che le fisioterapie sono state effettuate a volte presso il centro fisioterapico di S. Martino V.C., a volte a domicilio e ha riconosciuto come propria la firma apposta sulla fattura N° 147/14”, in atti. Nella steSS fattura, peraltro, compare espreSSmente il riferimento alle prestazioni eseguite, relative a
“pratica FKT, come da prescrizione medica dal 25.10.2013 al 13.01.214. Tratto spalla
DX”, a nulla rilevando né il fatto che la cooperativa alla quale l'appellato si era rivolto per i trattamenti fisioterapici avesse poi mutato la propria denominazione in
[...]
– laddove la ricevuta in oggetto risultava essere stata rilasciata Controparte_7
Cont con la precedente denominazione di –, né il fatto che i pagamenti CP_9 effettuati dal sarebbero avvenuti in diverse tranches, come confermato dallo _2 stesso , e sempre in contanti. Né pare, infine, derimente ai fini di una Tes_3 declaratoria di infondatezza della pretesa dell'appellato a ricevere il giusto rimborso delle somme spese ai fini dei trattamenti medici riabilitativi il fatto che le prestazioni furono effettuate non dal direttamente, bensì, come da lui precisato, “da Tes_3 personale abilitato che all'epoca dei fatti, prestava servizio presso la ”, Parte_2 essendo sufficiente, ai fini suddetti, che il deducente dimostri l'effettivo pagamento della spesa, attraverso la presentazione di fatture, scontrini o ricevute che attestino la spesa sostenuta, insieme ad eventuali certificati medici che ne dimostrino la necessità. Elementi ritualmente e tempestivamente allegati dal danneggiato già nel primo grado del presente giudizio. La relativa doglianza deve, quindi, considerarsi priva di pregio.
Il quarto motivo di appello, infine, resta assorbito, in ragione di quanto già ampiamente chiarito nella trattazione della prima doglianza.
D. Le spese processuali
pagina 16 di 18 PaSSndo alla regolamentazione delle spese di lite la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico degli appellati le spese di entrambi i gradi di giudizio, in base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022,
n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da
€.5.201,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico degli appellati anche le spese di ctu di primo grado nella misura determinata in corso di giudizio.
PQM
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza n. _2 Controparte_3
1276/2021, emeSS dal Tribunale di Avellino in data 25.6.2021 e pubblicata in data
13.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara tenuti e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1
, al pagamento, in solido tra loro e in favore di , Controparte_3 _2 di un importo pari ad € 17.427,14, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da , oltre interessi al tasso legale sul detto _2 importo devalutato al momento del sinistro e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali sull'importo complessivamente rivalutato secondo tali criteri, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, confermando nel resto la sentenza impugnata;
2) dichiara tenuta e condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., e pagamento, in solido tra loro e in Controparte_3 favore di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate _2 complessivamente in euro 4.300,00 per il primo grado (euro 4.00,00 per compensi professionali) ed in euro 5.300,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di ctu di primo grado a definitivo carico di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 CP_3
in solido tra loro.
[...]
Napoli, 30.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.SS Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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