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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NI EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 15794/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11:04 è presente l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
RN US per la parte resistente;
nessuno è presente per la parte ricorrente.
L'avv. Rago in ragione dell'orario chiede di trattare la causa anche in assenza della controparte e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. NI
EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15794 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIAISI ANGELA Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, via
Empedocle Restivo 174, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. RN US, giusta procura in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/11/2025
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che è in Parte_1
possesso del requisito sanitario per l'attribuzione dei benefici ex L. 104/1992 art. 3 comma 3°, ma non è in possesso dei requisiti utili per l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 04/11/2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili e per la sussistenza della condizione di disabilità grave ex L. 104/1992 art. 3 comma 3° dal maggio 2024;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'attribuzione dell'indennità
d'accompagnamento, ma per la sussistenza delle condizioni di disabilità grave ex art. 3 comma 3° della L. 104/1992;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva confermando le risultanze peritali già espresse.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione di una delle prestazioni domandate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese dell' in ragione della decorrenza del requisito sanitario ex art. 3 comma CP_1
3° della L. 104/1992 dopo il deposito del ricorso per ATP.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
3 Palermo, 24/11/2025
Il Giudice Onorario
NI EN
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 24/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NI EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 15794/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11:04 è presente l'avv. RAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
RN US per la parte resistente;
nessuno è presente per la parte ricorrente.
L'avv. Rago in ragione dell'orario chiede di trattare la causa anche in assenza della controparte e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. NI
EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15794 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIAISI ANGELA Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, via
Empedocle Restivo 174, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con l'Avv. RN US, giusta procura in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 24/11/2025
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che è in Parte_1
possesso del requisito sanitario per l'attribuzione dei benefici ex L. 104/1992 art. 3 comma 3°, ma non è in possesso dei requisiti utili per l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 04/11/2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di sentire dichiarare l'invalidità civile al 100% onde ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili e per la sussistenza della condizione di disabilità grave ex L. 104/1992 art. 3 comma 3° dal maggio 2024;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'attribuzione dell'indennità
d'accompagnamento, ma per la sussistenza delle condizioni di disabilità grave ex art. 3 comma 3° della L. 104/1992;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva confermando le risultanze peritali già espresse.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione di una delle prestazioni domandate.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese dell' in ragione della decorrenza del requisito sanitario ex art. 3 comma CP_1
3° della L. 104/1992 dopo il deposito del ricorso per ATP.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
3 Palermo, 24/11/2025
Il Giudice Onorario
NI EN
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