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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. VA D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LA DR Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
.q. di procuratrice di Parte_2 [...]
Parte_3 rappresentate e difese dall'avv. VARVARO CARLO,
PEC: Email_1 appellanti contro
(C.F. CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. PRESTIGIACOMO MARIO
PEC: Email_2 appellate
Conclusioni per le appellanti:
- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In accoglimento dell'appello proposto dalla , avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 377/2020, pubblicata il 17.06.2020, notificata il successivo 25.06.2020, resa dal Giudice Unico dott.ssa TOa Libera Oliva, nella causa 1 iscritta al R.G. 692/2015 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, e in totale riforma della stessa, affermare la qualità di eredi delle signore , e conseguentemente la loro CP_1 legittimazione passiva in ordine alla pretesa restitutoria avanzata dalla e Pt_1
conseguentemente rigettare l'opposizione proposta dalle signore , CP_1 CP_2
e avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2015 (R.G. n.2915/2014)
[...] Controparte_3
che era stato reso dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese, confermando lo stesso in ogni sua statuizione.
Condannare le signore , e al CP_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché a restituire le somme corrisposte dalla banca per spese del giudizio di primo grado che sono state pagate in dipendenza dell'esecutività della sentenza di primo grado”
Conclusioni per le appellate:
“Previo accertamento della legittimazione attiva di Parte_3 ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ed infondato e, per l'effetto,
[...] rigettarlo, confermando per l'effetto integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge da distrarre a favore dello scrivente procuratore che anche per il presente grado dichiara di non aver ricevuto acconti e di aver anticipato le spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 377/2020 del 17 giugno 2020, il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , e CP_1 Controparte_2
, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 42/2015 emesso dal medesimo Controparte_3
Tribunale in favore di per l'importo di € Parte_1
75.086,40 a titolo di ripetizione di indebito percepito da , deceduta in Persona_1
data 22 gennaio 2012, lasciando testamento olografo pubblicato il 27 gennaio 2012, nel quale venivano espressamente menzionate le appellate in epigrafe, opponenti nel primo grado di giudizio.
Ha infatti ritenuto il Tribunale che la non avesse assolto all'onere probatorio, su di essa Pt_1 gravante, relativo alla qualità di eredi di in capo alle opponenti, qualità Persona_1
necessaria a fondare la loro legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione. Ha in particolare ritenuto il Tribunale che la banca non avesse offerto elementi sufficienti per
2 accertare la qualità di eredi delle opponenti alla luce delle disposizioni testamentarie della non avendo documentato l'effettiva consistenza della massa ereditaria e del Per_1 patrimonio immobiliare della de cuius, non avendo individuato la quota ereditaria spettante alla singola opponente (necessaria per determinare l'entità del debito di ciascuna) e non essendo possibile evincere, dalla sola disposizione testamentaria, se i beni immobili che ne erano oggetto esaurissero il patrimonio della defunta.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto di citazione notificato il 22 luglio 2020, nel quale ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provata la qualità di eredi delle originarie opponenti e per avere, di conseguenza, accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento delle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 16 novembre 2020, si sono costituite le appellate.
4. In data 22 marzo 2022 è intervenuta, costituendosi,
[...]
n.q. di procuratrice di Parte_2 Parte_3
quale società cessionaria del credito insistendo nelle conclusioni già
[...] spiegate da per l'accoglimento del Parte_1
gravame.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 2 luglio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Deve preliminarmente essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ollevata dalla parte appellata nelle note di replica Parte_2 del 26 settembre 2025, la quale ha dedotto che la società intervenuta, dichiaratasi procuratrice della società cessionaria del credito per cui è causa, non aveva fornito la prova che il credito controverso rientrasse fra quelli ceduti in favore di Parte_3
on atto di scissione del 25 novembre 2020.
[...]
Premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione del cessionario del credito deve essere provata con sufficiente dettaglio, non essendo sufficiente la mera allegazione della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed essendo piuttosto necessario dimostrare che il credito oggetto della specifica lite sia effettivamente compreso
3 tra quelli ceduti e che, in mancanza di tale prova, la costituzione del cessionario è inammissibile per difetto di legittimazione (cfr. Cass. Civ. ord. n. 18144/2024), nel caso di specie, non ha provato che il credito per cui è Parte_2
causa rientri fra quelli ceduti in favore di Parte_3 con atto di scissione del 25 novembre 2020, né tale circostanza è altrimenti ricavabile
[...]
dal tenore dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. Civ. ord. n.
8331/2025).
7. Alla luce di ciò, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di
[...]
quale procuratrice di Parte_2 Parte_3
[...]
8. Deve, invece, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dalle appellate in sede di costituzione.
Esse hanno dedotto che gli appellanti non hanno contestato la motivazione della sentenza impugnata laddove questa ha affermato che la non ha fornito – in particolare attraverso Pt_1 visura ipocatastale – elementi sufficienti ad accertare la loro qualità di eredi e laddove ha affermato che, in ogni caso, essa non ha fornito elementi tali da consentire la determinazione delle quote ereditarie, necessarie per la quantificazione del debito.
Appare opportuno premettere che la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve basarsi su una effettiva carenza di chiarezza e specificità delle censure, dovendosi verificare se l'impugnazione contiene una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado, senza richiedere l'uso di particolari formule sacramentali (cfr., ex multis, Cass. Civ. ord. n. 18309/2024).
Nel caso di specie, tali requisiti risultano rispettati e dunque l'appello deve ritenersi ammissibile, poiché dalla lettura dell'atto di appello è possibile evincere agevolmente che l'appellante ha inteso criticare la decisione del primo giudice con complessivo riferimento all'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla qualità di eredi delle appellate e all'efficacia probatoria dei documenti prodotti in prime cure deducendo di avere dato prova della qualità di eredi delle appellate e, dunque, della loro legittimazione passiva.
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9. Nel merito, l'appello è infondato e deve dunque essere rigettato per le motivazioni che seguono.
10. L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provata la qualità di eredi delle originarie opponenti e per avere, di conseguenza, accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Ha infatti dedotto l'appellante di avere assolto a tale onere probatorio mediante la produzione dell'atto notorio del 21 dicembre 2012 (nel quale aveva dichiarato che CP_1
aveva nominato quali eredi esclusivamente le appellate, non lasciando Persona_1
altre persone alle quali la legge attribuisce una quota di eredità), mediante la produzione della denuncia di successione (dalla quale si evinceva che tutti i beni immobili di proprietà di erano stati lasciati alle appellate) e mediante la condotta processuale Persona_1 delle appellate nel corso del giudizio ex art. 481 c.c. (costituendosi nel quale avevano infatti dichiarato di avere già accettato l'eredità di e prodotto documenti attestanti Persona_1 la loro qualità di eredi).
11. Appare opportuno premettere che, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento, dovendo ritenersi che l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale tutte le volte in cui il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (cfr. Cass. Civ. n. 23393/2017).
12. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la qualità di eredi delle odierne appellate attenesse alla loro legittimazione passiva e che, pertanto, la banca fosse onerata della relativa prova (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. N. 2951/2016). Ciò in ragione del fatto che, mentre gli eredi, ai sensi dell'art. 752 c.c., sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari in proporzione della quota ricevuta, i legatari, ai sensi dell'art. 756 c.c., non sono tenuti al pagamento di tali debiti.
5 Tuttavia, tale prova, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può dirsi raggiunta.
E invero, il tenore letterale della disposizione testamentaria, nonché quello del testamento olografo nel suo complesso, non consentono di ricavare elementi utili a indagare l'effettiva volontà della testatrice, avendo questa disposto un lascito generico in favore delle appellate con un'unica disposizione e non consentendo, dunque, di confrontare il trattamento a esse riservato con quello di eventuali altri soggetti chiamati alla successione.
Né quanto prodotto e dedotto dall'appellante soccorre all'indagine sulla volontà testamentaria della de cuius relativamente alla natura della disposizione in favore delle appellate:
- l'atto notorio del 21 dicembre 2012 – all'interno del quale ha dichiarato CP_1 che la de cuius aveva nominato quali eredi esclusivamente le appellate, non lasciando altre persone alle quali la legge attribuisce una quota di eredità – ha valore meramente indiziario in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese innanzi al notaio rogante (cfr. Cass. Civ. n.
25646/2022);
- la denuncia di successione ha valore esclusivamente fiscale (cfr. Cass. Civ. ord. n.
12259/2024);
- la condotta processuale delle appellate in sede di actio interrogatoria non è elemento in tal senso efficace non potendosi fare dipendere l'interpretazione della volontà della testatrice dal comportamento di soggetti interessati alla sua successione.
13.Come peraltro già correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellante non ha provato la consistenza del patrimonio della de cuius al momento dell'apertura della successione, elemento che, ove si fosse accertato che l'intero patrimonio di era stato Persona_1 compreso nella disposizione testamentaria, avrebbe consentito di ritenere la natura di disposizione a titolo universale di quest'ultima. Né ciò può ritenersi provato sulla base della denuncia di successione, poiché essa consiste in un adempimento fiscale legato ai beni che la stessa de cuius ha attribuito nel testamento e rispetto ai quali residua il dubbio che essi non esauriscano il suo patrimonio, potendo peraltro la successione testamentaria ben convivere con quella legittima proprio nell'ipotesi in cui il testatore non abbia attribuito, nel testamento, il proprio patrimonio nella sua interezza.
6 14. Al rigetto del gravame, segue la condanna della appellante alla rifusione delle spese Pt_1 del grado, liquidate come in parte dispositiva, ove si dà altresì atto della sussistenza in capo alla stessa dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, dichiara il difetto di legittimazione attiva di
[...] quale procuratrice di Parte_2 Parte_3
e, nel merito, rigetta l'appello proposto da
[...] Parte_1
nei confronti di , e
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
, avverso la sentenza n. 377/2020 resa dal Tribunale di Termini Imerese il 17
[...] giugno 2020, che conferma.
Condanna lla rifusione delle spese di lite del Parte_1 grado della parte appellata, liquidate in € 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore, avv. PRESTIGIACOMO MARIO, dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza in capo alla appellante dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 Pt_1
quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA DR VA D'TO
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