CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g.4387/2020, pendente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Parte_1 P.IVA_1
Melchiorri e Annalisa Melchiorri per delega in atti appellante
E
(P.IVA ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall' avv.to Andrea Ferraguto in forza di procura in atti appellata
E (P.IVA ), in persona del Direttore Generale e COroparte_2 P.IVA_3
legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Mori giusta delega in atti appellata
E
(C.F. e P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4
quale procuratrice della società (CF e P.IVA , rappresentata e difesa COroparte_4 P.IVA_5
dagli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri in forza di procura in atti intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza 9007/2020 resa inter partes dal Tribunale di Roma nel procedimento r.g.n. 48591/2018 depositata il 23.6.2020.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della proposta domanda, contrariis reiectis, così giudicare:
accertato e dichiarato il diritto di ad ottenere, per le ragioni dedotte in narrativa, da Parte_1
parte della in solido con la ovvero, in subordine, da parte della CP_1 CP_5 CP_1
ovvero della ovvero da parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, il CP_5
pagamento dell'importo € 158.827,00, condannare la in solido con la ovvero, in CP_1 CP_5
subordine, la ovvero la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, CP_1 CP_5
al pagamento dell'importo di € 158.827,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e succ. mod. ed int., e D. Lgs.
192 del 2012 e succ. mod. e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa. In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero, in subordine, la CP_1 CP_5 CP_1
ovvero la ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento
[...] CP_5
dell'importo di € 158.827,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da accertarsi anche tramite CTU, sotto il profilo indennitario di cui all'art. 2041 c.c. ed a titolo di ingiustificato arricchimento, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dal 31° giorno data fattura, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali a quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. 19499/2008.
Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la ovvero, in subordine, della CP_1 CP_5
ovvero della ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al CP_1 CP_5
pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. 09/10/2002, n. 231, con succ. mod. e int., e dal D. Lgs. 192 del 2012, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C.
Con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio” .
CO Per la : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la impugnata Sentenza n. 9007/2020 del Tribunale Civile Parte_1
di Roma, Sez. II Civile. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di riformare l'impugnata Sentenza nei termini richiesti dall'appellante, Voglia accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da parte attrice, con ogni conseguenza di legge e, comunque, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della CP_5
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, determinati ai sensi del D.M.
55/2014 oltre accessori di legge”.
Per la : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del G.I. designato, contrariis reiectis, in CP_1
via pregiudiziale e/o preliminare: A) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da parte attrice, con ogni conseguenza di legge;
B) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della Nel merito, nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare, comunque, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da parte attrice e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti della perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per le ragioni ampliamente esposte in narrativa. CP_1
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, determinati ai sensi di legge”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della CP_3
proposta domanda, contrariis reiectis, così giudicare:
accertato e dichiarato il diritto di ad ottenere, per le ragioni dedotte in narrativa, da parte Parte_1
della in solido con la ovvero, in subordine, da parte della ovvero CP_1 CP_5 CP_1
della ovvero da parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, il pagamento CP_5
dell'importo €. 158.827,00, condannare la in solido con la ovvero, in subordine, CP_1 CP_5
la ovvero la ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, CP_1 CP_5
al pagamento, in favore della cessionaria e per essa di procuratrice speciale di COroparte_4 CP_3 [...]
nelle more resasi cessionaria del credito – ovvero in subordine in favore di CP_4 Parte_1
dell'importo di €. 158.827,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e succ. mod. ed int., e D. Lgs. 192 del 2012
e succ. mod. e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa.
In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero, in subordine, la CP_1 CP_5 CP_1
ovvero la ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento
[...] CP_5
della cessionaria e per essa di procuratrice speciale di nelle more COroparte_4 CP_3 COroparte_4
resasi cessionaria del credito – ovvero in subordine in favore di dell'importo di €. Parte_1
158.827,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da accertarsi anche tramite CTU, sotto il profilo indennitario di cui all'art. 2041 C.C. ed a titolo di ingiustificato arricchimento, il tutto oltre interessi ex artt.4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dal 31° giorno data fattura, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008. Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la ovvero, in subordine, della CP_1 CP_5
ovvero della ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, CP_1 CP_5
al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, con succ. mod. e int.,
con decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C. Si chiede disporsi CTU contabile così da istanza formulata nel paragrafo 3.3.1., pag. 14 dell'atto di citazione in appello, con conferimento al nominando perito di quesito finalizzato “a verificare la percentuale di utile ricavabile dalla
Parte tariffa a secondo i criteri di efficienza - fissati dalla Commissione Europea - dell'Azienda media come modello e dei costi standard come parametri, con conseguente determinazione dell'indennizzo posto a carico della
. “Con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione Parte_3
delle spese del presente grado in favore degli Avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri, che si dichiarano antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “La società attrice gestisce la casa di cura la quale fornisce continua COroparte_6 COroparte_7
assistenza specialistica e sanitaria globale a soggetti che non possono essere adeguatamente assistiti al proprio domicilio. Ha riferito di avere maturato, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate nel periodo aprile – luglio
2003, in favore degli assistiti del SSR avviati al ricovero dai medici di base di medicina generale e dalle Unità
Valutative Territoriali (UVT) afferenti ai CAD (Centri di assistenza Domiciliare) delle Aziende Sanitarie
Locali di residenza, un credito di €. 158.827,00, con applicazione della tariffa di €. 89,48 ex DGR Lazio
9155/97. Ha riferito inoltre che, nel mese di gennaio 2009 [rectius 2008], aveva provveduto a richiedere il pagamento delle suddette fatture alla , ora nell'ambito della procedura avviata dalla Parte_4 CP_5
e finalizzata alla riconciliazione dei crediti maturati dalle strutture sanitarie fino al 31.12.2006 CP_1
(termine poi prorogato al 31.12.2007); tuttavia il credito risultava inevaso. In via subordinata, l'importo di €.
158.827,00 risultava dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento, a fronte delle prestazioni erogate su esplicita
CO approvazione della , rispetto alle quali ingenti costi sono stati sostenuti dalla struttura. Ha quindi rassegnato le conclusioni [reiterate anche in sede di appello e su riportate]. La e la hanno CP_5 CP_1
eccepito la prescrizione quinquennale del credito e il proprio difetto di legittimazione passiva. Hanno comunque negato l'esistenza del credito in quanto, solo con D.G.R. Lazio n. 680 del 18.07.2003 la RSA San Raffaele Trevignano aveva ottenuto l'accreditamento “provvisorio”, con decorrenza dalla data di notifica della deliberazione medesima, avvenuta in data 25.7.2003”.
A conclusione del giudizio il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9007/2020, “così provvede[va]: a) Rigetta[va] le domande attoree;
b) Condanna[va] parte attrice al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite che liquida(va) in €. 10.000,00 in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Avverso tale provvedimento ha proposto gravame la Parte_1
lamentando l'erroneità della pronuncia per aver il primo Giudice rigettato la domanda attorea ritenendo che il provvedimento di accreditamento della struttura sanitaria, disposto con la delibera del 18.7.2003 n. 680 successivamente alla prestazioni di cui veniva richiesta la condanna delle convenute al pagamento (effettuate tutte nel trimestre aprile - giugno 2003), rappresentasse il presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto alla remunerazione delle attività rese dalla in favore del servizio sanitario regionale, in assenza del quale dunque Parte_1
nulla poteva essere riconosciuto alla struttura, neppure a titolo di indebito arricchimento.
Con atto datato 26.11.2020 si è costituita in giudizio la sostenendo la CP_1
correttezza del provvedimento impugnato e ribadendo le eccezioni non esaminate in primo grado in tema di intervenuta prescrizione del diritto azionato e di carenza di legittimazione passiva.
Con La i è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per aver definito, per la prima volta in sede di gravame, la delibera Parte_1
n. 680/2003 come un provvedimento attuativo di un intervento in via d'urgenza della CP_1
, tale da legittimare l'agire extra ordinem dell'Amministrazione e della così
[...] Pt_5
introducendo nel presente grado una “contestazione nuova”, idonea a “modificare i temi di indagine”, considerato che in primo grado aveva individuato la fonte del diritto di credito azionato
CO unicamente nelle autorizzazioni al ricovero rilasciate ai pazienti della medesima
Con La ha comunque addotto l'infondatezza nel merito delle domande e ha ribadito l'eccezione di prescrizione del credito già formulata in primo grado. Con atto del 9.12.2021 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale CP_3
procuratrice speciale di società divenuta cessionaria dei crediti oggetto di causa COroparte_4
con atto del 22.11.2019, facendo proprie le difese della Parte_1
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, con provvedimento del 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
§1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il
Tribunale ritenuto che il provvedimento di “accreditamento” della costituisse Parte_1
presupposto del diritto alla remunerazione delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria.
Ad avviso dell'appellante, invece, la fonte del dritto risiederebbe nei principi fondanti il Servizio
Sanitario Nazionale (ovvero quelli di universalità di accesso ed equità) e nel conseguente dovere della di garantire, sopportandone i costi, i Livelli Essenziali di Assistenza. CP_1
Secondo l'Appellante, in sostanza, poiché dalla delibera della Regione n. 680 del 18.7.2003 CP_1
emergeva una carenza nel bacino territoriale della di n. 367 posti letto per l'attività Parte_4
di RSA (rientrante nei livelli essenziali di assistenza), “L' e l' …nei tre CP_8 COroparte_2
mesi (aprile, maggio e giugno 2003) antecedenti la delibera di accreditamento n. 680 del d.lgs. 18.7.2003” avevano “legittimamente” agito ex art. 117 d. lgs. 112/1998 mediante “le autorizzazioni al ricovero” ...
“dei pazienti necessitanti di siffatte cure anche in assenza del formale accreditamento” e ciò “nel regime extra ordinem, quale istituto pienamente applicabile, a tutti gli effetti di legge e di contratto …. e ciò in deroga ai normali iter procedimentali riguardanti l'attività amministrativa” “in modo da garantire, nell'immediatezza e nel rispetto del vigente e cogente ordinamento sanitario, le cure adeguate agli abitanti di quella zona ”.
CO Di avviso diverso la e la per le quali nel settore pubblico nessuna prestazione CP_1
sanitaria erogata da strutture private può essere saldata dall'Amministrazione in difetto del preventivo provvedimento amministrativo regionale di riconoscimento della qualità di soggetto accreditato, né al di fuori delle previsioni contenute nei contratti tra Amministrazione e Struttura
Sanitaria da stipularsi ai sensi dall'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/1992. Con La ha inoltre eccepito la novità della contestazione dell'appellante circa il compimento, da parte della di un asserito “intervento in via d'urgenza” attuato mediante le autorizzazioni al CP_1
CO ricovero disposte dalla da qualificarsi quali valide fonti dell'obbligo di remunerazione o indennitario in favore della Struttura.
§2.1 Il motivo di appello merita di essere rigettato in applicazione dei principi generali del nostro ordinamento in materia di sanità e controllo della spesa pubblica (i quali impongono, da un lato, la garanzia dell'erogazione dell'assistenza sanitaria essenziale agli aventi diritto da parte di soggetti idonei e, dall'altro, la programmazione ed il rispetto di budget prestabiliti), oltre che della normativa di settore di seguito richiamata.
L'art. 8 bis del d. lgs. 502/1992 rubricato "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, consente all'Amministrazione, nell'ambito del generale dovere delle Regioni di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza, di poter adempiere anche “avvalendosi ..... di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies” ed al comma 3 ribadisce e precisa che “l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies" (sottolineature e grassetto aggiunte).
Il comma 2 dell'art.
8-quater specifica, inoltre, che “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies”.
Da quanto sopra e dal necessario rispetto dei citati principi generali in materia, consegue l'impossibilità di riconoscere il diritto della Struttura sanitaria privata alla remunerazione da parte dell'Amministrazione di prestazioni rese in un'epoca antecedente all'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ed al provvedimento di accreditamento, oltre che rese al di fuori delle previsioni contenute nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinques.
Fermo quanto sopra esposto in termini generali, passando all'esame del caso di specie occorre dare atto delle seguenti circostanze, provate per tabulas e non contestate inter partes: I) con Determinazione n. 63/4A/10 D del 31.1.2003 prot. N. 9295, la Regione ha CP_1
CO autorizzato all'apertura e al funzionamento della Parte_1
denominata ad alto livello assistenziale per complessivi n. 56 posti Parte_1
letto;
II) con nota prot. n. 881 del 11.3.2003, l'allora ha rilasciato parere favorevole Pt_5
CO all'esercizio dell'attività della;
CO III) in data 24.3.2003 è stato rilasciato il nulla osta all'effettivo esercizio dell'attività di;
IV) con D.G.R. Lazio 680 del 18.7.2003 ha ottenuto l'accreditamento Parte_1
provvisorio con decorrenza dalla data di notifica della medesima delibera, avvenuta il
25.7.2003;
V) con DCA n. U00331 del 26.7.2013 è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio della
CO CO
e concesso l'accreditamento istituzionale definitivo in favore della;
VI) non è stato stipulato inter partes alcun contratto ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/1992;
VII) le prestazioni di cui domanda il pagamento sono state erogate Parte_1
nel trimestre aprile – giugno 2003;
VIII) i verbali di valutazione della Unità Valutativa Territoriale (doc. 7 parte appellante)
CO esprimono il generico parere favorevole della al ricovero del paziente in una RSA, senza individuazione specifica della struttura;
IX) le richieste di ricovero presentate dai pazienti con indicazione , Parte_1
CO vistate per autorizzazione dall'ufficio ricoveri della (sempre doc. 7 di parte attrice in primo grado), sono successive all'accreditamento, così come le relative autorizzazioni ove
CO si legge “si autorizza l'ingresso per ospitalità presso (dalla data dell'accreditamento)”.
Alla luce di quanto sopra, vista la cronologia degli eventi e rilevato che le prestazioni oggetto di causa sono state eseguite tutte in un momento (aprile-giugno 2003) antecedente al provvedimento di accreditamento della struttura (intervenuto nel luglio 2003) ed alla stipula del necessario contratto ex art. 8 quinques, cui la normativa subordina il diritto alla remunerazione della Struttura
Sanitaria privata, la domanda di pagamento risulta infondata ed andrà rigettata, in conformità all'orientamento risalente e costante della giurisprudenza della Corte di legittimità (v. ord.
22203/2018 e sent. SS.UU. 473/2015 ove si legge “in tema di accreditamento al servizio sanitario nazionale, l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio continua ad essere mediata da un provvedimento concessorio, sia pure a contenuto legislativamente regolamentato, ma nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali”).
Diversamente da quanto preteso dall'appellante, questa Corte ritiene infine che i verbali di valutazione delle UVT e le autorizzazioni al ricovero presso la non possano Parte_1 Parte_1
essere ritenute in alcun modo fonte di obbligazioni per la né negoziazioni extra Pt_6 CP_1
ordinem ai sensi dell'art. 117 d. lgs. 112/1998, e ciò in considerazione del fatto:
i) che la con la Delibera n. 680/2003, lungi dall'aver disposto un “intervento in CP_1
via d'urgenza” ai sensi del citato art. 117, di cui difettano i presupposti, si è limitata a dare atto nei “Considerato” del provvedimento del fabbisogno di posti letto da soddisfare mediante nuove istituzioni nel territorio della nel triennio 2001-2003, già Parte_4
individuato nella precedente Delibera n. 1988/2021 di “programmazione delle RR.SS.AA. della – triennio 2001-2003”; CP_1
ii) che i verbali delle UVT non contengono l'indicazione della struttura ove il paziente
CO avrebbe dovuto ricoverarsi, ma solo il parere favorevole al ricovero presso una con oneri a carico del SSN;
iii) che le autorizzazioni all'ingresso presso la sono successive Parte_1
all'accreditamento e subordinate allo stesso.
§2. Con il secondo motivo di appello lamenta la violazione degli artt. 115 e Parte_1
116 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c. in tema di interpretazione dei contratti per aver il primo Giudice rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, rimanendo ancorato “su concetti astratti riguardanti risparmi di spesa e budget individuali”, quando invece, laddove “avesse meglio valutato gli elementi di giudizio - tra i quali spiccavano, da una parte, l'interpretazione letterale della DGR. 680/2003 con l'accreditamento di 367 posti letto e l'assegnazione di 56 di essi alla casa di cura e dall'altra Parte_1
CO parte, tutte le autorizzazioni per la presa in carico dei pazienti territoriali ad essi rilasciate dalla prima dell'avvenuto accreditamento - avrebbe senz'altro concluso escludendo la possibilità che vi fossero prestazioni rifiutate a priori dalla dovendo anzi affermare che trattavasi di prestazioni fortemente volute dall'ente regionale CP_1 fino al punto di anticiparne l'erogazione, nelle more del perfezionamento del procedimento conclusosi con la citata
CO deliberazione 680 del 2003, con conseguente sicuro beneficio, da parte di e di , di quelle prestazioni CP_1
di cui si sono avvantaggiate conseguendone un ingiustificato arricchimento ai danni della struttura sanitaria che le ha erogate”.
La tesi non è condivisibile.
Come sopra visto, le prestazioni oggetto di causa sono state eseguite anteriormente al provvedimento di accreditamento della Struttura Sanitaria e, peraltro, in assenza di una richiesta
CO di esecuzione da parte della o della rivolta in maniera specifica alla CP_1 Parte_1
[...]
La domanda ex art. 2041 c.c. risulta per l'effetto infondata, trattandosi di un arricchimento
“imposto”, considerato che la Struttura Sanitaria ha fornito i servizi ai pazienti in completa autonomia, in difetto dei presupposti di legge ed in aperta violazione al principio generale teso a tutelare l'interesse collettivo al controllo della spesa pubblica (in questo senso Cass., ord., n. 16980 del 2024).
§3. Il rigetto del primo e del secondo motivo di appello assorbe ogni altra questione sottoposta all'esame di questa Corte.
§4. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
4384/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Roma nel procedimento r.g. n. 48591/2018 e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna, in via solidale tra loro, la al pagamento delle COroparte_9
spese del presente grado di giudizio in favore della e della che liquida, CP_1 CP_5 per ciascuna delle appellate, in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, ed accessori come per legge;
- accerta la debenza, in capo all'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g.4387/2020, pendente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Parte_1 P.IVA_1
Melchiorri e Annalisa Melchiorri per delega in atti appellante
E
(P.IVA ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall' avv.to Andrea Ferraguto in forza di procura in atti appellata
E (P.IVA ), in persona del Direttore Generale e COroparte_2 P.IVA_3
legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Mori giusta delega in atti appellata
E
(C.F. e P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4
quale procuratrice della società (CF e P.IVA , rappresentata e difesa COroparte_4 P.IVA_5
dagli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri in forza di procura in atti intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza 9007/2020 resa inter partes dal Tribunale di Roma nel procedimento r.g.n. 48591/2018 depositata il 23.6.2020.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della proposta domanda, contrariis reiectis, così giudicare:
accertato e dichiarato il diritto di ad ottenere, per le ragioni dedotte in narrativa, da Parte_1
parte della in solido con la ovvero, in subordine, da parte della CP_1 CP_5 CP_1
ovvero della ovvero da parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, il CP_5
pagamento dell'importo € 158.827,00, condannare la in solido con la ovvero, in CP_1 CP_5
subordine, la ovvero la ognuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, CP_1 CP_5
al pagamento dell'importo di € 158.827,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e succ. mod. ed int., e D. Lgs.
192 del 2012 e succ. mod. e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa. In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero, in subordine, la CP_1 CP_5 CP_1
ovvero la ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento
[...] CP_5
dell'importo di € 158.827,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da accertarsi anche tramite CTU, sotto il profilo indennitario di cui all'art. 2041 c.c. ed a titolo di ingiustificato arricchimento, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dal 31° giorno data fattura, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali a quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. 19499/2008.
Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la ovvero, in subordine, della CP_1 CP_5
ovvero della ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al CP_1 CP_5
pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. 09/10/2002, n. 231, con succ. mod. e int., e dal D. Lgs. 192 del 2012, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C.
Con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio” .
CO Per la : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la impugnata Sentenza n. 9007/2020 del Tribunale Civile Parte_1
di Roma, Sez. II Civile. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di riformare l'impugnata Sentenza nei termini richiesti dall'appellante, Voglia accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da parte attrice, con ogni conseguenza di legge e, comunque, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della CP_5
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, determinati ai sensi del D.M.
55/2014 oltre accessori di legge”.
Per la : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del G.I. designato, contrariis reiectis, in CP_1
via pregiudiziale e/o preliminare: A) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da parte attrice, con ogni conseguenza di legge;
B) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della Nel merito, nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare, comunque, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da parte attrice e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti della perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, per le ragioni ampliamente esposte in narrativa. CP_1
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, determinati ai sensi di legge”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della CP_3
proposta domanda, contrariis reiectis, così giudicare:
accertato e dichiarato il diritto di ad ottenere, per le ragioni dedotte in narrativa, da parte Parte_1
della in solido con la ovvero, in subordine, da parte della ovvero CP_1 CP_5 CP_1
della ovvero da parte di ciascuna, per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, il pagamento CP_5
dell'importo €. 158.827,00, condannare la in solido con la ovvero, in subordine, CP_1 CP_5
la ovvero la ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, CP_1 CP_5
al pagamento, in favore della cessionaria e per essa di procuratrice speciale di COroparte_4 CP_3 [...]
nelle more resasi cessionaria del credito – ovvero in subordine in favore di CP_4 Parte_1
dell'importo di €. 158.827,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e succ. mod. ed int., e D. Lgs. 192 del 2012
e succ. mod. e int., ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa.
In via di subordine, condannare la in solido con la ovvero, in subordine, la CP_1 CP_5 CP_1
ovvero la ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento
[...] CP_5
della cessionaria e per essa di procuratrice speciale di nelle more COroparte_4 CP_3 COroparte_4
resasi cessionaria del credito – ovvero in subordine in favore di dell'importo di €. Parte_1
158.827,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da accertarsi anche tramite CTU, sotto il profilo indennitario di cui all'art. 2041 C.C. ed a titolo di ingiustificato arricchimento, il tutto oltre interessi ex artt.4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dal 31° giorno data fattura, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno nella misura pari al costo del denaro, ovvero da accertarsi mediante CTU o nell'eventualità anche in via equitativa;
ovvero, in estremo subordine, oltre gli interessi legali sulle somme via rivalutate, ovvero, oltre ad una indennità risarcitoria commisurata al maggiore saggio tra quello degli interessi legali e quello di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi, come da Sent. Cass. 19499/2008. Con condanna altresì, in ogni caso, della in solido con la ovvero, in subordine, della CP_1 CP_5
ovvero della ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, CP_1 CP_5
al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, con succ. mod. e int.,
con decorrenza dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C. Si chiede disporsi CTU contabile così da istanza formulata nel paragrafo 3.3.1., pag. 14 dell'atto di citazione in appello, con conferimento al nominando perito di quesito finalizzato “a verificare la percentuale di utile ricavabile dalla
Parte tariffa a secondo i criteri di efficienza - fissati dalla Commissione Europea - dell'Azienda media come modello e dei costi standard come parametri, con conseguente determinazione dell'indennizzo posto a carico della
. “Con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione Parte_3
delle spese del presente grado in favore degli Avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri, che si dichiarano antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “La società attrice gestisce la casa di cura la quale fornisce continua COroparte_6 COroparte_7
assistenza specialistica e sanitaria globale a soggetti che non possono essere adeguatamente assistiti al proprio domicilio. Ha riferito di avere maturato, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate nel periodo aprile – luglio
2003, in favore degli assistiti del SSR avviati al ricovero dai medici di base di medicina generale e dalle Unità
Valutative Territoriali (UVT) afferenti ai CAD (Centri di assistenza Domiciliare) delle Aziende Sanitarie
Locali di residenza, un credito di €. 158.827,00, con applicazione della tariffa di €. 89,48 ex DGR Lazio
9155/97. Ha riferito inoltre che, nel mese di gennaio 2009 [rectius 2008], aveva provveduto a richiedere il pagamento delle suddette fatture alla , ora nell'ambito della procedura avviata dalla Parte_4 CP_5
e finalizzata alla riconciliazione dei crediti maturati dalle strutture sanitarie fino al 31.12.2006 CP_1
(termine poi prorogato al 31.12.2007); tuttavia il credito risultava inevaso. In via subordinata, l'importo di €.
158.827,00 risultava dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento, a fronte delle prestazioni erogate su esplicita
CO approvazione della , rispetto alle quali ingenti costi sono stati sostenuti dalla struttura. Ha quindi rassegnato le conclusioni [reiterate anche in sede di appello e su riportate]. La e la hanno CP_5 CP_1
eccepito la prescrizione quinquennale del credito e il proprio difetto di legittimazione passiva. Hanno comunque negato l'esistenza del credito in quanto, solo con D.G.R. Lazio n. 680 del 18.07.2003 la RSA San Raffaele Trevignano aveva ottenuto l'accreditamento “provvisorio”, con decorrenza dalla data di notifica della deliberazione medesima, avvenuta in data 25.7.2003”.
A conclusione del giudizio il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9007/2020, “così provvede[va]: a) Rigetta[va] le domande attoree;
b) Condanna[va] parte attrice al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite che liquida(va) in €. 10.000,00 in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Avverso tale provvedimento ha proposto gravame la Parte_1
lamentando l'erroneità della pronuncia per aver il primo Giudice rigettato la domanda attorea ritenendo che il provvedimento di accreditamento della struttura sanitaria, disposto con la delibera del 18.7.2003 n. 680 successivamente alla prestazioni di cui veniva richiesta la condanna delle convenute al pagamento (effettuate tutte nel trimestre aprile - giugno 2003), rappresentasse il presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto alla remunerazione delle attività rese dalla in favore del servizio sanitario regionale, in assenza del quale dunque Parte_1
nulla poteva essere riconosciuto alla struttura, neppure a titolo di indebito arricchimento.
Con atto datato 26.11.2020 si è costituita in giudizio la sostenendo la CP_1
correttezza del provvedimento impugnato e ribadendo le eccezioni non esaminate in primo grado in tema di intervenuta prescrizione del diritto azionato e di carenza di legittimazione passiva.
Con La i è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per aver definito, per la prima volta in sede di gravame, la delibera Parte_1
n. 680/2003 come un provvedimento attuativo di un intervento in via d'urgenza della CP_1
, tale da legittimare l'agire extra ordinem dell'Amministrazione e della così
[...] Pt_5
introducendo nel presente grado una “contestazione nuova”, idonea a “modificare i temi di indagine”, considerato che in primo grado aveva individuato la fonte del diritto di credito azionato
CO unicamente nelle autorizzazioni al ricovero rilasciate ai pazienti della medesima
Con La ha comunque addotto l'infondatezza nel merito delle domande e ha ribadito l'eccezione di prescrizione del credito già formulata in primo grado. Con atto del 9.12.2021 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale CP_3
procuratrice speciale di società divenuta cessionaria dei crediti oggetto di causa COroparte_4
con atto del 22.11.2019, facendo proprie le difese della Parte_1
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, con provvedimento del 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
*
§1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il
Tribunale ritenuto che il provvedimento di “accreditamento” della costituisse Parte_1
presupposto del diritto alla remunerazione delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria.
Ad avviso dell'appellante, invece, la fonte del dritto risiederebbe nei principi fondanti il Servizio
Sanitario Nazionale (ovvero quelli di universalità di accesso ed equità) e nel conseguente dovere della di garantire, sopportandone i costi, i Livelli Essenziali di Assistenza. CP_1
Secondo l'Appellante, in sostanza, poiché dalla delibera della Regione n. 680 del 18.7.2003 CP_1
emergeva una carenza nel bacino territoriale della di n. 367 posti letto per l'attività Parte_4
di RSA (rientrante nei livelli essenziali di assistenza), “L' e l' …nei tre CP_8 COroparte_2
mesi (aprile, maggio e giugno 2003) antecedenti la delibera di accreditamento n. 680 del d.lgs. 18.7.2003” avevano “legittimamente” agito ex art. 117 d. lgs. 112/1998 mediante “le autorizzazioni al ricovero” ...
“dei pazienti necessitanti di siffatte cure anche in assenza del formale accreditamento” e ciò “nel regime extra ordinem, quale istituto pienamente applicabile, a tutti gli effetti di legge e di contratto …. e ciò in deroga ai normali iter procedimentali riguardanti l'attività amministrativa” “in modo da garantire, nell'immediatezza e nel rispetto del vigente e cogente ordinamento sanitario, le cure adeguate agli abitanti di quella zona ”.
CO Di avviso diverso la e la per le quali nel settore pubblico nessuna prestazione CP_1
sanitaria erogata da strutture private può essere saldata dall'Amministrazione in difetto del preventivo provvedimento amministrativo regionale di riconoscimento della qualità di soggetto accreditato, né al di fuori delle previsioni contenute nei contratti tra Amministrazione e Struttura
Sanitaria da stipularsi ai sensi dall'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/1992. Con La ha inoltre eccepito la novità della contestazione dell'appellante circa il compimento, da parte della di un asserito “intervento in via d'urgenza” attuato mediante le autorizzazioni al CP_1
CO ricovero disposte dalla da qualificarsi quali valide fonti dell'obbligo di remunerazione o indennitario in favore della Struttura.
§2.1 Il motivo di appello merita di essere rigettato in applicazione dei principi generali del nostro ordinamento in materia di sanità e controllo della spesa pubblica (i quali impongono, da un lato, la garanzia dell'erogazione dell'assistenza sanitaria essenziale agli aventi diritto da parte di soggetti idonei e, dall'altro, la programmazione ed il rispetto di budget prestabiliti), oltre che della normativa di settore di seguito richiamata.
L'art. 8 bis del d. lgs. 502/1992 rubricato "Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, consente all'Amministrazione, nell'ambito del generale dovere delle Regioni di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza, di poter adempiere anche “avvalendosi ..... di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies” ed al comma 3 ribadisce e precisa che “l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies" (sottolineature e grassetto aggiunte).
Il comma 2 dell'art.
8-quater specifica, inoltre, che “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies”.
Da quanto sopra e dal necessario rispetto dei citati principi generali in materia, consegue l'impossibilità di riconoscere il diritto della Struttura sanitaria privata alla remunerazione da parte dell'Amministrazione di prestazioni rese in un'epoca antecedente all'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ed al provvedimento di accreditamento, oltre che rese al di fuori delle previsioni contenute nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinques.
Fermo quanto sopra esposto in termini generali, passando all'esame del caso di specie occorre dare atto delle seguenti circostanze, provate per tabulas e non contestate inter partes: I) con Determinazione n. 63/4A/10 D del 31.1.2003 prot. N. 9295, la Regione ha CP_1
CO autorizzato all'apertura e al funzionamento della Parte_1
denominata ad alto livello assistenziale per complessivi n. 56 posti Parte_1
letto;
II) con nota prot. n. 881 del 11.3.2003, l'allora ha rilasciato parere favorevole Pt_5
CO all'esercizio dell'attività della;
CO III) in data 24.3.2003 è stato rilasciato il nulla osta all'effettivo esercizio dell'attività di;
IV) con D.G.R. Lazio 680 del 18.7.2003 ha ottenuto l'accreditamento Parte_1
provvisorio con decorrenza dalla data di notifica della medesima delibera, avvenuta il
25.7.2003;
V) con DCA n. U00331 del 26.7.2013 è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio della
CO CO
e concesso l'accreditamento istituzionale definitivo in favore della;
VI) non è stato stipulato inter partes alcun contratto ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/1992;
VII) le prestazioni di cui domanda il pagamento sono state erogate Parte_1
nel trimestre aprile – giugno 2003;
VIII) i verbali di valutazione della Unità Valutativa Territoriale (doc. 7 parte appellante)
CO esprimono il generico parere favorevole della al ricovero del paziente in una RSA, senza individuazione specifica della struttura;
IX) le richieste di ricovero presentate dai pazienti con indicazione , Parte_1
CO vistate per autorizzazione dall'ufficio ricoveri della (sempre doc. 7 di parte attrice in primo grado), sono successive all'accreditamento, così come le relative autorizzazioni ove
CO si legge “si autorizza l'ingresso per ospitalità presso (dalla data dell'accreditamento)”.
Alla luce di quanto sopra, vista la cronologia degli eventi e rilevato che le prestazioni oggetto di causa sono state eseguite tutte in un momento (aprile-giugno 2003) antecedente al provvedimento di accreditamento della struttura (intervenuto nel luglio 2003) ed alla stipula del necessario contratto ex art. 8 quinques, cui la normativa subordina il diritto alla remunerazione della Struttura
Sanitaria privata, la domanda di pagamento risulta infondata ed andrà rigettata, in conformità all'orientamento risalente e costante della giurisprudenza della Corte di legittimità (v. ord.
22203/2018 e sent. SS.UU. 473/2015 ove si legge “in tema di accreditamento al servizio sanitario nazionale, l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio continua ad essere mediata da un provvedimento concessorio, sia pure a contenuto legislativamente regolamentato, ma nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali”).
Diversamente da quanto preteso dall'appellante, questa Corte ritiene infine che i verbali di valutazione delle UVT e le autorizzazioni al ricovero presso la non possano Parte_1 Parte_1
essere ritenute in alcun modo fonte di obbligazioni per la né negoziazioni extra Pt_6 CP_1
ordinem ai sensi dell'art. 117 d. lgs. 112/1998, e ciò in considerazione del fatto:
i) che la con la Delibera n. 680/2003, lungi dall'aver disposto un “intervento in CP_1
via d'urgenza” ai sensi del citato art. 117, di cui difettano i presupposti, si è limitata a dare atto nei “Considerato” del provvedimento del fabbisogno di posti letto da soddisfare mediante nuove istituzioni nel territorio della nel triennio 2001-2003, già Parte_4
individuato nella precedente Delibera n. 1988/2021 di “programmazione delle RR.SS.AA. della – triennio 2001-2003”; CP_1
ii) che i verbali delle UVT non contengono l'indicazione della struttura ove il paziente
CO avrebbe dovuto ricoverarsi, ma solo il parere favorevole al ricovero presso una con oneri a carico del SSN;
iii) che le autorizzazioni all'ingresso presso la sono successive Parte_1
all'accreditamento e subordinate allo stesso.
§2. Con il secondo motivo di appello lamenta la violazione degli artt. 115 e Parte_1
116 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c. in tema di interpretazione dei contratti per aver il primo Giudice rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, rimanendo ancorato “su concetti astratti riguardanti risparmi di spesa e budget individuali”, quando invece, laddove “avesse meglio valutato gli elementi di giudizio - tra i quali spiccavano, da una parte, l'interpretazione letterale della DGR. 680/2003 con l'accreditamento di 367 posti letto e l'assegnazione di 56 di essi alla casa di cura e dall'altra Parte_1
CO parte, tutte le autorizzazioni per la presa in carico dei pazienti territoriali ad essi rilasciate dalla prima dell'avvenuto accreditamento - avrebbe senz'altro concluso escludendo la possibilità che vi fossero prestazioni rifiutate a priori dalla dovendo anzi affermare che trattavasi di prestazioni fortemente volute dall'ente regionale CP_1 fino al punto di anticiparne l'erogazione, nelle more del perfezionamento del procedimento conclusosi con la citata
CO deliberazione 680 del 2003, con conseguente sicuro beneficio, da parte di e di , di quelle prestazioni CP_1
di cui si sono avvantaggiate conseguendone un ingiustificato arricchimento ai danni della struttura sanitaria che le ha erogate”.
La tesi non è condivisibile.
Come sopra visto, le prestazioni oggetto di causa sono state eseguite anteriormente al provvedimento di accreditamento della Struttura Sanitaria e, peraltro, in assenza di una richiesta
CO di esecuzione da parte della o della rivolta in maniera specifica alla CP_1 Parte_1
[...]
La domanda ex art. 2041 c.c. risulta per l'effetto infondata, trattandosi di un arricchimento
“imposto”, considerato che la Struttura Sanitaria ha fornito i servizi ai pazienti in completa autonomia, in difetto dei presupposti di legge ed in aperta violazione al principio generale teso a tutelare l'interesse collettivo al controllo della spesa pubblica (in questo senso Cass., ord., n. 16980 del 2024).
§3. Il rigetto del primo e del secondo motivo di appello assorbe ogni altra questione sottoposta all'esame di questa Corte.
§4. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura prevista in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
4384/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Roma nel procedimento r.g. n. 48591/2018 e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna, in via solidale tra loro, la al pagamento delle COroparte_9
spese del presente grado di giudizio in favore della e della che liquida, CP_1 CP_5 per ciascuna delle appellate, in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, ed accessori come per legge;
- accerta la debenza, in capo all'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto