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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO MARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA 8 80121 NAPOLI presso il difensore avv. MANZO MARIO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
TORTO CARLO, elettivamente domiciliato in VIA V.IRELLI N. 16 TERAMO presso il difensore avv. DEL TORTO CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in CP_2 P.IVA_2
VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01-07-2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l , dinanzi al Tribunale di Bologna in CP_2 Controparte_3 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che in data 31-05-2024, l gli aveva Controparte_3 notificato l'intimazione di Pagamento N°020 2024 9007542174 000 nella quale erano incorporati gli Avvisi di Addebito N°320 20160000811345 000, CP_2
pagina 1 di 5 N°320 2016 00037751116 000, N°320 2017 0000231286 000, N°320 2017 0003295640 000, N°320 2018 000080651 000, N°320 2018 0002647754 000, N°320 2019 0000281590 000,
N°320 20190002315866 000, 320 2021 0000019237 000 e N°320 2022 0000109485 000. Eccepiva decorso del termine prescrizionale quinquennale della pretesa contributiva dell' posto che gli Avvisi di Addebito sottostanti all'Intimazione di Pagamento CP_2 CP_2 impugnata, non erano mai stato notificati al ricorrente, che comunque non ne aveva mai avuto conoscenza. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità dell'Avviso di Intimazione impugnato e la prescrizione dei crediti presupposto. CP_2
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l , eccependo in primo luogo Controparte_3 la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Agente della Riscossione, per tutte le attività di competenza dell'Ente Impositore CP_2
Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare rilevava, circa l'eccezione di prescrizione, che la stessa era stata validamente interrotta dalle domande di definizione Agevolata proposte dal ricorrente, rispettivamente in data 31-12-2018, 08-05-2023 e 27-06-2023. Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dell , Controparte_3 per tutte le attività di competenza dell'Ente Impositore e respingesse la domanda CP_2 del ricorrente per tutte le attività di competenza dell . CP_3 Controparte_3
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande di parte CP_2 ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. Circa l'eccezione di prescrizione quinquennale, proposta dal ricorrente, rilevava che tutti gli Avvisi di Addebito presupposto dell'anto di Intimazione opposto, erano stati ritualmente notificati al ricorrente e non opposti, divenendo pertanto irretrattabili, come da documentazione depositata, ed erano anche parzialmente adempiuti dal ricorrente medesimo, mediante pagamenti rateali succedutisi per alcuni dei suddetti Avvisi di Addebito, fino al 17-10-2022 e per altri fino 02-01-2023. Nello specifico rilevava che:
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0000811345 000 era stato notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0003775116 000 era stato notificato il 05-11-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0000231286 000 era stato notificato il 28-04-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003295640 000 era stato notificato il pagina 2 di 5 24-11-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0000080651 000 era stato notificato il 12-05-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023;
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0002647754 000 era stato notificato il 27-09-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0000281590 000 era stato notificato il 12-04-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0002315866 000 era stato notificato il 31-07-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2021 0000019237 000 era stato notificato il 26-01-2021, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2022 0000109485 000 era stato notificato il 13-04-2022. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 09-09-2024, 14-10-2024, 18-12-2024, 08-01-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, ed in particolare le ricevute di notifica degli Avvisi di Addebito presupposto dell'Intimazione di Pagamento impugnata e gli atti di interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva il Tribunale che il ricorrente, con ricorso depositato in data 01-07-2024, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento N°020 2024 9007542174 000 nella quale erano incorporati gli Avvisi di Addebito CP_2
N°320 20160000811345 000, N°320 2016 00037751116 000,
N°320 2017 0000231286 000, N°320 2017 0003295640 000,
N°320 2018 000080651 000, N°320 2018 0002647754 000,
N°320 2019 0000281590 000, N°320 20190002315866 000,
N°320 2021 0000019237 000, N°320 2022 0000109485 000, eccependo in primo luogo la mancata notifica degli atti presupposti rientranti nella competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive dell' CP_2
Ciò posto osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata dall' e CP_2 dall , è emerso che l'Avviso di Addebito Controparte_3
N°320 2016 0000811345 000 era stato notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022; l'Avviso di Addebito N°320 2016 0003775116 000 era stato notificato il 05-11-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
pagina 3 di 5 l'Avviso di Addebito N°320 2017 0000231286 000 era stato notificato il 28-04-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003295640 000 era stato notificato il 24-11-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0000080651 000 era stato notificato il 12-05-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023;
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0002647754 000 era stato notificato il 27-09-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0000281590 000 era stato notificato il 12-04-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0002315866 000 era stato notificato il 31-07-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2021 0000019237 000 era stato notificato il 26-01-2021, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2022 0000109485 000 era stato notificato il 13-04-2022. Tale documentazione prova non solo che i suddetti Avvisi di Addebito sono stati validamente notificati, ma anche che non si è verificata alcuna prescrizione successiva. Vengono quindi respinte le domande del ricorrente, sia in relazione all'Intimazione di Pagamento impugnata e notificata dall' in data Controparte_3
31-05-2024, in relazione agli atti presupposto, ossia gli Avvisi di Addebito CP_2
N°320 2016 0000811345 000 notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022, l'Avviso di Addebito N°320 2016 0003775116 000 notificato il 05-11-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022,
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0000231286 000 notificato il 28-04-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022,
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003295640 000 notificato il 24-11-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022,
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0000080651 000 notificato il 12-05-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0002647754 000 notificato il 27-09-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0000281590 000 notificato il 12-04-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0002315866 000 notificato il 31-07-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2021 0000019237 000 notificato il 26-01-2021, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2022 0000109485 000 notificato il 13-04-2022. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore di ciascuno degli Enti convenuti. Gli accessori seguono come per legge.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro l' e l Parte_1 CP_2 Controparte_3
.
[...]
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore degli Enti Parte_1 convenuti, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore dell' in CP_2
Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore dell Controparte_3
, oltre accessori di legge.
[...]
Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 08-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO MARIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA 8 80121 NAPOLI presso il difensore avv. MANZO MARIO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
TORTO CARLO, elettivamente domiciliato in VIA V.IRELLI N. 16 TERAMO presso il difensore avv. DEL TORTO CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in CP_2 P.IVA_2
VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01-07-2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l , dinanzi al Tribunale di Bologna in CP_2 Controparte_3 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che in data 31-05-2024, l gli aveva Controparte_3 notificato l'intimazione di Pagamento N°020 2024 9007542174 000 nella quale erano incorporati gli Avvisi di Addebito N°320 20160000811345 000, CP_2
pagina 1 di 5 N°320 2016 00037751116 000, N°320 2017 0000231286 000, N°320 2017 0003295640 000, N°320 2018 000080651 000, N°320 2018 0002647754 000, N°320 2019 0000281590 000,
N°320 20190002315866 000, 320 2021 0000019237 000 e N°320 2022 0000109485 000. Eccepiva decorso del termine prescrizionale quinquennale della pretesa contributiva dell' posto che gli Avvisi di Addebito sottostanti all'Intimazione di Pagamento CP_2 CP_2 impugnata, non erano mai stato notificati al ricorrente, che comunque non ne aveva mai avuto conoscenza. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità dell'Avviso di Intimazione impugnato e la prescrizione dei crediti presupposto. CP_2
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l , eccependo in primo luogo Controparte_3 la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Agente della Riscossione, per tutte le attività di competenza dell'Ente Impositore CP_2
Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare rilevava, circa l'eccezione di prescrizione, che la stessa era stata validamente interrotta dalle domande di definizione Agevolata proposte dal ricorrente, rispettivamente in data 31-12-2018, 08-05-2023 e 27-06-2023. Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, dichiarasse la carenza di legittimazione passiva dell , Controparte_3 per tutte le attività di competenza dell'Ente Impositore e respingesse la domanda CP_2 del ricorrente per tutte le attività di competenza dell . CP_3 Controparte_3
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande di parte CP_2 ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. Circa l'eccezione di prescrizione quinquennale, proposta dal ricorrente, rilevava che tutti gli Avvisi di Addebito presupposto dell'anto di Intimazione opposto, erano stati ritualmente notificati al ricorrente e non opposti, divenendo pertanto irretrattabili, come da documentazione depositata, ed erano anche parzialmente adempiuti dal ricorrente medesimo, mediante pagamenti rateali succedutisi per alcuni dei suddetti Avvisi di Addebito, fino al 17-10-2022 e per altri fino 02-01-2023. Nello specifico rilevava che:
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0000811345 000 era stato notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2016 0003775116 000 era stato notificato il 05-11-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0000231286 000 era stato notificato il 28-04-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003295640 000 era stato notificato il pagina 2 di 5 24-11-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0000080651 000 era stato notificato il 12-05-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023;
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0002647754 000 era stato notificato il 27-09-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0000281590 000 era stato notificato il 12-04-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0002315866 000 era stato notificato il 31-07-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2021 0000019237 000 era stato notificato il 26-01-2021, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2022 0000109485 000 era stato notificato il 13-04-2022. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 09-09-2024, 14-10-2024, 18-12-2024, 08-01-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, ed in particolare le ricevute di notifica degli Avvisi di Addebito presupposto dell'Intimazione di Pagamento impugnata e gli atti di interruzione della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva il Tribunale che il ricorrente, con ricorso depositato in data 01-07-2024, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento N°020 2024 9007542174 000 nella quale erano incorporati gli Avvisi di Addebito CP_2
N°320 20160000811345 000, N°320 2016 00037751116 000,
N°320 2017 0000231286 000, N°320 2017 0003295640 000,
N°320 2018 000080651 000, N°320 2018 0002647754 000,
N°320 2019 0000281590 000, N°320 20190002315866 000,
N°320 2021 0000019237 000, N°320 2022 0000109485 000, eccependo in primo luogo la mancata notifica degli atti presupposti rientranti nella competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive dell' CP_2
Ciò posto osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata dall' e CP_2 dall , è emerso che l'Avviso di Addebito Controparte_3
N°320 2016 0000811345 000 era stato notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022; l'Avviso di Addebito N°320 2016 0003775116 000 era stato notificato il 05-11-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
pagina 3 di 5 l'Avviso di Addebito N°320 2017 0000231286 000 era stato notificato il 28-04-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003295640 000 era stato notificato il 24-11-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022;
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0000080651 000 era stato notificato il 12-05-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023;
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0002647754 000 era stato notificato il 27-09-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0000281590 000 era stato notificato il 12-04-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0002315866 000 era stato notificato il 31-07-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2021 0000019237 000 era stato notificato il 26-01-2021, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023.
l'Avviso di Addebito N°320 2022 0000109485 000 era stato notificato il 13-04-2022. Tale documentazione prova non solo che i suddetti Avvisi di Addebito sono stati validamente notificati, ma anche che non si è verificata alcuna prescrizione successiva. Vengono quindi respinte le domande del ricorrente, sia in relazione all'Intimazione di Pagamento impugnata e notificata dall' in data Controparte_3
31-05-2024, in relazione agli atti presupposto, ossia gli Avvisi di Addebito CP_2
N°320 2016 0000811345 000 notificato il 12-05-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022, l'Avviso di Addebito N°320 2016 0003775116 000 notificato il 05-11-2016, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022,
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0000231286 000 notificato il 28-04-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022,
l'Avviso di Addebito N°320 2017 0003295640 000 notificato il 24-11-2017, con ultimo versamento rateale in data 17-10-2022,
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0000080651 000 notificato il 12-05-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2018 0002647754 000 notificato il 27-09-2018, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0000281590 000 notificato il 12-04-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2019 0002315866 000 notificato il 31-07-2019, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2021 0000019237 000 notificato il 26-01-2021, con ultimo versamento rateale in data 02-01-2023,
l'Avviso di Addebito N°320 2022 0000109485 000 notificato il 13-04-2022. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore di ciascuno degli Enti convenuti. Gli accessori seguono come per legge.
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P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro l' e l Parte_1 CP_2 Controparte_3
.
[...]
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore degli Enti Parte_1 convenuti, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore dell' in CP_2
Euro 5.000,00 per compensi professionali a favore dell Controparte_3
, oltre accessori di legge.
[...]
Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 08-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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