Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1124/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 1124/2023 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. Daniela Marzano,
-parte attrice-
e
( ) rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Mariana Colella,
-parte convenuta- nonché
Avv. ( , quale curatore CP_2 CP_3 C.F._3 speciale dei minori ( , Persona_1 C.F._4 Parte_2
( ) e
[...] C.F._5 CP_4
( ), in proprio, C.F._6
-parte intervenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
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c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 3170/2023 del 26.07.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- Successivamente si è costituito in giudizio il Curatore
Speciale dei figli minori della coppia il quale ha rappresentato l'avvio di un programma di recupero del rapporto tra figli e padre e ha concluso per la conferma dei provvedimenti pronunciati dal Tribunale per i Minorenni in data 08.11.2023.
I.2.- In corso di causa è stato svolto un sub-procedimento.
Con provvedimento del 31.05.2024, emesso nell'ambito del sub- procedimento contraddistinto al n. 1124-1/2023, il giudice istruttore ha accolto il ricorso ex art. 156, comma VI, c.c. proposto da disponendo il versamento Parte_1 diretto in favore della ricorrente, da parte del datore di lavoro dell'obbligato, delle somme dovute a titolo di contribuzione al mantenimento della prole.
I.3.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 25.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'addebito della separazione a carico del;
l'affidamento esclusivo della prole con CP_1 collocamento presso di sé; la regolamentazione del diritto di visita del padre nelle forme già statuite con ordinanza presidenziale del 20.04.2023, in spazio neutro, secondo la calendarizzazione prevista dai servizi sociali;
la contribuzione paterna al mantenimento della prole nella misura di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) o, in subordine, nella misura inferiore già statuita in sede presidenziale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la conferma dell'ordine di pagamento al terzo e la rinuncia alla domanda di mantenimento per sé;
b) parte convenuta: si riporta ai propri scritti difensivi e chiede revocarsi l'obbligo posto in capo al datore di lavoro di versamento diretto dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.p.c.;
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c) parte intervenuta: ha chiesto la conferma della progettualità disposta dal Tribunale per i Minorenni di Bari con provvedimento cron. 8812/2023 del 08.11.2023; la conferma dei provvedimenti già disposti per il mantenimento dei minori;
vittoria di spese e competenze legali;
d) P.M. (con nota del 05.12.2024): ha chiesto la definizione della controversia, con addebito nei confronti del CP_1
e conferma del contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Tutte le parti hanno depositato comparsa conclusionale, la sola parte attrice ha depositato anche memoria di replica.
II.- Preliminarmente, occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 3170/2023 del 26.07.2023 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III.- La domanda di addebito della separazione al marito formulata da è meritevole di accoglimento. Parte_1
La coniuge ha dedotto di essere stata vittima di comportamenti denigratori e violenti posti in essere dal coniuge nel corso di tutta la vita matrimoniale.
È emerso che il era solito rivolgersi alla moglie CP_1 con toni offensivi, gravemente lesivi della di lei dignità, oltre che mettere in atto comportamenti violenti: dalla documentazione allegata vi è ampia prova delle lamentate condotte violente e persecutorie perpetrate dal marito ai danni della moglie che hanno reso oggettivamente intollerabile la convivenza e che hanno determinato nel marzo del 2022
l'inserimento della donna, prima, in una casa rifugio insieme alla prole e, successivamente, in una comunità.
Il è stato attinto dalla misura coercitiva di CP_1 divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalla prole giusta provvedimento del 06.09.2022 emesso dal Gip presso questo Tribunale e, contestualmente, il Tribunale per i
Minorenni di Bari, con provvedimento cron. 5093 del
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29.09.2022, l'ha sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il fatto storico de quo è stato peraltro confessato dallo stesso dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bari CP_1 laddove, all'udienza del 31.03.2022, ha ammesso la propria responsabilità dichiarando: “so di aver fatto del male a mia moglie […] mi rendo conto che io ero particolarmente geloso e possessivo e ammetto di averla picchiata un paio di volte […] preciso che le violenze sono avvenute alla presenza dei bambini solo in passato quando facevo uso di cocaina […] è vero che sono stato violento con lei […] comprendendo di averle fatto del male in questi anni.”
Peraltro, in sede penale il è stato condannato in CP_1 primo grado per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. commesso nel periodo da marzo a settembre 2022 (cfr. deposito telematico del 04.11.2024). La sentenza è stata confermata in grado di appello (cfr. deposito telematico del 13.01.2025).
La gravità intrinseca di tali comportamenti induce il
Collegio a ritenere fondata la domanda di addebito risultando gli agiti del marito gravemente lesivi della dignità della coniuge in spregio all'obbligo di reciproco rispetto che informa il consorzio matrimoniale.
Deve, dunque, ritenersi provata la domanda di addebito spiegata dalla nei confronti del Pt_1 CP_1
IV.- La domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della moglie è stata rinunciata dalla in sede di precisazione delle conclusioni. Pt_1
V.- I provvedimenti personali riguardanti i figli minorenni devono essere adottati nei termini che seguono.
V.1.- Deve disporsi l'affidamento esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa in ragione del pregiudizio ai minori derivante dalle condotte violente perpetrate dal nel recente passato e poste in essere alla presenza CP_1 dei figli minori. Peraltro, il riconosciuto stato di tossicodipendenza del padre in uno alle misure penali adottate nei suoi confronti nei giudizi che lo hanno visto colpevole di reati contro la persona della madre, corroborano il
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convincimento in ordine al pregiudizio che può derivare ai figli da un eventuale affidamento condiviso.
V.2.- Gli incontri con i figli potranno e dovranno svolgersi in spazio neutro all'esito positivo del percorso di recupero delle capacità genitoriali già intrapreso dal , CP_1 rivolgendosi ai Servizi Sociali che sono sin d'ora autorizzati a predisporre un calendario di incontri in forma protetta, con adeguato monitoraggio, che consenta un graduale recupero della relazione padre-figli.
V.3.- Sul versante economico i provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati nei termini che seguono.
V.3.1.- Quanto al mantenimento ordinario, il padre è tenuto a versare l'importo mensile complessivo di € 510,00 (€ 170,00 per ciascun figlio), così confermandosi le disposizioni assunte in sede presidenziale. A tale misura si perviene in considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze ordinarie connesse all'età dei minori, alla valenza dei compiti di assistenza quotidiana svolti in via esclusiva dalla madre nonché ai redditi dei genitori.
A tale ultimo proposito è emerso che la madre ha iniziato a produrre redditi propri da lavoro come risulta dalla documentazione fiscale versata in atti che però è aggiornata all'anno di imposta 2022 allorquando la ha incassato Pt_1 somme per oltre € 7,500,00.
Quanto al padre, egli ha omesso di produrre ogni documentazione rilevante a fini fiscali e richiesta dalla legge sicché da ciò deve ricavarsi un argomento di prova a suo carico. In ogni caso, egli è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio dichiarato di oltre € 1.100,00 mensili. Ha prodotto una lettera di licenziamento che però non trova conferma in altra documentazione ufficiale.
Tuttavia, in ragione dell'esistenza di tre figli e della percezione in via esclusiva da parte della madre degli A.U.U., può ritenersi congrua la misura di € 510,00 mensili già stabilita provvisoriamente in sede presidenziale.
V.3.2.- Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore continuerà a provvedere in misura pari al 50%; modi e termini
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di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
V.3.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre in quanto affidataria esclusiva.
VI.- La domanda di revoca dell'ordine di pagamento del terzo ex art. 156 c.c. è inammissibile per tardività.
VII.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore indeterminabile, ma a bassa complessità. Altresì, vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza all'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 18.01.2023 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del curatore speciale Avv. Angelo Iurlaro e del
P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione è addebitata a CP_1
2) DISPONE che i figli minori , e siano Per_1 Pt_2 CP_4 affidati esclusivamente alla madre, Parte_1 con collocamento prevalente presso la stessa;
3) DISPONE che gli incontri padre-figli restino disciplinati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di continuare CP_1 pagare in favore di la somma mensile di Parte_1
€ 510,00 (€ 170,00 per ciascuno) a titolo di contributo
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ordinario al mantenimento dei figli , e Per_1 Pt_2 CP_4
(somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla mensilità di aprile 2023);
5) DISPONE che le spese straordinarie per ciascun figlio continueranno a gravare sui genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate nei modi e termini di cui al pertinente Protocollo sottoscritto presso questo
Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
6) DISPONE che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito integralmente da;
Parte_1
7) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi CP_1 di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.331,20 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi a favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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