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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5210 r.g.a.c. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Angelo, come da Parte_1 procura in atti, RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Taranto (TA) l'11/08/1994 con CP_1 Per_ Per_
, che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il
[...] Per_3
23/08/1996, il 03/02/2000 ed il 27/10/2008, e che con decreto emesso in data
21/07/2011 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la parziale modifica delle statuizioni convenute in sede di Per_ separazione;
esponeva, in particolare, che la figlia nelle more divenuta NN, era stata assunta con un contratto di lavoro part-time a tempo determinato e, per tali motivi, chiedeva che fosse revocato il contributo al suo mantenimento;
viceversa, insisteva a che fossero confermati i contributi al Per_ mantenimento del figlio NN e del figlio minorenne nella misura Per_3 di euro 200,00 mensili ciascuno;
evidenziate le precarie condizioni economiche e le spese sostenute relativamente alla cura dei figli, chiedeva infine che il Tribunale onerasse il del pagamento di un assegno divorzile in suo favore nella CP_1 misura non inferiore ad euro 400,00 mensili.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza di discussione e decisione del 15/10/2025, il procuratore di parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate in ricorso e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto del 21/07/2011 con il quale il
Tribunale di Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 2
1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, rilevata la contumacia del resistente e l'assenza quindi di contestazioni in ordine alle argomentazioni prospettate dalla difesa attrice, deve anzitutto essere accolta la domanda formulata dalla Pt_1 in ordine alla revoca del contributo previsto per il mantenimento della figlia Per_ NN attesa l'indipendenza economica raggiunta da quest'ultima.
Va altresì confermato il contributo al mantenimento disposto in favore del figlio Per_ NN , che, in ragione dell'età e del percorso universitario intrapreso, ritiene il Collegio congruo fissare, in accoglimento delle conclusioni attrici, in euro
200,00 mensili;
pari importo dovrà altresì essere previsto quale contributo al mantenimento del figlio minore in ordine al quale va disposto l'affido congiunto Per_3 ad entrambi i genitori con libero esercizio libero del diritto di visita paterno, in assenza di elementi che possano condurre ad una diversa determinazione di questo Collegio.
Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile, la ricorrente ha ampiamente provato la sussistenza dei presupposti fondanti la domanda, in considerazione del suo stato di inoccupazione (vedi stato occupazionale ARPAL allegato al ricorso), della sperequazione esistente tra la sua modesta condizione economica di mera percettrice del “reddito di inclusione” e quella del resistente, regolarmente retribuito quale panettiere presso un esercizio commerciale, e della durata del matrimonio.
Ed invero, come ribadito di recente (vedi, da ultimo, Cass. sent. n. 32354/2024) la giurisprudenza maggioritaria ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
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fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In considerazione dei suddetti parametri, tenuto conto dell'incontestato impegno profuso in famiglia dalla ricorrente per tutta la durata del matrimonio, della sua persistente dedizione nella crescita dei figli non ancora indipendenti e, infine, della entità dei redditi attualmente percepiti da entrambe le parti, ritiene congruo il collegio determinare in euro 250,00 mensili l'entità dell'assegno divorzile posto a carico del
CP_1
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto l'
11/08/1994 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Taranto al n. 89, p. II^, s. A, u. 3, anno 1994;
2. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Per_3 domicilio materno, rimettendo alla libera determinazione delle parti l'esercizio del diritto di visita paterno;
3. revoca il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione consensuale in Per_ favore della figlia
4. pone a carico di con decorrenza dalla data del presente Controparte_1 provvedimento l'obbligo di corrispondere ad la somma mensile Parte_1 complessiva di euro 650,00, di cui euro 250,00 quale assegno divorzile ed euro 400,00 Per_ quale contributo al mantenimento dei figli e (in ragione di euro 200,00 Per_3 ciascuno); oltre rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est.
IN LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5210 r.g.a.c. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Angelo, come da Parte_1 procura in atti, RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Taranto (TA) l'11/08/1994 con CP_1 Per_ Per_
, che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il
[...] Per_3
23/08/1996, il 03/02/2000 ed il 27/10/2008, e che con decreto emesso in data
21/07/2011 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la parziale modifica delle statuizioni convenute in sede di Per_ separazione;
esponeva, in particolare, che la figlia nelle more divenuta NN, era stata assunta con un contratto di lavoro part-time a tempo determinato e, per tali motivi, chiedeva che fosse revocato il contributo al suo mantenimento;
viceversa, insisteva a che fossero confermati i contributi al Per_ mantenimento del figlio NN e del figlio minorenne nella misura Per_3 di euro 200,00 mensili ciascuno;
evidenziate le precarie condizioni economiche e le spese sostenute relativamente alla cura dei figli, chiedeva infine che il Tribunale onerasse il del pagamento di un assegno divorzile in suo favore nella CP_1 misura non inferiore ad euro 400,00 mensili.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza di discussione e decisione del 15/10/2025, il procuratore di parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate in ricorso e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto del 21/07/2011 con il quale il
Tribunale di Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 2
1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, rilevata la contumacia del resistente e l'assenza quindi di contestazioni in ordine alle argomentazioni prospettate dalla difesa attrice, deve anzitutto essere accolta la domanda formulata dalla Pt_1 in ordine alla revoca del contributo previsto per il mantenimento della figlia Per_ NN attesa l'indipendenza economica raggiunta da quest'ultima.
Va altresì confermato il contributo al mantenimento disposto in favore del figlio Per_ NN , che, in ragione dell'età e del percorso universitario intrapreso, ritiene il Collegio congruo fissare, in accoglimento delle conclusioni attrici, in euro
200,00 mensili;
pari importo dovrà altresì essere previsto quale contributo al mantenimento del figlio minore in ordine al quale va disposto l'affido congiunto Per_3 ad entrambi i genitori con libero esercizio libero del diritto di visita paterno, in assenza di elementi che possano condurre ad una diversa determinazione di questo Collegio.
Quanto al riconoscimento dell'assegno divorzile, la ricorrente ha ampiamente provato la sussistenza dei presupposti fondanti la domanda, in considerazione del suo stato di inoccupazione (vedi stato occupazionale ARPAL allegato al ricorso), della sperequazione esistente tra la sua modesta condizione economica di mera percettrice del “reddito di inclusione” e quella del resistente, regolarmente retribuito quale panettiere presso un esercizio commerciale, e della durata del matrimonio.
Ed invero, come ribadito di recente (vedi, da ultimo, Cass. sent. n. 32354/2024) la giurisprudenza maggioritaria ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
3
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In considerazione dei suddetti parametri, tenuto conto dell'incontestato impegno profuso in famiglia dalla ricorrente per tutta la durata del matrimonio, della sua persistente dedizione nella crescita dei figli non ancora indipendenti e, infine, della entità dei redditi attualmente percepiti da entrambe le parti, ritiene congruo il collegio determinare in euro 250,00 mensili l'entità dell'assegno divorzile posto a carico del
CP_1
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto l'
11/08/1994 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Taranto al n. 89, p. II^, s. A, u. 3, anno 1994;
2. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Per_3 domicilio materno, rimettendo alla libera determinazione delle parti l'esercizio del diritto di visita paterno;
3. revoca il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione consensuale in Per_ favore della figlia
4. pone a carico di con decorrenza dalla data del presente Controparte_1 provvedimento l'obbligo di corrispondere ad la somma mensile Parte_1 complessiva di euro 650,00, di cui euro 250,00 quale assegno divorzile ed euro 400,00 Per_ quale contributo al mantenimento dei figli e (in ragione di euro 200,00 Per_3 ciascuno); oltre rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est.
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