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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile – Sezione
Impresa, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 663/2025 del Ruolo Generale promossa con reclamo ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 24
settembre 2025
d a
in Parte_1
persona del legale rappresentante sig. nonché Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco Parte_1
Giordano del Foro di Napoli e dall'Avv.to Aurora Nocerino del Foro
di Nola, quest'ultimo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTI
c o n t r o
GIUDIZIALE di CP_1 Parte_1
nonché personale di Parte_1 Pt_1
, in persona del Curatore dott.ssa
[...] CP_2
RECLAMATA contumace - 2 -
c o n t r o
CP_3
RECLAMATA contumace
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione
Procedure Concorsuali n. 262/2025 pubblicata in data 01.07.2025 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dei reclamanti
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita:
- revocare la sentenza n. 262/2025 emessa in data 26.06.2025
dal Tribunale di Brescia Sezione Procedure Concorsuali, G.D. dott.
Gianluigi Canali RG n. 280-1/2025, pubblicata in data 01.07.2025
cron. 4992/2025 rep n. 270/2025 del 01.07.2025 e non notificata, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
C.F./P.iva Parte_1 P.IVA_1
nonché del socio accomandatario sig. (cod. fisc. Parte_1
) per violazione dei termini concessi a difesa C.F._1
e comunque per nullità della notificazione del ricorso di apertura della
Liquidazione Giudiziale ed in ogni caso, perché alla data di deposito del ricorso per la dichiarazione della Liquidazione Giudiziale la
C.F./P.iva Parte_1
non possedeva e non possiede i requisiti di cui all'art. 2 P.IVA_1
comma 1, lettera d) D.Lgs per cui alla stessa non sono applicabili le disposizioni sulla Liquidazione Giudiziale.
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con - 3 -
attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia - Sezione Procedure Concorsuali, adito su ricorso di dichiarava l'apertura della liquidazione CP_3
giudiziale a carico della Parte_1 Parte_1
nonché di .
[...] Parte_1
La nonché Parte_1
interponevano reclamo avverso la suddetta decisione Parte_1
per i seguenti motivi: 1) nullita' della notificazione del ricorso per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale: non avvenuta conoscenza da parte del debitore dell'esistenza del procedimento e della data di fissazione udienza per fatto non imputabile allo stesso.
Violazione del termine a difesa;
2) carenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all' art. 2,
comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019.
La Liquidazione Giudiziale Gestioni Assicurative di
[...]
nonché personale di e Parte_1 Parte_1 CP_3
non si costituivano in giudizio.
[...]
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di reclamo la società e l'accomandatario lamentano la carenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all' art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019. Osservano che la società ha di fatto cessato la propria - 4 -
attività, con dismissione del personale (tra cui la dipendente ), CP_3
nel 2013, allorquando è venuto meno il rapporto con la
[...]
che nel frattempo la società ha svolto attività residuali e CP_4
propedeutiche alla chiusura dell'impresa, in attesa della conclusione definitiva del rapporto con la mandante, che si è avuta nel 2019, con la pronuncia di una sentenza da parte del Tribunale di Milano a definizione del contenzioso inter partes; che, nel medesimo anno 2019,
è stata chiesta la cancellazione della società; che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli istituti previdenziali risalgono,
appunto, a detto periodo, e non oltre, ed ammontano a complessivi euro
113.688,59 (di cui euro 96.455,85, nei confronti dell'erario ed euro
17.232,74 nei confronti degli istituti previdenziali); che a detti debiti della società non possono aggiungersi quelli personali del socio, pari ad euro 255.880,20, trattandosi di differenti soggetti giuridici e non essendovi alcuna connessione tra i rispettivi debiti;
che, in ogni caso,
anche a voler effettuare la sommatoria, l'importo totale (euro
369.568,79) rimarrebbe comunque sottosoglia;
che la società non ha alcun bene, mentre il socio è proprietario unicamente di un terreno adibito ad uliveto e di esiguo valore economico;
che la
[...]
era in regime di contabilità semplificata, e pertanto non Parte_1
era tenuta a depositare i bilanci;
che nei tre esercizi precedenti la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non ha prodotto alcun fatturato, nè alcun costo, né alcun ricavo, nè alcun reddito;
che nessuna fattura è stata emessa o ricevuta a far tempo dal 2019, come risulta dai dati estratti dal cassetto fiscale;
che la società non risulta - 5 -
neppure in anagrafe tributaria, siccome cancellata;
che, in definitiva, si tratta di un'impresa “minore”, come tale non “fallibile”.
Il motivo è fondato.
L'art. 121 del ccii dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
L'art. 2 co. 1 lett. d) del ccii definisce “impresa minore”
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
Nella specie si tratta, appunto, di un'“impresa minore”, in quanto:
- ATTIVO: la società non ha alcun bene;
- RICAVI: la società ha cessato l'attività per lo meno a far tempo - 6 -
dal 2019, allorquando ha chiesto la cancellazione (doc. 3); il cassetto fiscale è vuoto (docc. 14-15); la società non risulta neppure in anagrafe tributaria (doc. 16);
- DEBITI: ammontano a € 96.455,85= nei confronti dell'erario
(doc. 11) e a € 17.232,74= nei confronti degli istituti previdenziali (doc.
12), per complessivi € 113.688,59= nei confronti dei creditori pubblici,
oltre ad € 8.229,73= (importo del precetto in rinnovazione) nei confronti del creditore istante (doc. 1).
Tutti i parametri sono tutti “sottosoglia”.
I reclamanti hanno, dunque, dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Vale soltanto la pena di precisare che i reclamanti non hanno prodotto i bilanci in quanto l'impresa era in regime di contabilità
semplificata, e che, peraltro, i documenti indicati sono perfettamente utilizzabili in giudizio, al fine di dimostrare che si tratta di un'“impresa minore”, come secondo l'insegnamento giurisprudenziale in tema di fallimento, ma perfettamente estendibile alla liquidazione giudiziale
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022: “In ambito di procedimento
prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1,
comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre
esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti
a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di
qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di
fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali
dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio anzidetto, - 7 -
ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni
attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore individuale, solo
perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di
inattendibilità, incompletezza o artificio)”).
Di qui, solo per questo motivo (in virtù del principio della ragione più liquida), l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo quanto previsto dall'art. 53 del ccii, gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con i compiti ivi previsti.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
A carico del debitore vanno posti gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, che il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sempre a carico del debitore va posto l'obbligo di depositare,
con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Nulla per le spese di lite, tenuto conto della natura dei crediti
(da lavoro dipendente) dell'istante, in relazione ai quali la proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e l'emissione del - 8 -
decreto di reiezione sono presupposti necessari per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l . CP_5
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
nonché del socio accomandatario Parte_1 Pt_1
[...]
- ordina ai reclamanti di procedere, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni indicate in motivazione;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24
settembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile – Sezione
Impresa, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 663/2025 del Ruolo Generale promossa con reclamo ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 24
settembre 2025
d a
in Parte_1
persona del legale rappresentante sig. nonché Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco Parte_1
Giordano del Foro di Napoli e dall'Avv.to Aurora Nocerino del Foro
di Nola, quest'ultimo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTI
c o n t r o
GIUDIZIALE di CP_1 Parte_1
nonché personale di Parte_1 Pt_1
, in persona del Curatore dott.ssa
[...] CP_2
RECLAMATA contumace - 2 -
c o n t r o
CP_3
RECLAMATA contumace
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione
Procedure Concorsuali n. 262/2025 pubblicata in data 01.07.2025 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dei reclamanti
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita:
- revocare la sentenza n. 262/2025 emessa in data 26.06.2025
dal Tribunale di Brescia Sezione Procedure Concorsuali, G.D. dott.
Gianluigi Canali RG n. 280-1/2025, pubblicata in data 01.07.2025
cron. 4992/2025 rep n. 270/2025 del 01.07.2025 e non notificata, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
C.F./P.iva Parte_1 P.IVA_1
nonché del socio accomandatario sig. (cod. fisc. Parte_1
) per violazione dei termini concessi a difesa C.F._1
e comunque per nullità della notificazione del ricorso di apertura della
Liquidazione Giudiziale ed in ogni caso, perché alla data di deposito del ricorso per la dichiarazione della Liquidazione Giudiziale la
C.F./P.iva Parte_1
non possedeva e non possiede i requisiti di cui all'art. 2 P.IVA_1
comma 1, lettera d) D.Lgs per cui alla stessa non sono applicabili le disposizioni sulla Liquidazione Giudiziale.
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con - 3 -
attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia - Sezione Procedure Concorsuali, adito su ricorso di dichiarava l'apertura della liquidazione CP_3
giudiziale a carico della Parte_1 Parte_1
nonché di .
[...] Parte_1
La nonché Parte_1
interponevano reclamo avverso la suddetta decisione Parte_1
per i seguenti motivi: 1) nullita' della notificazione del ricorso per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale: non avvenuta conoscenza da parte del debitore dell'esistenza del procedimento e della data di fissazione udienza per fatto non imputabile allo stesso.
Violazione del termine a difesa;
2) carenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all' art. 2,
comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019.
La Liquidazione Giudiziale Gestioni Assicurative di
[...]
nonché personale di e Parte_1 Parte_1 CP_3
non si costituivano in giudizio.
[...]
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di reclamo la società e l'accomandatario lamentano la carenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all' art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019. Osservano che la società ha di fatto cessato la propria - 4 -
attività, con dismissione del personale (tra cui la dipendente ), CP_3
nel 2013, allorquando è venuto meno il rapporto con la
[...]
che nel frattempo la società ha svolto attività residuali e CP_4
propedeutiche alla chiusura dell'impresa, in attesa della conclusione definitiva del rapporto con la mandante, che si è avuta nel 2019, con la pronuncia di una sentenza da parte del Tribunale di Milano a definizione del contenzioso inter partes; che, nel medesimo anno 2019,
è stata chiesta la cancellazione della società; che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli istituti previdenziali risalgono,
appunto, a detto periodo, e non oltre, ed ammontano a complessivi euro
113.688,59 (di cui euro 96.455,85, nei confronti dell'erario ed euro
17.232,74 nei confronti degli istituti previdenziali); che a detti debiti della società non possono aggiungersi quelli personali del socio, pari ad euro 255.880,20, trattandosi di differenti soggetti giuridici e non essendovi alcuna connessione tra i rispettivi debiti;
che, in ogni caso,
anche a voler effettuare la sommatoria, l'importo totale (euro
369.568,79) rimarrebbe comunque sottosoglia;
che la società non ha alcun bene, mentre il socio è proprietario unicamente di un terreno adibito ad uliveto e di esiguo valore economico;
che la
[...]
era in regime di contabilità semplificata, e pertanto non Parte_1
era tenuta a depositare i bilanci;
che nei tre esercizi precedenti la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non ha prodotto alcun fatturato, nè alcun costo, né alcun ricavo, nè alcun reddito;
che nessuna fattura è stata emessa o ricevuta a far tempo dal 2019, come risulta dai dati estratti dal cassetto fiscale;
che la società non risulta - 5 -
neppure in anagrafe tributaria, siccome cancellata;
che, in definitiva, si tratta di un'impresa “minore”, come tale non “fallibile”.
Il motivo è fondato.
L'art. 121 del ccii dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
L'art. 2 co. 1 lett. d) del ccii definisce “impresa minore”
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
Nella specie si tratta, appunto, di un'“impresa minore”, in quanto:
- ATTIVO: la società non ha alcun bene;
- RICAVI: la società ha cessato l'attività per lo meno a far tempo - 6 -
dal 2019, allorquando ha chiesto la cancellazione (doc. 3); il cassetto fiscale è vuoto (docc. 14-15); la società non risulta neppure in anagrafe tributaria (doc. 16);
- DEBITI: ammontano a € 96.455,85= nei confronti dell'erario
(doc. 11) e a € 17.232,74= nei confronti degli istituti previdenziali (doc.
12), per complessivi € 113.688,59= nei confronti dei creditori pubblici,
oltre ad € 8.229,73= (importo del precetto in rinnovazione) nei confronti del creditore istante (doc. 1).
Tutti i parametri sono tutti “sottosoglia”.
I reclamanti hanno, dunque, dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Vale soltanto la pena di precisare che i reclamanti non hanno prodotto i bilanci in quanto l'impresa era in regime di contabilità
semplificata, e che, peraltro, i documenti indicati sono perfettamente utilizzabili in giudizio, al fine di dimostrare che si tratta di un'“impresa minore”, come secondo l'insegnamento giurisprudenziale in tema di fallimento, ma perfettamente estendibile alla liquidazione giudiziale
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022: “In ambito di procedimento
prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1,
comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre
esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti
a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di
qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di
fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali
dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio anzidetto, - 7 -
ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni
attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore individuale, solo
perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di
inattendibilità, incompletezza o artificio)”).
Di qui, solo per questo motivo (in virtù del principio della ragione più liquida), l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo quanto previsto dall'art. 53 del ccii, gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con i compiti ivi previsti.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
A carico del debitore vanno posti gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, che il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sempre a carico del debitore va posto l'obbligo di depositare,
con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Nulla per le spese di lite, tenuto conto della natura dei crediti
(da lavoro dipendente) dell'istante, in relazione ai quali la proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e l'emissione del - 8 -
decreto di reiezione sono presupposti necessari per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l . CP_5
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
nonché del socio accomandatario Parte_1 Pt_1
[...]
- ordina ai reclamanti di procedere, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni indicate in motivazione;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24
settembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti