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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/09/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1324/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Carbonia, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Fabio Chiapperini, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura
Furcas e dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001344409, notificata il 30 marzo 2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.272,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, risalente alle annualità 2016/2017, di cui all'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre
1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
– che è stato individuato nell'ordinanza ingiunzione autore della Parte_1 violazione, quale legale rappresentante della società “Hurricane s.r.l. in liquidazione” – ha negato di aver posseduto detta qualità, sia nel periodo oggetto di accertamento che successivamente, ed ha chiesto al Tribunale di annullare la sanzione. CP_ L' si è costituito in giudizio, dando atto di aver proceduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione, con conseguente sgravio della sanzione amministrativa.
pagina 1 di 2 2. Poiché la parte attrice ha già ottenuto quanto domandato con il ricorso, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Considerato che la rinuncia alla pretesa è stata manifestata solo in corso di causa, le CP_ spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa, compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre euro 49,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fabio Chiapperini.
Cagliari, 9 settembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1324/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Carbonia, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Fabio Chiapperini, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura
Furcas e dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001344409, notificata il 30 marzo 2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.272,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, risalente alle annualità 2016/2017, di cui all'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre
1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
– che è stato individuato nell'ordinanza ingiunzione autore della Parte_1 violazione, quale legale rappresentante della società “Hurricane s.r.l. in liquidazione” – ha negato di aver posseduto detta qualità, sia nel periodo oggetto di accertamento che successivamente, ed ha chiesto al Tribunale di annullare la sanzione. CP_ L' si è costituito in giudizio, dando atto di aver proceduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione, con conseguente sgravio della sanzione amministrativa.
pagina 1 di 2 2. Poiché la parte attrice ha già ottenuto quanto domandato con il ricorso, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Considerato che la rinuncia alla pretesa è stata manifestata solo in corso di causa, le CP_ spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_ L' deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa, compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre euro 49,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fabio Chiapperini.
Cagliari, 9 settembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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