Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01711/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SA, domiciliataria ex lege in SA, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe,-OMISSIS-(in appresso, E. A. A.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di SA sull’istanza del 22 febbraio 2024, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconosciutagli dal Tribunale di SA, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, con decreto del 13 febbraio 2024 (pronunciato in accoglimento del ricorso avverso la decisione negativa adottata dalla competente Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008);
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno esibiva la nota della Questura di SA del 20 novembre 2024, ove si rappresentava che il richiesto titolo di soggiorno era in produzione con scadenza in data 13 novembre 2026;
- alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, in cui in difensore del ricorrente dichiarava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.