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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1472/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice PA IR RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1472/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 IMMACOLATA MANAI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO NICOLINI Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Accertare e dichiarare che il Dr. nel periodo dal primo gennaio 2017 a tutt'oggi, ha svolto Pt_1 continuativamente le mansioni superiori di Responsabile della Polizia Locale del Comune di CP_1 proprie delle categorie D1, D2, D3 del Comparto EE.LL. applicato al rapporto di lavoro;
2) Accertare e dichiarare che al ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di € 18.351,42 a titolo di differenze retributive ed indennità, oltre accessori, come da conteggi allegati, per le mansioni superiori svolte durante tutto il periodo e, quant'altro previsto dal CCNL applicato, ovvero la somma veriore accertanda anche a mezzo CTU oltre rivalutazione ed interessi.
3) Per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento Controparte_1 della somma suindicata di € 18.351,42 salvo veriore accertanda nonché al riconoscimento, nello stato di servizio, dello svolgimento delle mansioni superiori quale titolo per eventuali concorsi interni.
4) In subordine determinarsi l'equa retribuzione dovuta al ricorrente ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., per la qualità e quantità del lavoro svolto e condannare la Società convenuta al pagamento di tale equa retribuzione, oltre interessi e rivalutazione;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato, il quale si dichiara antistatario.
Per parte resistente: In via principale, rigettare l'avversa domanda di corresponsione di differenze retributive a titolo di mansioni superiori
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essere stato assunto dal in data 1.09.2000 con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato e mansioni di istruttore di vigilanza categoria C1, ha agito contro il Parte_1
per ottenere le differenze retributive -pari ad € 18.351,42- previo accertamento Controparte_1 dello svolgimento delle mansioni superiori, dal 1.01.2017 all'8.62022, di responsabile della Polizia Locale proprie delle categorie D1, D2, D3 del Comparto EE.LL. applicato al rapporto di lavoro.
In particolare ha dedotto il ricorrente di avere sostituito per malattia il Comandante al cui rientro avrebbe di fatto continuato a svolgere le medesime mansioni e ciò anche successivamente al di lui decesso, ad aprile 2019, resosi definitivamente vacante il posto.
Il , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto delle domande, contestando la Controparte_1 natura superiore delle mansioni svolte dal ricorrente, interamente sussumibili nell'incarico di Responsabile del servizio di Polizia Locale conferito al ricorrente, per il quale sarebbe prevista soltanto un'indennità, regolarmente percepita dal ricorrente.
La causa, istruita tramite prova per testi, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
Ritiene il Tribunale che il ricorso vada accolto per le ragioni che seguono.
Con deliberazione n. 75 del 19.07.2017 la Giunta Comunale di ha conferito formalmente al CP_1 ricorrente la nomina a ricoprire temporaneamente l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, con motivazioni del seguente tenore (doc. 8 ricorrente):
Omissis (…)
pagina 2 di 9 Con successiva delibera del 30.11.2017 la Giunta Comunale di rientrato in servizio il CP_1 Comandante risultato idoneo al solo lavoro di ufficio, ha confermato l'incarico assegnato al ricorrente di responsabile e coordinatore per tutti i procedimenti che riguardano la polizia ambientale, commerciale e annonaria, infortunistica stradale, pronto intervento, protezione civile e gestione degli operatori di polizia locale, con le seguenti motivazioni (doc. 9 ricorrente):
pagina 3 di 9 pagina 4 di 9 Dalla documentazione offerta in comunicazione, e sopra riportata, si ricava il conferimento al ricorrente, da parte della Giunta Comunale e per intervenuta assenza del Comandante, delle funzioni operative di gestione e coordinamento del servizio di Polizia Locale e coordinamento, delle funzioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto rapportarsi direttamente al Sindaco e dell'incarico attinente all'ambito amministrativo, gestionale e contabile per il quale avrebbe dovuto riferirsi al Responsabile dell'Area Amministrativa.
Al rientro del Comandante del Servizio, divenuto idoneo al solo lavoro d'ufficio, si ricava inoltre la conferma dell'incarico di responsabile/coordinatore del ricorrente in ordine a tutti i procedimenti che riguardano la polizia ambientale, commerciale e annonaria, infortunistica stradale, pronto intervento, protezione civile e gestione degli operatori di Polizia Locale.
Il ricorrente ha dunque inizialmente sostituito il Comandante in tutte le sue funzioni e, in seguito al suo rientro, ha continuato a sostituirlo per tutte le funzioni da svolgersi al di fuori dell'ufficio; in seguito al suo decesso (aprile 2019), infine, ha continuato a sostituirlo in tutte le funzioni, rimasto il relativo posto vacante e non avendo la Giunta Comunale, per tutto il periodo, individuato altra figura suppletiva al di fuori del ricorrente.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte, a loro volta, hanno confermato la circostanza che il ricorrente abbia svolto in totale autonomia (rimasta del tutto assente la Direzione del Dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa, di cui nemmeno è emerso il nominativo), per tutto il periodo dedotto in ricorso (dal 1.01.2017 all'8.06.2022), le mansioni di responsabile e coordinatore della Polizia Locale del Comune di coordinando il personale, decidendo ed assegnando a ciascuno le mansioni da CP_1 svolgere nell'ambito dei servizi di polizia ambientale (controllo discariche abusive ed emissioni), svolgendo attività commerciale e annonaria, infortunistica stradale, pronto intervento, protezione civile, autorizzando, ratificando e supervisionando il lavoro dei sottoposti, stabilendo i turni di lavoro, concedendo permessi e ferie;
le mansioni di riscossione dei canoni pascolo comunale, suolo pubblico, cartelli passo carraio, occupandosi della viabilità cittadina, di concedere le autorizzazioni per pubblici spettacoli, per l'utilizzo del suolo pubblico a fini commerciali e edilizi e di stalli per disabilità; di ratifica degli accertamenti delle infrazioni stradali, dei verbali dei rilievi e gli accertamenti di sinistri, predisponendo i servizi diretti a regolare il traffico;
di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, disponendo la notifica di atti dell'autorità giudiziaria ed autorizzando lo svolgimento di servizi ispettivi di vigilanza relativi ai tributi locali.
Tali mansioni trovano conferma anche nella documentazione di cui al doc. 5 del ricorrente, da cui si ricava la varietà e molteplicità dell'attività svolta.
Il , da parte sua, non ha affatto contestato lo svolgimento di tali attività per tutto il Controparte_1 periodo, sostenendo piuttosto che le stesse, ancorché pacificamente svolte, non sarebbero tuttavia sussumibili in mansioni superiori, ma si esaurirebbero nell'incarico di Responsabile conferito al ricorrente per il quale l'indennità prevista sarebbe già stata regolarmente liquidata, non residuando pertanto alcun altro credito retributivo.
Tale tesi non pare convincente, dal momento che, analizzando la portata e le caratteristiche delle mansioni svolte, da una parte, e dell'incarico di Responsabile, dall'altra, le prime appaiono preponderanti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e tali da superare il confine del secondo.
Altrimenti detto, le mansioni assegnate e svolte dal ricorrente superano i limiti del mero incarico di funzione di responsabile.
Ciò si ricava, innanzitutto, dalla stessa esigenza sostitutiva sottesa al conferimento da parte dell'amministrazione comunale: il ricorrente ha sostituito, in una prima fase totalmente, in una seconda limitatamente alle attività fuori ufficio e in una terza fase di nuovo totalmente, il Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale, pacificamente svolgendo le sue mansioni per ricoprire il posto vacante, pagina 5 di 9 mansioni che non si limitavano al mero incarico di Responsabile, ma attenevano alla posizione lavorativa del sostituito inserita all'interno dell'Area Amministrativa di cui l'ufficio di Polizia Locale faceva parte;
la sostituzione, in altre parole, non riguardava un incarico di responsabilità, ma un posto vacante di categoria D (pacificamente assegnata al Comandante), con tutte le mansioni di appartenenza.
Dalla stessa lettura delle clausole contrattuali emerge la differenza fra le due tipologie di categorie (mansione superiore/incarico di funzione): il contratto integrativo, richiamato l'art. 56sexies CCNL 21.05.2018, descrive l'indennità di funzione di responsabilità riferendola a personale della polizia locale di categoria C individuato dal Responsabile di Area per coordinamento, formalmente affidato, di almeno due operatori di pari o inferiore categoria e/o per lo svolgimento di attività che hanno un notevole livello di complessità.
Trattasi di una voce la cui erogazione presuppone un'assegnazione temporanea del lavoratore a mansioni promiscue, connotate da transitorietà e che non riguarda l'assegnazione perdurante a mansioni superiori, quale è quella verificatasi nel caso di specie, laddove, per esigenze sostitutive, si è protratta per oltre 5 anni.
Scopo dell'indennità di funzione è infatti quello di remunerare un lavoratore assegnato temporaneamente a mansioni promiscue, graduando la retribuzione in ragione del quantum di mansioni superiori assegnate unitamente a quelle di inquadramento, ma a fronte di una prova compiuta dello svolgimento duraturo, in misura non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, prevalente o esclusivo di mansioni superiori rispetto al profilo di appartenenza (così Cassazione n. 2969/2021), ne discende il riconoscimento, ancorché sotto il solo profilo economico, della relativa categoria.
Alla luce di tali principi e della convergenza delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, deve ritenersi provato da parte ricorrente lo svolgimento, in fatto, delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria D del CCNL applicato al rapporto, anche sotto il profilo del requisito della prevalenza, nei termini espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata e condivisi da questo giudice.
Si consideri, infatti, che appartengono alla categoria D coloro che svolgono attività caratterizzate da:
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
- lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti pagina 6 di 9 informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.
Appartengono, invece, alla categoria C “coloro che svolgono attività caratterizzate da:
• Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Ciò posto, il complesso e la varietà delle attività svolte da parte ricorrente, così come specificate nel ricorso introduttivo e confermate dalle risultanze istruttorie sono, evidentemente, di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità nonché relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, oltre che relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta e negoziale (nel dettaglio: mansioni di responsabile e coordinatore della Polizia Locale del , di coordinazione del personale nell'ambito dei servizi di polizia Controparte_1 ambientale quali controllo di discariche abusive, emissioni;
mansioni di natura contabile, commerciale e annonaria, infortunistica stradale, pronto intervento, protezione civile;
mansioni di autorizzazione e ratifica dell'operato dei sottoposti;
mansioni di riscossione dei canoni pascolo comunale, suolo pubblico, cartelli passo carraio;
mansioni relative alla viabilità cittadina, di concessione di autorizzazioni per pubblici spettacoli, per l'utilizzo del suolo pubblico a fini commerciali e edilizi e di stalli per disabilità; di ratifica degli accertamenti delle infrazioni stradali, dei verbali dei rilievi e gli accertamenti di sinistri, di predisposizione dei servizi diretti a regolare il traffico;
di Ufficiale di Polizia pagina 7 di 9 Giudiziaria, con attività di notifica di atti dell'autorità giudiziaria ed autorizzazione dello svolgimento di servizi ispettivi di vigilanza relativi ai tributi locali).
Tali mansioni esulano da quelle descritte nella declaratoria di inquadramento C che prevede attività, sebbene di concetto, comunque di minore complessità e competenza, nonché, nel proprio profilo, la sola attività di agente di polizia municipale e locale, quale era quella svolta dal ricorrente antecedentemente alla sostituzione del Comandante Responsabile della Polizia Locale.
Viceversa, le mansioni, così come emerse dall'istruttoria, appaiono riconducibili al superiore livello rivendicato (D) in quanto trattasi di attività che presuppongono conoscenze di maggiore complessità e pluri-specialistiche la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea (conseguito dal ricorrente) o comunque di mansioni richiedenti attività di concetto ed un superiore apporto di tipo intellettuale che non si limitano a conoscenze mono specialistiche.
Accertato, dunque, nell'an il diritto di parte ricorrente, diverso ed ulteriore è il tema di causa attinente al criterio di determinazione del quantum delle pretese differenze retributive.
Il dato normativo da cui prendere le mosse è l'art. 52 D.lgs. 165/01 nella versione ratione temporis applicabile (ovvero in vigore dall'8 agosto 2021 al 21 giugno 2023), il quale prevede al comma 1 che
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Al successivo comma 3, prevede, poi “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Il comma 4, inoltre, prevede che “Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” e il successivo comma 5, infine, che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
In altri termini, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori radica in capo al lavoratore, inserito nel rapporto di lavoro privatizzato, il diritto alla differenza tra il trattamento economico previsto per la qualifica superiore e quanto dallo stesso percepito in forza dell'inquadramento contrattuale, mediante attribuzione di un compenso differenziale.
Ciò posto, nel caso concreto, alla stregua dei conteggi allegati con il ricorso e non specificamente contestati (il resistente li ha contestati soltanto genericamente, limitandosi ad affermare la CP_1 violazione del contraddittorio e l'assenza di garanzia di terzietà) risulta che a parte ricorrente spetti, per il periodo dall'1.1.2017 all'8.06.2022, la complessiva somma di € 18.351,42.
Tali conteggi, in assenza di specifica contestazione in ordine a criteri, modalità di calcolo e risultanze, possono essere assunti alla base della decisione, laddove riportano, in applicazione delle clausole di cui al CCNL di riferimento, le differenze fra il dovuto ed il percepito, tenuto conto dell'inquadramento rivendicato D1 per l'anno 2017, D2 per gli anni 2018-2020, D3 anni 2021-2022. pagina 8 di 9 In definitiva, in accoglimento del ricorso, il deve essere condannato, al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 18.351,42 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria nel rapporto di pubblico impiego alla luce dell'art. 22, comma 36, della L.724/94.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 18.351,42, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva Controparte_1 somma di € 18.351,42, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente Controparte_1 che liquida in € 3.200,00 per compensi professionali oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Mariella Manai dichiaratasi antistataria.
Sassari, 28/10/2025
Il giudice
PA IR RI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice PA IR RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1472/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 IMMACOLATA MANAI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO NICOLINI Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Accertare e dichiarare che il Dr. nel periodo dal primo gennaio 2017 a tutt'oggi, ha svolto Pt_1 continuativamente le mansioni superiori di Responsabile della Polizia Locale del Comune di CP_1 proprie delle categorie D1, D2, D3 del Comparto EE.LL. applicato al rapporto di lavoro;
2) Accertare e dichiarare che al ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di € 18.351,42 a titolo di differenze retributive ed indennità, oltre accessori, come da conteggi allegati, per le mansioni superiori svolte durante tutto il periodo e, quant'altro previsto dal CCNL applicato, ovvero la somma veriore accertanda anche a mezzo CTU oltre rivalutazione ed interessi.
3) Per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento Controparte_1 della somma suindicata di € 18.351,42 salvo veriore accertanda nonché al riconoscimento, nello stato di servizio, dello svolgimento delle mansioni superiori quale titolo per eventuali concorsi interni.
4) In subordine determinarsi l'equa retribuzione dovuta al ricorrente ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., per la qualità e quantità del lavoro svolto e condannare la Società convenuta al pagamento di tale equa retribuzione, oltre interessi e rivalutazione;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato, il quale si dichiara antistatario.
Per parte resistente: In via principale, rigettare l'avversa domanda di corresponsione di differenze retributive a titolo di mansioni superiori
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essere stato assunto dal in data 1.09.2000 con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato e mansioni di istruttore di vigilanza categoria C1, ha agito contro il Parte_1
per ottenere le differenze retributive -pari ad € 18.351,42- previo accertamento Controparte_1 dello svolgimento delle mansioni superiori, dal 1.01.2017 all'8.62022, di responsabile della Polizia Locale proprie delle categorie D1, D2, D3 del Comparto EE.LL. applicato al rapporto di lavoro.
In particolare ha dedotto il ricorrente di avere sostituito per malattia il Comandante al cui rientro avrebbe di fatto continuato a svolgere le medesime mansioni e ciò anche successivamente al di lui decesso, ad aprile 2019, resosi definitivamente vacante il posto.
Il , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto delle domande, contestando la Controparte_1 natura superiore delle mansioni svolte dal ricorrente, interamente sussumibili nell'incarico di Responsabile del servizio di Polizia Locale conferito al ricorrente, per il quale sarebbe prevista soltanto un'indennità, regolarmente percepita dal ricorrente.
La causa, istruita tramite prova per testi, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
Ritiene il Tribunale che il ricorso vada accolto per le ragioni che seguono.
Con deliberazione n. 75 del 19.07.2017 la Giunta Comunale di ha conferito formalmente al CP_1 ricorrente la nomina a ricoprire temporaneamente l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, con motivazioni del seguente tenore (doc. 8 ricorrente):
Omissis (…)
pagina 2 di 9 Con successiva delibera del 30.11.2017 la Giunta Comunale di rientrato in servizio il CP_1 Comandante risultato idoneo al solo lavoro di ufficio, ha confermato l'incarico assegnato al ricorrente di responsabile e coordinatore per tutti i procedimenti che riguardano la polizia ambientale, commerciale e annonaria, infortunistica stradale, pronto intervento, protezione civile e gestione degli operatori di polizia locale, con le seguenti motivazioni (doc. 9 ricorrente):
pagina 3 di 9 pagina 4 di 9 Dalla documentazione offerta in comunicazione, e sopra riportata, si ricava il conferimento al ricorrente, da parte della Giunta Comunale e per intervenuta assenza del Comandante, delle funzioni operative di gestione e coordinamento del servizio di Polizia Locale e coordinamento, delle funzioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto rapportarsi direttamente al Sindaco e dell'incarico attinente all'ambito amministrativo, gestionale e contabile per il quale avrebbe dovuto riferirsi al Responsabile dell'Area Amministrativa.
Al rientro del Comandante del Servizio, divenuto idoneo al solo lavoro d'ufficio, si ricava inoltre la conferma dell'incarico di responsabile/coordinatore del ricorrente in ordine a tutti i procedimenti che riguardano la polizia ambientale, commerciale e annonaria, infortunistica stradale, pronto intervento, protezione civile e gestione degli operatori di Polizia Locale.
Il ricorrente ha dunque inizialmente sostituito il Comandante in tutte le sue funzioni e, in seguito al suo rientro, ha continuato a sostituirlo per tutte le funzioni da svolgersi al di fuori dell'ufficio; in seguito al suo decesso (aprile 2019), infine, ha continuato a sostituirlo in tutte le funzioni, rimasto il relativo posto vacante e non avendo la Giunta Comunale, per tutto il periodo, individuato altra figura suppletiva al di fuori del ricorrente.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte, a loro volta, hanno confermato la circostanza che il ricorrente abbia svolto in totale autonomia (rimasta del tutto assente la Direzione del Dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa, di cui nemmeno è emerso il nominativo), per tutto il periodo dedotto in ricorso (dal 1.01.2017 all'8.06.2022), le mansioni di responsabile e coordinatore della Polizia Locale del Comune di coordinando il personale, decidendo ed assegnando a ciascuno le mansioni da CP_1 svolgere nell'ambito dei servizi di polizia ambientale (controllo discariche abusive ed emissioni), svolgendo attività commerciale e annonaria, infortunistica stradale, pronto intervento, protezione civile, autorizzando, ratificando e supervisionando il lavoro dei sottoposti, stabilendo i turni di lavoro, concedendo permessi e ferie;
le mansioni di riscossione dei canoni pascolo comunale, suolo pubblico, cartelli passo carraio, occupandosi della viabilità cittadina, di concedere le autorizzazioni per pubblici spettacoli, per l'utilizzo del suolo pubblico a fini commerciali e edilizi e di stalli per disabilità; di ratifica degli accertamenti delle infrazioni stradali, dei verbali dei rilievi e gli accertamenti di sinistri, predisponendo i servizi diretti a regolare il traffico;
di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, disponendo la notifica di atti dell'autorità giudiziaria ed autorizzando lo svolgimento di servizi ispettivi di vigilanza relativi ai tributi locali.
Tali mansioni trovano conferma anche nella documentazione di cui al doc. 5 del ricorrente, da cui si ricava la varietà e molteplicità dell'attività svolta.
Il , da parte sua, non ha affatto contestato lo svolgimento di tali attività per tutto il Controparte_1 periodo, sostenendo piuttosto che le stesse, ancorché pacificamente svolte, non sarebbero tuttavia sussumibili in mansioni superiori, ma si esaurirebbero nell'incarico di Responsabile conferito al ricorrente per il quale l'indennità prevista sarebbe già stata regolarmente liquidata, non residuando pertanto alcun altro credito retributivo.
Tale tesi non pare convincente, dal momento che, analizzando la portata e le caratteristiche delle mansioni svolte, da una parte, e dell'incarico di Responsabile, dall'altra, le prime appaiono preponderanti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e tali da superare il confine del secondo.
Altrimenti detto, le mansioni assegnate e svolte dal ricorrente superano i limiti del mero incarico di funzione di responsabile.
Ciò si ricava, innanzitutto, dalla stessa esigenza sostitutiva sottesa al conferimento da parte dell'amministrazione comunale: il ricorrente ha sostituito, in una prima fase totalmente, in una seconda limitatamente alle attività fuori ufficio e in una terza fase di nuovo totalmente, il Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale, pacificamente svolgendo le sue mansioni per ricoprire il posto vacante, pagina 5 di 9 mansioni che non si limitavano al mero incarico di Responsabile, ma attenevano alla posizione lavorativa del sostituito inserita all'interno dell'Area Amministrativa di cui l'ufficio di Polizia Locale faceva parte;
la sostituzione, in altre parole, non riguardava un incarico di responsabilità, ma un posto vacante di categoria D (pacificamente assegnata al Comandante), con tutte le mansioni di appartenenza.
Dalla stessa lettura delle clausole contrattuali emerge la differenza fra le due tipologie di categorie (mansione superiore/incarico di funzione): il contratto integrativo, richiamato l'art. 56sexies CCNL 21.05.2018, descrive l'indennità di funzione di responsabilità riferendola a personale della polizia locale di categoria C individuato dal Responsabile di Area per coordinamento, formalmente affidato, di almeno due operatori di pari o inferiore categoria e/o per lo svolgimento di attività che hanno un notevole livello di complessità.
Trattasi di una voce la cui erogazione presuppone un'assegnazione temporanea del lavoratore a mansioni promiscue, connotate da transitorietà e che non riguarda l'assegnazione perdurante a mansioni superiori, quale è quella verificatasi nel caso di specie, laddove, per esigenze sostitutive, si è protratta per oltre 5 anni.
Scopo dell'indennità di funzione è infatti quello di remunerare un lavoratore assegnato temporaneamente a mansioni promiscue, graduando la retribuzione in ragione del quantum di mansioni superiori assegnate unitamente a quelle di inquadramento, ma a fronte di una prova compiuta dello svolgimento duraturo, in misura non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, prevalente o esclusivo di mansioni superiori rispetto al profilo di appartenenza (così Cassazione n. 2969/2021), ne discende il riconoscimento, ancorché sotto il solo profilo economico, della relativa categoria.
Alla luce di tali principi e della convergenza delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, deve ritenersi provato da parte ricorrente lo svolgimento, in fatto, delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria D del CCNL applicato al rapporto, anche sotto il profilo del requisito della prevalenza, nei termini espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata e condivisi da questo giudice.
Si consideri, infatti, che appartengono alla categoria D coloro che svolgono attività caratterizzate da:
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
- lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti pagina 6 di 9 informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.
Appartengono, invece, alla categoria C “coloro che svolgono attività caratterizzate da:
• Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Ciò posto, il complesso e la varietà delle attività svolte da parte ricorrente, così come specificate nel ricorso introduttivo e confermate dalle risultanze istruttorie sono, evidentemente, di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità nonché relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, oltre che relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta e negoziale (nel dettaglio: mansioni di responsabile e coordinatore della Polizia Locale del , di coordinazione del personale nell'ambito dei servizi di polizia Controparte_1 ambientale quali controllo di discariche abusive, emissioni;
mansioni di natura contabile, commerciale e annonaria, infortunistica stradale, pronto intervento, protezione civile;
mansioni di autorizzazione e ratifica dell'operato dei sottoposti;
mansioni di riscossione dei canoni pascolo comunale, suolo pubblico, cartelli passo carraio;
mansioni relative alla viabilità cittadina, di concessione di autorizzazioni per pubblici spettacoli, per l'utilizzo del suolo pubblico a fini commerciali e edilizi e di stalli per disabilità; di ratifica degli accertamenti delle infrazioni stradali, dei verbali dei rilievi e gli accertamenti di sinistri, di predisposizione dei servizi diretti a regolare il traffico;
di Ufficiale di Polizia pagina 7 di 9 Giudiziaria, con attività di notifica di atti dell'autorità giudiziaria ed autorizzazione dello svolgimento di servizi ispettivi di vigilanza relativi ai tributi locali).
Tali mansioni esulano da quelle descritte nella declaratoria di inquadramento C che prevede attività, sebbene di concetto, comunque di minore complessità e competenza, nonché, nel proprio profilo, la sola attività di agente di polizia municipale e locale, quale era quella svolta dal ricorrente antecedentemente alla sostituzione del Comandante Responsabile della Polizia Locale.
Viceversa, le mansioni, così come emerse dall'istruttoria, appaiono riconducibili al superiore livello rivendicato (D) in quanto trattasi di attività che presuppongono conoscenze di maggiore complessità e pluri-specialistiche la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea (conseguito dal ricorrente) o comunque di mansioni richiedenti attività di concetto ed un superiore apporto di tipo intellettuale che non si limitano a conoscenze mono specialistiche.
Accertato, dunque, nell'an il diritto di parte ricorrente, diverso ed ulteriore è il tema di causa attinente al criterio di determinazione del quantum delle pretese differenze retributive.
Il dato normativo da cui prendere le mosse è l'art. 52 D.lgs. 165/01 nella versione ratione temporis applicabile (ovvero in vigore dall'8 agosto 2021 al 21 giugno 2023), il quale prevede al comma 1 che
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Al successivo comma 3, prevede, poi “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Il comma 4, inoltre, prevede che “Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” e il successivo comma 5, infine, che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
In altri termini, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori radica in capo al lavoratore, inserito nel rapporto di lavoro privatizzato, il diritto alla differenza tra il trattamento economico previsto per la qualifica superiore e quanto dallo stesso percepito in forza dell'inquadramento contrattuale, mediante attribuzione di un compenso differenziale.
Ciò posto, nel caso concreto, alla stregua dei conteggi allegati con il ricorso e non specificamente contestati (il resistente li ha contestati soltanto genericamente, limitandosi ad affermare la CP_1 violazione del contraddittorio e l'assenza di garanzia di terzietà) risulta che a parte ricorrente spetti, per il periodo dall'1.1.2017 all'8.06.2022, la complessiva somma di € 18.351,42.
Tali conteggi, in assenza di specifica contestazione in ordine a criteri, modalità di calcolo e risultanze, possono essere assunti alla base della decisione, laddove riportano, in applicazione delle clausole di cui al CCNL di riferimento, le differenze fra il dovuto ed il percepito, tenuto conto dell'inquadramento rivendicato D1 per l'anno 2017, D2 per gli anni 2018-2020, D3 anni 2021-2022. pagina 8 di 9 In definitiva, in accoglimento del ricorso, il deve essere condannato, al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 18.351,42 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria nel rapporto di pubblico impiego alla luce dell'art. 22, comma 36, della L.724/94.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 18.351,42, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva Controparte_1 somma di € 18.351,42, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente Controparte_1 che liquida in € 3.200,00 per compensi professionali oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Mariella Manai dichiaratasi antistataria.
Sassari, 28/10/2025
Il giudice
PA IR RI
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