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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
IA RO IZ Presidente
IA ZA AR Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di abusiva occupazione di immobile in grado di appello iscritta al n. 1709 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 01.10.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata, Parte_1 P.IVA_1 anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Graziano Annarita, che la rappresenta e difende per procura in atti - APPELLANTE -
E
( ), elettivamente domiciliata, anche in CP_1 C.F._1 indirizzo telematico, presso l'avvocato Occhipinti Paolo, che la rappresenta e difende per procura in atti- APPELLATA –
OGGETTO: appello della società nei confronti di Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 2679/2025, in CP_1 data 29.02.2025, emessa a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 28156/2023, introdotto dalla società nei confronti di Parte_2 CP_1
– occupazione senza titolo e risarcimento danni-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società conviene in giudizio e Parte_2 CP_1 rassegna le seguenti conclusioni.
r.g. n. 1 << (…): • accertare e dichiarare la essere la legittima Controparte_2 proprietaria dell'immobile sito in Roma Via Marino Marini 16 identificato al Catasto di Roma al Foglio 1150 Particella 3747 Subalterno 23, Subalterno 49, Subalterno 50,
Subalterno 69, Subalterno 70, Subalterno 88; • accertare e dichiarare l'occupazione da parte della Sig. ra dell'immobile senza legittimo titolo che la autorizzi;
CP_1
• per l'effetto condannare la sig.ra al rilascio immediato dell'immobile CP_1 in favore della ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
• condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 9.600,00 quale CP_1 importo dei canoni non riscossi dal conduttore Sig. a seguito Parte_3 dell'esecuzione coattiva ai danni dello stesso, nonché indennità oltre interessi fino alla data dell'effettivo rilascio o nella somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.>>
Premesso di essere proprietaria dell'immobile in Roma, via Marino Marini 16 int. 19 piani III e IV, a sostegno delle riportate conclusioni, la società allega:
- il 30.10.2019, , all'epoca amministratore e socio unico della società Per_1
cede l'intera propria quota di partecipazione Parte_2 societaria a;
dichiara, l'immobile in premessa, essere Controparte_3 libero da persone e cose e ne consegna l'atto di acquisto, con relative chiavi di accesso;
- il 04.11.2019, l'amministratore della società cessionaria delle quote di partecipazione di fatto ingresso nell'immobile, Parte_1 ne sostituisce la serratura e, il 06.11.2019, lo concede in locazione a
Parte_3
- già moglie di e residente nell'immobile, constatato il CP_1 Per_1 cambio della serratura dell'immobile, il 29.11.2019, introduce, nei confronti del Perso
di domanda per la reintegra nel possesso Parte_1 dell'immobile e, nel merito, di risarcimento dei danni, facendo valere l'accordo di separazione personale dal Moi del 12.04.2017, domanda accolta con conseguente reintegra, della nel possesso dell'immobile, in data CP_1
06.06.2022, secondo quanto rappresentato dal conduttore, Parte_3
r.g. n. 2 - è priva di un titolo legittimante l'occupazione per la mancanza di CP_1 un rapporto con la società e non potendo, , quale A.U. della società Per_1 proprietaria dell'immobile, utilizzare i beni della società per soddisfare esigenze personali o della ex moglie;
- alla indisponibilità dell'immobile segue un pregiudizio economico per la società
(mancato incasso dei canoni di locazione convenuti con . Parte_3
Si costituisce resiste alla domanda della società e rassegna le seguenti CP_1 conclusioni:
<< (…) - Nel merito in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio come previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 28/2010. - Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande di parte ricorrente così come formulate poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale e del riconoscimento del diritto per la al risarcimento della somma di € 9.600,00 a titolo di Parte_1 canoni non riscossi dal conduttore oltre l'indennità quantificata Parte_3 in via equitativa, l'estinzione del credito così come riconosciuto e quantificato Pers eccependo in compensazione il credito vantato dalla Sig.ra risa nei CP_1 confronti della di € 350.000,00 di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15174/2019 (R.G. 44455/2019) emesso dal
Tribunale di Roma il 20.07.2019. Con vittoria di spese, onorari e competenze professionali di lite oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Occhipinti che si dichiara antistatario>>
A sostegno delle riportate conclusioni, allega: CP_1
-L'immobile era casa coniugale con all'epoca socio unico ed Per_1 amministratore unico della il 12.04.2017, con la separazione Parte_1 personale, i coniugi prevedono che l'immobile sarebbe stato messo in vendita al prezzo minimo di 1 milione di euro;
l'impiego del prezzo incassato dalla vendita delle immobile, avrebbe tenuto conto del credito della nei confronti della società; il CP_1
16.04.2017, nella sua duplice qualità di socio unico e amministratore Persona_1 unico della società, autorizza a risiedere nell'immobile, sino CP_1 all'eventuale vendita dello stesso, vendita finalizzata anche a risarcire la del CP_1 credito vantato nei confronti della società attrice;
il decreto di omologa della r.g. n. 3 separazione consensuale e la dichiarazione dell'ex coniuge del 16.04.2017 sono titoli legittimanti l'uso dell'immobile.
- In seguito allo spoglio subito il 4 novembre 2019, nel giudizio possessorio introdotto nei confronti della società e di essere stata Parte_2 Per_1 reimmessa nel possesso dell'immobile.
- Per la ipotesi di accoglimento della domanda della società, il credito della società deve essere compensato con il proprio credito di euro 350.000, 00 verso
[...]
Parte_1
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…): 1) rigetta il ricorso come sopra proposto;
2) condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , che liquida in €. 5.800,00 per compensi, oltre CP_1 iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.>>
Di seguito, e per quanto di rilievo ai fini della valutazione delle censure proposte in questa sede, le ragioni della decisione.
- Dirimente è il tenore della dichiarazione in data 16.04.2017, in atti e non oggetto di contestazione, dalla quale emerge che , nella qualità di Per_1 amministratore e socio unico della società ricorrente, proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale dal 23.03.2011, autorizza la moglie, a CP_1 risiedere nell'appartamento, in attesa della vendita dello stesso al prezzo minimo di euro. 1.000.000,00, da utilizzare anche per risarcire la creditrice della CP_1 società per l'importo di euro 350.000,00.
- Tale accordo è recepito nelle condizioni della separazione consensuale omologate dal Tribunale di Roma con decreto del 14.06.2017, che prevedono l'impegno, della resistente, a rilasciare l'immobile, in caso di vendita alle condizioni stabilite, nel termine previsto nel preliminare.
- è titolare di un legittimo titolo di detenzione dell'immobile per CP_1 cui è causa, conferitole con l'autorizzazione a risiedere nello stesso rilasciata dall'allora amministratore e socio unico della società ricorrente, , Per_1 idonea a configurare un comodato d'uso dell'immobile fino al verificarsi della condizione risolutiva prevista, consistente nella alienazione dello stesso ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella dichiarazione autorizzativa, condizione allo stato non verificatasi.
r.g. n. 4 Perso
- Il ottoscrive la dichiarazione quale amministratore unico della società, per il potere rappresentativo della stessa conferitogli e l'impegno assunto è vincolante per la società e opponibile ai terzi e ai soci successivamente subentrati, essendo del tutto irrilevante, a fronte dell'obbligo assunto in nome della società, l'intervenuto mutamento della persona dell'amministratore e della compagine societaria, così come anche le dichiarazioni rese dall'amministratore unico al momento della cessione circa lo stato dell'immobile.
- Spese di lite regolate secondo la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
Con l'atto di appello, la società rassegna le seguenti conclusioni.
<<(…) : – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza (…) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ accertare e dichiarare la essere la legittima proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Roma Via Marino Marini 16 identificato al Catasto di Roma al
Foglio 1150 Particella 3747 Subalterno 23, Subalterno 49, Subalterno 50, Subalterno
69, Subalterno 70, Subalterno 88 ; accertare e dichiarare l'occupazione da parte della
Sig. ra dell'immobile senza legittimo titolo che la autorizzi;
per l'effetto CP_1 condannare la sig.ra al rilascio immediato dell'immobile in favore CP_1 della ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
condannare la sig.ra al CP_1 pagamento della somma di € 9600,00 quale importo dei canoni non riscossi dal conduttore Sig a seguito dell'esecuzione coattiva ai danni dello Parte_3 stesso nonché indennità sino oltre interessi fino alla data dell'effettivo rilascio o nella somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
Si costituisce e rassegna le seguenti conclusioni. CP_1
<< (…) previo rigetto dell'appello proposto dalla CP_4 Parte_1 in rito: accerti e dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione per i motivi dedotti in
r.g. n. 5 narrativa; Nel merito in subordine: accerti e dichiari la carenza di legittimazione attiva della società appellante;
accerti e dichiari l'inammissibilità del gravame per il pregresso passaggio in giudicato della domanda o, comunque, rigetti tutti i motivi dell'appello per la loro palese infondatezza in fatto e in diritto e, comunque, non provati con la integrale conferma della sentenza impugnata. Si chiede il rigetto della richiesta sospensiva (…). Con spese di lite dei due gradi.>>
La società, a sostegno delle riportate conclusioni, proposta la istanza di sospensione della provvisoria esecutività con il primo dei motivi, quanto al merito della decisione, articola i seguenti motivi di appello.
2) Rubricato: “ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA EMESSA
LADDOVE ALLA PAGINE 3 RILEVA <
RILASCIATA DAL MOI…>>”. La società sostiene la errata valutazione delle circostanze accertate e la errata applicazione dei principi di diritto. A tal fine, ribadisce di essere proprietaria esclusiva dell'immobile; che il 30.10.2019, dunque in epoca successiva agli Perso impegni assunti con la il ede l'intera propria quota di partecipazione della CP_1 società ricorrente alla , dichiarando che l'immobile era libero;
che Controparte_3
Perso la dichiarazione del on è un titolo legittimante l'uso dell'immobile, se non per Perso ragioni di ospitalità; che il pur nella sua qualità di amministratore unico della società, non poteva, con i beni della società, soddisfare i bisogni personali della CP_1 che in ogni caso, dopo il trasferimento dell'immobile, la è tenuta a rilasciare. CP_1
3) Rubricato: “ERRONEITA' DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER AVER CONSIDERATO
LA DICHIARAZIONE DEL MOI VINCOLANTE ED OPPONIBILE AI TERZI”. La società oppone la mancanza di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale che comunque, per essere opponibile ai terzi, comunque nel limite di nove anni, avrebbe dovuto essere trascritto ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. e dell'art. 6 comma 6 L. 898/70, per conservare la sua efficacia anche in ipotesi di alienazione della abitazione. Sostiene versarsi in ipotesi di “comodato precario”, data la apposizione di una condizione risolutiva futura e incerta, con conseguente rischio di una durata indefinita del rapporto, in contrasto con la gratuità del contratto.
I motivi di appello hanno entrambi ad oggetto la decisione nella parte in cui accerta la esistenza di un titolo legittimante la occupazione dell'immobile da parte di vengono valutati congiuntamente e non sono meritevoli di CP_1 accoglimento.
Giova premettere che, come accertato in sentenza con punto di motivazione non oggetto di censure in questa sede, la quota di partecipazione societaria di alla società Per_1
r.g. n. 6 pari al 100% delle quote societarie, è trasferita alla Parte_2 società ” in data 30.10.2019 e che sino a tale data, Controparte_5 [...]
è Amministratore Unico della società Per_1 Parte_2
Le condizioni della separazione personale consensuale dei coniugi e Per_1 CP_1 disciplinano, esclusivamente l'assegno mensile di mantenimento e non
[...] contemplano la assegnazione della casa coniugale ( con riguardo alla quale pure si da atto essere di proprietà della società odierna appellante) per la quale, anzi, nelle condizioni della separazione viene dato atto della intenzione di vendita, tanto che vi si puntualizza che la avrebbe consentito l'accesso a soggetti interessati all'acquisto CP_1 del bene e lasciato libero l'immobile in caso di vendita.
La dichiarazione di in data 08.11.2019 non rileva ai fini della Per_1 interpretazione del chiaro tenore delle condizioni di separazione personale recepite in sede di omologa e non rileva ai fini della destinazione dell'immobile oggetto di causa di cui, a tale data e per l'effetto del precedente trasferimento della intera partecipazione Perso societaria, infatti, il on è più legittimato a disporre dell'immobile.
La dichiarazione di in data 16.04.2017, per l'accertata titolarità esclusiva Per_1 delle quote della società e la carica di Amministratore Unico Pt_2 Parte_2 della medesima società, è validamente resa in nome della società e dunque alla stessa opponibile pur nella diversa compagine sopravvenuta.
Con la dichiarazione del 16.04.2017, autorizza ” (…) a Per_1 CP_1 risiedere nell'appartamento di via Marino Marini 16 in Roma (…). Quanto sopra, in attesa che sia venduto il suddetto appartamento al prezzo minimo di euro 1.000.000 (un milione) onde poter risarcire (…) in quanto creditrice della società CP_1 romana immobiliare 2001 di euro 350.000 (trecentocinquantamila)”.
La disciplina positiva del comodato si articola secondo un duplice modello:
- a) il comodato con previsione di termine, per il quale l'art. 1803 c.c. stabilisce che la consegna della cosa, essenzialmente gratuita, avviene per un tempo o per un uso determinato, di modo che il comodatario sia obbligato alla sua restituzione alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto, e ciò, sempreché, non sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno del comodante che, in tal caso, può esigerne la restituzione immediata ex art. 1809 c.c.;
- b) il comodato senza determinazione di durata, estraneo a quanto regolato dall'art. 1810 c.c., per il quale se non è stato convenuto un termine e questo non r.g. n. 7 risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Gli elementi essenziali del comodato sono la realità, la unilateralità e la gratuità; non vi rientra la predeterminazione della durata, con il connesso obbligo di restituzione, la cui mancanza è tuttavia ricompresa nello schema del comodato tipico.
Un prestito d'uso che si prolunga nel tempo senza l'indicazione di un termine finale contrasta con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza, per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum, e contrasta anche con il carattere di gratuità del negozio per il quale la mancanza di un termine vinale comporta in astratto un sacrificio illimitato del comodante (cfr. Cass. 13/11/1989,
n. 4790).
Il termine, che non necessariamente si sostanzia in un'indicazione temporale puntuale e ben può essere desunto dall'uso cui la cosa è destinata, è astrattamente compatibile anche con la concessione di un godimento longissimi temporis; tuttavia, deve essere correlato ad un evento certo nel suo futuro verificarsi, o che, per quanto possa essere incertus quando, non può essere incertus an.
La fissazione di un termine incertus an è contraddittoria in radice, essendo la certezza dell'accadimento requisito caratterizzante del termine, rispetto alla condizione (v. Cass.,
Sez. I, 22/03/1994, n. 2750).
Dunque, non è ammissibile un comodato senza termine, tanto che, sebbene il termine finale possa essere determinato in funzione dell'uso cui la cosa è destinata, la circostanza che l'uso non abbia in sé una durata predeterminata nel tempo qualifica il rapporto come a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e deve ritenersi che il comodante possa recedere da esso ad nutum secondo l'art. 1810 c.c. (Cass. Sez. U. 9/02/2011, n. 3168).
Accanto ai due modelli tipici di comodato, è configurabile una declinazione atipica dell'istituto, attraverso la quale il prestito d'uso può atteggiarsi e può rendersi, per gli interessi perseguiti in concreto dalle parti, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, proprio in quanto esplicazione dell'autonomia negoziale che esso riconosce ai privati a mente dell'art. 1322 c.c.
È contratto di comodato atipico, quello con il quale il prestito d'uso convenuto, del quale non è commisurata la durata ad un termine prefissato (neppure in maniera implicita); non potendo perciò integrare la figura del comodato disciplinata dall'art. 1809 c.c., un tale tipo di prestito d'uso confluisce nell'alveo del comodato a cui si r.g. n. 8 applica l'art. 1810 c.c., seppure da esso si discosta, in ciò manifestando la sua atipicità, poiché il potere di restituzione non è liberamente esercitabile dal comodante (Cass.
9796/2019).
L'assetto di interessi individuato dalle parti in un comodato di tal genere è riconducibile a un accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322c.c., avente a oggetto la regolazione del potere del comodante di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, attraverso la sua sottrazione alla regola dell'esercizio discrezionale (ad nutum), e il comodante è autorizzato ad esercitarlo unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti, il ricorso alle quali incombe sul comodante che, in caso di contestazione, è tenuto anche a darne la prova.
È, infatti, figura atipica non riconducibile al modello legale del comodato a termine (art. 1809 c.c.) o a quello del comodato senza limitazione di tempo (art. 1810 c.c.), il contratto di comodato immobiliare con il quale le parti prevedano che la restituzione del bene da parte del comodatario debba avvenire nel "caso che il comodante ne abbia necessità".
In questo caso, infatti, il comodato è da intendere senza determinazione di tempo (salvo quello che ex lege può discendere dall'applicazione dell'art. 1811 c.c. e che un termine derivi in relazione all'uso pattuito), e tuttavia, ai sensi dell'art. 1322 c.c., corredato dal patto che il potere di richiedere la restituzione (e dunque il recesso ad nutum) può esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell'immobile (nel senso di un bisogno di riavere la cosa per goderne in uno dei modi consentiti dal proprio titolo) che non sia compatibile con il protrarsi del godimento del comodatario.
La previsione di un tale termine valorizza la volontà delle parti del potere di restituzione della cosa che il comodante di regola esercita liberamente;
il potere del comodante di chiedere la restituzione del bene diventa oggetto di negoziazione e sottrae tale potere alla regola dell'esercizio discrezionale, facendo sì che il comodante possa farne uso solo al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti.
In altre parole, la libera recedibilità “in tronco” dal rapporto, tipica del comodato senza termine, nel contratto di comodato “atipico”, cede di fronte alla diversa volontà negoziale delle parti che intendono regolare lo scioglimento di esso per iniziativa del comodante secondo uno schema che salvaguarda l'assetto degli interessi da esse impresso al negozio all'atto della sua costituzione.
r.g. n. 9 Il presupposto dell'esercizio di tale facoltà deve essere prospettato nel momento in cui il comodante esercita il proprio diritto di recesso e, in caso di contestazione, deve essere dimostrato.
Nel concreto, il prestito d'uso è stato convenuto tra la società odierna appellante
(legittimamente rappresentata, all'epoca della incontestata dichiarazione del 16.04.2017, Perso dal e con riguardo all'immobile oggetto di causa, “in attesa” e CP_1 dunque “sino” alla vendita dell'appartamento, in favore di un comodatario, la CP_1 tenuto conto delle ragioni del credito dalla comodataria maturate nei confronti della società comodante.
Non è certo previsto un termine di durata neppure in maniera implicita, in quanto un termine non è determinabile in ragione dell'uso ( abitazione) convenuto, tuttavia la fine del prestito d'uso e dunque il potere del comodante di richiedere la restituzione, è convenuto, tra le parti, rispetto alla convenuta utilizzazione dell'immobile ( vendita) in ragione della posizione creditoria riconosciuta a nei confronti della CP_1 società proprietaria dell'immobile ( e non in ragione della sua qualità di moglie dell'amministratore e socio della società stessa).
Il recesso del comodante, dunque, anche con l'atto introduttivo del presente giudizio, avrebbe dovuto essere motivato con riferimento a tale necessità, mentre la domanda di restituzione dell'immobile è fondata, esclusivamente, sull'assenza di un titolo legittimante l'uso del bene da parte della difesa priva di pregio, dato che il CP_1 titolo è di provenienza della stessa società appellante, con la conseguenza che non è dato ragionare ( in senso stretto) in termini di opponibilità o meno del titolo.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: da euro 5.201,00 a euro 26.000,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
r.g. n. 10 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, come in atti proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1 del Tribunale ordinario di Roma n. 2679/2025, resa fra le parti il 20 febbraio 2025, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 28156/2023, promosso dalla
[...] nei confronti di ogni diversa conclusione Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
- Respinge l'appello
- Condanna la società appellante, in persona del l.r.p.t., a rifondere, a CP_1
le spese di lite che liquida, in euro 5.890,00 per compensi oltre a
[...] rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma,05.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
IA ZA AR IA RO IZ
r.g. n. 11