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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
RG nr. 88/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 03/02/2020 da
- Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Gianolla e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, Piazza De Gasperi 45/a, Parte appellante contro già Controparte_1 Controparte_2
,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega unita alla memoria di primo grado, dagli Avv.ti Andrea Fortunat e Miriana Ranieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, Via L. Mascheroni, n. 3, Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 398/2019, pubblicata il 8/1/2019 nell'ambito del procedimento avente R.G.N. 771/2019. in punto: retribuzione.
* CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter cpc Per Parte appellante: Per i motivi tutti di cui in ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza, e richiamando quanto argomentato in prime cure, accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità degli artt. 23 e 24, titolo IX, Sezione Servizi Fiduciari, c.c.n.l. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per contrasto con l'art. 36 Cost.; per l'effetto, accertarsi e dichiararsi, in applicazione dell'art. 36 Costituzione,, iill diritto del sig. a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. Servizi Parte_1 di Industriali per i lavoratori inquadrati al secondo livello o, in subordine, al primo livello, o altra retribuzione ritenuta di giustizia determinata in via equitativa;
per l'effetto condannarsi la resistente. a corrispondere al sig. quanto dal medesimo verrà maturato a titolo di Parte_1 differenze retributive per i titoli di cui in premessa dal 12.11.2018 al riconoscimento del diritto dello stesso
1 all'applicazione del trattamento salariale previsto dal c.c.n.l. Servizi di Pulizia – Aziende Industriali o di altra retribuzione ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Parte appellata: Previe tutte le declaratorie del caso, in via pregiudiziale, ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità qui sollevata riguardo all'art. 2099 c.c., comma 2, e all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo descritto in premessa nel presente atto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente, voglia Codesto Ecc.mo Collegio sospendere il giudizio e inviare gli atti alla Corte Costituzionale, affinché essa decida circa la compatibilità di tale nuova disciplina della materia retributiva con i principi sanciti dall'art. 41 Cost. per ciò che riguarda la libertà di impresa, dall'art. 39 Cost. per ciò che riguarda la prerogativa dell'autonomia negoziale collettiva attribuita alle associazioni sindacali e imprenditoriali. Nel non creduto caso in cui ritenesse invece manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo all'art. 2099 c.c., comma 2, e all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo descritto in premessa nel presente atto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente, voglia Codesto Ill.mo Tribunale sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, a norma dell'art. 267 TFUE in riferimento all'art. 16 (Libertà di impresa) e 28 (Autonomia negoziale collettiva) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché agli artt. 101-109 TFUE (Libera e corretta concorrenza tra le imprese), ponendo alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti di diritto: (a) Se tra le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà menzionate nell'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, rientrano anche le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà di impresa che l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, nonché del principio di autonomia negoziale collettiva sancito dall'art. 28 della stessa Carta. (b) In caso di risposta positiva al primo quesito, se le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà che l'art. 16 della Corte riconosce alle imprese, nonché le limitazioni del principio di autonomia negoziale collettiva sancito dall'art. 28 della stessa Carta dispieghino efficacia vincolante soltanto se sono previste dalla legge. (c) In caso di risposta positiva al secondo quesito, se l'obbligo imposto dalla legge italiana n. 31/2008 alle imprese cooperative assoggettate alla legge n. 142/2001 di corrispondere ai propri dipendenti (soci- lavoratori) il salario minimo stabilito dal contratto collettivo di settore, risulti conforme alla normativa europea e vincoli legittimamente tutte le imprese del settore considerato. (d) In caso di risposta positiva al terzo quesito se le imprese cooperative del settore servizi fiduciari assoggettate alla legge n. 142/2001 che rispettano gli obblighi e le limitazioni ad esse imposte in base alla legge n. 31/2008, possano legittimamente essere sottoposte ad ulteriori limitazioni nei loro diritti, dalle quali derivino gravosi oneri non espressamente previsti da una legge, ma da decisioni giurisprudenziali emesse caso per caso dall'autorità giudiziaria. (e) Se il principio di proporzionalità, al quale l'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali fa espresso riferimento, nonché i principi fondamentali di trasparenza e di non discriminazione, si oppongano all'introduzione a carico di imprese cooperative assoggettate alla legge n. 142/2001, che devono obbligatoriamente rispettare le limitazioni imposte dalla legge n. 31/2008, pur in presenza di contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, di ulteriori limitazioni nei loro diritti non previsti da una legge ma da decisioni giudiziarie emesse in base a criteri individuati e applicati di volta in volta dal singolo giudice investito di una vertenza giudiziale. (f) Più in generale, se il principio della libertà di impresa di cui all'art. 16, il principio dell'autonomia collettiva di cui all'art. 28 e il principio di proporzionalità di cui all'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, nonché i principi fondamentali di trasparenza e di non discriminazione, si oppongano
2 a un regime che, pur in presenza di contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, affidi la determinazione dello standard retributivo minimo cui la singola impresa è obbligata, anche con effetto retroattivo, alla decisione giudiziaria fondata su criteri individuati e applicati di volta in volta dal singolo giudice investito di una vertenza giudiziale. Nel merito e in via principale, confermare integralmente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Beltrame, resa inter partes in data 28 novembre 2019 e pubblicata l'8 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento avente R.G.N. 771/2019, non notificata, respingendo il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, mandando, per l'effetto, assolta già da Controparte_3 Controparte_1 ogni e qualsiasi rivendicazione formulata dal sig. Parte_1
In via subordinata, dichiarare la non retroattivi andard retributivi ritenuti idonei a soddisfare i requisiti dell'art. 36 Cost. secondo i nuovi parametri stabiliti dalla Corte di cassazione, escludendone pertanto l'applicazione rispetto ai periodi di lavoro anteriori all'introduzione della domanda giudiziale di cui è causa. In via di ulteriore subordine, adottare nella determinazione secondo equità della retribuzione in concreto applicabile ex art. 36 Cost. in via gradata:
- il trattamento previsto dagli accordi di rinnovo del CCNL SEFI del maggio 2023;
- il trattamento previsto dall'accordo di aggiornamento del contratto stesso del febbraio 2024;
- il trattamento previsto da altro contratto collettivo, confrontando la sola paga base da questo prevista comprensiva del rateo di tredicesima con la retribuzione oraria effettivamente percepita dal lavoratore, applicando i corretti divisori orari come indicato nelle pagine che precedono e tenendo conto degli altri beni costituzionalmente protetti agli artt. 2 e 41 Cost., condannando la società convenuta al pagamento dell'eventuale importo che ne residua. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte avversarie e di esibizione documentale, in quanto aventi carattere palesemente esplorativo e comunque del tutto irrilevanti nel caso di specie. In denegata ipotesi istruttoria, si rinnovano le istanze istruttorie tutte già formulate dalla scrivente in primo grado, con i testi ivi indicati, anche a prova contraria sui capitoli avversari.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Vicenza ha negato in capo all'appellante il diritto dallo stesso vantato al pagamento di differenze retributive, maturate a far data dal novembre 2018, previa affermazione di nullità/illegittimità degli artt. 23 e 24 [in materia di trattamento economico – retribuzione normale – paga base tabellare conglobata], titolo IX, Sezione Servizi Fiduciari, c.c.n.l. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, per contrasto con l'art. 36 Cost. e conseguente affermazione del diritto a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. Servizi di Pulizia – Aziende Industriali per i lavoratori inquadrati al secondo livello.
1.1. L'odierno appellante – impiegato con contratto part-time al 75% ed inquadrato al livello F del c.c.n.l. Vigilanza Privata e -, come Controparte_1 descritto dalla pronuncia appellata, allegava:
3 ➢ di avere lavorato dal 04.11.2017 al 11.11.2018 in favore di
[...]
[per la precisione quale dipendente di Parte_2 [...] in virtù di 91 contratti di lavoro in somministrazione a tempo CP_4 determinato e parziale e quindi inviato presso l'utilizzatore
[...]
] con inquadramento al 1° livello c.c.n.l. Servizi di Parte_2
Pulizia – Aziende Industriali ed essere stato adibito a mansioni di portiere e addetto all'ufficio informazioni presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza e presso l'ospedale di Noventa TI (essendo la della Provincia Pt_3 di Vicenza committenti appalto);
➢ di essere transitato in quanto riassunto, in ambito di c.d. cambio appalto, alle dipendenze dell'appellata in data 12.11.2018 e di essere stato adibito alle medesime mansioni fino a quel momento svolte in favore della perdente appalto sempre presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza e presso l'ospedale di Noventa TI ed inoltre di essere stato comandato in alcune occasioni ad eseguire mansioni di portiere presso le diverse filiali di a Vicenza. Controparte_5
➢ essergli stato quindi accordato trattamento retributivo, in applicazione del diverso CCNL applicato dall'appellante, sensibilmente inferiore a quello precedentemente riconosciutogli (prevedendo il nuovo CCNL applicato una paga oraria di euro 4,72 e una retribuzione mensile di euro 817,14, mentre, in applicazione del precedente contratto, gli erano riconosciuti euro 1.127,82 mensili con paga oraria di euro 6,51);
➢ che tale livello retributivo, collocandosi in prossimità della soglia di povertà individuata dall'ISTAT, violava l'art. 36 Cost. perché non sufficiente a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa.
1.2. La sentenza resa dal giudice di prime cure, dato atto che era incontestato che il CCNL applicato era stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ha rilevato:
➢ quanto al parametro della proporzionalità, di non disporre di sufficienti informazioni (<con riferimento ad esempio eventuali peculiarità delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente o che possano richiamare massime di comune esperienza idonee a delegittimare le valutazioni dei soggetti predetti, tuttavia indiscutibilmente conoscono la realtà>>) – peraltro proponendo il ricorrente il raffronto tra due soli CCNL – per valutare l'adeguatezza della retribuzione in rapporto alla prestazione resa;
➢ quanto al parametro della sufficienza, come l'appellante, lavorando a tempo parziale (75%) e quindi integrabile, percepisse reddito quantomeno pari a
4 797,14 euro, ciò a fronte della previsione/indice Istat secondo cui <la zona di riferimento (nord, comune con abitanti numero compreso tra i 50.000 e 250.000) il componenti nucleo familiare (1, età compresa 18 59 anni) la soglia povertà assoluta è pari a 795,22 euro mensili>> quindi inferiore al reddito del ricorrente.
2. Avverso la sopra riportata pronuncia propone appello Parte_1
sulla base di tre motivi di gravame.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello l'appellante contesta l'affermazione contenuta nella sentenza gravata circa l'insufficienza di informazioni fornite al giudicante al fine di valutare l'inadeguatezza (proporzionalità) del trattamento retributivo riservato all'appellante.
Rileva l'appellante come <il lavoratore che deduca l'insufficienza della retribuzione percepita deve provare, oltre alla quantità e qualità prestazione in concreto effettuata, anche l'entità retribuzione, ma non l'insufficienza, spettando al giudice valutarne la conformità precetto costituzionale (ex multis cass.. 23911 07)>>.
Evidenzia come le proprie iniziali allegazioni non differissero in nulla – nonostante quanto sostenuto dal giudice di prime cure – dalle tesi esposte dai lavoratori che hanno ottenuto in proprio favore le pronunce – prodotte in primo grado – rese dai Tribunali di Torino e Milano e dall'appellante prese evidentemente ad esempio nella formulazione del ricorso proposto.
2.2. Con il secondo motivo di appello il premesso che i Parte_1 parametri della sufficienza e della proporzionalità devono essere congiuntamente valutati al fine di verificare l'adeguatezza della retribuzione, contesta la sentenza gravata nella parte in cui non ha affermato l'insufficienza della retribuzione peraltro mostrando di ritenerla bastante anche tenuto conto della possibile integrazione del reddito da parte di altri componenti il nucleo famigliare [evidenzia infatti l'appellante come>].
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame parte appellante contesta la sentenza impugnata nella porzione in cui determina, secondo criteri dall'appellante non ritenuti adeguati, la retribuzione del lavoratore al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto al parametro costituzionale dell'art. 36 Cost.. Evidenzia infatti l'appellante come <il lavoratore che deduca l'insufficienza della retribuzione percepita deve provare, oltre alla quantità e qualità prestazione in concreto effettuata, anche l'entità retribuzione, ma non l'insufficienza, spettando al giudice valutarne la conformità precetto costituzionale (ex multis cass.. 23911 07)/>5 macroscopica: ha inteso che la retribuzione di 817,14 euro lordi sia quella prevista per un lavoratore avente un contratto di lavoro a tempo parziale al 75%, mentre invece essa è la retribuzione con l'orario al 100%. […] La retribuzione che il Giudice avrebbe dovuto prendere a riferimento, infatti, è quella pari a 612,85 euro lordi, ossia quella corrispondente al 75% della retribuzione tabellare: è evidente come la somma appena indicata sia inferiore alla soglia di povertà Istat di riferimento e come il lordo all100% sia appena al di sopra della povertà, che è cosa ben diversa dalla libertà e dignità di cui alla Costituzione>>.
Evidenzia inoltre l'appellante, che <l'erronea valutazione del giudice, in ogni caso, risulta manifesta anche per il fatto che la retribuzione tabellare indicata e considerata dal giudice è lorda, mentre soglia di povertà istat fa riferimento ad una somma netta, pertanto prima certo inferiore alla seconda>>.
3. Si è costituita in data 8/3/2021 nel Controparte_1 presente grado di appello.
3.1. Quanto al primo motivo di appello ha rilevato parte appellata la genericità delle avverse allegazioni non avendo invero l'appellante neppure dato indicazione, così da fornire elementi di valutazione in merito all'adeguatezza o meno della retribuzione in rapporto al concreto lavoro svolto (quantità e qualità della prestazione), delle effettive mansioni svolte.
3.2. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di appello la parte appellata ha di fatto sostenuto le ragioni esplicitate in sentenza e richiamato precedente di questa Corte d'appello.
Parte appellata ha così messo in evidenza come <è intuitivo che per poter vagliare se la retribuzione sia o meno sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., il Giudice non può esimersi dall'analizzare il caso specifico del singolo lavoratore che la lamenta. Del resto è stata controparte stessa a dedurre quale parametro di riferimento la soglia di povertà ISTAT, calcolata appunto su base familiare1: va da sé che il Giudice di prime cure ha comunque correttamente analizzato anche il reddito complessivo del nucleo familiare del sig.
appurando che la sua retribuzione non è affatto inferiore alla soglia di povertà Parte_1
ISTAT>>. come, di fatto, la retribuzione in Controparte_6 concreto percepita dall'appellante sia stata sempre superiore al tasso soglia individuato dall'Istat (<altro elemento meritevole di censura è l'importanza data dal giudice al fatto che il ricorrente pare essere l'unico componente proprio nucleo familiare (pagina 3 sentenza)/>6 ISTAT: a gennaio 2019 l'Appellante ha difatti percepito uno stipendio netto di euro 845,00; a febbraio 2019, euro 806,00 e così via>>).
3.3. ha richiamato quindi molteplici Controparte_1 pronunce rese in argomento della CdA di Venezia e da altre Corti d'Appello evidenziando come i precedenti citati dalla parte appellante – orami superati dalla giurisprudenza successiva – si caratterizzassero per la particolarità dei fatti tali da renderli non associabili alla vicenda in esame e alle altre sempre trattate dalla CdA Venezia.
3.3. Parte appellata ha riformulato poi le eccezione e le difese, già proposte in primo grado, di <inammissibilità improponibilità delle domande avversarie in quanto contrasto con il principio di autonomia sindacale rango costituzionale previsto dall'art. 39 della costituzione che non può essere sacrificato (al pari quello libertà impresa ex art. 41 cost)>> e di <inammissibilità improponibilità delle domande avversarie in quanto contrasto con il principio di autonomia sindacale rango costituzionale previsto dall'art. 39 della costituzione che non può essere sacrificato (al pari quello libertà impresa ex art. 41 cost)>>.
4. La causa, la cui prima udienza è stata fissata e si è tenuta il 18/3/2021 (decreto del 6/2/2020), è quindi stata rinviata per riorganizzazione del ruolo (con decreti del 23/11/2021, del 1/7/2022, del 4/4/2023, del 6/12/2023) e poi anticipata all'udienza del 29/2/2024 e quindi rinviata e trattata nel corso dell'udienza dell'11/7/2024 nelle more della quale la difesa di parte appellata ha sollevato questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale e di rinvio alla Corte di Giustizia, in ragione delle intervenute pronunce della Corte di Cassazione dell'ottobre 2023 (27711, 27713, 27769 del 2.10.2023), che, costituendo diritto vivente, porrebbero dubbi sulla legittimità degli art. 2099, co. 2, c.c. e 3, co. 1 L. 142/2001 rispetto agli artt. 39 e 41 Cost. nonché di conformità rispetto agli artt. 16 e 28 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e agli artt. 101-109 TFUE. La controversia è stata infine decisa all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc come da dispositivo depositato in data 3/10/2024.
*
5. L'appello è fondato e, come tale, in termini analoghi a quanto recentemente deciso da questa Corte nell'ambito del giudizio n. 387/2021 RG lav. (stessa odierna parte appellata), merito di essere accolto.
7 6. Questione che si pone al fine di decidere la controversia, sulla quale ruotano tutti i motivi di appello formulati che, pertanto, possono essere trattati congiuntamente, attiene allo stabilire se il CCNL Servizi Fiduciari applicato dalla cooperativa appellata ai lavoratori assunti dal 12.11.2018 rispetti l'art. 36 Cost..
6.1. Trattasi di questione che questa Corte, come già affermato nei propri precedenti, intende risolvere aderendo all'orientamento, espresso della Corte di Cassazione, secondo cui <nell'attuazione dell'art. 36 cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale categoria, quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri contrasto con i criteri normativi proporzionalità e sufficienza della dettati dall'art. cost., ciò se rinvio applicabile al caso concreto sia contemplato una legge, dovendo darne interpretazione costituzionalmente orientata;
può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito altri contratti collettivi settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri art. 2099, comma 2 c.c., riferimento ad indicatori economici statistici secondo quanto suggerito direttiva 2022 2041 ue>> (cass. civ. 27711/2023).
6.2. Prima di entrare nel vivo della tematica delineata preme al Collegio subito chiarire, in tal modo motivando, mediante rimando all'appena sopra menzionata pronuncia resa nel giudizio n. 387/2021 RG lav., le ragioni del rigetto delle richieste di parte appellata di cui alla nota depositata in data 31/5/2024 intitolata <istanza di sospensione per questioni pregiudiziali diritto costituzionale e europeo>>.
Si deve infatti rilevare come il suddetto orientamento, che parte appellata reputa di assoluta novità, a ben vedere si collochi <nell'attuazione dell'art. 36 cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale categoria, quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri contrasto con i criteri normativi proporzionalità e sufficienza della dettati dall'art. cost., ciò se rinvio applicabile al caso concreto sia contemplato una legge, dovendo darne interpretazione costituzionalmente orientata;
può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito altri contratti collettivi settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri art. 2099, comma 2 c.c., riferimento ad indicatori economici statistici secondo quanto suggerito direttiva 2022 2041 ue/>8 allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice” (Cass., sentenza 27711/2023, punto 40). Nessuna novità dunque si rinviene nell'affermazione dell'efficacia immediatamente precettiva e cogente dell'art. 36 Cost. e nella conseguente possibilità della verifica di conformità a Costituzione della retribuzione percepita, anche quando la retribuzione è fissata dalla contrattazione collettiva di categoria, sottoscritta da sindacati maggiormente rappresentativi (e di ciò dà atto la stessa difesa dell'appellata nel tentare di prospettare la questione di legittimità, v. pag. 2 delle note del 25.6.2024, irritualmente depositate il 26.7.2024 ed il cui contenuto è stato ribadito all'udienza del 27.7.2024). Peraltro, se da un lato la soluzione di una serie di questioni relative all'applicazione di consolidati principi, come già ritenuto da altre Corti a fronte di identica questione pregiudiziale (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza 570/2024), non costituisce ancora “diritto vivente” valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità, mancando nelle sentenze del 2.10.2023, richiamate dalla difesa dell'appellata, quel carattere di stabilità e reiterazione consolidatosi negli anni, dall'altro deve rilevarsi che, ad avviso del Collegio, mancano anche nel merito i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale. La Consulta con la sentenza 51/2015 ha già avuto modo di affermare che:
“nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”. Detti trattamenti fungono, dunque, da mero parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo rispetto ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche in riferimento al lavoro dei soci di cooperative;
il fatto che il legislatore abbia attribuito alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., nell'assenza di una previsione del salario minimo legale, non può impedire al giudice di sottoporre tali trattamenti alla verifica dei canoni della proporzionalità e
9 sufficienza. D'altronde la Cassazione con la sentenza 17698/22 ha già affermato che:
“L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. 51/2015)” e che “Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.” 12.2 Allo stesso modo, non sembrano sussistere i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, avendo la stessa Corte di Cassazione proprio con riferimento al trattamento retributivo ex art. 23 del CCNL Servizi Fiduciari, individuato anche nei principi desumibili dall'ordinamento sovranazionale, europeo ed internazionale (Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022, convenzioni n. 26/1928, n. 131/1970, suggerimenti dell' sulla previsione di una salario minimo legale, carta sociale europea art. 4, carta dei diritti fondamentali dell'unione europea artt. 23 e 31, punto 6, lett. a) e b), Pilastro europeo dei diritti sociali del novembre 2017), il fondamento per la determinazione, anche in forza di un provvedimento giudiziario, di uno standard retributivo minimo>> (sent. 518/24 CdA Venezia).
7. Passando quindi al merito delle questioni poste dai motivi di appello, questa Corte (sent. n. 447/2024 CdA Venezia) ha già affermato che: «costituisce un dato acquisito all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale giuslavoristica il connotato di specialità che l'art. 36 Cost., norma a cui si riconosce una immediata precettività, ha introdotto nel contratto di lavoro rispetto alla generalità dei contratti sinallagmatici.
Nel contratto di lavoro, infatti, in considerazione del rilievo che assume la persona del debitore della prestazione lavorativa (lavoratore), la quantificazione della controprestazione (retribuzione) a carico della controparte (datore di lavoro) non può essere parametrata ad un mero criterio di corrispettività, ma deve tener conto di quella che è stata definita “la dimensione extracontrattuale della persona che lavora”, profilo assunto al rango
10 costituzionale attraverso la positivizzazione dei criteri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost.
In tale prospettiva, la recente giurisprudenza di legittimità, con un gruppo di sei sentenze dell'ottobre 2023, riprendendo un orientamento consolidato (v. Cass. n. 24449/2016), ha ribadito che l'art. 36 Cost. garantisce due diritti distinti, ancorchè connessi:
- il diritto ad una retribuzione “proporzionata”, criterio positivo e di carattere generale che implica la garanzia di “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”;
- il diritto ad una retribuzione “sufficiente”, ovverosia “non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”: trattasi di “un limite negativo invalicabile in assoluto” che implica che la retribuzione deve consistere in “ ……. una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa …… 43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva” (Cass. 27711/2023; v. anche Cass. 27713/2023; Cass. 27769/2023; Cass. 28320/2023; Cass. 28321/2023; Cass. 28323/2023).
Nel riprendere (citandoli puntualmente) orientamenti giurisprudenziali consolidati, con i citati arresti del 2023 la Suprema Corte ha approfondito la tematica alla luce del mutato contesto economico e delle relazioni industriali (con particolare riferimento ai modelli organizzativi della produzione, alle esternalizzazioni, alla sovrapposizione di una pluralità di contratti collettivi nel medesimo settore).
Con precipuo riferimento al carattere della “sufficienza” della retribuzione, la Suprema Corte ha richiamato (elemento di novità rispetto al passato) la Direttiva Europea sui c.d. salari minimi adeguati n. 2022/2041, che ha chiarito che il concetto di “sufficienza” esclude dal suo ambito un salario “povero” (al di sotto della soglia di povertà), mentre include un salario che sia in grado di soddisfare non solo le minimali ed essenziali esigenze di vita dell'individuo, ma anche esigenze relative a beni immateriali, per esempio di carattere culturale. In tale prospettiva, del resto, anche l'art. 36 Cost. indica che la retribuzione
“sufficiente” non è quella che garantisce la mera sussistenza materiale, ma quella che garantisce un quid pluris, ovvero un'esistenza “libera e dignitosa”.
11 La Corte di Cassazione ha approfondito anche gli indici sintomatici dell'insufficienza della retribuzione, individuando il limite minimo invalicabile in parametri esterni alla contrattazione, quali gli indici ISTAT di povertà assoluta e sul c.d. costo della vita, l'importo della NASPI, della CIG, della pensione di inabilità e del reddito di cittadinanza. Con la precisazione, per l'appunto, che non si tratta di indicatori che consentono di ritenere che una determinata retribuzione in linea con tali valori sia
“sufficiente” ma che, al contrario, trattandosi di “forme di sostegno al reddito” consistenti in
“somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza”, consentono di affermare che la predetta retribuzione verosimilmente non lo è1.
Sicchè, pur ribadendo, in più punti delle citate sentenze del 2023, che dallo storico ruolo di
“autorità salariale” rivestita dalle organizzazioni sindacali e datoriali deriva la sussistenza di una presunzione (relativa) di adeguatezza della retribuzione fissata dai contratti collettivi, non solo “in mancanza di una specifica contrattazione di categoria”, come talvolta si è affermato nella giurisprudenza di merito (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 di questa Corte), ma anche “nonostante” una specifica contrattazione di categoria” 2, la Suprema Corte ha delineato l'iter processuale che porta all'individuazione giudiziale della “giusta retribuzione” ex art. 36 Cost. Del resto, proprio in considerazione della natura relativa della citata presunzione, anche la retribuzione stabilita dai contratti collettivi è suscettibile di essere sottoposta, a prescindere dalla misurazione della rappresentatività delle sigle firmatarie, al vaglio di compatibilità con l'art. 36 Cost.
6.2. Il riparto degli oneri allegatori e i poteri officiosi del giudice
L'iter delineato dalla Suprema Corte si articola in una c.d. pars destruens, in cui la retribuzione in concreto percepita (in genere, sulla base di un determinato CCNL) viene
12 sottoposta a verifica di compatibilità con i criteri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost. e, in caso di esito negativo di tale verifica, una c.d. pars construens in cui si procede all'individuazione, in sostituzione di quella in concreto erogata, di una retribuzione parametro coerente con il dettato costituzionale.
Nella prima fase, incombe sul lavoratore che deduca la violazione dell'art. 36 Cost. allegare e provare il lavoro svolto, l'entità della retribuzione in concreto percepita, nonché “criteri di raffronto”, ovverosia “utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. nn. 11881/1990, 163/1986, 4096/1986, 7563/1987)” (Cass. 27711/2023).
In altri termini, a fronte di una presunzione (relativa) di coerenza tra retribuzione stabilita dalle parti sociali (la cui natura di “Autorità salariali” è, come detto, in linea di principio ribadita dal recente orientamento di legittimità) e parametri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost., incombe sul lavoratore l'onere di allegare indici sintomatici idonei a
“scardinare” la predetta presunzione relativa, caducandola per il venir meno dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli elementi su cui essa si fonda.
In prima battuta incombe, dunque, sul lavoratore allegare circostanze significative dell'assunto secondo il quale la retribuzione in concreto percepita, ancorchè prevista da un CCNL (in ipotesi stipulato anche dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative) non garantisca un'esistenza libera e dignitosa e/o non sia proporzionata alla qualità e qualità del lavoro prestato.
Tali circostanze non possono limitarsi al mero raffronto tra il trattamento economico complessivo percepito in concreto dal lavoratore e quello, maggiore, previsto da un altro contratto collettivo.
Deve, infatti, innanzitutto essere tenuto fermo il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., il confronto non può essere svolto tra singoli emolumenti previsti dal CCNL in concreto applicato e quelli previsti dal CCNL invocato come parametro, bensì deve essere svolto tra il trattamento globalmente percepito in base al CCNL applicato al rapporto e le voci contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione prevista dal CCNL assunto quale parametro, con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (si tratta del c.d. trattamento minimo: paga pase, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, ovverosia il c.d. minimo costituzionale, v. Cass. 26925/2016; Cass. 13617/2020; Cass. 7528/2010; Cass. 18584/2008; Cass. 14791/2008; Cass. 17274/2004). Un tanto
13 premesso, deve essere rilevato che, anche in considerazione del fenomeno di proliferazione di una pluralità di CCNL anche per il medesimo settore, l'esistenza di altri CCNL che prevedano retribuzioni più elevate, a parità di mansioni, rispetto a quella prevista dal contratto sub iudice, non è, di per sé solo, un elemento tale da contrastare la presunzione (relativa) di conformità di quest'ultimo all'art. 36 Cost.
Il quid pluris che il lavoratore è tenuto (quantomeno, v. infra) ad allegare trova esemplificazione negli indici sintomatici sopra indicati enucleati dalla Suprema Corte nelle sentenze del 2023 (indice di povertà/costo della vita ISTAT, importo della NASPI, della CIG, della pensione di inabilità, ecc.).
Trattandosi di limiti minimi invalicabili che si assestano su ordini di grandezza che esprimono esigenze di mera sussistenza, tanto più la retribuzione in concreto percepita si avvicina ad uno o più dei predetti indici, tanto più sarà possibile al giudice accertare l'inoperatività della presunzione di conformità in discorso, non essendo tale retribuzione
“sufficiente” a garantire un'esistenza libera e dignitosa.
Solo a fronte di una puntuale allegazione di idonei indici sintomatici nel senso indicato e, dunque, di una “pista probatoria” della dedotta violazione dell'art. 36 Cost., sarà possibile per il giudice far ricorso ai propri poteri istruttori d'ufficio ed eventualmente acquisire d'ufficio i predetti elementi valutativi solo allegati dalla parte (sui presupposti dell'esercizio dei poteri ufficiosi, v. di recente Cass. 33108/2022 che richiama in particolare Cass. 11353/2004).
Accertata l'inadeguatezza della retribuzione in concreto percepita (le cui previsioni contrattuali devono ritenersi, dunque, in concreto nulle per contrasto con l'art. 36 Cost.), nell'ambito della c.d. pars construens il giudice deve procedere ad individuare, in positivo, un CCNL parametro che preveda una “giusta retribuzione”, in diretta applicazione dei generali criteri previsti dalla norma costituzionale e in applicazione del potere conferitogli dall'art. 2099, comma 2, c.c., in difetto di accordo delle parti» (così Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 447/2024).
7.1. Ciò detto, deve essere qui ricordato come la Corte di Cassazione nelle sopra citate pronuncie dell'ottobre 2023 suggerisca vari criteri di determinazione anche equitativa della retribuzione adeguata: <rapporto tra salario minimo lordo e 60% del mediano o 50% medio, di cui alla direttiva 2022 2041 considerando 28 art. 5; altro ccnl settore - “categoria affine”- in opera il datore lavoro per “prestazioni analoghe”), che, si sottolinea questa sede, rimane comunque frutto una valutazione inevitabilmente discrezionale che deve essere operata con massima prudenza supportata da adeguata motivazione “giacchè [il
14 giudice] difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (ex multis, Cass. 2245/2006, 546/2021)>> (sent. 518/24 CdA Venezia).
Ora, come già argomentato con la sopra menzionata pronuncia, ritiene questa Corte preferibile il ricorso al CCNL di settore affine (che consente di discernere le voci componenti la retribuzione parametro), anche in base alla maggiore corrispondenza, dal punto di vista descrittivo, della declaratoria all'attività in concreto svolta;
tra più alternative possibili, si ritiene inoltre preferibile quella che determina il minore scostamento dagli importi previsti dal CCNL applicato con riferimento a mansioni analoghe (e dunque con esclusione del criterio del trattamento retributivo mediano tra quelli previsti dai contratti collettivi di settori affini qui, peraltro, dalle parti non invocati avendo parte appellante proposto l'applicazione del solo CCNL multiservizi).
L'operazione di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente in base ai parametri di cui all'art. 36 Cost. potrà essere svolta, ovviamente, solo con riferimento alle voci che costituiscono il minimo costituzionale, ossia come detto, paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la 14ª mensilità.
8. Facendo applicazione al caso di specie dei sopra descritti principi, devono ritenersi assolti gli oneri di allegazione necessari per la dimostrazione dell'inadeguatezza della retribuzione.
L'appellante oltre al raffronto con il CCNL di settore affine (avendo in specie richiamato il CCNL che regolamentava il medesimo rapporto, identiche mansioni, presso la società perdente appalto), ha richiamato l'indice ISTAT di povertà, rispetto al quale la retribuzione riconosciuta in forza del CCNL Servizi Fiduciari risulta certamente inferiore – come subito in appresso verrà chiarito - così collocandosi al di sotto del minimo costituzionale.
8.1. Ed infatti, il precedentemente inquadrato in base al CCNL Parte_1
Multiservizi con qualifica di operaio di 1° livello percepiva retribuzione (limitatamente alle voci che qui rilevano) lorda mensile (su 173 ore), pari ad Euro 1.210,60 (Euro 6,99 all'ora), di cui: stipendio base Euro 604,78; contingenza Euro 512,42; tredicesima Euro 93,12 (dati ricavabili dalle buste paga in atti).
15 8.2. Il una volta transitato alle dipendenze dell'appellata, con Parte_1 applicazione del CCNL Servizi Fiduciari dal 12.11.2018, è stato inquadrato nel livello F con la prospettiva, dopo 12 mesi, di transitare al superiore livello D.
Per il livello F, la retribuzione lorda mensile è pari ad Euro 797,14 (retribuzione base oraria 4,60775 da moltiplicare per 173 ore mensili), a cui va aggiunta la tredicesima pari ad Euro 66,43 per un totale di Euro 863,57 lordi (4,99 ora). L'indennità di vacanza contrattuale pari a 20 euro, al pari di tutte le altre voci contrattuali, nel raffronto che qui rileva, non deve essere inclusa (ma anche ove lo fosse le conclusioni non muterebbero).
Per il livello D la retribuzione lorda mensile è invece di Euro 1.007,50 (retribuzione base oraria 5,37 da moltiplicare per 173 ore mensili a cui va aggiunta la tredicesima di Euro 77,50); pari ad Euro 5,82 all'ora.
8.3. Dunque considerando le voci del minimo costituzionale raffrontabili, l'appellante ha subito una iniziale riduzione della retribuzione di oltre il 30% nel passaggio dal CCNL Multiservizi ai Servizi Fiduciari;
il divario, con il transito al livello D, sarà invece di poco più del 20%.
Si tratta, in tutta evidenza, di riduzioni significative tra un terzo e un quarto, per il pacifico svolgimento delle medesime mansioni di addetto alla portineria e/o ufficio informazioni.
Sul punto è stato osservato, con riferimento ai CCNL in questione che: “Il paragone con gli altri CCNL serve, pertanto, a valutare l'adeguatezza della retribuzione perché il fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di vari altri contratti collettivi, abbiano stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione una retribuzione nettamente superiore, grava la retribuzione in questione della presunzione contraria (ovvero di non essere conforme all'art. 36 Cost)” (Corte d'Appello di Milano, sentenza 579/2022).
8.4. L'appellante, non limitandosi a tali deduzioni (come detto di per sé sole non sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda) indica quale parametro di valutazione dell'adeguatezza della retribuzione la soglia di povertà assoluta accertata dall'ISTAT nel 2019 (anno di instaurazione del giudizio di primo grado). In base ai dati ISTAT tale soglia corrisponde alla somma di Euro 839,75 nette per una persona residente nel Nord Italia (si noti, sin da ora, come l'indice ISTAT sia, per ovvie ragioni, indicato al netto mentre la retribuzione del è stata, nelle righe sopra, riportata al lordo). Parte_1
16 Preme ora precisare che ai fini che qui rilevano deve prendersi in considerazione la singola persona e non il nucleo familiare (in tal senso anche CdA Torino, Sent. 430/2023). Ed infatti la retribuzione di un lavoratore non può essere giudicata sufficiente o insufficiente a seconda che vi sia un altro reddito da altro familiare o convivente, ovvero in base al peso, o meno, di carichi familiari;
in tal senso, peraltro, già il Supremo collegio allorquando ha rilevato che <il lavoratore che deduca l'insufficienza della retribuzione percepita deve provare, oltre alla quantità e qualità prestazione in concreto effettuata, anche l'entità retribuzione, ma non l'insufficienza, spettando al giudice valutarne la conformità precetto costituzionale (ex multis cass.. 23911 07)>> (Cass. civ. 2835/1990).
Ciò detto, in aderenza ai principi enunciati dalla Cassazione (cfr. Cass. 27711/2023, punti 14 e 19.1), il raffronto con l'indice ISTAT deve essere effettuato con l'importo netto della retribuzione e, necessariamente, con esclusione degli emolumenti (eventuali ed in ogni caso connessi alla una prestazione lavorativa ulteriore) da lavoro straordinario o simili.
Quindi, per nettizzare le retribuzioni percepite in forza del CCNL Servizi Fiduciari, occorre applicare l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23%, ottenendo i seguenti valori: Euro 585,59 (863,57- 198,62+79,36=277,98) e dopo il passaggio di livello, Euro 683,19 (1.007,50- 231,72+92,59=324,31).
In base a tali dati oggettivi, appare allora evidente dal raffronto con l'indice ISTAT, l'inadeguatezza della retribuzione percepita in forza del CCNL Servizi Fiduciari e la conseguente violazione dell'art. 36 Cost. e, da qui, la nullità dell'art. 23 nella parte in cui Controparte_8 quantifica in tale misura le voci costituenti il minimo costituzionale della retribuzione con conseguente applicazione del principio di conservazione espresso nell'art. 1419, comma 2, c.c. e con obbligo del giudice di adeguare la stessa retribuzione secondo i criteri di sufficienza e proporzione e con valutazione discrezionale (Cass. Civ. n. 2245/2006; Cass. Civ. n. 944/2021).
17 8.5. Ritiene quindi il Collegio, come già argomentato con la pronuncia n. 518/24 , <che nel determinare la “giusta retribuzione” occorre fare riferimento al ccnl multiservizi, pacificamente sottoscritto da “organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”, applicato ai medesimi lavoratori prima del cambio appalto per mansioni analoghe che prevede un trattamento economico idoneo soddisfare tanto il requisito di proporzionalità (contemplando retribuzioni omogenee quelle degli altri contratti collettivi applicabili nello stesso settore produttivo, parità orario lavoro), quanto sufficienza, garantendo una retribuzione superiore alla soglia povertà assoluta come individuata dall'istat.
La scelta, quale parametro di commisurazione, del CCNL Multiservizi anziché di altri contratti collettivi astrattamente applicabili (quali i richiamati CCNL Proprietari Fabbricati e CCNL Terziario) appare, per i motivi sopra ricordati, la più adeguata nel caso di specie (come già affermato in casi analoghi da CdA Milano 695/2021, 701/2021; 98/2022; 580/2022 e CdA Bologna, sentenza 441/2023 del 19.9.2023) poiché il CCNL Multiservizi è indicato dagli appellanti tra quelli in comparazione e pur assicurando una retribuzione proporzionata e sufficiente, è quello che prevede gli importi inferiori, rispetto al CCNL Terziario e al CCNL Proprietari Fabbricati, per la remunerazione di mansioni analoghe: si tratta perciò del parametro retributivo che meno si discosta dagli importi contemplati dal CCNL pur Controparte_8 adeguandoli al dettato costituzionale;
la declaratoria del 2° livello del CCNL Multiservizi che regolamenta le mansioni dei “lavoratori che effettuano l'attività di controllo di locali” individuando a titolo di esempio le figure di “portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata” e degli “operai comuni addetti alla reception” è la più affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello di inquadramento degli appellanti principali in base al CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari e meglio rispondente alle attività in concreto affidate i medesimi>>.
D'altronde le parti non hanno indicato altri contratti collettivi astrattamente applicabili, ciò a fronte di un CCNL, quello che regolamentava il rapporto di lavoro (identiche mansioni) con la perdente appalto, senza ombra di dubbio idoneo, in ragione delle parti firmatarie, alla individuazione della retribuzione minima costituzionale.
9. Ovviamente l'operazione “sostitutiva” (nullità parziale dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari per contrasto con art. 36 Cost.), è circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione nei limiti del
18 minimo costituzionale e non incide sugli altri istituti del CCNL Servizi fiduciari che potrà continuare ad essere applicato al rapporto.
Conseguenza di tutto ciò, la condanna, in termini generici, della parte appellata al pagamento delle relative differenze retributive da calcolarsi, come di fatto si è sopra fatto, avendo come parametro il 1° livello del CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e non certo il 2° livello come richiesto dall'appellante. Ed infatti, in assenza di chiare allegazioni da parte del circa le modalità della prestazione, impossibile risulta Parte_1 riconoscere all'appellante un livello superiore rispetto a quello accordatogli dalla precedente datrice di lavoro anteriormente al cambio appalto.
10. Le spese di lite stante i contrasti giurisprudenziali nel merito e le sopravvenute pronunce di legittimità che hanno chiarito in corso di causa le questioni sottese alla decisione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante a percepire - per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società appellata - un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 1° livello nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna la società appellata al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
3) compensa integralmente le spese del doppio grado.
Venezia, 3 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda Cass. 27711/2023: “La stessa giurisprudenza di merito, oltre alla soglia di povertà calcolata dall' Istat, ha utilizzato come parametri di riferimento l'importo della Naspi o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza;
tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei termini prima indicati.”. 2 Così testualmente Cass. 27711/2023: “31. Ribadito che secondo la comune interpretazione mai derogata da questa Corte, il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario …….. 39. Pertanto, pur di fronte alla situazione di crisi in parte nuova che si è venuta determinando, ad avviso di questa Corte, non cambia, e non può cambiare considerata l'inderogabilità dell'art. 36 Cost., la sperimentata regola della presunzione iuris tantum, salvo prova contraria, di conformità del trattamento salariale stabilito dalla contrattazione collettiva alla norma costituzionale, dovendosi solo chiarire che essa opera non solo “in mancanza di una specifica contrattazione di categoria”, come talvolta si è affermato nella giurisprudenza di merito (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 di questa Corte), ma anche “nonostante” una specifica contrattazione di categoria…….. 40.- Diversa è la fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 03/02/2020 da
- Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Gianolla e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, Piazza De Gasperi 45/a, Parte appellante contro già Controparte_1 Controparte_2
,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega unita alla memoria di primo grado, dagli Avv.ti Andrea Fortunat e Miriana Ranieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, Via L. Mascheroni, n. 3, Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 398/2019, pubblicata il 8/1/2019 nell'ambito del procedimento avente R.G.N. 771/2019. in punto: retribuzione.
* CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter cpc Per Parte appellante: Per i motivi tutti di cui in ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza, e richiamando quanto argomentato in prime cure, accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità degli artt. 23 e 24, titolo IX, Sezione Servizi Fiduciari, c.c.n.l. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per contrasto con l'art. 36 Cost.; per l'effetto, accertarsi e dichiararsi, in applicazione dell'art. 36 Costituzione,, iill diritto del sig. a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. Servizi Parte_1 di Industriali per i lavoratori inquadrati al secondo livello o, in subordine, al primo livello, o altra retribuzione ritenuta di giustizia determinata in via equitativa;
per l'effetto condannarsi la resistente. a corrispondere al sig. quanto dal medesimo verrà maturato a titolo di Parte_1 differenze retributive per i titoli di cui in premessa dal 12.11.2018 al riconoscimento del diritto dello stesso
1 all'applicazione del trattamento salariale previsto dal c.c.n.l. Servizi di Pulizia – Aziende Industriali o di altra retribuzione ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per Parte appellata: Previe tutte le declaratorie del caso, in via pregiudiziale, ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità qui sollevata riguardo all'art. 2099 c.c., comma 2, e all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo descritto in premessa nel presente atto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente, voglia Codesto Ecc.mo Collegio sospendere il giudizio e inviare gli atti alla Corte Costituzionale, affinché essa decida circa la compatibilità di tale nuova disciplina della materia retributiva con i principi sanciti dall'art. 41 Cost. per ciò che riguarda la libertà di impresa, dall'art. 39 Cost. per ciò che riguarda la prerogativa dell'autonomia negoziale collettiva attribuita alle associazioni sindacali e imprenditoriali. Nel non creduto caso in cui ritenesse invece manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo all'art. 2099 c.c., comma 2, e all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo descritto in premessa nel presente atto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente, voglia Codesto Ill.mo Tribunale sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, a norma dell'art. 267 TFUE in riferimento all'art. 16 (Libertà di impresa) e 28 (Autonomia negoziale collettiva) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché agli artt. 101-109 TFUE (Libera e corretta concorrenza tra le imprese), ponendo alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti di diritto: (a) Se tra le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà menzionate nell'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, rientrano anche le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà di impresa che l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, nonché del principio di autonomia negoziale collettiva sancito dall'art. 28 della stessa Carta. (b) In caso di risposta positiva al primo quesito, se le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà che l'art. 16 della Corte riconosce alle imprese, nonché le limitazioni del principio di autonomia negoziale collettiva sancito dall'art. 28 della stessa Carta dispieghino efficacia vincolante soltanto se sono previste dalla legge. (c) In caso di risposta positiva al secondo quesito, se l'obbligo imposto dalla legge italiana n. 31/2008 alle imprese cooperative assoggettate alla legge n. 142/2001 di corrispondere ai propri dipendenti (soci- lavoratori) il salario minimo stabilito dal contratto collettivo di settore, risulti conforme alla normativa europea e vincoli legittimamente tutte le imprese del settore considerato. (d) In caso di risposta positiva al terzo quesito se le imprese cooperative del settore servizi fiduciari assoggettate alla legge n. 142/2001 che rispettano gli obblighi e le limitazioni ad esse imposte in base alla legge n. 31/2008, possano legittimamente essere sottoposte ad ulteriori limitazioni nei loro diritti, dalle quali derivino gravosi oneri non espressamente previsti da una legge, ma da decisioni giurisprudenziali emesse caso per caso dall'autorità giudiziaria. (e) Se il principio di proporzionalità, al quale l'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali fa espresso riferimento, nonché i principi fondamentali di trasparenza e di non discriminazione, si oppongano all'introduzione a carico di imprese cooperative assoggettate alla legge n. 142/2001, che devono obbligatoriamente rispettare le limitazioni imposte dalla legge n. 31/2008, pur in presenza di contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, di ulteriori limitazioni nei loro diritti non previsti da una legge ma da decisioni giudiziarie emesse in base a criteri individuati e applicati di volta in volta dal singolo giudice investito di una vertenza giudiziale. (f) Più in generale, se il principio della libertà di impresa di cui all'art. 16, il principio dell'autonomia collettiva di cui all'art. 28 e il principio di proporzionalità di cui all'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, nonché i principi fondamentali di trasparenza e di non discriminazione, si oppongano
2 a un regime che, pur in presenza di contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, affidi la determinazione dello standard retributivo minimo cui la singola impresa è obbligata, anche con effetto retroattivo, alla decisione giudiziaria fondata su criteri individuati e applicati di volta in volta dal singolo giudice investito di una vertenza giudiziale. Nel merito e in via principale, confermare integralmente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Beltrame, resa inter partes in data 28 novembre 2019 e pubblicata l'8 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento avente R.G.N. 771/2019, non notificata, respingendo il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, mandando, per l'effetto, assolta già da Controparte_3 Controparte_1 ogni e qualsiasi rivendicazione formulata dal sig. Parte_1
In via subordinata, dichiarare la non retroattivi andard retributivi ritenuti idonei a soddisfare i requisiti dell'art. 36 Cost. secondo i nuovi parametri stabiliti dalla Corte di cassazione, escludendone pertanto l'applicazione rispetto ai periodi di lavoro anteriori all'introduzione della domanda giudiziale di cui è causa. In via di ulteriore subordine, adottare nella determinazione secondo equità della retribuzione in concreto applicabile ex art. 36 Cost. in via gradata:
- il trattamento previsto dagli accordi di rinnovo del CCNL SEFI del maggio 2023;
- il trattamento previsto dall'accordo di aggiornamento del contratto stesso del febbraio 2024;
- il trattamento previsto da altro contratto collettivo, confrontando la sola paga base da questo prevista comprensiva del rateo di tredicesima con la retribuzione oraria effettivamente percepita dal lavoratore, applicando i corretti divisori orari come indicato nelle pagine che precedono e tenendo conto degli altri beni costituzionalmente protetti agli artt. 2 e 41 Cost., condannando la società convenuta al pagamento dell'eventuale importo che ne residua. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte avversarie e di esibizione documentale, in quanto aventi carattere palesemente esplorativo e comunque del tutto irrilevanti nel caso di specie. In denegata ipotesi istruttoria, si rinnovano le istanze istruttorie tutte già formulate dalla scrivente in primo grado, con i testi ivi indicati, anche a prova contraria sui capitoli avversari.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Vicenza ha negato in capo all'appellante il diritto dallo stesso vantato al pagamento di differenze retributive, maturate a far data dal novembre 2018, previa affermazione di nullità/illegittimità degli artt. 23 e 24 [in materia di trattamento economico – retribuzione normale – paga base tabellare conglobata], titolo IX, Sezione Servizi Fiduciari, c.c.n.l. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, per contrasto con l'art. 36 Cost. e conseguente affermazione del diritto a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. Servizi di Pulizia – Aziende Industriali per i lavoratori inquadrati al secondo livello.
1.1. L'odierno appellante – impiegato con contratto part-time al 75% ed inquadrato al livello F del c.c.n.l. Vigilanza Privata e -, come Controparte_1 descritto dalla pronuncia appellata, allegava:
3 ➢ di avere lavorato dal 04.11.2017 al 11.11.2018 in favore di
[...]
[per la precisione quale dipendente di Parte_2 [...] in virtù di 91 contratti di lavoro in somministrazione a tempo CP_4 determinato e parziale e quindi inviato presso l'utilizzatore
[...]
] con inquadramento al 1° livello c.c.n.l. Servizi di Parte_2
Pulizia – Aziende Industriali ed essere stato adibito a mansioni di portiere e addetto all'ufficio informazioni presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza e presso l'ospedale di Noventa TI (essendo la della Provincia Pt_3 di Vicenza committenti appalto);
➢ di essere transitato in quanto riassunto, in ambito di c.d. cambio appalto, alle dipendenze dell'appellata in data 12.11.2018 e di essere stato adibito alle medesime mansioni fino a quel momento svolte in favore della perdente appalto sempre presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza e presso l'ospedale di Noventa TI ed inoltre di essere stato comandato in alcune occasioni ad eseguire mansioni di portiere presso le diverse filiali di a Vicenza. Controparte_5
➢ essergli stato quindi accordato trattamento retributivo, in applicazione del diverso CCNL applicato dall'appellante, sensibilmente inferiore a quello precedentemente riconosciutogli (prevedendo il nuovo CCNL applicato una paga oraria di euro 4,72 e una retribuzione mensile di euro 817,14, mentre, in applicazione del precedente contratto, gli erano riconosciuti euro 1.127,82 mensili con paga oraria di euro 6,51);
➢ che tale livello retributivo, collocandosi in prossimità della soglia di povertà individuata dall'ISTAT, violava l'art. 36 Cost. perché non sufficiente a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa.
1.2. La sentenza resa dal giudice di prime cure, dato atto che era incontestato che il CCNL applicato era stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ha rilevato:
➢ quanto al parametro della proporzionalità, di non disporre di sufficienti informazioni (<con riferimento ad esempio eventuali peculiarità delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente o che possano richiamare massime di comune esperienza idonee a delegittimare le valutazioni dei soggetti predetti, tuttavia indiscutibilmente conoscono la realtà>>) – peraltro proponendo il ricorrente il raffronto tra due soli CCNL – per valutare l'adeguatezza della retribuzione in rapporto alla prestazione resa;
➢ quanto al parametro della sufficienza, come l'appellante, lavorando a tempo parziale (75%) e quindi integrabile, percepisse reddito quantomeno pari a
4 797,14 euro, ciò a fronte della previsione/indice Istat secondo cui <la zona di riferimento (nord, comune con abitanti numero compreso tra i 50.000 e 250.000) il componenti nucleo familiare (1, età compresa 18 59 anni) la soglia povertà assoluta è pari a 795,22 euro mensili>> quindi inferiore al reddito del ricorrente.
2. Avverso la sopra riportata pronuncia propone appello Parte_1
sulla base di tre motivi di gravame.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello l'appellante contesta l'affermazione contenuta nella sentenza gravata circa l'insufficienza di informazioni fornite al giudicante al fine di valutare l'inadeguatezza (proporzionalità) del trattamento retributivo riservato all'appellante.
Rileva l'appellante come <il lavoratore che deduca l'insufficienza della retribuzione percepita deve provare, oltre alla quantità e qualità prestazione in concreto effettuata, anche l'entità retribuzione, ma non l'insufficienza, spettando al giudice valutarne la conformità precetto costituzionale (ex multis cass.. 23911 07)>>.
Evidenzia come le proprie iniziali allegazioni non differissero in nulla – nonostante quanto sostenuto dal giudice di prime cure – dalle tesi esposte dai lavoratori che hanno ottenuto in proprio favore le pronunce – prodotte in primo grado – rese dai Tribunali di Torino e Milano e dall'appellante prese evidentemente ad esempio nella formulazione del ricorso proposto.
2.2. Con il secondo motivo di appello il premesso che i Parte_1 parametri della sufficienza e della proporzionalità devono essere congiuntamente valutati al fine di verificare l'adeguatezza della retribuzione, contesta la sentenza gravata nella parte in cui non ha affermato l'insufficienza della retribuzione peraltro mostrando di ritenerla bastante anche tenuto conto della possibile integrazione del reddito da parte di altri componenti il nucleo famigliare [evidenzia infatti l'appellante come
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame parte appellante contesta la sentenza impugnata nella porzione in cui determina, secondo criteri dall'appellante non ritenuti adeguati, la retribuzione del lavoratore al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto al parametro costituzionale dell'art. 36 Cost.. Evidenzia infatti l'appellante come <il lavoratore che deduca l'insufficienza della retribuzione percepita deve provare, oltre alla quantità e qualità prestazione in concreto effettuata, anche l'entità retribuzione, ma non l'insufficienza, spettando al giudice valutarne la conformità precetto costituzionale (ex multis cass.. 23911 07)/>5 macroscopica: ha inteso che la retribuzione di 817,14 euro lordi sia quella prevista per un lavoratore avente un contratto di lavoro a tempo parziale al 75%, mentre invece essa è la retribuzione con l'orario al 100%. […] La retribuzione che il Giudice avrebbe dovuto prendere a riferimento, infatti, è quella pari a 612,85 euro lordi, ossia quella corrispondente al 75% della retribuzione tabellare: è evidente come la somma appena indicata sia inferiore alla soglia di povertà Istat di riferimento e come il lordo all100% sia appena al di sopra della povertà, che è cosa ben diversa dalla libertà e dignità di cui alla Costituzione>>.
Evidenzia inoltre l'appellante, che <l'erronea valutazione del giudice, in ogni caso, risulta manifesta anche per il fatto che la retribuzione tabellare indicata e considerata dal giudice è lorda, mentre soglia di povertà istat fa riferimento ad una somma netta, pertanto prima certo inferiore alla seconda>>.
3. Si è costituita in data 8/3/2021 nel Controparte_1 presente grado di appello.
3.1. Quanto al primo motivo di appello ha rilevato parte appellata la genericità delle avverse allegazioni non avendo invero l'appellante neppure dato indicazione, così da fornire elementi di valutazione in merito all'adeguatezza o meno della retribuzione in rapporto al concreto lavoro svolto (quantità e qualità della prestazione), delle effettive mansioni svolte.
3.2. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di appello la parte appellata ha di fatto sostenuto le ragioni esplicitate in sentenza e richiamato precedente di questa Corte d'appello.
Parte appellata ha così messo in evidenza come <è intuitivo che per poter vagliare se la retribuzione sia o meno sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., il Giudice non può esimersi dall'analizzare il caso specifico del singolo lavoratore che la lamenta. Del resto è stata controparte stessa a dedurre quale parametro di riferimento la soglia di povertà ISTAT, calcolata appunto su base familiare1: va da sé che il Giudice di prime cure ha comunque correttamente analizzato anche il reddito complessivo del nucleo familiare del sig.
appurando che la sua retribuzione non è affatto inferiore alla soglia di povertà Parte_1
ISTAT>>. come, di fatto, la retribuzione in Controparte_6 concreto percepita dall'appellante sia stata sempre superiore al tasso soglia individuato dall'Istat (<altro elemento meritevole di censura è l'importanza data dal giudice al fatto che il ricorrente pare essere l'unico componente proprio nucleo familiare (pagina 3 sentenza)/>6 ISTAT: a gennaio 2019 l'Appellante ha difatti percepito uno stipendio netto di euro 845,00; a febbraio 2019, euro 806,00 e così via>>).
3.3. ha richiamato quindi molteplici Controparte_1 pronunce rese in argomento della CdA di Venezia e da altre Corti d'Appello evidenziando come i precedenti citati dalla parte appellante – orami superati dalla giurisprudenza successiva – si caratterizzassero per la particolarità dei fatti tali da renderli non associabili alla vicenda in esame e alle altre sempre trattate dalla CdA Venezia.
3.3. Parte appellata ha riformulato poi le eccezione e le difese, già proposte in primo grado, di <inammissibilità improponibilità delle domande avversarie in quanto contrasto con il principio di autonomia sindacale rango costituzionale previsto dall'art. 39 della costituzione che non può essere sacrificato (al pari quello libertà impresa ex art. 41 cost)>> e di <inammissibilità improponibilità delle domande avversarie in quanto contrasto con il principio di autonomia sindacale rango costituzionale previsto dall'art. 39 della costituzione che non può essere sacrificato (al pari quello libertà impresa ex art. 41 cost)>>.
4. La causa, la cui prima udienza è stata fissata e si è tenuta il 18/3/2021 (decreto del 6/2/2020), è quindi stata rinviata per riorganizzazione del ruolo (con decreti del 23/11/2021, del 1/7/2022, del 4/4/2023, del 6/12/2023) e poi anticipata all'udienza del 29/2/2024 e quindi rinviata e trattata nel corso dell'udienza dell'11/7/2024 nelle more della quale la difesa di parte appellata ha sollevato questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale e di rinvio alla Corte di Giustizia, in ragione delle intervenute pronunce della Corte di Cassazione dell'ottobre 2023 (27711, 27713, 27769 del 2.10.2023), che, costituendo diritto vivente, porrebbero dubbi sulla legittimità degli art. 2099, co. 2, c.c. e 3, co. 1 L. 142/2001 rispetto agli artt. 39 e 41 Cost. nonché di conformità rispetto agli artt. 16 e 28 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e agli artt. 101-109 TFUE. La controversia è stata infine decisa all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc come da dispositivo depositato in data 3/10/2024.
*
5. L'appello è fondato e, come tale, in termini analoghi a quanto recentemente deciso da questa Corte nell'ambito del giudizio n. 387/2021 RG lav. (stessa odierna parte appellata), merito di essere accolto.
7 6. Questione che si pone al fine di decidere la controversia, sulla quale ruotano tutti i motivi di appello formulati che, pertanto, possono essere trattati congiuntamente, attiene allo stabilire se il CCNL Servizi Fiduciari applicato dalla cooperativa appellata ai lavoratori assunti dal 12.11.2018 rispetti l'art. 36 Cost..
6.1. Trattasi di questione che questa Corte, come già affermato nei propri precedenti, intende risolvere aderendo all'orientamento, espresso della Corte di Cassazione, secondo cui <nell'attuazione dell'art. 36 cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale categoria, quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri contrasto con i criteri normativi proporzionalità e sufficienza della dettati dall'art. cost., ciò se rinvio applicabile al caso concreto sia contemplato una legge, dovendo darne interpretazione costituzionalmente orientata;
può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito altri contratti collettivi settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri art. 2099, comma 2 c.c., riferimento ad indicatori economici statistici secondo quanto suggerito direttiva 2022 2041 ue>> (cass. civ. 27711/2023).
6.2. Prima di entrare nel vivo della tematica delineata preme al Collegio subito chiarire, in tal modo motivando, mediante rimando all'appena sopra menzionata pronuncia resa nel giudizio n. 387/2021 RG lav., le ragioni del rigetto delle richieste di parte appellata di cui alla nota depositata in data 31/5/2024 intitolata <istanza di sospensione per questioni pregiudiziali diritto costituzionale e europeo>>.
Si deve infatti rilevare come il suddetto orientamento, che parte appellata reputa di assoluta novità, a ben vedere si collochi <nell'attuazione dell'art. 36 cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale categoria, quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri contrasto con i criteri normativi proporzionalità e sufficienza della dettati dall'art. cost., ciò se rinvio applicabile al caso concreto sia contemplato una legge, dovendo darne interpretazione costituzionalmente orientata;
può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito altri contratti collettivi settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri art. 2099, comma 2 c.c., riferimento ad indicatori economici statistici secondo quanto suggerito direttiva 2022 2041 ue/>8 allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice” (Cass., sentenza 27711/2023, punto 40). Nessuna novità dunque si rinviene nell'affermazione dell'efficacia immediatamente precettiva e cogente dell'art. 36 Cost. e nella conseguente possibilità della verifica di conformità a Costituzione della retribuzione percepita, anche quando la retribuzione è fissata dalla contrattazione collettiva di categoria, sottoscritta da sindacati maggiormente rappresentativi (e di ciò dà atto la stessa difesa dell'appellata nel tentare di prospettare la questione di legittimità, v. pag. 2 delle note del 25.6.2024, irritualmente depositate il 26.7.2024 ed il cui contenuto è stato ribadito all'udienza del 27.7.2024). Peraltro, se da un lato la soluzione di una serie di questioni relative all'applicazione di consolidati principi, come già ritenuto da altre Corti a fronte di identica questione pregiudiziale (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza 570/2024), non costituisce ancora “diritto vivente” valutabile ai fini del giudizio di costituzionalità, mancando nelle sentenze del 2.10.2023, richiamate dalla difesa dell'appellata, quel carattere di stabilità e reiterazione consolidatosi negli anni, dall'altro deve rilevarsi che, ad avviso del Collegio, mancano anche nel merito i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale. La Consulta con la sentenza 51/2015 ha già avuto modo di affermare che:
“nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”. Detti trattamenti fungono, dunque, da mero parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo rispetto ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche in riferimento al lavoro dei soci di cooperative;
il fatto che il legislatore abbia attribuito alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., nell'assenza di una previsione del salario minimo legale, non può impedire al giudice di sottoporre tali trattamenti alla verifica dei canoni della proporzionalità e
9 sufficienza. D'altronde la Cassazione con la sentenza 17698/22 ha già affermato che:
“L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. 51/2015)” e che “Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.” 12.2 Allo stesso modo, non sembrano sussistere i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, avendo la stessa Corte di Cassazione proprio con riferimento al trattamento retributivo ex art. 23 del CCNL Servizi Fiduciari, individuato anche nei principi desumibili dall'ordinamento sovranazionale, europeo ed internazionale (Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022, convenzioni n. 26/1928, n. 131/1970, suggerimenti dell' sulla previsione di una salario minimo legale, carta sociale europea art. 4, carta dei diritti fondamentali dell'unione europea artt. 23 e 31, punto 6, lett. a) e b), Pilastro europeo dei diritti sociali del novembre 2017), il fondamento per la determinazione, anche in forza di un provvedimento giudiziario, di uno standard retributivo minimo>> (sent. 518/24 CdA Venezia).
7. Passando quindi al merito delle questioni poste dai motivi di appello, questa Corte (sent. n. 447/2024 CdA Venezia) ha già affermato che: «costituisce un dato acquisito all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale giuslavoristica il connotato di specialità che l'art. 36 Cost., norma a cui si riconosce una immediata precettività, ha introdotto nel contratto di lavoro rispetto alla generalità dei contratti sinallagmatici.
Nel contratto di lavoro, infatti, in considerazione del rilievo che assume la persona del debitore della prestazione lavorativa (lavoratore), la quantificazione della controprestazione (retribuzione) a carico della controparte (datore di lavoro) non può essere parametrata ad un mero criterio di corrispettività, ma deve tener conto di quella che è stata definita “la dimensione extracontrattuale della persona che lavora”, profilo assunto al rango
10 costituzionale attraverso la positivizzazione dei criteri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost.
In tale prospettiva, la recente giurisprudenza di legittimità, con un gruppo di sei sentenze dell'ottobre 2023, riprendendo un orientamento consolidato (v. Cass. n. 24449/2016), ha ribadito che l'art. 36 Cost. garantisce due diritti distinti, ancorchè connessi:
- il diritto ad una retribuzione “proporzionata”, criterio positivo e di carattere generale che implica la garanzia di “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”;
- il diritto ad una retribuzione “sufficiente”, ovverosia “non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”: trattasi di “un limite negativo invalicabile in assoluto” che implica che la retribuzione deve consistere in “ ……. una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa …… 43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva” (Cass. 27711/2023; v. anche Cass. 27713/2023; Cass. 27769/2023; Cass. 28320/2023; Cass. 28321/2023; Cass. 28323/2023).
Nel riprendere (citandoli puntualmente) orientamenti giurisprudenziali consolidati, con i citati arresti del 2023 la Suprema Corte ha approfondito la tematica alla luce del mutato contesto economico e delle relazioni industriali (con particolare riferimento ai modelli organizzativi della produzione, alle esternalizzazioni, alla sovrapposizione di una pluralità di contratti collettivi nel medesimo settore).
Con precipuo riferimento al carattere della “sufficienza” della retribuzione, la Suprema Corte ha richiamato (elemento di novità rispetto al passato) la Direttiva Europea sui c.d. salari minimi adeguati n. 2022/2041, che ha chiarito che il concetto di “sufficienza” esclude dal suo ambito un salario “povero” (al di sotto della soglia di povertà), mentre include un salario che sia in grado di soddisfare non solo le minimali ed essenziali esigenze di vita dell'individuo, ma anche esigenze relative a beni immateriali, per esempio di carattere culturale. In tale prospettiva, del resto, anche l'art. 36 Cost. indica che la retribuzione
“sufficiente” non è quella che garantisce la mera sussistenza materiale, ma quella che garantisce un quid pluris, ovvero un'esistenza “libera e dignitosa”.
11 La Corte di Cassazione ha approfondito anche gli indici sintomatici dell'insufficienza della retribuzione, individuando il limite minimo invalicabile in parametri esterni alla contrattazione, quali gli indici ISTAT di povertà assoluta e sul c.d. costo della vita, l'importo della NASPI, della CIG, della pensione di inabilità e del reddito di cittadinanza. Con la precisazione, per l'appunto, che non si tratta di indicatori che consentono di ritenere che una determinata retribuzione in linea con tali valori sia
“sufficiente” ma che, al contrario, trattandosi di “forme di sostegno al reddito” consistenti in
“somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza”, consentono di affermare che la predetta retribuzione verosimilmente non lo è1.
Sicchè, pur ribadendo, in più punti delle citate sentenze del 2023, che dallo storico ruolo di
“autorità salariale” rivestita dalle organizzazioni sindacali e datoriali deriva la sussistenza di una presunzione (relativa) di adeguatezza della retribuzione fissata dai contratti collettivi, non solo “in mancanza di una specifica contrattazione di categoria”, come talvolta si è affermato nella giurisprudenza di merito (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 di questa Corte), ma anche “nonostante” una specifica contrattazione di categoria” 2, la Suprema Corte ha delineato l'iter processuale che porta all'individuazione giudiziale della “giusta retribuzione” ex art. 36 Cost. Del resto, proprio in considerazione della natura relativa della citata presunzione, anche la retribuzione stabilita dai contratti collettivi è suscettibile di essere sottoposta, a prescindere dalla misurazione della rappresentatività delle sigle firmatarie, al vaglio di compatibilità con l'art. 36 Cost.
6.2. Il riparto degli oneri allegatori e i poteri officiosi del giudice
L'iter delineato dalla Suprema Corte si articola in una c.d. pars destruens, in cui la retribuzione in concreto percepita (in genere, sulla base di un determinato CCNL) viene
12 sottoposta a verifica di compatibilità con i criteri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost. e, in caso di esito negativo di tale verifica, una c.d. pars construens in cui si procede all'individuazione, in sostituzione di quella in concreto erogata, di una retribuzione parametro coerente con il dettato costituzionale.
Nella prima fase, incombe sul lavoratore che deduca la violazione dell'art. 36 Cost. allegare e provare il lavoro svolto, l'entità della retribuzione in concreto percepita, nonché “criteri di raffronto”, ovverosia “utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. nn. 11881/1990, 163/1986, 4096/1986, 7563/1987)” (Cass. 27711/2023).
In altri termini, a fronte di una presunzione (relativa) di coerenza tra retribuzione stabilita dalle parti sociali (la cui natura di “Autorità salariali” è, come detto, in linea di principio ribadita dal recente orientamento di legittimità) e parametri di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost., incombe sul lavoratore l'onere di allegare indici sintomatici idonei a
“scardinare” la predetta presunzione relativa, caducandola per il venir meno dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli elementi su cui essa si fonda.
In prima battuta incombe, dunque, sul lavoratore allegare circostanze significative dell'assunto secondo il quale la retribuzione in concreto percepita, ancorchè prevista da un CCNL (in ipotesi stipulato anche dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative) non garantisca un'esistenza libera e dignitosa e/o non sia proporzionata alla qualità e qualità del lavoro prestato.
Tali circostanze non possono limitarsi al mero raffronto tra il trattamento economico complessivo percepito in concreto dal lavoratore e quello, maggiore, previsto da un altro contratto collettivo.
Deve, infatti, innanzitutto essere tenuto fermo il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., il confronto non può essere svolto tra singoli emolumenti previsti dal CCNL in concreto applicato e quelli previsti dal CCNL invocato come parametro, bensì deve essere svolto tra il trattamento globalmente percepito in base al CCNL applicato al rapporto e le voci contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione prevista dal CCNL assunto quale parametro, con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (si tratta del c.d. trattamento minimo: paga pase, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, ovverosia il c.d. minimo costituzionale, v. Cass. 26925/2016; Cass. 13617/2020; Cass. 7528/2010; Cass. 18584/2008; Cass. 14791/2008; Cass. 17274/2004). Un tanto
13 premesso, deve essere rilevato che, anche in considerazione del fenomeno di proliferazione di una pluralità di CCNL anche per il medesimo settore, l'esistenza di altri CCNL che prevedano retribuzioni più elevate, a parità di mansioni, rispetto a quella prevista dal contratto sub iudice, non è, di per sé solo, un elemento tale da contrastare la presunzione (relativa) di conformità di quest'ultimo all'art. 36 Cost.
Il quid pluris che il lavoratore è tenuto (quantomeno, v. infra) ad allegare trova esemplificazione negli indici sintomatici sopra indicati enucleati dalla Suprema Corte nelle sentenze del 2023 (indice di povertà/costo della vita ISTAT, importo della NASPI, della CIG, della pensione di inabilità, ecc.).
Trattandosi di limiti minimi invalicabili che si assestano su ordini di grandezza che esprimono esigenze di mera sussistenza, tanto più la retribuzione in concreto percepita si avvicina ad uno o più dei predetti indici, tanto più sarà possibile al giudice accertare l'inoperatività della presunzione di conformità in discorso, non essendo tale retribuzione
“sufficiente” a garantire un'esistenza libera e dignitosa.
Solo a fronte di una puntuale allegazione di idonei indici sintomatici nel senso indicato e, dunque, di una “pista probatoria” della dedotta violazione dell'art. 36 Cost., sarà possibile per il giudice far ricorso ai propri poteri istruttori d'ufficio ed eventualmente acquisire d'ufficio i predetti elementi valutativi solo allegati dalla parte (sui presupposti dell'esercizio dei poteri ufficiosi, v. di recente Cass. 33108/2022 che richiama in particolare Cass. 11353/2004).
Accertata l'inadeguatezza della retribuzione in concreto percepita (le cui previsioni contrattuali devono ritenersi, dunque, in concreto nulle per contrasto con l'art. 36 Cost.), nell'ambito della c.d. pars construens il giudice deve procedere ad individuare, in positivo, un CCNL parametro che preveda una “giusta retribuzione”, in diretta applicazione dei generali criteri previsti dalla norma costituzionale e in applicazione del potere conferitogli dall'art. 2099, comma 2, c.c., in difetto di accordo delle parti» (così Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 447/2024).
7.1. Ciò detto, deve essere qui ricordato come la Corte di Cassazione nelle sopra citate pronuncie dell'ottobre 2023 suggerisca vari criteri di determinazione anche equitativa della retribuzione adeguata: <rapporto tra salario minimo lordo e 60% del mediano o 50% medio, di cui alla direttiva 2022 2041 considerando 28 art. 5; altro ccnl settore - “categoria affine”- in opera il datore lavoro per “prestazioni analoghe”), che, si sottolinea questa sede, rimane comunque frutto una valutazione inevitabilmente discrezionale che deve essere operata con massima prudenza supportata da adeguata motivazione “giacchè [il
14 giudice] difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali” (ex multis, Cass. 2245/2006, 546/2021)>> (sent. 518/24 CdA Venezia).
Ora, come già argomentato con la sopra menzionata pronuncia, ritiene questa Corte preferibile il ricorso al CCNL di settore affine (che consente di discernere le voci componenti la retribuzione parametro), anche in base alla maggiore corrispondenza, dal punto di vista descrittivo, della declaratoria all'attività in concreto svolta;
tra più alternative possibili, si ritiene inoltre preferibile quella che determina il minore scostamento dagli importi previsti dal CCNL applicato con riferimento a mansioni analoghe (e dunque con esclusione del criterio del trattamento retributivo mediano tra quelli previsti dai contratti collettivi di settori affini qui, peraltro, dalle parti non invocati avendo parte appellante proposto l'applicazione del solo CCNL multiservizi).
L'operazione di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente in base ai parametri di cui all'art. 36 Cost. potrà essere svolta, ovviamente, solo con riferimento alle voci che costituiscono il minimo costituzionale, ossia come detto, paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la 14ª mensilità.
8. Facendo applicazione al caso di specie dei sopra descritti principi, devono ritenersi assolti gli oneri di allegazione necessari per la dimostrazione dell'inadeguatezza della retribuzione.
L'appellante oltre al raffronto con il CCNL di settore affine (avendo in specie richiamato il CCNL che regolamentava il medesimo rapporto, identiche mansioni, presso la società perdente appalto), ha richiamato l'indice ISTAT di povertà, rispetto al quale la retribuzione riconosciuta in forza del CCNL Servizi Fiduciari risulta certamente inferiore – come subito in appresso verrà chiarito - così collocandosi al di sotto del minimo costituzionale.
8.1. Ed infatti, il precedentemente inquadrato in base al CCNL Parte_1
Multiservizi con qualifica di operaio di 1° livello percepiva retribuzione (limitatamente alle voci che qui rilevano) lorda mensile (su 173 ore), pari ad Euro 1.210,60 (Euro 6,99 all'ora), di cui: stipendio base Euro 604,78; contingenza Euro 512,42; tredicesima Euro 93,12 (dati ricavabili dalle buste paga in atti).
15 8.2. Il una volta transitato alle dipendenze dell'appellata, con Parte_1 applicazione del CCNL Servizi Fiduciari dal 12.11.2018, è stato inquadrato nel livello F con la prospettiva, dopo 12 mesi, di transitare al superiore livello D.
Per il livello F, la retribuzione lorda mensile è pari ad Euro 797,14 (retribuzione base oraria 4,60775 da moltiplicare per 173 ore mensili), a cui va aggiunta la tredicesima pari ad Euro 66,43 per un totale di Euro 863,57 lordi (4,99 ora). L'indennità di vacanza contrattuale pari a 20 euro, al pari di tutte le altre voci contrattuali, nel raffronto che qui rileva, non deve essere inclusa (ma anche ove lo fosse le conclusioni non muterebbero).
Per il livello D la retribuzione lorda mensile è invece di Euro 1.007,50 (retribuzione base oraria 5,37 da moltiplicare per 173 ore mensili a cui va aggiunta la tredicesima di Euro 77,50); pari ad Euro 5,82 all'ora.
8.3. Dunque considerando le voci del minimo costituzionale raffrontabili, l'appellante ha subito una iniziale riduzione della retribuzione di oltre il 30% nel passaggio dal CCNL Multiservizi ai Servizi Fiduciari;
il divario, con il transito al livello D, sarà invece di poco più del 20%.
Si tratta, in tutta evidenza, di riduzioni significative tra un terzo e un quarto, per il pacifico svolgimento delle medesime mansioni di addetto alla portineria e/o ufficio informazioni.
Sul punto è stato osservato, con riferimento ai CCNL in questione che: “Il paragone con gli altri CCNL serve, pertanto, a valutare l'adeguatezza della retribuzione perché il fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di vari altri contratti collettivi, abbiano stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione una retribuzione nettamente superiore, grava la retribuzione in questione della presunzione contraria (ovvero di non essere conforme all'art. 36 Cost)” (Corte d'Appello di Milano, sentenza 579/2022).
8.4. L'appellante, non limitandosi a tali deduzioni (come detto di per sé sole non sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda) indica quale parametro di valutazione dell'adeguatezza della retribuzione la soglia di povertà assoluta accertata dall'ISTAT nel 2019 (anno di instaurazione del giudizio di primo grado). In base ai dati ISTAT tale soglia corrisponde alla somma di Euro 839,75 nette per una persona residente nel Nord Italia (si noti, sin da ora, come l'indice ISTAT sia, per ovvie ragioni, indicato al netto mentre la retribuzione del è stata, nelle righe sopra, riportata al lordo). Parte_1
16 Preme ora precisare che ai fini che qui rilevano deve prendersi in considerazione la singola persona e non il nucleo familiare (in tal senso anche CdA Torino, Sent. 430/2023). Ed infatti la retribuzione di un lavoratore non può essere giudicata sufficiente o insufficiente a seconda che vi sia un altro reddito da altro familiare o convivente, ovvero in base al peso, o meno, di carichi familiari;
in tal senso, peraltro, già il Supremo collegio allorquando ha rilevato che <il lavoratore che deduca l'insufficienza della retribuzione percepita deve provare, oltre alla quantità e qualità prestazione in concreto effettuata, anche l'entità retribuzione, ma non l'insufficienza, spettando al giudice valutarne la conformità precetto costituzionale (ex multis cass.. 23911 07)>> (Cass. civ. 2835/1990).
Ciò detto, in aderenza ai principi enunciati dalla Cassazione (cfr. Cass. 27711/2023, punti 14 e 19.1), il raffronto con l'indice ISTAT deve essere effettuato con l'importo netto della retribuzione e, necessariamente, con esclusione degli emolumenti (eventuali ed in ogni caso connessi alla una prestazione lavorativa ulteriore) da lavoro straordinario o simili.
Quindi, per nettizzare le retribuzioni percepite in forza del CCNL Servizi Fiduciari, occorre applicare l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23%, ottenendo i seguenti valori: Euro 585,59 (863,57- 198,62+79,36=277,98) e dopo il passaggio di livello, Euro 683,19 (1.007,50- 231,72+92,59=324,31).
In base a tali dati oggettivi, appare allora evidente dal raffronto con l'indice ISTAT, l'inadeguatezza della retribuzione percepita in forza del CCNL Servizi Fiduciari e la conseguente violazione dell'art. 36 Cost. e, da qui, la nullità dell'art. 23 nella parte in cui Controparte_8 quantifica in tale misura le voci costituenti il minimo costituzionale della retribuzione con conseguente applicazione del principio di conservazione espresso nell'art. 1419, comma 2, c.c. e con obbligo del giudice di adeguare la stessa retribuzione secondo i criteri di sufficienza e proporzione e con valutazione discrezionale (Cass. Civ. n. 2245/2006; Cass. Civ. n. 944/2021).
17 8.5. Ritiene quindi il Collegio, come già argomentato con la pronuncia n. 518/24 , <che nel determinare la “giusta retribuzione” occorre fare riferimento al ccnl multiservizi, pacificamente sottoscritto da “organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”, applicato ai medesimi lavoratori prima del cambio appalto per mansioni analoghe che prevede un trattamento economico idoneo soddisfare tanto il requisito di proporzionalità (contemplando retribuzioni omogenee quelle degli altri contratti collettivi applicabili nello stesso settore produttivo, parità orario lavoro), quanto sufficienza, garantendo una retribuzione superiore alla soglia povertà assoluta come individuata dall'istat.
La scelta, quale parametro di commisurazione, del CCNL Multiservizi anziché di altri contratti collettivi astrattamente applicabili (quali i richiamati CCNL Proprietari Fabbricati e CCNL Terziario) appare, per i motivi sopra ricordati, la più adeguata nel caso di specie (come già affermato in casi analoghi da CdA Milano 695/2021, 701/2021; 98/2022; 580/2022 e CdA Bologna, sentenza 441/2023 del 19.9.2023) poiché il CCNL Multiservizi è indicato dagli appellanti tra quelli in comparazione e pur assicurando una retribuzione proporzionata e sufficiente, è quello che prevede gli importi inferiori, rispetto al CCNL Terziario e al CCNL Proprietari Fabbricati, per la remunerazione di mansioni analoghe: si tratta perciò del parametro retributivo che meno si discosta dagli importi contemplati dal CCNL pur Controparte_8 adeguandoli al dettato costituzionale;
la declaratoria del 2° livello del CCNL Multiservizi che regolamenta le mansioni dei “lavoratori che effettuano l'attività di controllo di locali” individuando a titolo di esempio le figure di “portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata” e degli “operai comuni addetti alla reception” è la più affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello di inquadramento degli appellanti principali in base al CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari e meglio rispondente alle attività in concreto affidate i medesimi>>.
D'altronde le parti non hanno indicato altri contratti collettivi astrattamente applicabili, ciò a fronte di un CCNL, quello che regolamentava il rapporto di lavoro (identiche mansioni) con la perdente appalto, senza ombra di dubbio idoneo, in ragione delle parti firmatarie, alla individuazione della retribuzione minima costituzionale.
9. Ovviamente l'operazione “sostitutiva” (nullità parziale dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari per contrasto con art. 36 Cost.), è circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione nei limiti del
18 minimo costituzionale e non incide sugli altri istituti del CCNL Servizi fiduciari che potrà continuare ad essere applicato al rapporto.
Conseguenza di tutto ciò, la condanna, in termini generici, della parte appellata al pagamento delle relative differenze retributive da calcolarsi, come di fatto si è sopra fatto, avendo come parametro il 1° livello del CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e non certo il 2° livello come richiesto dall'appellante. Ed infatti, in assenza di chiare allegazioni da parte del circa le modalità della prestazione, impossibile risulta Parte_1 riconoscere all'appellante un livello superiore rispetto a quello accordatogli dalla precedente datrice di lavoro anteriormente al cambio appalto.
10. Le spese di lite stante i contrasti giurisprudenziali nel merito e le sopravvenute pronunce di legittimità che hanno chiarito in corso di causa le questioni sottese alla decisione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante a percepire - per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società appellata - un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 1° livello nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna la società appellata al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
3) compensa integralmente le spese del doppio grado.
Venezia, 3 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda Cass. 27711/2023: “La stessa giurisprudenza di merito, oltre alla soglia di povertà calcolata dall' Istat, ha utilizzato come parametri di riferimento l'importo della Naspi o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza;
tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza ma non idonei a sostenere il giudizio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione nei termini prima indicati.”. 2 Così testualmente Cass. 27711/2023: “31. Ribadito che secondo la comune interpretazione mai derogata da questa Corte, il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario …….. 39. Pertanto, pur di fronte alla situazione di crisi in parte nuova che si è venuta determinando, ad avviso di questa Corte, non cambia, e non può cambiare considerata l'inderogabilità dell'art. 36 Cost., la sperimentata regola della presunzione iuris tantum, salvo prova contraria, di conformità del trattamento salariale stabilito dalla contrattazione collettiva alla norma costituzionale, dovendosi solo chiarire che essa opera non solo “in mancanza di una specifica contrattazione di categoria”, come talvolta si è affermato nella giurisprudenza di merito (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 di questa Corte), ma anche “nonostante” una specifica contrattazione di categoria…….. 40.- Diversa è la fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice”.