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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6689 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°42843\2024 del ruolo generale lav.
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to J. Parte_1
Arcangeli in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario A. Paolillo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto del 8.7.2024 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dal 6.7.2022, che aveva trasmesso all' modello AP 70, che l' non aveva provveduto CP_1 CP_1 alla liquidazione della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata a titolo di ratei CP_1 scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito deducendo che la prestazione era in via di CP_1 liquidazione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere quanto alla liquidazione dei ratei scaduti avendo l' provveduto CP_1 alla liquidazione della prestazione in oggetto come confermato da parte ricorrente la quale ha chiesto, tuttavia, la condanna dell' CP_1 al pagamento degli interessi legali.
La domanda è fondata.
Dal prospetto di liquidazione del 28.3.2025 in atti non emerge il pagamento degli interessi legali sui ratei liquidati nella misura ivi indicata;
l' , pertanto è condannato al pagamento di tali CP_1 accessori nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere quanto alla liquidazione dei ratei scaduti e condanna l' al pagamento degli interessi CP_1 legali maturati sulla prestazione tardivamente liquidata;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidata nella CP_1 somma di E.2000,00 con attribuzione.
Roma 9.6.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°42843\2024 del ruolo generale lav.
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to J. Parte_1
Arcangeli in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario A. Paolillo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto del 8.7.2024 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dal 6.7.2022, che aveva trasmesso all' modello AP 70, che l' non aveva provveduto CP_1 CP_1 alla liquidazione della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata a titolo di ratei CP_1 scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito deducendo che la prestazione era in via di CP_1 liquidazione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere quanto alla liquidazione dei ratei scaduti avendo l' provveduto CP_1 alla liquidazione della prestazione in oggetto come confermato da parte ricorrente la quale ha chiesto, tuttavia, la condanna dell' CP_1 al pagamento degli interessi legali.
La domanda è fondata.
Dal prospetto di liquidazione del 28.3.2025 in atti non emerge il pagamento degli interessi legali sui ratei liquidati nella misura ivi indicata;
l' , pertanto è condannato al pagamento di tali CP_1 accessori nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere quanto alla liquidazione dei ratei scaduti e condanna l' al pagamento degli interessi CP_1 legali maturati sulla prestazione tardivamente liquidata;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidata nella CP_1 somma di E.2000,00 con attribuzione.
Roma 9.6.2025 Il Giudice