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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
V sezione civile
In persona del Giudice dott.ssa AU GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 9987 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021
TRA appresentato e difeso dall'Avv. Georgia Americo Antico Parte_1
ATTORE
E
E l' Controparte_1 [...]
rappresentati e Controparte_2 difesi dall'Avvocatura dello Stato di Palermo
CONVENUTI
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.6.2025
MOTIVI della DECISIONE
ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_1
l' , esponendo Controparte_2 di aver svolto l'incarico di liquidatore del Centro Interaziendale di Addestramento Professionale Integrato (CIAPI ) come da nomina del 28.8.2013, incarico ancora espletato alla data di proposizione della domanda.
Ha quindi esposto che l'ente è sotto il controllo del socio di maggioranza Regione
Siciliana e che quindi il compenso per l'attività svolta doveva trarsi dalla disciplina di cui all'art. 17 L.r. 11/2010 e dai D.P.R.S. del 20.1.2012 e del 17.9.2020 adottati in esecuzione della norma richiamata.
Dopo aver esposto l'attività concretamente svolta in adempimento dell'incarico richiamato, ha chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del compenso non corrisposto per l'attività svolta dalla data della nomina sino al momento della proposizione della domanda da quantificarsi in € 450.000,00, laddove il CIAPI dovesse ritenersi ascrivibile alla fascia A di cui ai decreti richiamati, in €. 270.000,00 ove fosse inquadrato nella fascia B, ed in 90.000,00 ove fosse inquadrato nella fascia C di cui alle tabelle dei DPRS richiamati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dallo scadere del singolo annuo di maturazione dei compensi, sino all'effettivo soddisfo.
La e l'Assessorato convenuto si sono costituiti in Controparte_1 giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito hanno eccepito l'inesigibilità del relativo credito, allo stato non ancora quantificato, non risultando concluse le relative operazioni liquidatorie.
**
Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. Controparte_1
La non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli CP_1
Assessorati, ai quali è attribuita una propria competenza funzionale con rilevanza esterna, nè può valorizzarsi nel caso di specie l'unitaria rappresentanza in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, in quanto la ripartizione in diversi rami amministrativi rileva dal punto di vista della legittimazione passiva, come onere per i terzi di esatta individuazione ( e non anche ai fini della legittimazione attiva, ipotesi in cui invece deve tenersi conto dell'unitaria rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, cfr.
Cass. 14315/2013).
Deve invece essere respinta l'eccezione sollevata dall' costituito Controparte_2 in giudizio. Ed invero secondo l'art. 1 della L.R. 25/1976 la Regione siciliana subentra alla
[...]
negli interventi a favore dei Centri interaziendali per l' addestramento Parte_2 professionale nell' industria aventi sede nell' isola, mentre il relativo controllo viene esercitato dall'Assessorato regionale per il lavoro e la cooperazione attraverso la nomina dei membri del c.d.a. (art.4). La L. R. 9/2013 nel prevederne la soppressione (art. 28) ha soltanto stabilito la nomina del liquidatore da parte del medesimo Assessorato.
Parte convenuta non ha poi indicato specifiche disposizioni normative o provvedimenti adottati dalla fondanti il dedotto trasferimento di funzioni in capo al richiamato CP_1
“Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni, incardinato presso l'Assessorato per l'Economia”
La relativa eccezione va dunque respinta.
Nel merito deve osservarsi come la domanda di pagamento spiegata dall'attore trova il proprio titolo nel decreto di nomina a liquidatore con il quale gli sono state dunque conferite le funzioni ivi previste.
La disciplina relativa al compenso si ricava dalla L.R. 11/2010, art. 17 co. 1 a norma della quale “I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo”.
Il co. 2 del medesimo articolo demanda poi a decreto del Presidente della CP_1
l'individuazione “in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e con trollo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti”.
Devono dunque trovare applicazione il DPRS del 20.1.2012 e il DPRS del 17.9.2020.
Detti decreti individuano tre fasce di riferimento (A,B,C) secondo i criteri del: 1) patrimonio netto rilevato all'ultimo bilancio;
2) il numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31.12 dell'anno di riferimento;
3) estensione territoriale competenze istituzionali.
E' poi previsto che “Atteso che per l'inclusione in ognuna delle tre fasce è richiesta la compresenza di almeno due dei requisiti, gli organismi ed enti per i quali non ricorrano tali presupposti sono inseriti nella fascia C”.
La tabella inserita nel DPRS 20.1.2012 prevede quindi:
Fascia Organo di Organo di controllo amministrazione
A - Presidente 50.000 25.000
A - Componente 40.000 20.000
B - Presidente 20.000 10.000
B - Componente 18.000 8.000
C - Presidente 10.000 5.000
C - Componente 8.000 4.000
I valori di cui in tabella costituiscono poi, secondo quanto previsto nel decreto, tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia.
Così ricostruita la disciplina della quantificazione del compenso fatto valere dall'attore, deve osservarsi come la concreta determinazione di quanto dovuto deve essere svolta tenendo conto dell'attività concretamente svolta.
Ed invero la previsione di un tetto massimo per ciascuna fascia impone, all'esito dell'individuazione della classe applicabile, che il compenso concretamente dovuto sia modulato in ragione dell'attività effettivamente realizzata, essendo espressamente previsto che gli importi indicati nella tabella costituiscono il tetto massimo.
Ed inoltre il diritto al compenso non sorge in modo automatico per effetto dell'avvenuta nomina, ma presuppone sia quanto all'an che al quantum, la prova dell'attività effettivamente compiuta.
In relazione poi alla classificazione del CIAPI ai fini della individuazione della fascia di riferimento, deve osservarsi come parte attrice, pur invitata dal c.t.u. (cfr. pag. 4 della relazione del c.t.u. laddove e' evidenziato che non sono stati depositati i bilanci di esercizio consuntivi e previsionali comprensivi di nota integrativa e relazioni a corredo;
le situazioni contabili;
copia verbali adunanze sociali), non ha depositato la documentazione necessaria a comprovare la fascia di collocazione dell'ente secondo la disciplina richiamata (e che impone la previa verifica dei parametri sopra individuati e quindi il patrimonio netto rilevato all'ultimo bilancio;
il numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31.12 dell'anno di riferimento;
l'estensione territoriale competenze istituzionali).
Il mancato deposito risulta peraltro nella specie imputabile alla parte non essendo stato allegato nel corso del giudizio né comprovato, che effettivamente, come riferito al c.t.u.,
“gli archivi, cartacei e informatici, del CIAPI di Palermo, -sono stati- da tempo depredati da vandali, che hanno peraltro trafugato tutti gli strumenti di lavoro, tra cui i PC”.
Correttamente il consulente ha quindi fatto applicazione del criterio di liquidazione di cui alla fascia C (più bassa), come previsto nel DPRS che impone di ricondurre a detto criterio liquidatorio gli organismi ed enti per i quali non ricorrano i presupposti previsti dalle altre due fasce di riferimento.
Va poi condivisa la considerazione svolta dal consulente laddove ha disatteso il criterio invocato da parte attrice che mirava a tenere in considerazione, ai fini dell'individuazione della fascia di riferimento, gli accertamenti di carattere tributario subiti e dai quali emergono ingenti componenti positivi di reddito. Ed invero il reddito accertato non necessariamente si riflette nell'attivo patrimoniale, mentre il mancato deposito dei bilanci non rende possibile verificare le relative componenti negative, per individuare quindi il patrimonio netto previsto dalle diverse fasce di riferimento.
Il c.t.u. ha correttamente tenuto conto della soppressione del CIAPI e del conseguente venire meno sia dei requisiti in termini di rilevanza territoriale (da considerarsi nulla in considerazione della citata soppressione) che di numero di unità di personale (trasferito al CIAPI Priolo); pertanto, ne deriva (al di là di qualsiasi valutazione sull'entità del patrimonio netto contabile e dell'attivo realizzato, comunque risultati non univocamente riscontrabili) l'applicabilità del criterio di cui alla fascia C.
Il CTU ha dunque ritenuto di liquidare il compenso, nella misura massima prevista, per la fascia C (e pari a € 10.000 annuali) non solo sino al 2016, (risultando che dal III trimestre del 2016 il Ciapi non ha più fatto uso del centro sito a Palermo, Parte_3 trasferendo il personale e lasciando i locali nella disponibilità del Ciapi di Palermo e che lo stesso liquidatore segnalava “una disfunzione operativa a causa del trasferimento di tutto il personale, nonché il distacco delle utenze, della vigilanza e del servizio di pulizia anno in cui risulta la chiusura della sede ed il passaggio dei dipendenti al CIAPI di Priolo), ma anche per il periodo successivo, in ragione dell'ulteriore attività comunque compiuta dopo tale periodo.
Tale considerazione, in mancanza di specifica contestazione della convenuta e considerando che risulta comunque compiuta ulteriore attività in relazione ai diversi contenziosi, risulta condivisibile.
Il compenso annuale spettante alla parte attrice viene dunque determinando, previa applicazione della maggiorazione del 60% prevista dal DP del 17/9/2020 (a decorrere dalla relativa entrata in vigore) e la riduzione del 20% dei compensi prevista della deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012 richiamata nel detto DP, in € 72.666,00 (di cui € 2.666 per il 2023; e € 8.000,00 per gli anni dal 2014 al 2019 e €
9,200,00 per il 2020 e € 12.800 per il 2021).
Disattendendo la tesi attorea deve poi escludersi efficacia retroattiva alle modifiche introdotte dall'art. 2 del DPRS 17.9.2020.
Il DPRS richiamato ha infatti introdotto delle modifiche al precedente DPRS del
20.1.2012 inserendovi l'art. 3 bis che così dispone“
Nel rispetto dei criteri di quantificazione individuati dal precedente art. 2, la determinazione del compenso annuo da erogare all'organo monocratico di gestione, sia essa ordinaria o liquidatoria, o di vigilanza e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è fissata applicando la percentuale di incremento del 60% al compenso previsto per il presidente, ridotto per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012, fermo restando il limite massimo di € 50.000 annui per gli organi di amministrazione ed €
25.000 per gli organi di vigilanza e controllo spettanti ad ogni componente dell'organo collegiale della rispettiva fascia di individuazione”.
Manca dunque qualsiasi disposizione di carattere temporale per ritenere che detta disposizione abbia efficacia retroattiva, e va quindi affermato che la modifica normativa intervenuta ha effetto dal momento di entrata in vigore della norma regolamentare modificativa. Né vale in senso contrario il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato indicata (n. 2915/2022) laddove si afferma che l'amministrazione dispone “di un ampio potere regolatorio anche sui profili di intervento più schiettamente collegati al parametro temporale, potendo tratteggiare una disciplina capace di retroagire nei suoi effetti giuridici e materiali senza che ciò comporti di per sé l'illegittimità della scelta compiuta”. Detta statuizione trova applicazione laddove vi sia una specifica previsione dell'effetto retroattivo (nella specie non prevista), ed è dettata nell'ipotesi di avvenuto annullamento giurisdizionale del precedente atto regolatorio (fattispecie qui non sussistente).
Deve dunque adottarsi la soluzione sopra indicata dal c.t.u. e che quantifica quindi il compenso dovuto a parte attrice in € 72.666,00 per l'attività espletata dal momento della nomina e sino al 2021.
Non può poi trovare accoglimento la domanda volta a riconoscere il compenso per l'ulteriore attività realizzata per il periodo di pendenza della lite.
Come sopra esposto il diritto al compenso non costituisce un effetto automatico dell'avvenuta nomina, essendo di contro necessario verificare in concreto l'attività compiuta, anche al fine di quantificare l'importo dovuto (fermo il tetto massimo previsto secondo la disciplina sopra richiamata).
Ne consegue che poiché l'accertamento oggetto di lite si è svolto sulla documentata attività verificata dal c.t.u. (gestione del personale;
gestione fornitori;
gestione rapporti istituzionali;
redazione documenti contabili e fiscali;
gestione del contenzioso) sulla scorta della documentazione depositata e riferibile sino all'anno 2021, non può riconoscersi l'ulteriore compenso per il periodo di pendenza della lite, quale mera proiezione nel tempo di quello precedente.
Non può infine riconoscersi l'ulteriore somma domandata a titolo di rivalutazione.
Come osservato dalla Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13624 “la sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro privatistico alle dipendenze di un'Amministrazione statale nell'ambito della sua attività istituzionale ..omissis..per i quali ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi”.
Ne consegue che al credito fatto valere non si applica il principio invocato da parte attrice.
Deve dunque riconoscersi all'attore la complessiva somma di € 72.666,00 oltre gli interessi legali ex art 1284 di cui al co. 1 dalle singole scadenze di pagamento e gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale del 6.7.2021. Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno poste a carico dell' convenuto CP_2 soccombente e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. e secondo l'art. 5 del medesimo d.m., in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come legge.
Va invece disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la convenuta in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto CP_1 di legittimazione passiva.
p.q.m.
dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_1 condanna l' a Controparte_2 pagare a la somma di 72.666,00 oltre gli interessi legali ex art 1284 di cui Parte_1 al co. 1 dalle singole scadenze di pagamento e di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 6.7.2021; condanna l' a Controparte_2 pagare a le spese di lite che si liquidano in 14.103,00 oltre iva cpa e Parte_1 rimborso forfettario come legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte attrice e la Controparte_1
;
[...]
Palermo, 23.12.2025
Il Giudice
AU GA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
V sezione civile
In persona del Giudice dott.ssa AU GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 9987 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021
TRA appresentato e difeso dall'Avv. Georgia Americo Antico Parte_1
ATTORE
E
E l' Controparte_1 [...]
rappresentati e Controparte_2 difesi dall'Avvocatura dello Stato di Palermo
CONVENUTI
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.6.2025
MOTIVI della DECISIONE
ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_1
l' , esponendo Controparte_2 di aver svolto l'incarico di liquidatore del Centro Interaziendale di Addestramento Professionale Integrato (CIAPI ) come da nomina del 28.8.2013, incarico ancora espletato alla data di proposizione della domanda.
Ha quindi esposto che l'ente è sotto il controllo del socio di maggioranza Regione
Siciliana e che quindi il compenso per l'attività svolta doveva trarsi dalla disciplina di cui all'art. 17 L.r. 11/2010 e dai D.P.R.S. del 20.1.2012 e del 17.9.2020 adottati in esecuzione della norma richiamata.
Dopo aver esposto l'attività concretamente svolta in adempimento dell'incarico richiamato, ha chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del compenso non corrisposto per l'attività svolta dalla data della nomina sino al momento della proposizione della domanda da quantificarsi in € 450.000,00, laddove il CIAPI dovesse ritenersi ascrivibile alla fascia A di cui ai decreti richiamati, in €. 270.000,00 ove fosse inquadrato nella fascia B, ed in 90.000,00 ove fosse inquadrato nella fascia C di cui alle tabelle dei DPRS richiamati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dallo scadere del singolo annuo di maturazione dei compensi, sino all'effettivo soddisfo.
La e l'Assessorato convenuto si sono costituiti in Controparte_1 giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito hanno eccepito l'inesigibilità del relativo credito, allo stato non ancora quantificato, non risultando concluse le relative operazioni liquidatorie.
**
Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. Controparte_1
La non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli CP_1
Assessorati, ai quali è attribuita una propria competenza funzionale con rilevanza esterna, nè può valorizzarsi nel caso di specie l'unitaria rappresentanza in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, in quanto la ripartizione in diversi rami amministrativi rileva dal punto di vista della legittimazione passiva, come onere per i terzi di esatta individuazione ( e non anche ai fini della legittimazione attiva, ipotesi in cui invece deve tenersi conto dell'unitaria rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, cfr.
Cass. 14315/2013).
Deve invece essere respinta l'eccezione sollevata dall' costituito Controparte_2 in giudizio. Ed invero secondo l'art. 1 della L.R. 25/1976 la Regione siciliana subentra alla
[...]
negli interventi a favore dei Centri interaziendali per l' addestramento Parte_2 professionale nell' industria aventi sede nell' isola, mentre il relativo controllo viene esercitato dall'Assessorato regionale per il lavoro e la cooperazione attraverso la nomina dei membri del c.d.a. (art.4). La L. R. 9/2013 nel prevederne la soppressione (art. 28) ha soltanto stabilito la nomina del liquidatore da parte del medesimo Assessorato.
Parte convenuta non ha poi indicato specifiche disposizioni normative o provvedimenti adottati dalla fondanti il dedotto trasferimento di funzioni in capo al richiamato CP_1
“Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni, incardinato presso l'Assessorato per l'Economia”
La relativa eccezione va dunque respinta.
Nel merito deve osservarsi come la domanda di pagamento spiegata dall'attore trova il proprio titolo nel decreto di nomina a liquidatore con il quale gli sono state dunque conferite le funzioni ivi previste.
La disciplina relativa al compenso si ricava dalla L.R. 11/2010, art. 17 co. 1 a norma della quale “I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo”.
Il co. 2 del medesimo articolo demanda poi a decreto del Presidente della CP_1
l'individuazione “in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e con trollo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti”.
Devono dunque trovare applicazione il DPRS del 20.1.2012 e il DPRS del 17.9.2020.
Detti decreti individuano tre fasce di riferimento (A,B,C) secondo i criteri del: 1) patrimonio netto rilevato all'ultimo bilancio;
2) il numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31.12 dell'anno di riferimento;
3) estensione territoriale competenze istituzionali.
E' poi previsto che “Atteso che per l'inclusione in ognuna delle tre fasce è richiesta la compresenza di almeno due dei requisiti, gli organismi ed enti per i quali non ricorrano tali presupposti sono inseriti nella fascia C”.
La tabella inserita nel DPRS 20.1.2012 prevede quindi:
Fascia Organo di Organo di controllo amministrazione
A - Presidente 50.000 25.000
A - Componente 40.000 20.000
B - Presidente 20.000 10.000
B - Componente 18.000 8.000
C - Presidente 10.000 5.000
C - Componente 8.000 4.000
I valori di cui in tabella costituiscono poi, secondo quanto previsto nel decreto, tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia.
Così ricostruita la disciplina della quantificazione del compenso fatto valere dall'attore, deve osservarsi come la concreta determinazione di quanto dovuto deve essere svolta tenendo conto dell'attività concretamente svolta.
Ed invero la previsione di un tetto massimo per ciascuna fascia impone, all'esito dell'individuazione della classe applicabile, che il compenso concretamente dovuto sia modulato in ragione dell'attività effettivamente realizzata, essendo espressamente previsto che gli importi indicati nella tabella costituiscono il tetto massimo.
Ed inoltre il diritto al compenso non sorge in modo automatico per effetto dell'avvenuta nomina, ma presuppone sia quanto all'an che al quantum, la prova dell'attività effettivamente compiuta.
In relazione poi alla classificazione del CIAPI ai fini della individuazione della fascia di riferimento, deve osservarsi come parte attrice, pur invitata dal c.t.u. (cfr. pag. 4 della relazione del c.t.u. laddove e' evidenziato che non sono stati depositati i bilanci di esercizio consuntivi e previsionali comprensivi di nota integrativa e relazioni a corredo;
le situazioni contabili;
copia verbali adunanze sociali), non ha depositato la documentazione necessaria a comprovare la fascia di collocazione dell'ente secondo la disciplina richiamata (e che impone la previa verifica dei parametri sopra individuati e quindi il patrimonio netto rilevato all'ultimo bilancio;
il numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31.12 dell'anno di riferimento;
l'estensione territoriale competenze istituzionali).
Il mancato deposito risulta peraltro nella specie imputabile alla parte non essendo stato allegato nel corso del giudizio né comprovato, che effettivamente, come riferito al c.t.u.,
“gli archivi, cartacei e informatici, del CIAPI di Palermo, -sono stati- da tempo depredati da vandali, che hanno peraltro trafugato tutti gli strumenti di lavoro, tra cui i PC”.
Correttamente il consulente ha quindi fatto applicazione del criterio di liquidazione di cui alla fascia C (più bassa), come previsto nel DPRS che impone di ricondurre a detto criterio liquidatorio gli organismi ed enti per i quali non ricorrano i presupposti previsti dalle altre due fasce di riferimento.
Va poi condivisa la considerazione svolta dal consulente laddove ha disatteso il criterio invocato da parte attrice che mirava a tenere in considerazione, ai fini dell'individuazione della fascia di riferimento, gli accertamenti di carattere tributario subiti e dai quali emergono ingenti componenti positivi di reddito. Ed invero il reddito accertato non necessariamente si riflette nell'attivo patrimoniale, mentre il mancato deposito dei bilanci non rende possibile verificare le relative componenti negative, per individuare quindi il patrimonio netto previsto dalle diverse fasce di riferimento.
Il c.t.u. ha correttamente tenuto conto della soppressione del CIAPI e del conseguente venire meno sia dei requisiti in termini di rilevanza territoriale (da considerarsi nulla in considerazione della citata soppressione) che di numero di unità di personale (trasferito al CIAPI Priolo); pertanto, ne deriva (al di là di qualsiasi valutazione sull'entità del patrimonio netto contabile e dell'attivo realizzato, comunque risultati non univocamente riscontrabili) l'applicabilità del criterio di cui alla fascia C.
Il CTU ha dunque ritenuto di liquidare il compenso, nella misura massima prevista, per la fascia C (e pari a € 10.000 annuali) non solo sino al 2016, (risultando che dal III trimestre del 2016 il Ciapi non ha più fatto uso del centro sito a Palermo, Parte_3 trasferendo il personale e lasciando i locali nella disponibilità del Ciapi di Palermo e che lo stesso liquidatore segnalava “una disfunzione operativa a causa del trasferimento di tutto il personale, nonché il distacco delle utenze, della vigilanza e del servizio di pulizia anno in cui risulta la chiusura della sede ed il passaggio dei dipendenti al CIAPI di Priolo), ma anche per il periodo successivo, in ragione dell'ulteriore attività comunque compiuta dopo tale periodo.
Tale considerazione, in mancanza di specifica contestazione della convenuta e considerando che risulta comunque compiuta ulteriore attività in relazione ai diversi contenziosi, risulta condivisibile.
Il compenso annuale spettante alla parte attrice viene dunque determinando, previa applicazione della maggiorazione del 60% prevista dal DP del 17/9/2020 (a decorrere dalla relativa entrata in vigore) e la riduzione del 20% dei compensi prevista della deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012 richiamata nel detto DP, in € 72.666,00 (di cui € 2.666 per il 2023; e € 8.000,00 per gli anni dal 2014 al 2019 e €
9,200,00 per il 2020 e € 12.800 per il 2021).
Disattendendo la tesi attorea deve poi escludersi efficacia retroattiva alle modifiche introdotte dall'art. 2 del DPRS 17.9.2020.
Il DPRS richiamato ha infatti introdotto delle modifiche al precedente DPRS del
20.1.2012 inserendovi l'art. 3 bis che così dispone“
Nel rispetto dei criteri di quantificazione individuati dal precedente art. 2, la determinazione del compenso annuo da erogare all'organo monocratico di gestione, sia essa ordinaria o liquidatoria, o di vigilanza e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è fissata applicando la percentuale di incremento del 60% al compenso previsto per il presidente, ridotto per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012, fermo restando il limite massimo di € 50.000 annui per gli organi di amministrazione ed €
25.000 per gli organi di vigilanza e controllo spettanti ad ogni componente dell'organo collegiale della rispettiva fascia di individuazione”.
Manca dunque qualsiasi disposizione di carattere temporale per ritenere che detta disposizione abbia efficacia retroattiva, e va quindi affermato che la modifica normativa intervenuta ha effetto dal momento di entrata in vigore della norma regolamentare modificativa. Né vale in senso contrario il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato indicata (n. 2915/2022) laddove si afferma che l'amministrazione dispone “di un ampio potere regolatorio anche sui profili di intervento più schiettamente collegati al parametro temporale, potendo tratteggiare una disciplina capace di retroagire nei suoi effetti giuridici e materiali senza che ciò comporti di per sé l'illegittimità della scelta compiuta”. Detta statuizione trova applicazione laddove vi sia una specifica previsione dell'effetto retroattivo (nella specie non prevista), ed è dettata nell'ipotesi di avvenuto annullamento giurisdizionale del precedente atto regolatorio (fattispecie qui non sussistente).
Deve dunque adottarsi la soluzione sopra indicata dal c.t.u. e che quantifica quindi il compenso dovuto a parte attrice in € 72.666,00 per l'attività espletata dal momento della nomina e sino al 2021.
Non può poi trovare accoglimento la domanda volta a riconoscere il compenso per l'ulteriore attività realizzata per il periodo di pendenza della lite.
Come sopra esposto il diritto al compenso non costituisce un effetto automatico dell'avvenuta nomina, essendo di contro necessario verificare in concreto l'attività compiuta, anche al fine di quantificare l'importo dovuto (fermo il tetto massimo previsto secondo la disciplina sopra richiamata).
Ne consegue che poiché l'accertamento oggetto di lite si è svolto sulla documentata attività verificata dal c.t.u. (gestione del personale;
gestione fornitori;
gestione rapporti istituzionali;
redazione documenti contabili e fiscali;
gestione del contenzioso) sulla scorta della documentazione depositata e riferibile sino all'anno 2021, non può riconoscersi l'ulteriore compenso per il periodo di pendenza della lite, quale mera proiezione nel tempo di quello precedente.
Non può infine riconoscersi l'ulteriore somma domandata a titolo di rivalutazione.
Come osservato dalla Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13624 “la sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro privatistico alle dipendenze di un'Amministrazione statale nell'ambito della sua attività istituzionale ..omissis..per i quali ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la "ratio decidendi" prospettata dal giudice delle leggi”.
Ne consegue che al credito fatto valere non si applica il principio invocato da parte attrice.
Deve dunque riconoscersi all'attore la complessiva somma di € 72.666,00 oltre gli interessi legali ex art 1284 di cui al co. 1 dalle singole scadenze di pagamento e gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale del 6.7.2021. Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno poste a carico dell' convenuto CP_2 soccombente e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. e secondo l'art. 5 del medesimo d.m., in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come legge.
Va invece disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra parte attrice e la convenuta in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto CP_1 di legittimazione passiva.
p.q.m.
dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_1 condanna l' a Controparte_2 pagare a la somma di 72.666,00 oltre gli interessi legali ex art 1284 di cui Parte_1 al co. 1 dalle singole scadenze di pagamento e di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 6.7.2021; condanna l' a Controparte_2 pagare a le spese di lite che si liquidano in 14.103,00 oltre iva cpa e Parte_1 rimborso forfettario come legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte attrice e la Controparte_1
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Palermo, 23.12.2025
Il Giudice
AU GA