Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 2394/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
e , elettivamente domiciliato in V.LE S.PANAGIA N.81B 81b 96100 SIRACUSA Parte_1
ITALIA, presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
CASTIONI MATTEO, BISAZZA GIOVANNI, LO SAPIO FINIZIA E RODANO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. CASTIONI MATTEO
APPELLATA
Posta in decisione all'udienza del 28.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 1 di 6
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Tribunale di Catania, la compagnia aerea , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., per ottenere la riforma della sentenza n° 2047/2022 del 20.09.2022, con la quale il Giudice di Pace di Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 4997/2022, rigettava le domande proposte dall'odierno appellante nei confronti di nonché le Controparte_1
domande avanzate dell'appellata e compensava tra le parti le spese di lite.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nell'emettere la sentenza per erronea e omessa valutazione delle prove offerte, erroneità della mancata ammissione della prova per testi, omessa condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. ed erroneità della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “-accogliere le proposte di riforma di cui in narrativa di quest'atto di appello, con le modalità e per le motivazioni proposte o con qualunque altra ravvisata dall'adito Tribunale;
-con vittoria delle spese, compensi di giudizio nella misura prevista dal
D.M.147/2022.”
L'appellata si costitutiva in giudizio contestando gli assunti attori perché infondati in fatto e in diritto.
In particolare, riteneva l'appellata di aver fornito la piena prova liberatoria della circostanza del negato imbarco del passeggero appellante a causa del no show dello stesso andando così esente da qualsiasi responsabilità.
Concludeva chiedendo a questo Giudice di : “In via principale: - rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile e/o infondato e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
In via istruttoria:- a fronte della mancata riproposizione delle istanze istruttorie sia all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado che in sede di appello, le istanze istruttorie ex adverso formulate sono da intendersi rinunciate e, pertanto, le dichiarazioni rese nel verbale di escussione testimoniale dalla teste
in data 21.10.2019 nel procedimento avanti il Giudice di Pace di Siracusa R.G. n. Testimone_1
1733/2019 non potranno essere utilizzate nel presente procedimento così come la richiesta prova testimoniale della signora non dovrà essere ammessa anche ai sensi dell'art. 246 Testimone_1
c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio.”
All'udienza dell'31.05.2023 il G.I. dava mandato alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado e rinviava all'udienza del 02.10.2023.
pagina 2 di 6 Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di I grado con ordinanza dell'11.10.2023 il G.I. rigettava la richiesta di prova orale formulata dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 28.10.2024.
Indi, all'udienza del 28.10.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Giova premettere che, l'appellante, con atto di citazione in riassunzione, innanzi al GdP di Catania, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Siracusa con sentenza n° 1017/2020, conveniva in giudizio la società , al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non, conseguente al negato imbarco sul volo Parigi-
Catania del 24.04.2019 delle ore 12:10.
Nei fatti è accaduto che , aveva acquistato due biglietti aerei, per sé e per Parte_1 Tes_1
(prenotazione , per la tratta Parigi-Catania come sopra individuata. Dopo aver
[...] C.F._2
effettuato il check-in e imbarcato i bagagli, si recava al gate per l'imbarco del volo 3883, non potendovi accedere perché già chiuso.
Nell'immediato l'appellante, nell'impossibilità di poter salire sul volo acquistato, si vedeva costretto ad acquistare un ulteriore biglietto con la compagnia Alitalia, spendendo la somma di euro 747,60 e arrivando a Catania con oltre 8 ore di ritardo.
In primo grado, dinanzi al Gdp di Catania, si costituiva contestando le domande avversarie ed CP_1
eccependo che il negato imbarco dei passeggeri era dipeso dalla ritardata presentazione degli stessi presso il gate, non essendosi determinato alcun overbooking.
Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva di a richiedere la compensazione Pt_1
pecuniaria per conto di e chiedeva la restituzione della somma di euro 747,60 Testimone_1
pagata in esecuzione della sentenza del gdp di Siracusa e non dovuta a seguito della riforma integrale della sentenza da parte del Tribunale di Siracusa con sentenza n.1017/2020, nonché il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Orbene il Giudice di prime cure di Catania statuiva: “- rigetta le domande dell'attore, perché infondate. Rigetta le domande avanzate da parte convenuta e compensa tra le parti le spese di lite”.
Secondo la disciplina generale dell'onere della prova, dettata dall'art. 2697 c.c., al 1° comma si stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i fondamento.”.
Argomentando sulla base delle disposizioni testé richiamate, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, hanno affermato che “In tema di prova pagina 3 di 6 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Orbene nel caso in esame sostiene di aver diritto al pagamento dei danni Parte_1 patrimoniali e non a seguito dell'inadempimento contrattuale della compagnia aerea appellata, che senza alcuna motivazione gli avrebbe negato, a lui e alla compagna di viaggio Testimone_1
l'imbarco in aereo.
Di contro l'appellante, contestando sia l'an che il quantum debeatur ritiene di non dovere procedere ad alcun pagamento poiché il mancato imbarco sarebbe stato causato esclusivamente dall'appellante che non si sarebbe presentato in orario al gate d'imbarco.
Ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
L'appello proposto, nelle sue motivazioni specifiche mira a demolire la sentenza gravata, specificando le parti della stessa che non si condividono.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Catania ha errato nella misura in cui ha stabilito che la responsabilità del negato imbarco fosse dipesa da un caso di no-show.
Tale doglianza non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
Nodo cruciale della controversia è difatti, stabilire se parte appellante si è recata in tempo al gate e se il mancato imbarco fosse dipeso da un overbooking- determinando responsabilità in capo alla compagnia aerea – o ad un caso di no show-la cui responsabilità era completamente dei passeggeri.
Sarebbe quindi stato onere dell'appellante fornire la prova di essersi presentato in orario al gate.
Nessun elemento probatorio è stato allegato dall'appellante. lamenta, altresì, che il giudice di prime cure ha omesso di valutare la Parte_1
documentazione depositata in atti (alleg.
8. ricevute bagagli).
L'unica documentazione depositata da riguarda le ricevute di imbarco dei bagagli, dalle quali Pt_1
non è possibile desumere alcunchè, considerato che in esse non viene riportato alcun orario.
Diversamente, parte appellante, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, ha “prodotto in giudizio una serie di report dai quali si evince che l'aeromobile, partito regolarmente ed in orario dallo scalo di Parigi, a fronte di una capienza di 186 passeggeri, aveva ricevuto n. 179 prenotazioni di cui n. 174 effettivamente imbarcati a bordo;
ha inoltre versato in atti le schermate riportanti la sigla
NS (no show – mancata presentazione) in relazione allo status dei passeggeri”, dando prova che la pagina 4 di 6 causa del mancato imbarco fosse da addurre ad esclusiva responsabilità dell'appellante, che avrebbe mancato di presentarsi al gate in orario.
La condizioni generali di trasporto in ossequio al Reg. CE n.261/2004, prevedono che l'orario CP_1 di presentazione al gate è di 30 minuti prima dell'orario di partenza del volo e, quindi,
[...]
si sarebbe dovuto presentare al gate entro le ore 11.40 ( circostanza che non è mai stata fatta Parte_1
oggetto di contestazione da parte dell il quale non è riuscito però a dimostrare di essere Pt_1
arrivato per tempo).
In realtà l'appellante non attribuisce il mancato imbarco ad alcuna causa e dunque le sue contestazioni, anche in primo grado, rimangono sterili e non provate.
Da rigettare è anche la contestazione dell'appellante relativa al fatto che il GdP avrebbe errato nel non ammettere la testimonianza di Testimone_1
Intanto, la richiesta di prova orale, formulata nuovamente dall'appellante in questa sede, non può trovare accoglimento, atteso che i capitoli di prova sono stati rigettati, sulla scorta dell'art.246 cpc dal
Giudice di Pace di Catania con provvedimento del 05.07.2022 e paiono comunque essere inconferenti ai fini del decidere.
È indubbio che compagna di viaggio dell'appellante, che avrebbe dovuto Testimone_1
imbarcarsi anche lei sul volo Parigi-Catania, aveva un interesse concreto e diretto nel giudizio ai sensi dell'art.246 cpc, in quanto parte del medesimo contratto di trasporto.
La stessa avrebbe potuto legittimamente partecipare al giudizio e per tale ragione non poteva essere escussa in appello, né si potevano utilizzare le dichiarazioni rese nel procedimento civile R.G. n.
1722/2019 del Giudice di Pace di Siracusa.
Peraltro, ha agito in giudizio anche per conto della , allo scopo di richiedere la Pt_1 Tes_1
compensazione pecuniaria e la quota parte dei danni patrimoniali.
In conclusione, appare chiaro, come l'appellante non sia riuscito a provare la responsabilità della
Compagnia aerea convenuta nell'avergli negato l'imbarco.
Contrariamente l'appellata, con la documentazione depositata ha provato, già in primo grado, che il negato imbarco era la conseguenza di un no-show (mancata presentazione in orario al gate) dell'appellante.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato integralmente e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
pagina 5 di 6 Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2394/2023
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza n.2047/2022 emessa dal Giudice di Pace di Catania il 20.09.2022.
NA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 350,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
NA parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002.
Catania, il 6 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
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