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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9542/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9542/2024
Oggi 11 Settembre 2025, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. MOSSO LORENZO;
Parte_1 per l'avv. TAGLIAPIETRA FLAVIO;
Parte_2 per l'avv. SARAMIN CINZIA;
Parte_3 i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate. Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9542/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOSSO LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TAGLIAPIETRA FLAVIO e
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. SARAMIN CINZIA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di discussione: per l'attore:
“In via principale accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità del testamento olografo a firma di Per_1
, pubblicato con verbale del Notaio di San Donà di Piave in data 13.06.2013
[...] Persona_2 (Rep. 15.964, Racc. 10.302), che comprende i seguenti immobili: catasto fabbricati - Comune di Jesolo
- Foglio 52 (cinquantadue) - Mappale 618 (seicentodiciotto) sub. 1 (uno), Via Fornaci n. 30/D, piano S1-T-1-2, cat. A/3, classe 5, vani 7,5, R.c. Euro 619,75; Mappale 618 (seicentodiciotto) sub. 2 (due), Via Fornaci n. 30/D, piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 17, R.c. Euro 70,24;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'indegnità a succedere ex art. 463 c.c. n. 6 o altra norma meglio vista e, quindi, escludere dalla successione come indegna;
Parte_3
- per l'effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato di , con devoluzione Persona_1 dell'eredità per rappresentazione ai signori e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al conservatore R.R.I.I. di Venezia la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza con esonero di ogni responsabilità;
- spese integralmente compensate”; per il convenuto : Parte_2
“Nel merito:
pagina 2 di 5 - accertarsi la nullità del testamento pubblicato con verbale di deposito e pubblicazione del 11.06.2013 del Notaio dott.ssa , Repertorio n. 15.964, Racc. n. 10.302, avente ad aggetto la Persona_2 quota del 50% dei seguenti immobili: Catasto Fabbricati, Comune di Jesolo, Foglio 52, Mappale 618, sub. 1, Via Fornaci n. 30/D, piano S1-T-1-2, cat. A/3, classe 5, vani 7,5, R.c. Euro 619,75; Mappale 618, sub. 2, Via Fornaci n. 30/D, piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 17, R.c. Euro 70,24;
- dichiararsi l'indegnità a succedere della signora e, conseguentemente, dichiararsi Parte_3 aperta la successione ab intestato del signor con devoluzione dell'eredità per Persona_1 rappresentazione ai signori e;
Pt_2 Parte_1
- ordinare al conservatore R.R.I.I. di Venezia la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza con esonero di ogni responsabilità, salvi i diritti dei terzi acquirente di buona fede, ex art. 534, secondo e terzo comma, codice civile;
- spese di lite compensate come da intese di cui al verbale d'udienza del 05.06.2025 e a condizione che analoga conclusione sia confermata anche dalle altre parti”; per la convenuta : Parte_3
“Nel merito:
- la convenuta non si oppone alla declaratoria della nullità del testamento pubblicato con verbale di deposito e pubblicazione datato 11.06.2013 del Notaio Dott.ssa , Repertorio n. Persona_2 15.964, Racc. n. 10.30, avente ad aggetto la quota del 50% dei seguenti immobili: Catasto Fabbricati, Comune di Jesolo, Foglio 52, Mappale 618, sub. 1 (uno), Via Fornaci n. 30/D, piano S1-T-1-2, cat. A/3, classe 5, vani 7,5, R.c. Euro 619,75; Mappale 618 sub. 2, Via Fornaci n. 30/D, piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 17, R.c. Euro 70,24;
- si rimette al Tribunale per la conseguente dichiarazione della propria indegnità a succedere;
- spese di lite compensate tra le parti.”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. dichiarava di essere parente di secondo grado di Parte_1
(nonno materno), deceduto a Jesolo in data 10 agosto 2011, la cui unica erede legittima Persona_1 sarebbe stata , figlia del de cuius. In data 11 giugno 2013, a cura dei convenuti, sarebbe Parte_3 stato pubblicato presso il notaio di San Donà di Piave un testamento olografo (n. Persona_2 15.964/10.302 di rep), apparentemente redatto il 12 dicembre 2010 da , come da verbale Persona_1 di deposito e pubblicazione sottoscritto dai medesimi.
Il patrimonio del de cuius sarebbe stato così composto:
• quota del 50% del diritto di comproprietà di due unità immobiliari ubicate nel Comune di Jesolo (censite al Catasto Fabbricati al foglio 52, part. 618, sub. 1 (cat. A/2) e sub. 2 (cat. C/6);
• conti correnti intrattenuti presso Controparte_1
Secondo detto testamento, il de cuius avrebbe istituito come erede il nipote odierno convenuto,
[...]
, mentre la liquidità di cui al conto corrente presso sarebbe stata conferita alla Pt_2 CP_1 convenuta, , rispettivamente con adesione e acquiescenza di ciascuno dei due Parte_3 beneficiari.
In data 11 marzo 2021, tuttavia, avrebbe confessato per iscritto all'attore di aver Parte_3 redatto di proprio pugno il testamento e falsificato la firma del de cuius.
Sarebbe stata esperita la procedura di mediazione, alla quale non avrebbe aderito e che, Parte_3 comunque, avrebbe dato esito negativo.
Stante l'assenza di ulteriori disposizioni testamentarie valide, rese da , dovrebbe, Persona_1 secondo l'attore, operare di diritto la successione legittima, rispetto alla quale unica erede legittima risulterebbe la convenuta, , figlia del defunto. Tuttavia, la falsificazione del testamento Parte_3 ed il suo consapevole utilizzo renderebbero la stessa indegna alla successione. Alle medesime pagina 3 di 5 conclusioni si sarebbe dovuti giungere anche per che, consapevolmente, avrebbe Parte_2 eseguito un testamento apocrifo, per conseguire un indebito vantaggio.
Accertata e dichiarata l'indegnità a succedere di entrambi i convenuti ex art. 463 cc, l'attore, quindi, sarebbe divenuto il solo erede legittimo del l'intera massa ereditaria.
In conclusione, ai sensi dell'art. 463, n. 6 c.c., l'attore chiedeva di escludere dalla successione, in quanto indegni, entrambi i convenuti, con conseguente ordine di restituzione, oltreché dei beni, anche dei frutti percepiti dall'apertura della successione sino al saldo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nei soli confronti di Pt_3
, l'attore chiedeva di essere riconosciuto erede del de cuius, unitamente al fratello,
[...] [...]
. Pt_2
Con la comparsa di risposta, il convenuto eccepiva di essersi avvalso del Parte_2 testamento in buona fede e di aver già venduto l'immobile ereditato ad un terzo, anch'egli in buona fede, con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, con conseguente inoperatività della restituzione, ex art. 534 cc.. Dunque, nella denegata ipotesi in cui Parte_1 risultasse erede, si dichiarava disponibile a riconoscergli una somma corrispondente al Parte_2 valore della quota immobiliare caduta in successione, calcolato al netto delle spese sostenute per migliorie, manutenzioni straordinarie, quali le eliminazioni dei vizi di cui il convenuto si sarebbe fatto esclusivo carico. Concludeva come segue:
“Nel merito, in via principale: rigettarsi le domande formulate da nei confronti di Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2 in via subordinata: in caso di accertamento della nullità del testamento testamento pubblicato in data 11.06.2013, Repertorio n. 15.964 del Notaio Dott.ssa , Persona_2 dichiararsi l'indegnità a succedere della signora e, conseguentemente, Parte_3 dichiararsi aperta la successione ab intestato di con devoluzione dell'eredità per Persona_1 rappresentazione ai signori e;
Pt_2 Parte_1 disporsi la divisione dell'asse ereditario tra gli eredi legittimi del de cuius e, previo Persona_1 rigetto della domanda di restituzione dei beni ereditari, procedersi alla quantificazione del valore per equivalente della quota spettante a , da calcolarsi al netto delle spese sostenute dal Parte_1 convenuto per la manutenzione e l'eliminazione dei vizi riscontrati sugli immobili de quibus.
In ogni caso: spese e compensi integralmente rifusi, comprese imposte, I.V.A. e C.P.A., spese generali, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al C.T.U. e C.T.P., giuste note, tassa di registrazione di sentenza”.
Con la rispettiva comparsa di risposta, la convenuta confermava di aver redatto Parte_3 di proprio pugno il testamento de quo, intendendo assumersi le proprie responsabilità e conseguenze. Dichiarava di nulla aver riferito ai figli in merito alla propria condotta, in quanto avrebbe confidato che fosse possibile un loro accordo bonario, tale da ripristinare comunque una situazione di equità.
Ammetteva di non avere ragioni per opporsi all'accertamento della nullità del testamento e si rimetteva al Tribunale in merito alla conseguente dichiarazione della propria indegnità a succedere.
Concludeva come segue:
“- Nel merito: la convenuta non si oppone all'accertamento della nullità del testamento de quo e si rimette al Tribunale per la conseguente dichiarazione della propria indegnità a succedere.
- In ogni caso: spese di lite compensate tra le parti.”.
pagina 4 di 5 In seguito alla prima udienza, le parti modificavano le rispettive conclusioni, giungendo alla formulazione di domande congiunte, già riportate nelle premesse del presente provvedimento. La causa, quindi, veniva rinviata all'odierna udienza di discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano parimenti.
Di conseguenza, si rileva come le domande attoree, come modificate in corso di causa e riportate, qui, nelle premesse, siano state oggetto di acquiescenza da parte di entrambi i convenuti, che concordano anche sulla compensazione delle spese di lite.
I fatti di causa, d'altronde, sono pacifici: la falsificazione integrale del testamento e della firma del de cuius, da parte della convenuta , e il suo avvalimento di dette disposizioni. Tali Pt_3 circostanze integrano sia le condizioni richieste per l'accertamento della nullità del testamento, ex art. 606 cc, sia il requisito per la declaratoria di indegnità a succedere, ex art. 463, n 6), cc (sia l'ipotesi di formazione di un testamento falso sia il caso di uso di un testamento falso, pur conoscendone la falsità), in capo a . Parte_3
Ne conseguono l'accoglimento di tutte le domande congiuntamente proposte dall'attore e dal convenuto , con acquiescenza di , e la compensazione delle spese di Parte_2 Parte_3 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità del testamento olografo a firma di , pubblicato con verbale del Persona_1 Notaio di San Donà di Piave in data 13.06.2013 (Rep. 15.964, Racc. 10.302), Persona_2 che comprende i seguenti immobili: catasto fabbricati - Comune di Jesolo - Foglio 52 (cinquantadue) - Mappale 618 (seicentodiciotto) sub. 1 (uno), Via Fornaci n. 30/D, piano S1-T-
1-2, cat. A/3, classe 5, vani 7,5, R.c. Euro 619,75; Mappale 618 (seicentodiciotto) sub. 2 (due), Via Fornaci n. 30/D, piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 17, R.c. Euro 70,24;
2. dichiara l'indegnità a succedere ex art. 463 c.c. n. 6 e, quindi, esclude dalla successione del de cuius , come indegna, la convenuta;
Persona_1 Parte_3
3. dichiara aperta la successione ab intestato di , con devoluzione dell'eredità per Persona_1 rappresentazione ai signori e;
Parte_1 Parte_2
4. ordina al conservatore R.R.I.I. di Venezia la trascrizione e l'annotazione della presente sentenza;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9542/2024
Oggi 11 Settembre 2025, tramite note scritte, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. MOSSO LORENZO;
Parte_1 per l'avv. TAGLIAPIETRA FLAVIO;
Parte_2 per l'avv. SARAMIN CINZIA;
Parte_3 i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate. Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9542/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOSSO LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TAGLIAPIETRA FLAVIO e
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. SARAMIN CINZIA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di discussione: per l'attore:
“In via principale accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità del testamento olografo a firma di Per_1
, pubblicato con verbale del Notaio di San Donà di Piave in data 13.06.2013
[...] Persona_2 (Rep. 15.964, Racc. 10.302), che comprende i seguenti immobili: catasto fabbricati - Comune di Jesolo
- Foglio 52 (cinquantadue) - Mappale 618 (seicentodiciotto) sub. 1 (uno), Via Fornaci n. 30/D, piano S1-T-1-2, cat. A/3, classe 5, vani 7,5, R.c. Euro 619,75; Mappale 618 (seicentodiciotto) sub. 2 (due), Via Fornaci n. 30/D, piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 17, R.c. Euro 70,24;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'indegnità a succedere ex art. 463 c.c. n. 6 o altra norma meglio vista e, quindi, escludere dalla successione come indegna;
Parte_3
- per l'effetto, dichiarare aperta la successione ab intestato di , con devoluzione Persona_1 dell'eredità per rappresentazione ai signori e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al conservatore R.R.I.I. di Venezia la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza con esonero di ogni responsabilità;
- spese integralmente compensate”; per il convenuto : Parte_2
“Nel merito:
pagina 2 di 5 - accertarsi la nullità del testamento pubblicato con verbale di deposito e pubblicazione del 11.06.2013 del Notaio dott.ssa , Repertorio n. 15.964, Racc. n. 10.302, avente ad aggetto la Persona_2 quota del 50% dei seguenti immobili: Catasto Fabbricati, Comune di Jesolo, Foglio 52, Mappale 618, sub. 1, Via Fornaci n. 30/D, piano S1-T-1-2, cat. A/3, classe 5, vani 7,5, R.c. Euro 619,75; Mappale 618, sub. 2, Via Fornaci n. 30/D, piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 17, R.c. Euro 70,24;
- dichiararsi l'indegnità a succedere della signora e, conseguentemente, dichiararsi Parte_3 aperta la successione ab intestato del signor con devoluzione dell'eredità per Persona_1 rappresentazione ai signori e;
Pt_2 Parte_1
- ordinare al conservatore R.R.I.I. di Venezia la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza con esonero di ogni responsabilità, salvi i diritti dei terzi acquirente di buona fede, ex art. 534, secondo e terzo comma, codice civile;
- spese di lite compensate come da intese di cui al verbale d'udienza del 05.06.2025 e a condizione che analoga conclusione sia confermata anche dalle altre parti”; per la convenuta : Parte_3
“Nel merito:
- la convenuta non si oppone alla declaratoria della nullità del testamento pubblicato con verbale di deposito e pubblicazione datato 11.06.2013 del Notaio Dott.ssa , Repertorio n. Persona_2 15.964, Racc. n. 10.30, avente ad aggetto la quota del 50% dei seguenti immobili: Catasto Fabbricati, Comune di Jesolo, Foglio 52, Mappale 618, sub. 1 (uno), Via Fornaci n. 30/D, piano S1-T-1-2, cat. A/3, classe 5, vani 7,5, R.c. Euro 619,75; Mappale 618 sub. 2, Via Fornaci n. 30/D, piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 17, R.c. Euro 70,24;
- si rimette al Tribunale per la conseguente dichiarazione della propria indegnità a succedere;
- spese di lite compensate tra le parti.”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. dichiarava di essere parente di secondo grado di Parte_1
(nonno materno), deceduto a Jesolo in data 10 agosto 2011, la cui unica erede legittima Persona_1 sarebbe stata , figlia del de cuius. In data 11 giugno 2013, a cura dei convenuti, sarebbe Parte_3 stato pubblicato presso il notaio di San Donà di Piave un testamento olografo (n. Persona_2 15.964/10.302 di rep), apparentemente redatto il 12 dicembre 2010 da , come da verbale Persona_1 di deposito e pubblicazione sottoscritto dai medesimi.
Il patrimonio del de cuius sarebbe stato così composto:
• quota del 50% del diritto di comproprietà di due unità immobiliari ubicate nel Comune di Jesolo (censite al Catasto Fabbricati al foglio 52, part. 618, sub. 1 (cat. A/2) e sub. 2 (cat. C/6);
• conti correnti intrattenuti presso Controparte_1
Secondo detto testamento, il de cuius avrebbe istituito come erede il nipote odierno convenuto,
[...]
, mentre la liquidità di cui al conto corrente presso sarebbe stata conferita alla Pt_2 CP_1 convenuta, , rispettivamente con adesione e acquiescenza di ciascuno dei due Parte_3 beneficiari.
In data 11 marzo 2021, tuttavia, avrebbe confessato per iscritto all'attore di aver Parte_3 redatto di proprio pugno il testamento e falsificato la firma del de cuius.
Sarebbe stata esperita la procedura di mediazione, alla quale non avrebbe aderito e che, Parte_3 comunque, avrebbe dato esito negativo.
Stante l'assenza di ulteriori disposizioni testamentarie valide, rese da , dovrebbe, Persona_1 secondo l'attore, operare di diritto la successione legittima, rispetto alla quale unica erede legittima risulterebbe la convenuta, , figlia del defunto. Tuttavia, la falsificazione del testamento Parte_3 ed il suo consapevole utilizzo renderebbero la stessa indegna alla successione. Alle medesime pagina 3 di 5 conclusioni si sarebbe dovuti giungere anche per che, consapevolmente, avrebbe Parte_2 eseguito un testamento apocrifo, per conseguire un indebito vantaggio.
Accertata e dichiarata l'indegnità a succedere di entrambi i convenuti ex art. 463 cc, l'attore, quindi, sarebbe divenuto il solo erede legittimo del l'intera massa ereditaria.
In conclusione, ai sensi dell'art. 463, n. 6 c.c., l'attore chiedeva di escludere dalla successione, in quanto indegni, entrambi i convenuti, con conseguente ordine di restituzione, oltreché dei beni, anche dei frutti percepiti dall'apertura della successione sino al saldo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nei soli confronti di Pt_3
, l'attore chiedeva di essere riconosciuto erede del de cuius, unitamente al fratello,
[...] [...]
. Pt_2
Con la comparsa di risposta, il convenuto eccepiva di essersi avvalso del Parte_2 testamento in buona fede e di aver già venduto l'immobile ereditato ad un terzo, anch'egli in buona fede, con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, con conseguente inoperatività della restituzione, ex art. 534 cc.. Dunque, nella denegata ipotesi in cui Parte_1 risultasse erede, si dichiarava disponibile a riconoscergli una somma corrispondente al Parte_2 valore della quota immobiliare caduta in successione, calcolato al netto delle spese sostenute per migliorie, manutenzioni straordinarie, quali le eliminazioni dei vizi di cui il convenuto si sarebbe fatto esclusivo carico. Concludeva come segue:
“Nel merito, in via principale: rigettarsi le domande formulate da nei confronti di Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2 in via subordinata: in caso di accertamento della nullità del testamento testamento pubblicato in data 11.06.2013, Repertorio n. 15.964 del Notaio Dott.ssa , Persona_2 dichiararsi l'indegnità a succedere della signora e, conseguentemente, Parte_3 dichiararsi aperta la successione ab intestato di con devoluzione dell'eredità per Persona_1 rappresentazione ai signori e;
Pt_2 Parte_1 disporsi la divisione dell'asse ereditario tra gli eredi legittimi del de cuius e, previo Persona_1 rigetto della domanda di restituzione dei beni ereditari, procedersi alla quantificazione del valore per equivalente della quota spettante a , da calcolarsi al netto delle spese sostenute dal Parte_1 convenuto per la manutenzione e l'eliminazione dei vizi riscontrati sugli immobili de quibus.
In ogni caso: spese e compensi integralmente rifusi, comprese imposte, I.V.A. e C.P.A., spese generali, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al C.T.U. e C.T.P., giuste note, tassa di registrazione di sentenza”.
Con la rispettiva comparsa di risposta, la convenuta confermava di aver redatto Parte_3 di proprio pugno il testamento de quo, intendendo assumersi le proprie responsabilità e conseguenze. Dichiarava di nulla aver riferito ai figli in merito alla propria condotta, in quanto avrebbe confidato che fosse possibile un loro accordo bonario, tale da ripristinare comunque una situazione di equità.
Ammetteva di non avere ragioni per opporsi all'accertamento della nullità del testamento e si rimetteva al Tribunale in merito alla conseguente dichiarazione della propria indegnità a succedere.
Concludeva come segue:
“- Nel merito: la convenuta non si oppone all'accertamento della nullità del testamento de quo e si rimette al Tribunale per la conseguente dichiarazione della propria indegnità a succedere.
- In ogni caso: spese di lite compensate tra le parti.”.
pagina 4 di 5 In seguito alla prima udienza, le parti modificavano le rispettive conclusioni, giungendo alla formulazione di domande congiunte, già riportate nelle premesse del presente provvedimento. La causa, quindi, veniva rinviata all'odierna udienza di discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano parimenti.
Di conseguenza, si rileva come le domande attoree, come modificate in corso di causa e riportate, qui, nelle premesse, siano state oggetto di acquiescenza da parte di entrambi i convenuti, che concordano anche sulla compensazione delle spese di lite.
I fatti di causa, d'altronde, sono pacifici: la falsificazione integrale del testamento e della firma del de cuius, da parte della convenuta , e il suo avvalimento di dette disposizioni. Tali Pt_3 circostanze integrano sia le condizioni richieste per l'accertamento della nullità del testamento, ex art. 606 cc, sia il requisito per la declaratoria di indegnità a succedere, ex art. 463, n 6), cc (sia l'ipotesi di formazione di un testamento falso sia il caso di uso di un testamento falso, pur conoscendone la falsità), in capo a . Parte_3
Ne conseguono l'accoglimento di tutte le domande congiuntamente proposte dall'attore e dal convenuto , con acquiescenza di , e la compensazione delle spese di Parte_2 Parte_3 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità del testamento olografo a firma di , pubblicato con verbale del Persona_1 Notaio di San Donà di Piave in data 13.06.2013 (Rep. 15.964, Racc. 10.302), Persona_2 che comprende i seguenti immobili: catasto fabbricati - Comune di Jesolo - Foglio 52 (cinquantadue) - Mappale 618 (seicentodiciotto) sub. 1 (uno), Via Fornaci n. 30/D, piano S1-T-
1-2, cat. A/3, classe 5, vani 7,5, R.c. Euro 619,75; Mappale 618 (seicentodiciotto) sub. 2 (due), Via Fornaci n. 30/D, piano S1, cat. C/6, classe 7, mq. 17, R.c. Euro 70,24;
2. dichiara l'indegnità a succedere ex art. 463 c.c. n. 6 e, quindi, esclude dalla successione del de cuius , come indegna, la convenuta;
Persona_1 Parte_3
3. dichiara aperta la successione ab intestato di , con devoluzione dell'eredità per Persona_1 rappresentazione ai signori e;
Parte_1 Parte_2
4. ordina al conservatore R.R.I.I. di Venezia la trascrizione e l'annotazione della presente sentenza;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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