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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1730/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1 ANGELO e dell'avv. ASTOLFO JACOPO ( ) VILLA C.F._1 CP_2 VIA RISCOSSA 5 MIRA;
elettivamente domiciliato in VILLA MOSCHENI-
[...] VOLPI, VIA RISCOSSA 5 MIRA presso il difensore avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO
Attore contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLINAS GIANNI, elettivamente P.IVA_3 domiciliato in presso il difensore avv. SOLINAS GIANNI
Convenute
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice CP_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31.3.2025;
“nel merito, in via principale: Contr
- accertare e dichiarare che non è debitrice di AF (ora Controparte_3
) e non è debitrice di per alcuna somma di denaro e, in particolare, non è
[...] CP_5
pagina 1 di 7 debitrice delle convenute in relazione agli importi e alle causali indicate nelle seguenti fatture emesse da AF senza alcun titolo: n. 23- FVIT-000088 dell'8.8.2023, per l'importo complessivo di Euro 183.000,00; n. 23-FVIT-00314 del 31.10.2023, per l'importo complessivo di Euro 36.600,00; n. 23-FVIT-00460 del 28.12.2023, per l'importo complessivo di Euro 47.218,88; nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità della “cessione di credito “pro solvendo” di cui alla comunicazione di dell'11.3.2024; CP_5 Contr
- per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per il titolo indicato CP_5 nella citata comunicazione e, in ogni caso, ad alcun titolo;
in ogni caso
- dichiarare tenute e condannare le convenute, in via solidale, a rifondere all'attrice spese e compensi di lite, oltre accessori;
in via istruttoria:
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto i seguenti documenti: 1) fattura 23-FVIT-000088 dell'8.8.2023; 2) fattura n. 23-FVIT-00314 del 31.10.2023; 3) fattura n. 23-FVIT-00460 del 28.12.2023; 4) comunicazione a mezzo e- Contr mail del 19.9.2023; 5) comunicazione 14.2.24; 6) comunicazione Banca 11.3.2024; 7) comunicazione avv. Iaderosa 15.3.2024.”
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_6 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 3.4.2025
Nel merito, in via preliminare:
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della cessione di credito pro solvendo;
Nel merito, in via principale:
- Respingere perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le domande tutte proposte da Parte Attrice;
- Respingere perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la domanda di accertamento della nullità della cessione di credito pro solvendo stipulata tra e la Banca;
CP_3
Nel merito, in via subordinata, in via riconvenzionale:
- Accertata e dichiarata la validità della cessione del credito intercorsa tra e la CP_3
Banca, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, nella sola ipotesi in cui venga accertato nel presente giudizio l'esistenza del credito portato dalla fattura n. 23-FVIT- 000088 del 8.8.2023 per l'importo complessivo di Euro 183.000,00, o del maggior o minore importo accertato in corso di causa, accertare e dichiarare che è tenuta a CP_1 corrispondere alla Banca l'importo di euro 183.000,00 oltre interessi legali dalla notifica della cessione del credito, o del maggior o minore importo che verrà accertato in corso di causa, e condannare in persona del Legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagina 2 di 7 corrispondere alla Banca l'importo di euro 183.000,00 oltre interessi legali dalla data della notifica della cessione siano al saldo, o del maggior o minore importo accertato in corso di causa;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via Istruttoria:
- Come da comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art 171ter cpc nn. 1, 2 e 3.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Contro 1. (nel prosieguo solo ha convenuto in giudizio e CP_1 CP_3 [...]
proponendo domanda di accertamento negativo del credito portato da Controparte_6 fatture emesse da in parte oggetto di cessione in favore di CP_3 Controparte_6
. Ha chiesto inoltre dichiarare la nullità della cessione del credito conclusa con
[...]
l'istituto di credito e che nulla è dovuto in suo favore. A sostegno della domanda ha esposto:
-di aver avuto rapporti di collaborazione con la convenuta sin dal 2016; CP_3
-che nei mesi da agosto a dicembre 2023, aveva emesso nei suoi confronti fattura n 23 CP_3
– FVIT – 000088 dell'8.8.2023 per l'importo di € 183.000; fattura n. 23 – FVIT -00314 del 31.10.2023 per l'importo di € 36.000; fattura n 23 – FVIT – 00460 del 28.12.2023 per l'importo di € 47.218,88; Contro
-che sin dall'emissione della prima fattura, aveva contestato la debenza della somma ivi indicata, negando che P.A.F avesse eseguito le prestazioni indicate nelle fatture;
-che tale contestazione era stata ribadita con comunicazione del 14.2.2024;
-che ciò nonostante, in data 11.3.2024 aveva ricevuto una comunicazione da parte di
[...]
, nella quale l'istituto comunicava di essere divenuta cessionaria del Controparte_6 credito portato dalla fattura n. 23 – FVIT – 000088 per l'importo di € 183.000;
-che anche tale comunicazione era stata contestata, ribadendo l'inesistenza del credito in capo a P.A.F;
-che nulla era quindi dovuto da parte dell'attrice e che la cessione doveva ritenersi nulla per mancanza di causa e/o inesistenza dell'oggetto. Si è costituita in giudizio (nel prosieguo solo Banca), Controparte_6 eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di nullità sollevata dalla debitrice ceduta e comunque l'infondatezza della relativa domanda. Ha eccepito inoltre di aver operato secondo Contro buona fede, avendo anche sospeso il recupero del credito ceduto nei confronti di In via riconvenzionale, in caso di accertamento del credito portato dalla fattura oggetto di cessione, Contro ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo di € 183.000 oltre interessi. Con decreto ex art 171bis c.p.c del 14.6.2024 è stata dichiarata la contumacia di CP_3
Depositate le memorie ex art 171ter c.p.c all'udienza del 19.9.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio stante l'intervenuta liquidazione giudiziale di CP_3
pagina 3 di 7 Contro Con ricorso del 7.10.2024, ha chiesto la riassunzione del giudizio. Fissata udienza per la prosecuzione del giudizio con termine per le notifiche, in data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice. All'udienza del 13.3.2025 nessuno si è costituito per la Liquidazione e CP_7 CP_3 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 189 c.p.c.
2. Dalla documentazione in atti emerge che: Contro
-P.A.F, nel periodo agosto – dicembre 2023, ha emesso nei confronti di tre fatture per asserite lavorazioni effettuate in favore dell'attrice;
ha inviato sin da subito lettere di contestazione, negando lo svolgimento di lavorazioni CP_1
e la sussistenza di un credito (cfr docc. 4, 5 e scambio messaggi whatsapp sub doc. 9);
-in data 11.3.2024, la Banca ha notificato all'attrice l'intervenuta cessione del credito portato da una delle fatture per l'importo di € 183.000.
3. Contro Con la presente causa, ha proposto, nei confronti di entrambe le convenute, domanda di accertamento negativo del credito asseritamente portato dalle tre fatture indicate, e, per quanto riguarda la fattura di € 183.000, la nullità della cessione intervenuta. Trattandosi di azione di accertamento negativo, va richiamato quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (cfr in questo senso Cass. 9706/2024 che in motivazione ribadisce: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio - affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”). Dal principio così richiamato, discende che era onere della convenuta P.A.F, a fronte della contestazione di parte attrice di effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, dare prova della sussistenza del credito. Questa è rimasta contumace nel giudizio (anche a seguito della notifica effettuata nei confronti del curatore della Liquidazione giudiziale) e non ha quindi fornito elementi di prova Contro di quanto eseguito e della sussistenza del credito nei confronti di pagina 4 di 7 Va quindi accolta la domanda di accertamento negativo proposta nei suoi confronti dall'attrice con riferimento agli importi portati da tutte e tre le fatture. Tale domanda deve ritenersi procedibile nei confronti della Liquidazione giudiziale di CP_3 non costituendo una pretesa nei confronti della massa e non andando ad incidere sul
[...] patrimonio del soggetto fallito (cfr Cass. 20350/2005 e Cass. 2439/2006).
4. Rispetto alla fattura dell'8.8.2023 per € 183.000 oggetto di cessione e alla domanda di nullità, va rilevato quanto segue. Contro La banca convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta in quanto quale debitore ceduto, non è parte del contratto bilaterale di cessione del credito, e non può quindi sollevare eccezioni attinenti a detto contratto se non rispondenti al suo interesse di
“pagare bene”. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia fondata. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. “la nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di credito può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo (cfr. Cass. 11/03/1996, n. 2001; cui adde Cass. 25/05/2007, n. 12322), e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione non essere riconosciuto come liberatorio (Cass. 03/11/2023, n.30536). Il debitore ceduto è estraneo al rapporto tra cedente e cessionario e, ove abbia accettato la cessione del credito, o questa gli sia stata notificata, non ha titolo a pretendere la verifica della validità della cessione (Cass. 21/12/2005 n. 28300), essendo per lui indifferente pagare all'uno o all'altro soggetto, rilevando però il suo interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento. Per quest'ultima ragione, appunto, si riconosce che il debitore ceduto abbia interesse a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio (Cass. 11/03/1996 n. 2001). In tal caso, l'accertamento della nullità della cessione ha luogo su domanda del debitore ceduto, che ad essa ha interesse” (cfr in questo senso Cas. 27849/2024 e, nello stesso senso, Cass. 30536/2023). Sussiste, pertanto, un interesse del debitore a far valere la nullità della cessione, se questa risponde all'esigenza del debitore di non “pagare male”, e quindi per evitare che il pagamento effettuato nei confronti della cessionaria possa non avere efficacia liberatoria. Contro Nel caso di specie, tuttavia, non ha sollevato l'eccezione di nullità nel timore di pagare male, ma sulla base dell'assunto di insussistenza del credito, e di non essere debitore (neanche del soggetto cedente), e quale, quindi, conseguenza dell'inesistenza di questo. Così formulata, pertanto, la domanda non può ritenersi ammissibile. Ad abundantiam, va rilevato che questa risulta anche infondata.
pagina 5 di 7 Premesso che non si ritiene sussistente una mancanza di causa, posto che la cessione è avvenuta a titolo oneroso con pagamento del corrispettivo da parte dell'istituto di credito (cfr doc. 13 di parte convenuta), rispetto alla eccepita inesistenza dell'oggetto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è nulla la cessione avente ad oggetto un credito inesistente (cfr Cass. 33957/2022 “in continuità con precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a: Cass. n. 11516 del 1993; Cass, n. 4040 del 1990; Cass, n. 1257 del 1988), l'art. 1266 cod. civ., in deroga alla disciplina di cui agli artt. 1325, n. 3), 1346, 1418, secondo comma, cod. civ., l'art. 1266 cod. civ, pone a carico del cedente il credito una mera obbligazione di "garanzia" (con la precisazione che «non si tratta di una garanzia in senso tecnico, ma una tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente»):la conseguenza è che «la cessione di un credito inesistente è valida, onde il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della "garanzia" ex lege» che «è accessoria, costituisce un effetto naturale del contratto ed ha la funzione di assicurare comunque il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui l'effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente (es. mancanza di legittimazione del cedente
o nullità del credito)”; cfr nello stesso senso anche Cass. 17985/2022). Il principio di diritto, pur affermato in controversie tra cessionario e cedente, va ritenuto applicabile anche a fronte di una domanda di nullità proposta dal debitore ceduto, trovando fonte dallo stesso dettato normativo. Va comunque accertato, anche nei confronti della Banca cessionaria, l'insussistenza del credito portato dalla fattura per cui è causa. Il debitore ceduto può infatti proporre nei confronti della cessionaria le eccezioni che potevano essere proposte nei confronti della cedente, tra cui quella di inesistenza del credito. E non essendo emersa, come già detto, prova della sua esistenza, va accertato che nulla è dovuto dall'attrice nei confronti di . Controparte_6
5. In conclusione, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata. Contro Va infatti accertato che non è debitrice di per le Controparte_3 fatture nn. 23 – FVIT – 000088, 23 – FVIT – 00314 e 23 – FVIT – 00460 e che nulla è dovuto Contro da a con riferimento alla fattura n. 23 – FVIT – Controparte_6
000088. La domanda di accertamento della nullità della cessione va dichiarata l'inammissibile. Va infine rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca convenuta, stante l'inesistenza del credito ceduto, restando quindi assorbite le eccezioni svolte sul punto da parte attrice.
6.
pagina 6 di 7 Per quanto riguarda le spese di lite, sussistono i presupposti per disporne la compensazione parziale nella misura del 50%, stante, da un lato, il mancato accoglimento della domanda di Contro nullità della cessione proposta da e, dall'altro, il comportamento tenuto dalla Banca. Quest'ultima, infatti, a seguito della contestazione di parte attrice non ha proceduto all'escussione coattiva del credito, e nulla sapeva circa l'effettiva esecuzione delle lavorazioni Contro da parte di P.A.F in favore di stante anche la sussistenza di precedenti rapporti tra le parti. La restante quota è posta a carico delle convenute, quali parti prevalentemente soccombenti. Le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad 260.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttivo, e secondo i valori minimi per quella istruttoria e decisionale stante la contumacia di una delle parti, il deposito delle sole memorie ex art 171ter c.p.c e la riproposizione, in sede decisoria, delle difese già svolte in atti.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCERTA e dichiara che parte attrice non è debitrice di CP_1 Controparte_3
delle somme portate dalle fatture nn. 23 – FVIT – 000088, 23 – FVIT – 00314 e 23
[...]
– FVIT – 00460; ACCERTA e dichiara che parte attrice non è debitrice nei confronti di CP_1 [...]
delle somme di cui alla fattura n. 23 – FVIT – 000088, oggetto di Controparte_6 cessione;
DICHIARA inammissibile la domanda diretta ad accertare la nullità della cessione di credito notificata il 11.3.2024; RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
Controparte_6
COMPENSA le spese di lite nella misura del 50% e condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della restante quota, spese che liquida per l'intero in € 545 per spese ed € 9142 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1730/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARPA SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1 ANGELO e dell'avv. ASTOLFO JACOPO ( ) VILLA C.F._1 CP_2 VIA RISCOSSA 5 MIRA;
elettivamente domiciliato in VILLA MOSCHENI-
[...] VOLPI, VIA RISCOSSA 5 MIRA presso il difensore avv. SCARPA SEBASTIANO ANGELO
Attore contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLINAS GIANNI, elettivamente P.IVA_3 domiciliato in presso il difensore avv. SOLINAS GIANNI
Convenute
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice CP_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31.3.2025;
“nel merito, in via principale: Contr
- accertare e dichiarare che non è debitrice di AF (ora Controparte_3
) e non è debitrice di per alcuna somma di denaro e, in particolare, non è
[...] CP_5
pagina 1 di 7 debitrice delle convenute in relazione agli importi e alle causali indicate nelle seguenti fatture emesse da AF senza alcun titolo: n. 23- FVIT-000088 dell'8.8.2023, per l'importo complessivo di Euro 183.000,00; n. 23-FVIT-00314 del 31.10.2023, per l'importo complessivo di Euro 36.600,00; n. 23-FVIT-00460 del 28.12.2023, per l'importo complessivo di Euro 47.218,88; nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità della “cessione di credito “pro solvendo” di cui alla comunicazione di dell'11.3.2024; CP_5 Contr
- per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per il titolo indicato CP_5 nella citata comunicazione e, in ogni caso, ad alcun titolo;
in ogni caso
- dichiarare tenute e condannare le convenute, in via solidale, a rifondere all'attrice spese e compensi di lite, oltre accessori;
in via istruttoria:
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto i seguenti documenti: 1) fattura 23-FVIT-000088 dell'8.8.2023; 2) fattura n. 23-FVIT-00314 del 31.10.2023; 3) fattura n. 23-FVIT-00460 del 28.12.2023; 4) comunicazione a mezzo e- Contr mail del 19.9.2023; 5) comunicazione 14.2.24; 6) comunicazione Banca 11.3.2024; 7) comunicazione avv. Iaderosa 15.3.2024.”
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_6 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 3.4.2025
Nel merito, in via preliminare:
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della cessione di credito pro solvendo;
Nel merito, in via principale:
- Respingere perché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le domande tutte proposte da Parte Attrice;
- Respingere perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la domanda di accertamento della nullità della cessione di credito pro solvendo stipulata tra e la Banca;
CP_3
Nel merito, in via subordinata, in via riconvenzionale:
- Accertata e dichiarata la validità della cessione del credito intercorsa tra e la CP_3
Banca, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, nella sola ipotesi in cui venga accertato nel presente giudizio l'esistenza del credito portato dalla fattura n. 23-FVIT- 000088 del 8.8.2023 per l'importo complessivo di Euro 183.000,00, o del maggior o minore importo accertato in corso di causa, accertare e dichiarare che è tenuta a CP_1 corrispondere alla Banca l'importo di euro 183.000,00 oltre interessi legali dalla notifica della cessione del credito, o del maggior o minore importo che verrà accertato in corso di causa, e condannare in persona del Legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagina 2 di 7 corrispondere alla Banca l'importo di euro 183.000,00 oltre interessi legali dalla data della notifica della cessione siano al saldo, o del maggior o minore importo accertato in corso di causa;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via Istruttoria:
- Come da comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art 171ter cpc nn. 1, 2 e 3.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Contro 1. (nel prosieguo solo ha convenuto in giudizio e CP_1 CP_3 [...]
proponendo domanda di accertamento negativo del credito portato da Controparte_6 fatture emesse da in parte oggetto di cessione in favore di CP_3 Controparte_6
. Ha chiesto inoltre dichiarare la nullità della cessione del credito conclusa con
[...]
l'istituto di credito e che nulla è dovuto in suo favore. A sostegno della domanda ha esposto:
-di aver avuto rapporti di collaborazione con la convenuta sin dal 2016; CP_3
-che nei mesi da agosto a dicembre 2023, aveva emesso nei suoi confronti fattura n 23 CP_3
– FVIT – 000088 dell'8.8.2023 per l'importo di € 183.000; fattura n. 23 – FVIT -00314 del 31.10.2023 per l'importo di € 36.000; fattura n 23 – FVIT – 00460 del 28.12.2023 per l'importo di € 47.218,88; Contro
-che sin dall'emissione della prima fattura, aveva contestato la debenza della somma ivi indicata, negando che P.A.F avesse eseguito le prestazioni indicate nelle fatture;
-che tale contestazione era stata ribadita con comunicazione del 14.2.2024;
-che ciò nonostante, in data 11.3.2024 aveva ricevuto una comunicazione da parte di
[...]
, nella quale l'istituto comunicava di essere divenuta cessionaria del Controparte_6 credito portato dalla fattura n. 23 – FVIT – 000088 per l'importo di € 183.000;
-che anche tale comunicazione era stata contestata, ribadendo l'inesistenza del credito in capo a P.A.F;
-che nulla era quindi dovuto da parte dell'attrice e che la cessione doveva ritenersi nulla per mancanza di causa e/o inesistenza dell'oggetto. Si è costituita in giudizio (nel prosieguo solo Banca), Controparte_6 eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di nullità sollevata dalla debitrice ceduta e comunque l'infondatezza della relativa domanda. Ha eccepito inoltre di aver operato secondo Contro buona fede, avendo anche sospeso il recupero del credito ceduto nei confronti di In via riconvenzionale, in caso di accertamento del credito portato dalla fattura oggetto di cessione, Contro ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo di € 183.000 oltre interessi. Con decreto ex art 171bis c.p.c del 14.6.2024 è stata dichiarata la contumacia di CP_3
Depositate le memorie ex art 171ter c.p.c all'udienza del 19.9.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio stante l'intervenuta liquidazione giudiziale di CP_3
pagina 3 di 7 Contro Con ricorso del 7.10.2024, ha chiesto la riassunzione del giudizio. Fissata udienza per la prosecuzione del giudizio con termine per le notifiche, in data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice. All'udienza del 13.3.2025 nessuno si è costituito per la Liquidazione e CP_7 CP_3 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 189 c.p.c.
2. Dalla documentazione in atti emerge che: Contro
-P.A.F, nel periodo agosto – dicembre 2023, ha emesso nei confronti di tre fatture per asserite lavorazioni effettuate in favore dell'attrice;
ha inviato sin da subito lettere di contestazione, negando lo svolgimento di lavorazioni CP_1
e la sussistenza di un credito (cfr docc. 4, 5 e scambio messaggi whatsapp sub doc. 9);
-in data 11.3.2024, la Banca ha notificato all'attrice l'intervenuta cessione del credito portato da una delle fatture per l'importo di € 183.000.
3. Contro Con la presente causa, ha proposto, nei confronti di entrambe le convenute, domanda di accertamento negativo del credito asseritamente portato dalle tre fatture indicate, e, per quanto riguarda la fattura di € 183.000, la nullità della cessione intervenuta. Trattandosi di azione di accertamento negativo, va richiamato quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (cfr in questo senso Cass. 9706/2024 che in motivazione ribadisce: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio - affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”). Dal principio così richiamato, discende che era onere della convenuta P.A.F, a fronte della contestazione di parte attrice di effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, dare prova della sussistenza del credito. Questa è rimasta contumace nel giudizio (anche a seguito della notifica effettuata nei confronti del curatore della Liquidazione giudiziale) e non ha quindi fornito elementi di prova Contro di quanto eseguito e della sussistenza del credito nei confronti di pagina 4 di 7 Va quindi accolta la domanda di accertamento negativo proposta nei suoi confronti dall'attrice con riferimento agli importi portati da tutte e tre le fatture. Tale domanda deve ritenersi procedibile nei confronti della Liquidazione giudiziale di CP_3 non costituendo una pretesa nei confronti della massa e non andando ad incidere sul
[...] patrimonio del soggetto fallito (cfr Cass. 20350/2005 e Cass. 2439/2006).
4. Rispetto alla fattura dell'8.8.2023 per € 183.000 oggetto di cessione e alla domanda di nullità, va rilevato quanto segue. Contro La banca convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta in quanto quale debitore ceduto, non è parte del contratto bilaterale di cessione del credito, e non può quindi sollevare eccezioni attinenti a detto contratto se non rispondenti al suo interesse di
“pagare bene”. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia fondata. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. “la nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di credito può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo (cfr. Cass. 11/03/1996, n. 2001; cui adde Cass. 25/05/2007, n. 12322), e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione non essere riconosciuto come liberatorio (Cass. 03/11/2023, n.30536). Il debitore ceduto è estraneo al rapporto tra cedente e cessionario e, ove abbia accettato la cessione del credito, o questa gli sia stata notificata, non ha titolo a pretendere la verifica della validità della cessione (Cass. 21/12/2005 n. 28300), essendo per lui indifferente pagare all'uno o all'altro soggetto, rilevando però il suo interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento. Per quest'ultima ragione, appunto, si riconosce che il debitore ceduto abbia interesse a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio (Cass. 11/03/1996 n. 2001). In tal caso, l'accertamento della nullità della cessione ha luogo su domanda del debitore ceduto, che ad essa ha interesse” (cfr in questo senso Cas. 27849/2024 e, nello stesso senso, Cass. 30536/2023). Sussiste, pertanto, un interesse del debitore a far valere la nullità della cessione, se questa risponde all'esigenza del debitore di non “pagare male”, e quindi per evitare che il pagamento effettuato nei confronti della cessionaria possa non avere efficacia liberatoria. Contro Nel caso di specie, tuttavia, non ha sollevato l'eccezione di nullità nel timore di pagare male, ma sulla base dell'assunto di insussistenza del credito, e di non essere debitore (neanche del soggetto cedente), e quale, quindi, conseguenza dell'inesistenza di questo. Così formulata, pertanto, la domanda non può ritenersi ammissibile. Ad abundantiam, va rilevato che questa risulta anche infondata.
pagina 5 di 7 Premesso che non si ritiene sussistente una mancanza di causa, posto che la cessione è avvenuta a titolo oneroso con pagamento del corrispettivo da parte dell'istituto di credito (cfr doc. 13 di parte convenuta), rispetto alla eccepita inesistenza dell'oggetto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è nulla la cessione avente ad oggetto un credito inesistente (cfr Cass. 33957/2022 “in continuità con precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a: Cass. n. 11516 del 1993; Cass, n. 4040 del 1990; Cass, n. 1257 del 1988), l'art. 1266 cod. civ., in deroga alla disciplina di cui agli artt. 1325, n. 3), 1346, 1418, secondo comma, cod. civ., l'art. 1266 cod. civ, pone a carico del cedente il credito una mera obbligazione di "garanzia" (con la precisazione che «non si tratta di una garanzia in senso tecnico, ma una tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorché il credito fosse, già a tale momento, inesistente»):la conseguenza è che «la cessione di un credito inesistente è valida, onde il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della "garanzia" ex lege» che «è accessoria, costituisce un effetto naturale del contratto ed ha la funzione di assicurare comunque il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui l'effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente (es. mancanza di legittimazione del cedente
o nullità del credito)”; cfr nello stesso senso anche Cass. 17985/2022). Il principio di diritto, pur affermato in controversie tra cessionario e cedente, va ritenuto applicabile anche a fronte di una domanda di nullità proposta dal debitore ceduto, trovando fonte dallo stesso dettato normativo. Va comunque accertato, anche nei confronti della Banca cessionaria, l'insussistenza del credito portato dalla fattura per cui è causa. Il debitore ceduto può infatti proporre nei confronti della cessionaria le eccezioni che potevano essere proposte nei confronti della cedente, tra cui quella di inesistenza del credito. E non essendo emersa, come già detto, prova della sua esistenza, va accertato che nulla è dovuto dall'attrice nei confronti di . Controparte_6
5. In conclusione, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata. Contro Va infatti accertato che non è debitrice di per le Controparte_3 fatture nn. 23 – FVIT – 000088, 23 – FVIT – 00314 e 23 – FVIT – 00460 e che nulla è dovuto Contro da a con riferimento alla fattura n. 23 – FVIT – Controparte_6
000088. La domanda di accertamento della nullità della cessione va dichiarata l'inammissibile. Va infine rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca convenuta, stante l'inesistenza del credito ceduto, restando quindi assorbite le eccezioni svolte sul punto da parte attrice.
6.
pagina 6 di 7 Per quanto riguarda le spese di lite, sussistono i presupposti per disporne la compensazione parziale nella misura del 50%, stante, da un lato, il mancato accoglimento della domanda di Contro nullità della cessione proposta da e, dall'altro, il comportamento tenuto dalla Banca. Quest'ultima, infatti, a seguito della contestazione di parte attrice non ha proceduto all'escussione coattiva del credito, e nulla sapeva circa l'effettiva esecuzione delle lavorazioni Contro da parte di P.A.F in favore di stante anche la sussistenza di precedenti rapporti tra le parti. La restante quota è posta a carico delle convenute, quali parti prevalentemente soccombenti. Le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad 260.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttivo, e secondo i valori minimi per quella istruttoria e decisionale stante la contumacia di una delle parti, il deposito delle sole memorie ex art 171ter c.p.c e la riproposizione, in sede decisoria, delle difese già svolte in atti.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCERTA e dichiara che parte attrice non è debitrice di CP_1 Controparte_3
delle somme portate dalle fatture nn. 23 – FVIT – 000088, 23 – FVIT – 00314 e 23
[...]
– FVIT – 00460; ACCERTA e dichiara che parte attrice non è debitrice nei confronti di CP_1 [...]
delle somme di cui alla fattura n. 23 – FVIT – 000088, oggetto di Controparte_6 cessione;
DICHIARA inammissibile la domanda diretta ad accertare la nullità della cessione di credito notificata il 11.3.2024; RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
Controparte_6
COMPENSA le spese di lite nella misura del 50% e condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della restante quota, spese che liquida per l'intero in € 545 per spese ed € 9142 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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