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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4729/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4729/2021 tra
Parte_1
Parte_2
OPPONENTI e
RISTANO Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 marzo 2025 ad ore 12.00 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- l'avv. Ivano Veroni, in sostituzione dell'avv. Andrea Dedoni, procuratore di parte opponente, il quale contesta le avverse deduzioni e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegate nelle note conclusive, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
- la dott.ssa funzionaria delegata dall' Controparte_2 Controparte_3
, la quale si riporta ai propri atti difensivi e rassegna le medesime conclusioni.
[...]
Alle ore 12.13, il Giudice autorizza le parti ad allontanarsi dall'aula d'udienza, le quali prestano il loro consenso alla lettura del dispositivo in loro assenza, e si ritira il Camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 18.30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 19.00.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 28 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4729/2021 promossa da:
, (C.F. ) in proprio e in qualità di Amministratore Unico e legale Parte_2 C.F._1
rappresentante pro tempore di (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
nella Via Tola n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Andrea Dedoni, che lo rappresenta e CP_1
difende in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso su foglio separato,
Opponenti contro
(già Controparte_4 Controparte_5
in persona del Direttore dott.ssa nella sua qualità di
[...] Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di in Via Pirastu n.2, CP_1
Amministrazione opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 luglio 2021, personalmente e in qualità di amministratore Parte_2
unico e legale rappresentante pro tempore dello ha proposto opposizione avverso Parte_1
le ordinanze ingiunzione n. 413 e 413bis, prot. n. 23280 e n. 23281, emesse in data 31 maggio 2021,
con le quali l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano ingiungeva al signor Pt_2
quale trasgressore, e allo in qualità coobbligata in solido, il pagamento
[...] Parte_1
della somma di €.6.552,20 (comprensiva di euro 37,20 per spese postali) per le violazioni di seguito riportate:
pagina 2 di 13 “
1. All'art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni in Legge 06
agosto 2008 n. 133, ulteriormente modificato dall'art. 19, comma 1, D.L. 09.02.2012 n. 5,
convertito con modificazioni dalla Legge 04.04.2012 n. 35: il datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro, nel quale
sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e
cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica ed il livello, la retribuzione base, l'anzianità
di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere
effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore
di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e
istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da
ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali
assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nell'ipotesi in cui al lavoratore
venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la
giornata di presenza al lavoro. Poiché non ha registrato nel libro unico del lavoro le prestazioni
lavorative dei Signori (n. a il 08/08/1986) e (n. a Persona_1 CP_1 Parte_3 CP_1
il 20/02/1961), per il periodo da Agosto 2013 (termine prescrizione) fino a Settembre 2015
(vigenza della norma) e del Sig. (n. a il 28/03/1984), da Aprile 2014 fino a Persona_2 CP_1
Settembre 2015 (vigenza della norma) per un totale di 25 mensilità.
2. All'art. 39, comma 1, 2 e 7, D. L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge
06/08/2008 n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D. Lgs. 14/09/2015, n. 151: Il
datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e
tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun
pagina 3 di 13 lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica
e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel
libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in
natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio
o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del
lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero
di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella
ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi
superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Poiché non ha registrato nel libro unico del lavoro le prestazioni lavorative dei Signori
[...]
(n. a il 08/08/1986) e (n. a il 20/02/1961) ed Per_1 CP_1 Parte_3 CP_1 [...]
(n. a il 28/03/1984), occupati in qualità di impiegati livello 3 S CCNL Centri Per_2 CP_1
Elaborazione Dati, per il periodo da Ottobre 2015 (vigenza della norma) fino a Maggio 2018 (fine
degli accertamenti) – la sanzione è calcolata nella fascia prevista per omesse registrazioni per un
periodo superiore ai 12 mesi.
3. All'art.
4-bis, primo periodo, comma 2, D. Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6,
comma 1, del D.Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lett. a) e b)
Legge n. 183/2010: all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività
di lavoro, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2 del D.L.
01/10/1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla Legge 28/11/1996, n. 608, e successive
modificazioni adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. 26/05/1997, n.
152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima
pagina 4 di 13 dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte
le informazioni previste dal D. Lgs. 26/05/1997, n. 152.
Poiché non ha consegnato la lettera di assunzione al Sig. (n. a il Persona_2 CP_1
28/03/1984), occupato in qualità di lavoratore subordinato a far data dal 10 Aprile 2014.
4. All'art.
9-bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/1996, convertito, con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010,
come modificato dal D. L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012: In caso di
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in
partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli
enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione
deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il
rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il
datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto
di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia
contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata.
Poiché non ha trasmesso il modello Unilav con riferimento al Sig. (n. a il Persona_2 CP_1
28/03/1984), occupato in qualità di lavoratore subordinato a far data dal 10 Aprile 2014.”
********
pagina 5 di 13 Gli opponenti hanno contestato che tra la società –esercente attività di consulenza in Parte_1
materia di gestione del personale, elaborazione paghe, assistenza amministrativa e tecnica in materia di contabilità e fiscalità aziendale – ed il signori e fossero Parte_3 Persona_2 Persona_1
intercorsi nel periodo compreso tra agosto 2013 a maggio 2018 i dedotti rapporti di lavoro subordinato,
atteso che i medesimi collaboratori avrebbero sempre svolto la propria prestazione in via del tutto autonoma e senza vincolo di subordinazione.
Nello specifico, hanno dedotto che ai collaboratori summenzionati veniva affidato un portfolio clienti che gestivano autonomamente e direttamente, senza necessità di interfacciarsi in nessun modo con il
Signor e che si interfacciavano unicamente con il dott. e il dott. Parte_2 Controparte_7
commercialisti, nel caso fosse stato necessario procedere ad adempimenti che Persona_3
richiedevano l'abilitazione professionale, senza che questi ultimi effettuassero un controllo di regolarità
Pers formale e sostanziale sull'operato dei collaboratori;
i signori e inoltre, decidevano Pt_3 Per_1
autonomamente quali attività e quali soluzioni adottare per la gestione del singolo incarico e delle esigenze del singolo cliente dello studio, senza rendere conto in nessun modo alla Signor Parte_2
circa le proprie scelte operative;
non erano tenuti a rispettare alcun orario di lavoro ed erano liberi di presenziare in studio e potevano assentarsi senza dover né segnalare né tantomeno giustificare le loro assenze;
peraltro, in ragione del proprio ruolo di amministratore della Ligas Costruzioni Parte_2
s.r.l., che si occupa di realizzazione di grandi opere edili, raramente era presente nella sede di lavoro e,
pertanto, neppure avrebbe potuto organizzare e/o gestire le prestazioni dei collaboratori;
i collaboratori in questione non avevano neppure una postazione fissa e si recavano nella sede della Parte_1
unicamente allorquando si rendeva necessario accedere agli archivi cartacei relativi ai clienti dai medesimi gestiti.
Tutto ciò premesso, gli opponenti hanno concluso nei seguenti termini:
“dichiarare nulle/annullabili e/o revocare, per i motivi di fatto e di diritto sopra indicati, le
ordinanze ingiunzioni n. 413 e 413 bis/2021 emessa dal Controparte_8
pagina 6 di 13 Sociale, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano, mandando assolto l'opponente da ogni
e qualsivoglia responsabilità;
− con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.”
L' (ora Controparte_9 Controparte_3
) ha resistito all'avversa opposizione contestandone il fondamento e chiedendone il
[...]
rigetto.
L'Amministrazione opposta ha dedotto, in particolare, che dalle indagini condotte in sede ispettiva sarebbe emerso che i rapporti di lavoro dei collaboratori di cui alle ordinanze ingiunzione si sarebbero dispiegati, nella realtà, secondo le modalità dei rapporti di lavoro di natura subordinata.
Nello specifico, l'Amministrazione opposta ha dedotto che nel caso di specie, sussisterebbero non solo i requisiti affinché operi la presunzione in relazione ai diversi periodi (sia quella prevista dalla legge
Fornero che quella prevista dal successivo D. Lgs. n. 81/2015), ma sarebbe stata valutata anche la presenza degli indici rivelatori di un rapporto di lavoro di natura subordinata quali l'assoggettamento dei lavoratori alle direttive dell'amministratore il quale organizzava il lavoro dividendo le Parte_2
pratiche da svolgere tra i collaboratori (assetto organizzativo dato dal datore di lavoro), la continuità
della prestazione, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, con utilizzo di una postazione fissa e utilizzo di strumentazione di proprietà della società, con coordinamento e relazione funzionale tra la prestazione lavorativa e l'attività produttiva del committente, l'assenza del rischio economico di risultato e, infine, le modalità del pagamento del compenso che avveniva con cadenza fissa (mensile o quindicinale) per un importo pari a una quota dell'importo complessivo stabilito nei singoli contratti;
inoltre, le mansioni, indicate anche nei contratti di collaborazione, sarebbero sovrapponibili con le mansioni di un qualsiasi impiegato di concetto e sussisterebbe anche l'indice sintomatico della mono committenza.
L'Amministrazione ha concluso nei seguenti termini:
pagina 7 di 13 “confermare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, per l'effetto, respingere
l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso le ordinanze-ingiunzione n. 413 e 413 bis del
31.05.2021;
- condannare l'odierno opponente alle spese del giudizio. In merito alle stesse si rappresenta che ai
sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015 in caso di esito favorevole della lite all' CP_3
sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per
cento dell'importo complessivo ivi previsto.”.
***
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, all'odierna udienza è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'opposizione è fondata.
È incontroverso in causa – alla stregua delle deduzioni formulate da entrambe le parti con i rispettivi atti introduttivi e della documentazione da esse prodotta in giudizio – che i signori Parte_3
e nel periodo dal 1.01.2013 al 31.05.2018 hanno svolto per conto della Persona_2 Persona_1
società opponente attività di collaborazione professionale in regime di autonomia, ossia con fatturazione dei compensi per l'attività in questione.
L'oggetto di divergenza nella posizione delle parti attiene, infatti, alla effettiva natura giuridica del rapporto intercorso tra lo e i signori e Parte_1 Parte_3 Persona_2 Persona_1
nell'arco temporale in contestazione, che l'Amministrazione opposta riconduce, valorizzando le risultanze acquisite in sede ispettiva (continuità della prestazione;
impiego di strumentazione di proprietà della società opponente, disponibilità di una postazione di lavoro e compenso mensile fatturato costante nel tempo) ed alla luce delle presunzioni di cui alla legge n. 92/2012, al lavoro subordinato e che, invece, gli opponenti ricollegano ad un rapporto svoltosi in modo autonomo, senza alcuna ingerenza da parte di e senza esercizio di alcun potere di direzione, controllo o Parte_2
disciplinare da parte di quest'ultimo.
pagina 8 di 13 Le sanzioni per le omesse registrazioni sul libro unico del lavoro di cui ai punti 1. e 2. delle ordinanze ingiunzione opposte, sono state contestate in osservanza del principio tempus regit actum, in base alla legge vigente al momento in cui è stato posto in essere il presunto illecito.
Le violazioni di cui ai punti 3. e 4. sono ad esse collegate e conseguenti.
Relativamente alla violazione di cui al punto 1. delle ordinanze opposte l'Amministrazione
resistente richiama le presunzioni di cui alla citata legge n. 92/2012.
La legge 92/2012 prevede che per il rapporto intrattenuto con un “titolare di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto” si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto laddove si dovessero riscontrare almeno due dei seguenti requisiti, salvo prova contraria del committente:
A) la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi.
B) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi.
C) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente.
I commi 2 e 3 dell'art. 69-bis del D. Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge n.
92/2012, prevedono due specifiche ipotesi al verificarsi delle quali non opera la presunzione di sussistenza di una co.co.pro. o meglio la “trasformazione” del rapporto in essere quale lavoro subordinato in capo al prestatore soggetto passivo IVA.
1) Competenze teoriche e reddito annuo non inferiore alla soglia: la presunzione di sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa non opera se la prestazione lavorativa presenta i seguenti requisiti:
a) è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
pagina 9 di 13 b) è svolta da un soggetto che dichiara un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25
volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1,
comma 3, Legge n. 233/90, ossia il reddito minimale previsto ai fini IVS.
Tali requisiti, da un'attenta lettura della norma, si ritiene debbano sussistere entrambi.
2) Prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali qualificate: ai sensi dell'articolo 69-bis,
comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 la presunzione relativa all'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto non opera, “altresì”, se la prestazione lavorativa viene svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali 'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine
professionale (ovvero ad appositi registri, Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati) e detta specifici requisiti e condizioni.
Qualora l'utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, la prestazione lavorativa viene ricondotta:
• se ci sono i presupposti, ad una collaborazione coordinata e continuativa a progetto, oppure, in secondo luogo
• ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dalla data di costituzione del rapporto) nel caso in cui, per tale prestazione, non sia stato individuato uno specifico progetto.
Nel caso di specie, dagli elementi probatori acquisiti in corso di causa, può dirsi provata la ricorrenza del requisito “della prestazione lavorativa caratterizzata da competenze teoriche di grado
elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività”, in considerazione del fatto che tutti e tre i collaboratori erano in possesso del diploma secondario di Ragioniere e di pregressa esperienza nell'esercizio concreto dell'attività oggetto del contratto.
Pers Non pare che sussista, invece, almeno per i signori ed il requisito reddituale. Pt_3
Tuttavia, dall'istruttoria, e in particolare dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa, è
emersa la prova dell'inesistenza del coordinamento, poiché tutti i testimoni escussi hanno chiaramente dichiarato di avere prestato la propria attività in totale autonomia sia per la gestione dei tempi di lavoro,
senza alcun vincolo di orario, sia riguardo al luogo di lavoro, sebbene potessero contare sulla pagina 10 di 13 disponibilità di una postazione di lavoro all'interno dei locali dello nonché per le Parte_1
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, senza che il Signor avesse mai Parte_2
esercitato qualsivoglia potere eterodirettivo e/o organizzativo o disciplinare.
Quanto alla violazione di cui al punto 2. dell'ordinanza opposta, non operando alcuna presunzione durante il periodo in contestazione, l'Amministrazione opposta – a seguito della specifica contestazione formulata dagli opponenti con il ricorso introduttivo – non è stata in grado di comprovare, come era invece suo onere, il presupposto dell'infrazione contestata, ossia che i signori Parte_3 Per_2
e nell'arco di tempo compreso tra il mese di ottobre 2015 (vigenza della norma)
[...] Persona_1
fino a maggio 2018,avessero svolto attività lavorativa a favore dello in esecuzione Parte_1
di un rapporto contrattuale riconducibile allo schema negoziale del lavoro subordinato.
Occorre premettere che costituisce espressione di un principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui ciascuna attività del vivere umano può essere eseguita dal lavoratore sia in regime di subordinazione tecnico gerarchico che in modo autonomo e che, nei casi in cui la qualificazione del rapporto si riveli di difficile e non sicuro apprezzamento, anche la volontà espressa dalle parti nel contratto costituisca un utile elemento di valutazione.
Dalle dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori, sia in sede di ispezione che in sede di deposizione testimoniale in corso di causa, è emerso che costoro, per loro specifica scelta e per esigenze personali,
svolgevano l'attività di cui trattasi per conto dello in modo pienamente autonomo, Parte_4
anche a livello organizzativo, e senza vincolo di orario.
Inoltre, non dovevano rendere conto circa le loro scelte operative nella gestione del portfolio clienti loro assegnato e potevano assentarsi senza segnalarlo né erano tenuti a giustificare le loro assenze.
E sotto tale profilo appare utile ricordare che, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono proprio l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferito e alle modalità della sua pagina 11 di 13 attuazione.
Infine, almeno per i signor e è anche emerso che gli stessi, oltre Parte_3 Persona_2
all'attività di collaborazione con lo svolgessero anche altre attività lavorative, sebbene Parte_1
non nello stesso specifico settore.
E se è pur vero che “la subordinazione non è di per sé incompatibile con la circostanza in cui il
lavoratore sia parte anche di altri rapporti di lavoro subordinato o autonomo”, non di meno è vero che determinate tipologie di attività – come quella oggetto dei contratti di collaborazione professionale
Pers stipulati dai signori e possono essere svolte in modo autonomo secondo la volontà Pt_3 Pt_5
e le valutazioni di convenienza proprie del lavoratore stesso.
A tali fini del tutto generiche devono essere ritenute le allegazioni dell'Amministrazione opposta secondo cui l'attività svolta dai lavoratori in questione erano quelle tipiche di un impiegato di concetto essendo, peraltro, emerso dalle dichiarazioni testimoniali che l'attività di cui trattasi prevedeva specifiche conoscenze teorico pratiche e modalità organizzative determinate in autonomia dagli stessi collaboratori.
Né maggiori elementi di supporto alla tesi della dedotta subordinazione possono essere desunti
Pers dall'utilizzo della strumentazione di proprietà della società opponete, poiché gli stessi e Pt_3
hanno dichiarato che utilizzavano anche i loro computers o altra strumentazione informatica Per_1
(chiavi usb) di loro proprietà.
Orbene, rilevata la non piena attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, poiché
attualmente tutti collaboratori della società opponente, tuttavia, le complessive risultanze istruttorie,
lungi dal convalidare le allegazioni della Amministrazione opposta, hanno fatto emergere in causa delle acquisizioni fortemente equivoche e contraddittorie, come tali insufficienti ex art. 22 comma 12 della legge n. 689 del 1981, poi confermato dall'art. 7 n. 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011, per affermare la responsabilità dell'opponente in ordine alle violazioni contestate con le ordinanze di ingiunzione opposte.
Alla stregua delle osservazioni che precedono l'opposizione proposta da quale Parte_1
obbligata in solido, e da quale obbligato principale, avverso le ordinanze ingiunzione n. Parte_2
pagina 12 di 13 413 e 413bis, prot. n. 23280 e n. 23281 del 31.05.2021, deve essere accolta e le ordinanze ingiunzione impugnate devono, per l'effetto, essere annullate.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. - attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione, della particolarità e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, delle imprecisioni nelle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, nonché alcune ritrattazioni - questo giudice ritiene che ricorrano particolari ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'opposizione ed annulla le ordinanze ingiunzione n. 413 e 413bis, prot. n. 23280 e n.
23281 del 31.05.2021, emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano;
2. spese compensate.
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4729/2021 tra
Parte_1
Parte_2
OPPONENTI e
RISTANO Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 28 marzo 2025 ad ore 12.00 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- l'avv. Ivano Veroni, in sostituzione dell'avv. Andrea Dedoni, procuratore di parte opponente, il quale contesta le avverse deduzioni e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegate nelle note conclusive, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
- la dott.ssa funzionaria delegata dall' Controparte_2 Controparte_3
, la quale si riporta ai propri atti difensivi e rassegna le medesime conclusioni.
[...]
Alle ore 12.13, il Giudice autorizza le parti ad allontanarsi dall'aula d'udienza, le quali prestano il loro consenso alla lettura del dispositivo in loro assenza, e si ritira il Camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 18.30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 19.00.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 28 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4729/2021 promossa da:
, (C.F. ) in proprio e in qualità di Amministratore Unico e legale Parte_2 C.F._1
rappresentante pro tempore di (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
nella Via Tola n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Andrea Dedoni, che lo rappresenta e CP_1
difende in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso su foglio separato,
Opponenti contro
(già Controparte_4 Controparte_5
in persona del Direttore dott.ssa nella sua qualità di
[...] Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di in Via Pirastu n.2, CP_1
Amministrazione opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 luglio 2021, personalmente e in qualità di amministratore Parte_2
unico e legale rappresentante pro tempore dello ha proposto opposizione avverso Parte_1
le ordinanze ingiunzione n. 413 e 413bis, prot. n. 23280 e n. 23281, emesse in data 31 maggio 2021,
con le quali l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano ingiungeva al signor Pt_2
quale trasgressore, e allo in qualità coobbligata in solido, il pagamento
[...] Parte_1
della somma di €.6.552,20 (comprensiva di euro 37,20 per spese postali) per le violazioni di seguito riportate:
pagina 2 di 13 “
1. All'art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni in Legge 06
agosto 2008 n. 133, ulteriormente modificato dall'art. 19, comma 1, D.L. 09.02.2012 n. 5,
convertito con modificazioni dalla Legge 04.04.2012 n. 35: il datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro, nel quale
sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e
cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica ed il livello, la retribuzione base, l'anzianità
di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere
effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore
di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e
istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da
ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali
assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nell'ipotesi in cui al lavoratore
venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la
giornata di presenza al lavoro. Poiché non ha registrato nel libro unico del lavoro le prestazioni
lavorative dei Signori (n. a il 08/08/1986) e (n. a Persona_1 CP_1 Parte_3 CP_1
il 20/02/1961), per il periodo da Agosto 2013 (termine prescrizione) fino a Settembre 2015
(vigenza della norma) e del Sig. (n. a il 28/03/1984), da Aprile 2014 fino a Persona_2 CP_1
Settembre 2015 (vigenza della norma) per un totale di 25 mensilità.
2. All'art. 39, comma 1, 2 e 7, D. L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge
06/08/2008 n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D. Lgs. 14/09/2015, n. 151: Il
datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e
tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun
pagina 3 di 13 lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica
e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel
libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in
natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio
o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del
lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero
di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella
ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi
superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Poiché non ha registrato nel libro unico del lavoro le prestazioni lavorative dei Signori
[...]
(n. a il 08/08/1986) e (n. a il 20/02/1961) ed Per_1 CP_1 Parte_3 CP_1 [...]
(n. a il 28/03/1984), occupati in qualità di impiegati livello 3 S CCNL Centri Per_2 CP_1
Elaborazione Dati, per il periodo da Ottobre 2015 (vigenza della norma) fino a Maggio 2018 (fine
degli accertamenti) – la sanzione è calcolata nella fascia prevista per omesse registrazioni per un
periodo superiore ai 12 mesi.
3. All'art.
4-bis, primo periodo, comma 2, D. Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6,
comma 1, del D.Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lett. a) e b)
Legge n. 183/2010: all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività
di lavoro, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2 del D.L.
01/10/1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla Legge 28/11/1996, n. 608, e successive
modificazioni adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. 26/05/1997, n.
152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima
pagina 4 di 13 dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte
le informazioni previste dal D. Lgs. 26/05/1997, n. 152.
Poiché non ha consegnato la lettera di assunzione al Sig. (n. a il Persona_2 CP_1
28/03/1984), occupato in qualità di lavoratore subordinato a far data dal 10 Aprile 2014.
4. All'art.
9-bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/1996, convertito, con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 183/2010,
come modificato dal D. L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012: In caso di
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in
partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli
enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione
deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il
rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il
datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto
di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia
contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata.
Poiché non ha trasmesso il modello Unilav con riferimento al Sig. (n. a il Persona_2 CP_1
28/03/1984), occupato in qualità di lavoratore subordinato a far data dal 10 Aprile 2014.”
********
pagina 5 di 13 Gli opponenti hanno contestato che tra la società –esercente attività di consulenza in Parte_1
materia di gestione del personale, elaborazione paghe, assistenza amministrativa e tecnica in materia di contabilità e fiscalità aziendale – ed il signori e fossero Parte_3 Persona_2 Persona_1
intercorsi nel periodo compreso tra agosto 2013 a maggio 2018 i dedotti rapporti di lavoro subordinato,
atteso che i medesimi collaboratori avrebbero sempre svolto la propria prestazione in via del tutto autonoma e senza vincolo di subordinazione.
Nello specifico, hanno dedotto che ai collaboratori summenzionati veniva affidato un portfolio clienti che gestivano autonomamente e direttamente, senza necessità di interfacciarsi in nessun modo con il
Signor e che si interfacciavano unicamente con il dott. e il dott. Parte_2 Controparte_7
commercialisti, nel caso fosse stato necessario procedere ad adempimenti che Persona_3
richiedevano l'abilitazione professionale, senza che questi ultimi effettuassero un controllo di regolarità
Pers formale e sostanziale sull'operato dei collaboratori;
i signori e inoltre, decidevano Pt_3 Per_1
autonomamente quali attività e quali soluzioni adottare per la gestione del singolo incarico e delle esigenze del singolo cliente dello studio, senza rendere conto in nessun modo alla Signor Parte_2
circa le proprie scelte operative;
non erano tenuti a rispettare alcun orario di lavoro ed erano liberi di presenziare in studio e potevano assentarsi senza dover né segnalare né tantomeno giustificare le loro assenze;
peraltro, in ragione del proprio ruolo di amministratore della Ligas Costruzioni Parte_2
s.r.l., che si occupa di realizzazione di grandi opere edili, raramente era presente nella sede di lavoro e,
pertanto, neppure avrebbe potuto organizzare e/o gestire le prestazioni dei collaboratori;
i collaboratori in questione non avevano neppure una postazione fissa e si recavano nella sede della Parte_1
unicamente allorquando si rendeva necessario accedere agli archivi cartacei relativi ai clienti dai medesimi gestiti.
Tutto ciò premesso, gli opponenti hanno concluso nei seguenti termini:
“dichiarare nulle/annullabili e/o revocare, per i motivi di fatto e di diritto sopra indicati, le
ordinanze ingiunzioni n. 413 e 413 bis/2021 emessa dal Controparte_8
pagina 6 di 13 Sociale, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano, mandando assolto l'opponente da ogni
e qualsivoglia responsabilità;
− con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.”
L' (ora Controparte_9 Controparte_3
) ha resistito all'avversa opposizione contestandone il fondamento e chiedendone il
[...]
rigetto.
L'Amministrazione opposta ha dedotto, in particolare, che dalle indagini condotte in sede ispettiva sarebbe emerso che i rapporti di lavoro dei collaboratori di cui alle ordinanze ingiunzione si sarebbero dispiegati, nella realtà, secondo le modalità dei rapporti di lavoro di natura subordinata.
Nello specifico, l'Amministrazione opposta ha dedotto che nel caso di specie, sussisterebbero non solo i requisiti affinché operi la presunzione in relazione ai diversi periodi (sia quella prevista dalla legge
Fornero che quella prevista dal successivo D. Lgs. n. 81/2015), ma sarebbe stata valutata anche la presenza degli indici rivelatori di un rapporto di lavoro di natura subordinata quali l'assoggettamento dei lavoratori alle direttive dell'amministratore il quale organizzava il lavoro dividendo le Parte_2
pratiche da svolgere tra i collaboratori (assetto organizzativo dato dal datore di lavoro), la continuità
della prestazione, l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, con utilizzo di una postazione fissa e utilizzo di strumentazione di proprietà della società, con coordinamento e relazione funzionale tra la prestazione lavorativa e l'attività produttiva del committente, l'assenza del rischio economico di risultato e, infine, le modalità del pagamento del compenso che avveniva con cadenza fissa (mensile o quindicinale) per un importo pari a una quota dell'importo complessivo stabilito nei singoli contratti;
inoltre, le mansioni, indicate anche nei contratti di collaborazione, sarebbero sovrapponibili con le mansioni di un qualsiasi impiegato di concetto e sussisterebbe anche l'indice sintomatico della mono committenza.
L'Amministrazione ha concluso nei seguenti termini:
pagina 7 di 13 “confermare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, per l'effetto, respingere
l'opposizione proposta dai ricorrenti avverso le ordinanze-ingiunzione n. 413 e 413 bis del
31.05.2021;
- condannare l'odierno opponente alle spese del giudizio. In merito alle stesse si rappresenta che ai
sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 149/2015 in caso di esito favorevole della lite all' CP_3
sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per
cento dell'importo complessivo ivi previsto.”.
***
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, all'odierna udienza è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'opposizione è fondata.
È incontroverso in causa – alla stregua delle deduzioni formulate da entrambe le parti con i rispettivi atti introduttivi e della documentazione da esse prodotta in giudizio – che i signori Parte_3
e nel periodo dal 1.01.2013 al 31.05.2018 hanno svolto per conto della Persona_2 Persona_1
società opponente attività di collaborazione professionale in regime di autonomia, ossia con fatturazione dei compensi per l'attività in questione.
L'oggetto di divergenza nella posizione delle parti attiene, infatti, alla effettiva natura giuridica del rapporto intercorso tra lo e i signori e Parte_1 Parte_3 Persona_2 Persona_1
nell'arco temporale in contestazione, che l'Amministrazione opposta riconduce, valorizzando le risultanze acquisite in sede ispettiva (continuità della prestazione;
impiego di strumentazione di proprietà della società opponente, disponibilità di una postazione di lavoro e compenso mensile fatturato costante nel tempo) ed alla luce delle presunzioni di cui alla legge n. 92/2012, al lavoro subordinato e che, invece, gli opponenti ricollegano ad un rapporto svoltosi in modo autonomo, senza alcuna ingerenza da parte di e senza esercizio di alcun potere di direzione, controllo o Parte_2
disciplinare da parte di quest'ultimo.
pagina 8 di 13 Le sanzioni per le omesse registrazioni sul libro unico del lavoro di cui ai punti 1. e 2. delle ordinanze ingiunzione opposte, sono state contestate in osservanza del principio tempus regit actum, in base alla legge vigente al momento in cui è stato posto in essere il presunto illecito.
Le violazioni di cui ai punti 3. e 4. sono ad esse collegate e conseguenti.
Relativamente alla violazione di cui al punto 1. delle ordinanze opposte l'Amministrazione
resistente richiama le presunzioni di cui alla citata legge n. 92/2012.
La legge 92/2012 prevede che per il rapporto intrattenuto con un “titolare di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto” si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto laddove si dovessero riscontrare almeno due dei seguenti requisiti, salvo prova contraria del committente:
A) la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi.
B) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi.
C) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente.
I commi 2 e 3 dell'art. 69-bis del D. Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge n.
92/2012, prevedono due specifiche ipotesi al verificarsi delle quali non opera la presunzione di sussistenza di una co.co.pro. o meglio la “trasformazione” del rapporto in essere quale lavoro subordinato in capo al prestatore soggetto passivo IVA.
1) Competenze teoriche e reddito annuo non inferiore alla soglia: la presunzione di sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa non opera se la prestazione lavorativa presenta i seguenti requisiti:
a) è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
pagina 9 di 13 b) è svolta da un soggetto che dichiara un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25
volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1,
comma 3, Legge n. 233/90, ossia il reddito minimale previsto ai fini IVS.
Tali requisiti, da un'attenta lettura della norma, si ritiene debbano sussistere entrambi.
2) Prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali qualificate: ai sensi dell'articolo 69-bis,
comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 la presunzione relativa all'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto non opera, “altresì”, se la prestazione lavorativa viene svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali 'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine
professionale (ovvero ad appositi registri, Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati) e detta specifici requisiti e condizioni.
Qualora l'utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, la prestazione lavorativa viene ricondotta:
• se ci sono i presupposti, ad una collaborazione coordinata e continuativa a progetto, oppure, in secondo luogo
• ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dalla data di costituzione del rapporto) nel caso in cui, per tale prestazione, non sia stato individuato uno specifico progetto.
Nel caso di specie, dagli elementi probatori acquisiti in corso di causa, può dirsi provata la ricorrenza del requisito “della prestazione lavorativa caratterizzata da competenze teoriche di grado
elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività”, in considerazione del fatto che tutti e tre i collaboratori erano in possesso del diploma secondario di Ragioniere e di pregressa esperienza nell'esercizio concreto dell'attività oggetto del contratto.
Pers Non pare che sussista, invece, almeno per i signori ed il requisito reddituale. Pt_3
Tuttavia, dall'istruttoria, e in particolare dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa, è
emersa la prova dell'inesistenza del coordinamento, poiché tutti i testimoni escussi hanno chiaramente dichiarato di avere prestato la propria attività in totale autonomia sia per la gestione dei tempi di lavoro,
senza alcun vincolo di orario, sia riguardo al luogo di lavoro, sebbene potessero contare sulla pagina 10 di 13 disponibilità di una postazione di lavoro all'interno dei locali dello nonché per le Parte_1
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, senza che il Signor avesse mai Parte_2
esercitato qualsivoglia potere eterodirettivo e/o organizzativo o disciplinare.
Quanto alla violazione di cui al punto 2. dell'ordinanza opposta, non operando alcuna presunzione durante il periodo in contestazione, l'Amministrazione opposta – a seguito della specifica contestazione formulata dagli opponenti con il ricorso introduttivo – non è stata in grado di comprovare, come era invece suo onere, il presupposto dell'infrazione contestata, ossia che i signori Parte_3 Per_2
e nell'arco di tempo compreso tra il mese di ottobre 2015 (vigenza della norma)
[...] Persona_1
fino a maggio 2018,avessero svolto attività lavorativa a favore dello in esecuzione Parte_1
di un rapporto contrattuale riconducibile allo schema negoziale del lavoro subordinato.
Occorre premettere che costituisce espressione di un principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui ciascuna attività del vivere umano può essere eseguita dal lavoratore sia in regime di subordinazione tecnico gerarchico che in modo autonomo e che, nei casi in cui la qualificazione del rapporto si riveli di difficile e non sicuro apprezzamento, anche la volontà espressa dalle parti nel contratto costituisca un utile elemento di valutazione.
Dalle dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori, sia in sede di ispezione che in sede di deposizione testimoniale in corso di causa, è emerso che costoro, per loro specifica scelta e per esigenze personali,
svolgevano l'attività di cui trattasi per conto dello in modo pienamente autonomo, Parte_4
anche a livello organizzativo, e senza vincolo di orario.
Inoltre, non dovevano rendere conto circa le loro scelte operative nella gestione del portfolio clienti loro assegnato e potevano assentarsi senza segnalarlo né erano tenuti a giustificare le loro assenze.
E sotto tale profilo appare utile ricordare che, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono proprio l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferito e alle modalità della sua pagina 11 di 13 attuazione.
Infine, almeno per i signor e è anche emerso che gli stessi, oltre Parte_3 Persona_2
all'attività di collaborazione con lo svolgessero anche altre attività lavorative, sebbene Parte_1
non nello stesso specifico settore.
E se è pur vero che “la subordinazione non è di per sé incompatibile con la circostanza in cui il
lavoratore sia parte anche di altri rapporti di lavoro subordinato o autonomo”, non di meno è vero che determinate tipologie di attività – come quella oggetto dei contratti di collaborazione professionale
Pers stipulati dai signori e possono essere svolte in modo autonomo secondo la volontà Pt_3 Pt_5
e le valutazioni di convenienza proprie del lavoratore stesso.
A tali fini del tutto generiche devono essere ritenute le allegazioni dell'Amministrazione opposta secondo cui l'attività svolta dai lavoratori in questione erano quelle tipiche di un impiegato di concetto essendo, peraltro, emerso dalle dichiarazioni testimoniali che l'attività di cui trattasi prevedeva specifiche conoscenze teorico pratiche e modalità organizzative determinate in autonomia dagli stessi collaboratori.
Né maggiori elementi di supporto alla tesi della dedotta subordinazione possono essere desunti
Pers dall'utilizzo della strumentazione di proprietà della società opponete, poiché gli stessi e Pt_3
hanno dichiarato che utilizzavano anche i loro computers o altra strumentazione informatica Per_1
(chiavi usb) di loro proprietà.
Orbene, rilevata la non piena attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, poiché
attualmente tutti collaboratori della società opponente, tuttavia, le complessive risultanze istruttorie,
lungi dal convalidare le allegazioni della Amministrazione opposta, hanno fatto emergere in causa delle acquisizioni fortemente equivoche e contraddittorie, come tali insufficienti ex art. 22 comma 12 della legge n. 689 del 1981, poi confermato dall'art. 7 n. 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011, per affermare la responsabilità dell'opponente in ordine alle violazioni contestate con le ordinanze di ingiunzione opposte.
Alla stregua delle osservazioni che precedono l'opposizione proposta da quale Parte_1
obbligata in solido, e da quale obbligato principale, avverso le ordinanze ingiunzione n. Parte_2
pagina 12 di 13 413 e 413bis, prot. n. 23280 e n. 23281 del 31.05.2021, deve essere accolta e le ordinanze ingiunzione impugnate devono, per l'effetto, essere annullate.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. - attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione, della particolarità e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, delle imprecisioni nelle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, nonché alcune ritrattazioni - questo giudice ritiene che ricorrano particolari ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'opposizione ed annulla le ordinanze ingiunzione n. 413 e 413bis, prot. n. 23280 e n.
23281 del 31.05.2021, emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano;
2. spese compensate.
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Zelinda Lisai
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