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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3749/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti CHIARA BENELLI e CRISTINA SARDO ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima;
e nata l'[...] a JESI (AN), in [...] proprio CP_1
Amministratore di Sostegno, avv. rappresentato e difeso, ex art. Parte_2
86 c.p.c., da sé medesimo;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 40.000,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN: CP_1
[...]), da effettuarsi alla beneficiaria ent la data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
2) i coniugi riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque CP_1 al vincolo matrimoniale;
3) i coniugi dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente, avendo bonariamente regolato tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale, ivi compresa la spettanza del buono fruttifero postale di lire 2.000.000,00 cointestato ad entrambi i coniugi e che il sig.
[...] lascia nella esclusiva disponibilità della sig.ra che potrà disporn Parte_1 CP_1 meglio riterrà, rinunciando il sig. sin da ora e definitivamente ad ogni pretesa Parte_1 economica relativa a detto buono”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a ES (AN) il 15/04/1989.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 514 dell'1/02/2002 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 19/01/2002. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/1970 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in ES (AN) il 15/04/1989 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ES (AN) al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 1989.
5. Le condizioni di divorzio prospettate - che, segnatamente, prevedono un assegno divorzile una tantum dell'importo di Euro 40.000 in favore della ricorrente, nella cui esclusiva disponibilità viene anche lasciato il buono fruttifero postale di 2.000.000,00 delle vecchie Lire cointestato ai ricorrenti - non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e sono conformi alla situazione economica delle parti documentata in atti, in assenza di figli.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese sono compensate stante la presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a ES (AN) il 15/04/1989 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune CP_1 al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 1989; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3749/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti CHIARA BENELLI e CRISTINA SARDO ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima;
e nata l'[...] a JESI (AN), in [...] proprio CP_1
Amministratore di Sostegno, avv. rappresentato e difeso, ex art. Parte_2
86 c.p.c., da sé medesimo;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 40.000,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN: CP_1
[...]), da effettuarsi alla beneficiaria ent la data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
2) i coniugi riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque CP_1 al vincolo matrimoniale;
3) i coniugi dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente, avendo bonariamente regolato tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale, ivi compresa la spettanza del buono fruttifero postale di lire 2.000.000,00 cointestato ad entrambi i coniugi e che il sig.
[...] lascia nella esclusiva disponibilità della sig.ra che potrà disporn Parte_1 CP_1 meglio riterrà, rinunciando il sig. sin da ora e definitivamente ad ogni pretesa Parte_1 economica relativa a detto buono”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a ES (AN) il 15/04/1989.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 514 dell'1/02/2002 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 19/01/2002. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/1970 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in ES (AN) il 15/04/1989 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ES (AN) al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 1989.
5. Le condizioni di divorzio prospettate - che, segnatamente, prevedono un assegno divorzile una tantum dell'importo di Euro 40.000 in favore della ricorrente, nella cui esclusiva disponibilità viene anche lasciato il buono fruttifero postale di 2.000.000,00 delle vecchie Lire cointestato ai ricorrenti - non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e sono conformi alla situazione economica delle parti documentata in atti, in assenza di figli.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese sono compensate stante la presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a ES (AN) il 15/04/1989 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune CP_1 al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 1989; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi